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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10659/2022 R.G.L., avente a oggetto “indennità di maternità”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Fabrizio Politi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Angelo Controparte_1
Gagliano;
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PremeSS.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.11.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...accertato l'illegittimo comportamento di parte resistente e disapplicati gli atti illegittimi censurati, riconoscere il diritto della Dott.SS , per le ragioni esposte in ricorso, a fruire del periodo di Parte_1
1 astensione dal lavoro per maternità dal 14 agosto 2021 al 22 maggio 2022. Per l'effetto di cui sopra, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo al netto delle trattenute di Legge, di €. 23.830, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla scadenza di ogni mensilità dovuta e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente espone che, con determina sindacale n. 1 del 14.1.2021, è stata assunta dal Comune di con contratto a tempo determinato ex CP_1
art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 dal 18.1.2021 al 30.4.2021, con la qualifica di responsabile dell'Area Affari Generali;
che il predetto contratto, prima della scadenza, è stato rinnovato per il periodo dall'1.5.2021 al 30.7.2021; che, a decorrere dalla metà di luglio 2021, prima della scadenza del contratto, ella si è dovuta assentare e ha richiesto l'astensione dal lavoro per gravi complicanze nella gravidanza ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
151/2001; che, a seguito di una grave minaccia di aborto, ella ha richiesto e ottenuto dall' l'autorizzazione all'astensione dal lavoro dal 14 luglio al 14 agosto CP_3
2021; che tale richiesta è stata immediatamente comunicata al datore di lavoro con nota del
14.7.2021; che il Comune di con nota del 15.7.2021 le ha comunicato di dovere CP_1 revocare anticipatamente il contrato di lavoro per esigenze dell'Ente, specificando espreSSmente di fare salve le garanzie a tutela della maternità, e con determina n. 30 del
22.7.2021 ha quindi revocato il suo contratto a decorrere dalla steSS data;
che l' CP_3
, dopo l'autorizzazione all'astensione dal lavoro sino al 14.8.2021, ha emesso
[...]
ulteriori provvedimenti in data 19.8.2021, 12.10.2021 e 28.12.2021, con i quali ha esteso l'astensione dal lavoro sino al periodo di astensione obbligatoria;
che con lettere del
6.9.2021, del 21.10.2021 e del 26.9.2022 ella ha richiesto il pagamento del periodo di astensione al datore di lavoro, senza ottenere alcun riscontro;
che nella specie risultano violati gli articoli 16, 17, 22, 24, 54 e 57 del D.Lgs. 151/2001, nonché l'articolo 17 del
CCNL 14.9.2000, nei termini descritti in ricorso;
che ella ha percepito mensilmente l'importo medio netto in busta di €. 2.200,00 ed è stata in astensione dal lavoro per maternità dal 14.7.2021 al 22.5.2022; che ella ha diritto a percepire l'indennità di maternità comprensiva della retribuzione di posizione in godimento e della tredicesima per un totale complessivo di € 23.830,00.
Con memoria difensiva depositata in data 15.3.2023, si è costituito in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, Controparte_1 quindi, le seguenti conclusioni “… rigettare il ricorso in esame in quanto palesemente
2 inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha evidenziato che l'unico soggetto legittimato a erogare l'indennità di maternità è l' , mentre il datore di lavoro si limita CP_2
ad anticipare il predetto pagamento;
che, in particolare, il datore di lavoro in costanza di rapporto è tenuto ad anticipare l'indennità di maternità, recuperando tale importo sui contributi dovuti all' da versare con modello F24; che, invece, quando il rapporto di CP_2
lavoro ceSS l'ente previdenziale provvede a erogare alla madre l'indennità spettante;
che, nella specie, per il periodo dal 14.8.2021 al 22.5.2022 l'indennità è a totale carico dell' ; che, inoltre, nel calcolo dell'eventuale indennità di maternità spettante alla CP_2
ricorrente deve escludersi la retribuzione di posizione, perché mai riconosciutale.
Con memoria difensiva depositata in data 18.1.2024 si è costituito in giudizio l'Avv. Fabrizio Politi quale nuovo procuratore di parte ricorrente.
