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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 2539/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,
T R A
a mezzo della rappresentante in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato;
-attrice-
E
, , , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_3 CP_4
Riccardo Giorgino;
-convenuti-
NONCHÉ
unipersonale, a mezzo della rappresentante in Controparte_5 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato;
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
Conclusioni delle parti come da memoria ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c., ribadite all'udienza di rimessione in decisione del 7.3.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
La a mezzo della rappresentante conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale ed i figli, e , Controparte_2 CP_4 CP_3
1 chiedendo dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c. nei propri confronti l'atto pubblico per notar del 5.3.2020, con cui aveva venduto al proprio Persona_1 Controparte_2 figlio la piena ed esclusiva proprietà degli immobili facenti parte del CP_3 fabbricato sito in Andria, con ingresso dalla Via Palmiro Togliatti n. 58 (A. appartamento posto al primo piano, composto di 5 vani ed accessori, riportato nel catasto Fabbricati del
Comune di Andria, al foglio 198, particella 837, sub, 7; B. lastrico solare adiacente il predetto appartamento, posto al primo piano, riportato nel catasto Fabbricati del Comune di Andria al foglio 198, particella 837, sub. 12); nonché l'atto pubblico per notar del Persona_1
30.7.2021, con cui vendeva alla propria figlia la la piena ed Controparte_2 CP_4 esclusiva proprietà degli immobili facenti parte del fabbricato sito in Andria in Viale Palmiro
Togliatti n. 58 (A. appartamento all'int. 3, composto da tre vani ed accessori, posto al secondo piano e di due vani e accessori al terzo piano, riportato nel catasto Fabbricato del Comune di
Andra, al foglio 198, particella 837, sub. 8; B. appartamento sito in Viale Palmiro Togliatti n.
58, posto al secondo piano, distinto con il numero di interno 4, comporto di tre vani ed accessori, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Andria, al foglio 198, particella 837, sub. 9; C. Locale ad uso deposito sito in Viale Palmiro Togliatti nn. 58/60, posto al piano terra, composto di 5 vani, accessori e piccolo cortile, riportato nel Catasto Fabbricai del
Comune di Andria, al foglio 198, particella 837, sub. 14, graffata alla particella 21107 sub. 4;
D. posto auto scoperto sito in Viale Palmiro Togliatti n.60/a, posto al piano terra, riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Andria al foglio 198, particella 837, sub. 15).
Assumeva che gli atti di disposizione erano stati posti in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito che vantava nei confronti di All'uopo Controparte_2 allegava che la aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. Controparte_6
176/2019, con il quale il Tribunale di Trani aveva ingiunto a e a Controparte_2 Pt_2
, in solido tra di loro, il pagamento dell'importo di € 395.952,40, oltre interessi legali
[...]
e spese della procedura monitoria;
gli ingiunti proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, radicando il giudizio innanzi il Tribunale di Trani, n. 1830/2019 r.g., nell'ambito del quale, con ordinanza del 17.10.2019, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Con sentenza n. 1593/2021, pronunciata in udienza in data
23.9.2021, il Tribunale di Trani rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto opposto, con condanna degli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite. Avverso tale sentenza veniva proposto appello dal e dalla , giudizio pendente alla data di introduzione Controparte_2 Pt_2 della domanda ex art. 2901 c.c..
In virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco del 23.12.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 e ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione, la
2 cedeva il credito vantato nei confronti di Controparte_6 [...]
