Articolo 1 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 2
Versione
21 maggio 2024
Art. 1. Finalita' 1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalita' e creativita'. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalita'. N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 21 maggio 2024