Con ordinanza del 15.11.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 7.3.2025, si è costituito in giudizio
CP_ l' formulando le seguenti conclusioni: “…Rigettarsi, limitatamente all' il ricorso CP_2 introduttivo in quanto non vi sono domande a carico dell'ente previdenziale con riserva, in via di subordine, sulla base delle risultanze della presente controversia ovvero, in caso di conciliazione giudiziale, in base ai propri autonomi accertamenti, di vagliare la correttezza dell'indennità erogata e dei conguagli contributivi operati. Con rifusione delle spese di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della steSS, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emeSS la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di al Parte_1 pagamento in proprio favore dell'indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa e obbligatoria indicato nelle conclusioni del ricorso, con conseguente condanna del al pagamento del conseguente importo ivi richiesto. Controparte_1
2.2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.3. Innanzitutto, giova descrivere i fatti di causa, come risultanti dalla documentazione in atti e sostanzialmente incontestati tra le parti.
3 La ricorrente è stata assunta dal Comune di con determina sindacale n. 1 CP_1 del 14.1.2021, con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 co. 2 D.Lgs.
267/2000 e con la qualifica di responsabile dell'Area I Affari Generali, per il periodo dal
18.1.2021 al 30.4.2021 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con successiva determina sindacale n. 19 del 26.4.2021 alla ricorrente è stato conferito un nuovo incarico a tempo determinato di Responsabile dell'Area I Affari
Generali ex art. 110 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo dall'1.5.2021 al 30.7.2021
(cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente). Cont La ricorrente ha richiesto e ottenuto in data 14.7.2021 dall' di CP_3
l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità ex art. 17 co. 2 lettera a) D.Lgs. 151/2001 per il periodo dal 14.7.2021 al 14.8.2021, trasmettendo in pari data la predetta istanza anche al Comune di (cfr. doc. nn. 3 e 4 di parte ricorrente). CP_1
Con nota del 15.7.2021, il Comune di ha comunicato di dovere CP_1
“…procedere alla revoca degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo
267/2000”, precisando inoltre che “…Appreso tuttavia, che la S.V. ha richiesto interdizione anticipata dal lavoro per maternità anticipata, il suo contratto di lavoro non può allo stato essere revocato essendo automaticamente sospeso sino al compimento del periodo normativamente previsto” e comunicando dunque che “…completato il periodo astensione per maternità, la revoca avrà effetto sui giorni residui ancora da effettuare” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con successiva determina sindacale n. 30 del 22.7.2021, il ha Controparte_1 deliberato di “…1. REVOCARE anticipatamente l'incarico conferito ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla Dott.SS , con decorrenza Parte_1 dal 24 luglio p.v.; […] 5. DARE ATTO che l'autorità sanitaria competente ha disposto nei confronti della dott.SS l'astensione anticipata dal lavoro per maternità con Parte_1
decorrenza dal 14 luglio e che pertanto la presente revoca ha efficacia compatibilmente con le norme relative alla tutela della maternità” (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con successivi provvedimenti di astensione emessi in data 19.8.2021, 12.10.2021 e
Cont 28.12.2021 su istanza della ricorrente, l' di ha posto la ricorrente in astensione CP_3
facoltativa dal lavoro ex art. 17 co. 2 lett. a) D.Lgs. 151/2001 sino all'inizio dell'astensione obbligatoria (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).
4 Come risulta dal certificato di nascita prodotto in data 26.1.2024, la ricorrente ha partorito in data 22.2.2022 (cfr. documentazione prodotta in data 26.1.2024, cit.).
Con istanze del 6.9.2021, del 21.10.2021 e del 26.9.2022 la ricorrente ha richiesto al Comune di la liquidazione dell'indennità di maternità (cfr. doc. nn.
8-10 di parte CP_1
ricorrente).
2.4. A fronte di ciò, con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di maternità direttamente dal Comune di mentre la CP_1
predetta parte ha eccepito la sussistenza del relativo obbligo di pagamento in capo all' , nonché l'erroneità della quantificazione prospettata nell'atto introduttivo. CP_2
L'assunto attoreo appare fondato nei seguenti termini, dovendosi invece disattendere le censure di parte resistente.
2.5. A tal fine, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 16 D.Lgs. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro “…a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20” e “…c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20”.
L'art. 17 stabilisce al co. 1 che “
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio”, mentre al co. 2 dispone che “
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume poSSno essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non poSS essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. […]”.
5 L'art. 22 D.Lgs. 151/2001, avente a oggetto “Trattamento economico e normativo”, stabilisce che “
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. […]”.
Con riguardo al “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico”, il successivo art. 24 prevede al co. 1 che “
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”, mentre al co. 2 stabilisce che “
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di seSSnta giorni”.
