Art. 6.
La nota b) in calce alla tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116 , e' soppressa.
Le promozioni ad appuntato di pubblica sicurezza, gia' conferite e da conferire in attuazione dell' articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , decorrono dalla data di compimento della prescritta anzianita', non anteriore comunque a quella di entrata in vigore della legge predetta, ovvero dalla successiva data in cui siano venuti a cessare gli effetti di cause tassativamente previste come ostative dalle norme di avanzamento.
Fino al 31 dicembre 1970, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si prescinde, ove necessario, dal possesso della qualifica di guardia scelta.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad anzianita' ed a ruolo aperto dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono conferite con il criterio stabilito nel secondo comma del presente articolo.
La nota b) in calce alla tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116 , e' soppressa.
Le promozioni ad appuntato di pubblica sicurezza, gia' conferite e da conferire in attuazione dell' articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , decorrono dalla data di compimento della prescritta anzianita', non anteriore comunque a quella di entrata in vigore della legge predetta, ovvero dalla successiva data in cui siano venuti a cessare gli effetti di cause tassativamente previste come ostative dalle norme di avanzamento.
Fino al 31 dicembre 1970, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si prescinde, ove necessario, dal possesso della qualifica di guardia scelta.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad anzianita' ed a ruolo aperto dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono conferite con il criterio stabilito nel secondo comma del presente articolo.