(e della ) in favore di CP_2 Pt_2 Parte_1
Adduceva parte attrice che gli atti impugnati fossero dolosamente preordinati ad impedire o, quanto meno, ad ostacolare, rendendola certo più difficile, l'azione recuperatoria delle cospicue ragioni di credito dell'attrice; argomentava in merito all'esistenza dell'elemento soggettivo del consilium fraudis, in ragione della pluralità degli atti dispositivi posti in essere, alla circostanza che alla stipula di uno di questi il perveniva in Controparte_2 data 30.7.2021, a ridosso della data della sentenza emessa il 23.9.2021, a chiusura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto al requisito della partecipatio fraudis dei terzi acquirenti e , riferiva che la relazione di parentela CP_3 CP_4 intercorrente tra i paciscenti degli atti impugnati fosse elemento indicatore della consapevole preordinazione della dismissione patrimoniale alla frode del ceto creditorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Argomentavano che gli atti pubblici impugnati ex art. 2901 c.c. riguardavano beni gravati da ipoteca giudiziale, l'uno a favore della e l'altro a Controparte_7 favore della e da ipoteca conc. amministrativa – riscossione a favore Controparte_7 di Equitalia – Servizi di riscossione s.p.a., contestavano l'incertezza del credito vantato da parte attrice, non essendo intervenuta una sentenza in merito con efficacia di giudicato. Per quanto atteneva al consilium fraudis attribuito ai germani e , CP_3 CP_4 figli di rilevavano che i rogiti notarili indicati in loro favore avevano come Controparte_2 titolo “contratto di mantenimento vitalizio” considerato, in dottrina ed in giurisprudenza, contratto atipico ed aleatorio;
il corrispettivo del trasferimento dei beni immobili in favore dei vitalizianti era costituito dall'obbligo di questi ultimi, per tutta la durata della vita del vitaliziato, dell'alloggio nella propria abitazione e presso di loro, nonché di provvedere al vitto, vestiario, assistenza medica ospedaliera e domiciliare, con tutte le relative spese, medicinali, assistenza morale e tutto quant'altro necessario per un decoroso soddisfacimento dei bisogni del vitaliziato. Gli atti impugnati di mantenimento vitalizio, in quanto onerosi, erano strumenti legittimi e giustificati dalle vicende della vita e dovevano far escludere che la finalità perseguita fosse quella di ledere le pretese creditorie vantate dalla parte attrice, considerati i gravami sui beni trasferiti che non potevano essere ignorati, tenuto conto delle formalità pubbliche.
La causa, istruita con produzione documentale, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c..
3 Il 7.1.2025 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la unipersonale, a Controparte_5 mezzo della rappresentante quale cessionaria del credito vantato nei Controparte_1 confronti di in virtù di un contratto di cessione di rapporti giuridici in Controparte_2 blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 e della legge sulle
Cartolarizzazioni concluso in data 26.2.2024 con la Parte_1
All'udienza del 7.3.2025 la causa era rimessa in decisione.
* * * * * * *
Occorre primum valutare la posizione della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c..
“Il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di «promuovere l'azione esecutiva» a norma dell'art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto. … La revocatoria è un'azione intesa a conservare al creditore la garanzia patrimoniale. Se dunque si negasse che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe al seguente paradosso: il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell'azione revocatoria. E
l'evidente reductio ad absurdum svela l'erroneità della premessa;
… l'azione revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto lo fosse il cedente;
… un atto in frode del creditore non cessa di essere tale sol perché il credito circoli a latere creditoris (Cass. Sez. 3 23/06/2022 n.
20315, punto 5.1 in motivazione). È stato altresì ritenuto da questa Corte che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto «portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante» (Cass. Sez. 3, 14/03/2018 n. 6130; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/02/2023 n. 5649). … Da ultimo, è necessario segnalare che questa Corte, in tema di azione revocatoria, ha ritenuto che qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3,
n. 5649 del 2023 cit.) Ed ancora ed infine, è stato chiarito che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla
4 mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass. Sez.
1, 19/04/2023 n. 10442)” così in Cass. Sez 3, Ordinanza n. 25424 del 29.8.2023.
Nel caso di specie la ha chiesto l'estromissione della cedente, parte Controparte_5 convenuta non ha contestato l'intervento della cessionaria e la banca attrice, a seguito dell'intervento della cessionaria, non ha più partecipato al giudizio, non è comparsa all'udienza ex artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., né ha avanzato istanza in ordine alla condanna alle spese del giudizio.
Ciò posto, la domanda di parte attrice, come fatta propria dalla cessionaria CP_5
merita accoglimento.
[...]
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è prevista nell'interesse del creditore che può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Come è noto, infatti,
l'actio pauliana ha la fondamentale funzione di ricostruire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, in applicazione dell'art. 2740 c.c., il cui fine è propriamente quello di consentire al creditore di soddisfare il proprio credito.
L'azione è condizionata all'esistenza dei requisiti necessari richiesti dall'art. 2901 c.c.: ai sensi della citata norma, la domanda del creditore è accoglibile ove venga provato in giudizio l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); la consapevolezza da parte del debitore di danneggiare il creditore (c.d. scientia damni); la consapevolezza da parte del terzo – acquirente a titolo oneroso – del pregiudizio che l'atto va ad arrecare al creditore (c.d. consilum fraudis).