Per quel che qui rileva, inoltre, il richiamato art. 54 co. 3 D.Lgs. 151/2001 prevede che : “Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di ceSSzione dell'attività dell'azienda cui eSS è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
[…]”.
Infine, con precipuo riguardo ai “Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni”, l'art. 57 D.Lgs. dispone che: “
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma
1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro”.
6 2.6. A fronte di tale quadro normativo, va disattesa la censura di parte resistente concernente l'obbligo di erogazione di tale indennità a carico dell' in ragione della CP_2
precedente ceSSzione del rapporto di lavoro de quo dal 24.7.2021.
Come sopra evidenziato, infatti, con precipuo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni l'art. 57 D.Lgs. 151/2001 stabilisce espreSSmente che la “…corresponsione del trattamento economico” avviene “…a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro”.
In tal senso, d'altronde, anche l' – nei cui confronti è stato integrato il CP_2
contraddittorio – ha precisato nella propria memoria difensiva che le due precedenti istanze presentate dalla ricorrente per il riconoscimento dell'indennità di maternità sono state CP_ rigettate dall' previdenziale per i seguenti motivi: “…dipendente pubblico. Presentare domanda all'Amministrazione di appartenenza” e “…corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro (art. 57, comma 2 D.lgs. 151/2001)” (cfr. doc. nn.
1-3 dell' ). CP_2
In definitiva, considerato che l'art. 57 D.Lgs. 151/2001 individua nella pubblica amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro il soggetto che deve corrispondere l'indennità de qua e stante il chiaro tenore testuale di tale disposizione, va disattesa la prospettazione del resistente in esame. CP_1
2.7. Ciò posto, nella specie risulta provata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 per beneficiare dell'indennità di maternità per l'intero periodo di astensione richiesto in ricorso, con corresponsione della steSS ex art. 57 D.Lgs. 151/2001 a cura del Comune di quale amministrazione pubblica CP_1
presso cui si è svolto tale ultimo rapporto di lavoro.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, la ricorrente è stata posta in astensione facoltativa dal lavoro ex art. 17 co. 2 lett. a) D.Lgs. 151/2001 dal 14.7.2021 sino all'inizio dell'astensione obbligatoria, mentre a fronte della nascita della figlia Persona_1
in data 22.2.2022 deve reputarsi in astensione obbligatoria ex art. 16 D.Lgs. 151/2001
[...] sino al 22.5.2022 (id est: “…durante i tre mesi dopo il parto”).
Per altro verso, il rapporto di lavoro è stato risolto dal Comune di in data CP_1
24.7.2021 durante il periodo di congedo di maternità ex art. 17 lett. a) D.Lgs. 151/2001, sicché trova applicazione – stante l'espresso richiamo contenuto nel citato art. 57 D.Lgs.
151/2001 – il “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico” ex art. 24 D.Lgs. 151/2011 (sub specie di corresponsione dell'indennità “…anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c),
7 che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”, ovvero di corresponsione della steSS in favore delle “…lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate […] purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di seSSnta giorni”).
2.8. Stante quanto sopra, in definitiva, il Comune resistente è tenuto a erogare alla ricorrente l'indennità di maternità ex D.Lgs. 151/2001 spettante per lo specifico periodo di interdizione – facoltativa e obbligatoria – invocato nelle conclusioni del ricorso (id est: dal
14.8.2021 al 22.5.2022, come ribadito nelle note autorizzate del 25.1.2024; ciò, peraltro, a fronte dell'inconfutata erogazione delle competenze risultanti dalla busta paga in atti per la mensilità di luglio 2021, all. n. 14 di parte ricorrente).
2.9. Venendo alla quantificazione degli importi richiesti, in aggiunta alle previsioni del D.Lgs. 151/2001 occorre altresì richiamare la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento (sulla conoscibilità ex officio della contrattazione collettiva del settore pubblico, cfr. C. Cass. 6394/2019).
L'art. 23 D.Lgs. 151/2001, rubricato “Calcolo dell'indennità”, dispone: “
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. […] 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
[…]”.
L'art. 45 del CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio
2019 - 2021” del 16.11.2022, rubricato “Congedi dei genitori” prevede inoltre che: “
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fiSS mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista
8 per gli incarichi di , nonché i premi correlati alla performance Parte_2 secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. […].
Nello stesso senso, d'altronde, dispongono sia l'art. 43 co. 2 del CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018” del 21.5.2018 invocato da parte resistente nella propria memoria difensiva (“Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fiSS mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”), sia l'art. 17 co. 4 del CCNL “per il personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999” del 14.9.2000 richiamato in ricorso
(“Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fiSS mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività” – cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente).
2.10. Stante quanto sopra e considerati gli ulteriori – e parzialmente incontestati – criteri di calcolo indicati in ricorso (cfr. ivi pag. 5), nella specie può farsi riferimento alla busta paga del mese di giugno 2021, dalla quale si evince la retribuzione netta mensile di €
2.185,68, comprensiva anche dell'indennità di posizione ivi riconosciuta (cfr. doc. n. 14 di parte ricorrente, da cui risulta altresì la analoga retribuzione lorda e netta erogata per i precedenti mesi di aprile e maggio 2021).
A fronte di ciò e tenuto conto sia dell'anzidetta disciplina legislativa e della contrattazione collettiva di categoria, sia dell'espresso e costante riconoscimento della predetta indennità di posizione nelle buste paga in atti (di provenienza datoriale e dunque pienamente rilevanti nella fattispecie in esame), vanno sul punto disattese le generiche censure di parte resistente in ordine all'esclusione di tale indennità dal computo dell'indennità de qua.
9 In tal senso, anche l' ha chiarito che “…a) se la dipendente intereSSta al CP_5 momento dell'inizio del periodo del congedo di maternità è titolare di posizione organizzativa, la steSS ha sicuramente diritto a percepire, per la durata del suddetto periodo di congedo di maternità e fino alla sua conclusione, la retribuzione di posizione in godimento della steSS. Infatti, l'art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione fiSS mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l'art. 23, comma 1 del D.Lgs.n.151/2001, nel prevedere che, agli effetti dell'art. 22 dello stesso decreto legislativo, per retribuzione
“s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”. Poiché, sulla base di tale disciplina, alla lavoratrice deve, comunque, essere corrisposto il trattamento economico che percepiva nel corso del mese o del periodo quadri settimanale precedente all'inizio del congedo di maternità, alla steSS dovrà essere riconosciuta anche la retribuzione di posizione che a quella data percepiva;
[…] (cfr. parere ARAN RAL 1396, all. n. 12 di parte ricorrente;
cfr. altresì parere ARAN RAL 609, secondo cui “[…] la retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 debba essere corrisposta in misura pari al 100% per tutto il periodo del congedo di maternità, anche se l'incarico di posizione organizzativa scade all'interno del periodo di congedo. Infatti, l'art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione fiSS mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l'art. 23, comma 1 del
D. Lgs. 151/2001, nel prevedere che agli effetti dell'art. 22 dello stesso decreto legislativo per retribuzione “s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” fornisce un sicuro elemento per affermare che non ha alcun rilievo la scadenza dell'incarico di posizione organizzativa durante il periodo di congedo. Quanto sopra vale anche con riferimento alle posizioni organizzative di alta professionalità disciplinate dall'art.10 del CCNL del 22.1.2004”).
2.11. Sulla base di quanto suesposto e tenuto conto delle specifiche richieste attoree, parte ricorrente ha dunque diritto – a titolo di indennità di maternità – all'intera retribuzione mensile netta di € 2.185,68 per il periodo di astensione dal 14.8.2021 al
22.5.2022 invocato nelle conclusioni del ricorso (id est: € 20.217,54, pari a 9 mensilità e
10 una settimana), oltre alla corrispondente quota di tredicesima mensilità (id est: € 1.821,40, pari a 10/12 di € 2.185,68), così per complessivi € 22.038,94.
Stante quanto sopra, l'importo complessivo spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di maternità è pari a € 22.038,94.