Tanto evidenziato si precisa ancora che “le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13172 del 25.5.2017).
Nel caso di specie la ha agito in revocatoria a tutela di un credito vantato nei Parte_1 confronti del disponente giusta sentenza del 23.9.2021 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Trani che riconosceva il debito del nei confronti della Banca Monte dei CP_2
5 PA di Siena, che aveva ceduto il proprio credito alla odierna attrice (credito in corso del presente giudizio poi ceduto alla . Controparte_5
“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22.3.2016, cfr. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 5.2.2019).
Ancora è stato affermato dalla Corte di legittimità che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 7.5.2014). La circostanza che la sentenza del Tribunale di Trani fosse stata impugnata, dunque, non rileva (nel corso del presente giudizio è allegato dall'attrice e, non contestato da parte convenuta, che la Corte di Appello di Bari respingeva il gravame confermando la sentenza di prime cure).
“In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 22161 del 5.9.2019). Nel caso di specie il credito era stato riconosciuto con decreto ingiuntivo, dichiarato ex art. 648 c.p.c. provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione, con ordinanza del 15.10.2019, in data anteriore ad entrambi gli atti dispositivi.
Sull'aspetto della anteriorità del credito, benché litigioso, rispetto ai contratti impugnati, comunque, alcuna contestazione è stata mossa da parte convenuta.
Ancora “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
6 creditore” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18.6.2019, cfr. anche tra le altre Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 20232 del 14.7.2023).
“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, … l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15265 del 4.7.2006).
Parte convenuta non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare che il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del Controparte_2 debitore agevolmente, né nulla a tal proposito è stato neppure allegato. Ecco che la dismissione a favore dei figli dei beni di cui era titolare a fronte, quale corrispettivo, di un obbligo di mantenimento, ha evidentemente diminuito la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. del debitore, rendendo più difficile la soddisfazione del credito da parte della creditrice.
Una notazione è necessaria rispetto alle argomentazioni di parte convenuta in merito alla natura dell'atto di cessione in cambio di un dovere di assistenza da parte dei figli del disponente, quale contratto atipico e aleatorio, avente la finalità di tutelare il diritto alla salute, di rilevanza costituzionale, del e di sua moglie, attraverso una Controparte_2 serie di prestazioni da parte dei figli “di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore del vitaliziato” (così nella comparsa conclusionale dei convenuti). I convenuti adducevano che gli atti impugnati di mantenimento vitalizio “erano e sono strumenti legittimi e giustificati dalle vicende della vita e devono far escludere che la finalità con gli stessi perseguita, specie nel nostro caso, fosse quella di ledere le pretese creditorie vantate dalla parte attrice” (ibidem). Orbene, non si discute, trattandosi di un atto posteriore al sorgere del credito, di una dolosa preordinazione dei paciscenti, ovvero non si discorre del fatto che gli atti sarebbero stati posti in essere al solo fine di ledere la garanzia patrimoniale della creditrice, in assenza dello scopo proprio di assistenza di cui all'atto, ma della mera compromissione di fatto della garanzia ex art. 2740 c.c. del debitore e della consapevolezza che tale Controparte_2 atto, per quanto animato dalla volontà di assistere i genitori, ledesse tale garanzia.
E, invero, al di là di ogni più apprezzabile intento dei figli alla base dell'atto di prestare assistenza ai genitori (peraltro, comunque, dovere che grava a carico dei figli già per legge e previsione costituzionale ex art. 2 Cost.), sussiste una modifica evidente in peius di
7 carattere qualitativo e anche quantitativo del patrimonio del disponente, proprio dal momento che il prezzo della cessione non era corrisposto in denaro, ma attraverso l'assunzione dell'obbligo di mantenimento del padre da parte dei figli.
Occorre ora valutare l'elemento soggettivo del disponente ovvero la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni), non essendo richiesta, come appena visto, la dolosa preordinazione da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito. Per la revocabilità di un atto posteriore al sorgere del credito, il consilium fraudis è individuato nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore;
basta cioè che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati. La giurisprudenza si limita a richiedere nel debitore la coscienza della dannosità per i creditori, degli effetti dell'atto compiuto, senza pretendere lo specifico intento di nuocere (l'animus nocendi).