2.12. Il di conseguenza, deve essere condannato a pagare a Controparte_1
parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di € 22.038,94, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico del resistente. CP_1
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Ad avviso di questo giudicante, infine, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. (cfr. note di parte ricorrente del
19.3.2025), né ai sensi del comma 1 della citata disposizione, non avendo parte ricorrente provato di avere subito specifici danni in conseguenza della condotta ascritta al CP_1
resistente, né sulla base del potere discrezionale di cui al novellato art. 96 co. 3 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a percepire l'indennità di maternità dal 14.8.2021 Parte_1
sino al 22.5.2022; condanna, per l'effetto, il di in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 CP_1
a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 22.038,94, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_6
pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in
11 complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Catania, 21 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10659/2022 R.G.L., avente a oggetto “indennità di maternità”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Fabrizio Politi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Angelo Controparte_1
Gagliano;
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PremeSS.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.11.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...accertato l'illegittimo comportamento di parte resistente e disapplicati gli atti illegittimi censurati, riconoscere il diritto della Dott.SS , per le ragioni esposte in ricorso, a fruire del periodo di Parte_1
1 astensione dal lavoro per maternità dal 14 agosto 2021 al 22 maggio 2022. Per l'effetto di cui sopra, voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo al netto delle trattenute di Legge, di €. 23.830, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla scadenza di ogni mensilità dovuta e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente espone che, con determina sindacale n. 1 del 14.1.2021, è stata assunta dal Comune di con contratto a tempo determinato ex CP_1
art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 dal 18.1.2021 al 30.4.2021, con la qualifica di responsabile dell'Area Affari Generali;
che il predetto contratto, prima della scadenza, è stato rinnovato per il periodo dall'1.5.2021 al 30.7.2021; che, a decorrere dalla metà di luglio 2021, prima della scadenza del contratto, ella si è dovuta assentare e ha richiesto l'astensione dal lavoro per gravi complicanze nella gravidanza ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
151/2001; che, a seguito di una grave minaccia di aborto, ella ha richiesto e ottenuto dall' l'autorizzazione all'astensione dal lavoro dal 14 luglio al 14 agosto CP_3
2021; che tale richiesta è stata immediatamente comunicata al datore di lavoro con nota del
14.7.2021; che il Comune di con nota del 15.7.2021 le ha comunicato di dovere CP_1 revocare anticipatamente il contrato di lavoro per esigenze dell'Ente, specificando espreSSmente di fare salve le garanzie a tutela della maternità, e con determina n. 30 del
22.7.2021 ha quindi revocato il suo contratto a decorrere dalla steSS data;
che l' CP_3
, dopo l'autorizzazione all'astensione dal lavoro sino al 14.8.2021, ha emesso
[...]
ulteriori provvedimenti in data 19.8.2021, 12.10.2021 e 28.12.2021, con i quali ha esteso l'astensione dal lavoro sino al periodo di astensione obbligatoria;
che con lettere del
6.9.2021, del 21.10.2021 e del 26.9.2022 ella ha richiesto il pagamento del periodo di astensione al datore di lavoro, senza ottenere alcun riscontro;
che nella specie risultano violati gli articoli 16, 17, 22, 24, 54 e 57 del D.Lgs. 151/2001, nonché l'articolo 17 del
CCNL 14.9.2000, nei termini descritti in ricorso;
che ella ha percepito mensilmente l'importo medio netto in busta di €. 2.200,00 ed è stata in astensione dal lavoro per maternità dal 14.7.2021 al 22.5.2022; che ella ha diritto a percepire l'indennità di maternità comprensiva della retribuzione di posizione in godimento e della tredicesima per un totale complessivo di € 23.830,00.
Con memoria difensiva depositata in data 15.3.2023, si è costituito in giudizio il svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, Controparte_1 quindi, le seguenti conclusioni “… rigettare il ricorso in esame in quanto palesemente
2 inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha evidenziato che l'unico soggetto legittimato a erogare l'indennità di maternità è l' , mentre il datore di lavoro si limita CP_2
ad anticipare il predetto pagamento;
che, in particolare, il datore di lavoro in costanza di rapporto è tenuto ad anticipare l'indennità di maternità, recuperando tale importo sui contributi dovuti all' da versare con modello F24; che, invece, quando il rapporto di CP_2
lavoro ceSS l'ente previdenziale provvede a erogare alla madre l'indennità spettante;
che, nella specie, per il periodo dal 14.8.2021 al 22.5.2022 l'indennità è a totale carico dell' ; che, inoltre, nel calcolo dell'eventuale indennità di maternità spettante alla CP_2
ricorrente deve escludersi la retribuzione di posizione, perché mai riconosciutale.
Con memoria difensiva depositata in data 18.1.2024 si è costituito in giudizio l'Avv. Fabrizio Politi quale nuovo procuratore di parte ricorrente.
Con ordinanza del 15.11.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 7.3.2025, si è costituito in giudizio
CP_ l' formulando le seguenti conclusioni: “…Rigettarsi, limitatamente all' il ricorso CP_2 introduttivo in quanto non vi sono domande a carico dell'ente previdenziale con riserva, in via di subordine, sulla base delle risultanze della presente controversia ovvero, in caso di conciliazione giudiziale, in base ai propri autonomi accertamenti, di vagliare la correttezza dell'indennità erogata e dei conguagli contributivi operati. Con rifusione delle spese di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della steSS, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emeSS la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di al Parte_1 pagamento in proprio favore dell'indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa e obbligatoria indicato nelle conclusioni del ricorso, con conseguente condanna del al pagamento del conseguente importo ivi richiesto. Controparte_1
2.2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.3. Innanzitutto, giova descrivere i fatti di causa, come risultanti dalla documentazione in atti e sostanzialmente incontestati tra le parti.
3 La ricorrente è stata assunta dal Comune di con determina sindacale n. 1 CP_1 del 14.1.2021, con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 co. 2 D.Lgs.
267/2000 e con la qualifica di responsabile dell'Area I Affari Generali, per il periodo dal
18.1.2021 al 30.4.2021 (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con successiva determina sindacale n. 19 del 26.4.2021 alla ricorrente è stato conferito un nuovo incarico a tempo determinato di Responsabile dell'Area I Affari
Generali ex art. 110 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo dall'1.5.2021 al 30.7.2021
(cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente). Cont La ricorrente ha richiesto e ottenuto in data 14.7.2021 dall' di CP_3
l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità ex art. 17 co. 2 lettera a) D.Lgs. 151/2001 per il periodo dal 14.7.2021 al 14.8.2021, trasmettendo in pari data la predetta istanza anche al Comune di (cfr. doc. nn. 3 e 4 di parte ricorrente). CP_1
Con nota del 15.7.2021, il Comune di ha comunicato di dovere CP_1
“…procedere alla revoca degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo
267/2000”, precisando inoltre che “…Appreso tuttavia, che la S.V. ha richiesto interdizione anticipata dal lavoro per maternità anticipata, il suo contratto di lavoro non può allo stato essere revocato essendo automaticamente sospeso sino al compimento del periodo normativamente previsto” e comunicando dunque che “…completato il periodo astensione per maternità, la revoca avrà effetto sui giorni residui ancora da effettuare” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con successiva determina sindacale n. 30 del 22.7.2021, il ha Controparte_1 deliberato di “…1. REVOCARE anticipatamente l'incarico conferito ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla Dott.SS , con decorrenza Parte_1 dal 24 luglio p.v.; […] 5. DARE ATTO che l'autorità sanitaria competente ha disposto nei confronti della dott.SS l'astensione anticipata dal lavoro per maternità con Parte_1
decorrenza dal 14 luglio e che pertanto la presente revoca ha efficacia compatibilmente con le norme relative alla tutela della maternità” (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con successivi provvedimenti di astensione emessi in data 19.8.2021, 12.10.2021 e
Cont 28.12.2021 su istanza della ricorrente, l' di ha posto la ricorrente in astensione CP_3
facoltativa dal lavoro ex art. 17 co. 2 lett. a) D.Lgs. 151/2001 sino all'inizio dell'astensione obbligatoria (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).
4 Come risulta dal certificato di nascita prodotto in data 26.1.2024, la ricorrente ha partorito in data 22.2.2022 (cfr. documentazione prodotta in data 26.1.2024, cit.).
Con istanze del 6.9.2021, del 21.10.2021 e del 26.9.2022 la ricorrente ha richiesto al Comune di la liquidazione dell'indennità di maternità (cfr. doc. nn.
8-10 di parte CP_1
ricorrente).
2.4. A fronte di ciò, con il presente giudizio la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di maternità direttamente dal Comune di mentre la CP_1
predetta parte ha eccepito la sussistenza del relativo obbligo di pagamento in capo all' , nonché l'erroneità della quantificazione prospettata nell'atto introduttivo. CP_2
L'assunto attoreo appare fondato nei seguenti termini, dovendosi invece disattendere le censure di parte resistente.
2.5. A tal fine, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 16 D.Lgs. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro “…a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20” e “…c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20”.
L'art. 17 stabilisce al co. 1 che “
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio”, mentre al co. 2 dispone che “
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume poSSno essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non poSS essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. […]”.
5 L'art. 22 D.Lgs. 151/2001, avente a oggetto “Trattamento economico e normativo”, stabilisce che “
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. […]”.
Con riguardo al “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico”, il successivo art. 24 prevede al co. 1 che “
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”, mentre al co. 2 stabilisce che “
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di seSSnta giorni”.