Tale requisito è integrato dalla semplice consapevolezza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, costituito anche da un mero danno potenziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30.6.2015), nella specie pienamente sussistente.
Chiaro è che il era consapevole di ledere gli interessi della creditrice, Controparte_2 essendo già stato emesso il decreto ingiuntivo, dichiarato, come detto, provvisoriamente esecutivo, che ingiungeva il pagamento a favore della di Controparte_6 oltre trecentomila euro. La successione cronologica delle operazioni di dismissione del proprio patrimonio, a partire dalla pronuncia decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani, dà ragione evidente della consapevolezza del di creare un danno alla propria Controparte_2 creditrice.
Gli atti erano posti in essere dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e della pronuncia ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecuzione, nel giudizio di opposizione, allorché maggiore si palesava il rischio di una conferma dello stesso all'esito del giudizio ordinario di cognizione.
Non può, pertanto, dubitarsi che il debitore, privandosi, con un atto posteriore al sorgere del proprio debito, di più cespiti immobiliari, non avesse consapevolezza che in tal modo pregiudicava le ragioni creditorie dell'attrice.
Resta da valutare solo la posizione dei convenuti costituiti e . CP_3 CP_4
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, si richiede, ove l'atto sia a titolo oneroso, l'esistenza in capo al terzo, la
8 cui posizione sotto il profilo soggettivo va accomunata a quella del debitore, della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18.6.2019).
“A tal fine non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825). Nondimeno - deve precisarsi - il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l'atto revocando possa nuocere, in concreto, ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la consapevolezza che l'atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23326 del 27.9.2018).
Sufficiente è una conoscenza, ancorché generica, da parte del terzo, dell'esposizione debitoria del disponente. Non può ritenersi che i figli e Controparte_2 CP_4 fossero completamente ignari della situazione debitoria del padre.
“La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18.1.2019).
I terzi, nel caso di specie, sono figli conviventi del disponente;
si dubita che non siano stati messi a conoscenza di una ingente situazione debitoria del padre, che in qualche modo doveva essere gestita in famiglia.
Sono gli stessi convenuti, poi, a dare atto che sui beni oggetto dei contratti sussisteva l'iscrizione di ipoteche a favore di altro creditore, ivi compresa la Agenzia delle Entrate -
Riscossione, per cui, quand'anche i convenuti potessero non avere cognizioni tecniche- giuridiche sulla natura dell'istituto della ipoteca, non può credersi che l'esistenza di un peso sul bene (come dagli stessi puntualizzato), noto anche nel linguaggio comune dei non esperti, non avesse ingenerato nei vitalizianti la conoscenza o almeno la conoscibilità di una situazione debitoria del vitaliziato-disponente, pur non riferita alla specifica posizione dell'odierna attrice.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della
9 consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorre, come già precisato, la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui
è proposta l'azione e delle sue caratteristiche, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. tra le altre Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 28423 del 15.10.2021, Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23.3.2004).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono poste in solido a carico dei convenuti e a favore della Controparte_5 con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della non complessa attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla a Parte_1 mezzo della rappresentante in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_1 confronti di , , , con l'intervento ex Controparte_2 CP_3 CP_4 art. 111 c.p.c. della 2023 unipersonale, a mezzo della rappresentante CP_5 CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione, CP_1 difesa rigettata e/o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della unipersonale l'atto pubblico di Controparte_5 compravendita del 28.2.2020, rogato dal notaio , registrato con il n. di Persona_1 rep. 7540/5433 presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trani, trascritto il
5.3.2020 n. reg. gen. 5268 e reg. part. 4001 reso tra e , e Controparte_2 CP_3
l'atto pubblico di compravendita del 30.7.2021, rogato dal notaio , Persona_1 registrato con il n. di rep. 8816/6436, trascritto il 10.8.2021 n. reg. gen. 18993 e reg. part. 14963 reso tra e;
Controparte_2 CP_4
- ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare di
Trani a procedere alla trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
- condanna i convenuti in solido al pagamento a favore della Controparte_8
delle spese processuali che liquida in 4.659,00 per compensi e € 500,00 per
[...] esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, il 24.3.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
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