Per quel che qui rileva, inoltre, il richiamato art. 54 co. 3 D.Lgs. 151/2001 prevede che : “Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di ceSSzione dell'attività dell'azienda cui eSS è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
[…]”.
Infine, con precipuo riguardo ai “Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni”, l'art. 57 D.Lgs. dispone che: “
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma
1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro”.
6 2.6. A fronte di tale quadro normativo, va disattesa la censura di parte resistente concernente l'obbligo di erogazione di tale indennità a carico dell' in ragione della CP_2
precedente ceSSzione del rapporto di lavoro de quo dal 24.7.2021.
Come sopra evidenziato, infatti, con precipuo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni l'art. 57 D.Lgs. 151/2001 stabilisce espreSSmente che la “…corresponsione del trattamento economico” avviene “…a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro”.
In tal senso, d'altronde, anche l' – nei cui confronti è stato integrato il CP_2
contraddittorio – ha precisato nella propria memoria difensiva che le due precedenti istanze presentate dalla ricorrente per il riconoscimento dell'indennità di maternità sono state CP_ rigettate dall' previdenziale per i seguenti motivi: “…dipendente pubblico. Presentare domanda all'Amministrazione di appartenenza” e “…corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro (art. 57, comma 2 D.lgs. 151/2001)” (cfr. doc. nn.
1-3 dell' ). CP_2
In definitiva, considerato che l'art. 57 D.Lgs. 151/2001 individua nella pubblica amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro il soggetto che deve corrispondere l'indennità de qua e stante il chiaro tenore testuale di tale disposizione, va disattesa la prospettazione del resistente in esame. CP_1
2.7. Ciò posto, nella specie risulta provata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 per beneficiare dell'indennità di maternità per l'intero periodo di astensione richiesto in ricorso, con corresponsione della steSS ex art. 57 D.Lgs. 151/2001 a cura del Comune di quale amministrazione pubblica CP_1
presso cui si è svolto tale ultimo rapporto di lavoro.
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, la ricorrente è stata posta in astensione facoltativa dal lavoro ex art. 17 co. 2 lett. a) D.Lgs. 151/2001 dal 14.7.2021 sino all'inizio dell'astensione obbligatoria, mentre a fronte della nascita della figlia Persona_1
in data 22.2.2022 deve reputarsi in astensione obbligatoria ex art. 16 D.Lgs. 151/2001
[...] sino al 22.5.2022 (id est: “…durante i tre mesi dopo il parto”).
Per altro verso, il rapporto di lavoro è stato risolto dal Comune di in data CP_1
24.7.2021 durante il periodo di congedo di maternità ex art. 17 lett. a) D.Lgs. 151/2001, sicché trova applicazione – stante l'espresso richiamo contenuto nel citato art. 57 D.Lgs.
151/2001 – il “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico” ex art. 24 D.Lgs. 151/2011 (sub specie di corresponsione dell'indennità “…anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c),
7 che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”, ovvero di corresponsione della steSS in favore delle “…lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate […] purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di seSSnta giorni”).
2.8. Stante quanto sopra, in definitiva, il Comune resistente è tenuto a erogare alla ricorrente l'indennità di maternità ex D.Lgs. 151/2001 spettante per lo specifico periodo di interdizione – facoltativa e obbligatoria – invocato nelle conclusioni del ricorso (id est: dal
14.8.2021 al 22.5.2022, come ribadito nelle note autorizzate del 25.1.2024; ciò, peraltro, a fronte dell'inconfutata erogazione delle competenze risultanti dalla busta paga in atti per la mensilità di luglio 2021, all. n. 14 di parte ricorrente).
2.9. Venendo alla quantificazione degli importi richiesti, in aggiunta alle previsioni del D.Lgs. 151/2001 occorre altresì richiamare la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento (sulla conoscibilità ex officio della contrattazione collettiva del settore pubblico, cfr. C. Cass. 6394/2019).
L'art. 23 D.Lgs. 151/2001, rubricato “Calcolo dell'indennità”, dispone: “
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. […] 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
[…]”.
L'art. 45 del CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio
2019 - 2021” del 16.11.2022, rubricato “Congedi dei genitori” prevede inoltre che: “
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fiSS mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista
8 per gli incarichi di , nonché i premi correlati alla performance Parte_2 secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. […].
Nello stesso senso, d'altronde, dispongono sia l'art. 43 co. 2 del CCNL “relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018” del 21.5.2018 invocato da parte resistente nella propria memoria difensiva (“Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fiSS mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”), sia l'art. 17 co. 4 del CCNL “per il personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999” del 14.9.2000 richiamato in ricorso
(“Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fiSS mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività” – cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente).
2.10. Stante quanto sopra e considerati gli ulteriori – e parzialmente incontestati – criteri di calcolo indicati in ricorso (cfr. ivi pag. 5), nella specie può farsi riferimento alla busta paga del mese di giugno 2021, dalla quale si evince la retribuzione netta mensile di €
2.185,68, comprensiva anche dell'indennità di posizione ivi riconosciuta (cfr. doc. n. 14 di parte ricorrente, da cui risulta altresì la analoga retribuzione lorda e netta erogata per i precedenti mesi di aprile e maggio 2021).
A fronte di ciò e tenuto conto sia dell'anzidetta disciplina legislativa e della contrattazione collettiva di categoria, sia dell'espresso e costante riconoscimento della predetta indennità di posizione nelle buste paga in atti (di provenienza datoriale e dunque pienamente rilevanti nella fattispecie in esame), vanno sul punto disattese le generiche censure di parte resistente in ordine all'esclusione di tale indennità dal computo dell'indennità de qua.
9 In tal senso, anche l' ha chiarito che “…a) se la dipendente intereSSta al CP_5 momento dell'inizio del periodo del congedo di maternità è titolare di posizione organizzativa, la steSS ha sicuramente diritto a percepire, per la durata del suddetto periodo di congedo di maternità e fino alla sua conclusione, la retribuzione di posizione in godimento della steSS. Infatti, l'art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione fiSS mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l'art. 23, comma 1 del D.Lgs.n.151/2001, nel prevedere che, agli effetti dell'art. 22 dello stesso decreto legislativo, per retribuzione
“s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”. Poiché, sulla base di tale disciplina, alla lavoratrice deve, comunque, essere corrisposto il trattamento economico che percepiva nel corso del mese o del periodo quadri settimanale precedente all'inizio del congedo di maternità, alla steSS dovrà essere riconosciuta anche la retribuzione di posizione che a quella data percepiva;
[…] (cfr. parere ARAN RAL 1396, all. n. 12 di parte ricorrente;
cfr. altresì parere ARAN RAL 609, secondo cui “[…] la retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 debba essere corrisposta in misura pari al 100% per tutto il periodo del congedo di maternità, anche se l'incarico di posizione organizzativa scade all'interno del periodo di congedo. Infatti, l'art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione fiSS mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l'art. 23, comma 1 del
D. Lgs. 151/2001, nel prevedere che agli effetti dell'art. 22 dello stesso decreto legislativo per retribuzione “s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” fornisce un sicuro elemento per affermare che non ha alcun rilievo la scadenza dell'incarico di posizione organizzativa durante il periodo di congedo. Quanto sopra vale anche con riferimento alle posizioni organizzative di alta professionalità disciplinate dall'art.10 del CCNL del 22.1.2004”).
2.11. Sulla base di quanto suesposto e tenuto conto delle specifiche richieste attoree, parte ricorrente ha dunque diritto – a titolo di indennità di maternità – all'intera retribuzione mensile netta di € 2.185,68 per il periodo di astensione dal 14.8.2021 al
22.5.2022 invocato nelle conclusioni del ricorso (id est: € 20.217,54, pari a 9 mensilità e
10 una settimana), oltre alla corrispondente quota di tredicesima mensilità (id est: € 1.821,40, pari a 10/12 di € 2.185,68), così per complessivi € 22.038,94.
Stante quanto sopra, l'importo complessivo spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di maternità è pari a € 22.038,94.
2.12. Il di conseguenza, deve essere condannato a pagare a Controparte_1
parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di € 22.038,94, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico del resistente. CP_1
Le spese di lite possono invece integralmente compensarsi nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Ad avviso di questo giudicante, infine, non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. (cfr. note di parte ricorrente del
19.3.2025), né ai sensi del comma 1 della citata disposizione, non avendo parte ricorrente provato di avere subito specifici danni in conseguenza della condotta ascritta al CP_1
resistente, né sulla base del potere discrezionale di cui al novellato art. 96 co. 3 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a percepire l'indennità di maternità dal 14.8.2021 Parte_1
sino al 22.5.2022; condanna, per l'effetto, il di in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 CP_1
a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 22.038,94, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_6
pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in
11 complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Catania, 21 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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