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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1720/2018
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocata Barbara Bombaci, nell'interesse dell'appellante dall'Avv. Francesco Aurelio Parte_1
Chillemi, nell'interesse della appellata - letto ed Controparte_1
applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1720/2018 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di canoni afferenti a contratti di ormeggio promosso da
(c.f. e p.iva.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. ta Barbara Bombaci, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Mauro Cati, giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Aurelio Chillemi, giusta procura in atti.
- appellata –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con citazione notificata con PEC del 18.10.2018,
[...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 8/18 Parte_1
depositata il 19.03.2018, del Giudice di Pace di Novara di Sicilia, resa nel giudizio R.G. n. 21/c/17 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 32/16, provvisoriamente esecutivo, recante ingiunzione di pagamento nei confronti di , titolare del diritto Controparte_1
all'ormeggio protetto (posto barca 493 ex n. 101 categoria C Zona Marina
Grande) della complessiva somma pari a € 4.392,00 – sulla scorta dalle fatture n. 490/2015/F del 30.10.2015 e n. 12/2016/F del 5.01.2016 - oltre interessi di mora del 10% dal 30.10.2015, nonché le spese relative al procedimento.
Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha accolto
l'opposizione spiegata da – basata sulla richiesta di Controparte_1
revoca del decreto monitorio in virtù: i) della corretta applicazione delle pattuizioni rinvenibili nel contratto di ormeggio prodotto in atti;
ii) della contestazione dell'esistenza (e dell'esecuzione) delle prestazioni sottese alle fatture azionate;
iii) della ingiunzione di pagamento di interessi moratori “in assenza dei necessari presupposti di legge” – trattata nella resistenza della opposta odierna appellante – costituitasi con comparsa del
30.03.2017 concludendo per la conferma del decreto monitorio e, in via subordinata, previa interpretazione del contratto di ormeggio, per la pag. 2/28 determinazione della “tariffa annuale dovuta dalla opponente per i servizi portuali straordinari e/o aggiuntivi dalla stessa erogati per il periodo ricompreso oggetto di ingiunzione, avendo cura di garantire un contemperamento ed un giusto equilibrio degli interessi e delle aspettative delle parti contrattuali coinvolte, nel pieno rispetto del principio di buona fede contrattuale, applicabile anche in sede di interpretazione ed esecuzione dell'accordo” e, conseguentemente, per la condanna al pagamento “della somma ritenuta dovuta a titolo di tariffa annuale di ormeggio” nei limiti di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, oltre al conteggio degli interessi di mora come contrattualmente fissati – revocando il decreto opposto e condannando la Parte_1
al pagamento delle spese.
[...]
L'appellante, ribadita la qualità di affidataria della gestione del porto turistico di di proprietà di oggi fallita - a Parte_1 Controparte_2
suo tempo titolare di numerosi contratti d'ormeggio stipulati in relazione al porto turistico realizzato, denominato “ ” (sito in Furnari Parte_1
provincia di Messina) - in forza di aggiudicazione, alle condizioni del bando di gara 29.07.2010, esitata nella sottoscrizione del contratto del
28.10.2010 e del successivo del 6.12.2011, rinnovatosi automaticamente, ha affidato il gravame ai motivi inerenti: a) alla violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto (“la sentenza impugnata costituisce un paradigmatico esempio di violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale in punto di corretta ricostruzione della comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale dei termini utilizzati nel contratto di ormeggio tra e l'Utente, le cui CP_2
previsioni relative all'applicazione delle tariffe sono state puntualmente
pag. 3/28 osservate da PMY, nella sua qualità di affidataria del porto”) dolendosi della interpretazione offerta della clausola di invarianza di cui al contratto con l'utente, nella parte in cui è stata intesa come esclusione della applicabilità di tariffe diverse da quelle riportate nel titolo di provenienza ( cioè a dire il contratto di ormeggio stipulato a suo tempo dalla con la ritenendo applicabile solo CP_1 Controparte_2
l'adeguamento Istat, invocando invece, quale interpretazione corretta quella per cui “con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 del contratto, i soli importi non assoggettabili a modifiche in aumento oltre l'indice di svalutazione annua e per i quali, quindi, opera la c.d. clausola di invarianza, sono quelli afferenti alle sole spese di ordinaria amministrazione” con conseguente modificabilità, annuale, “anche per tutte le spese relative a lavori ed opere di manutenzione/amministrazione straordinaria ricompresi nell'art. 2 del contratto di ormeggio e, comunque, diversi da quelli di ordinaria manutenzione/amministrazione”; b) alla violazione “dei principi in materia di equilibrio e proporzione che devono necessariamente essere rispettati nei contratti di durata, onerosi a prestazioni corrispettive” dolendosi della valutazione delle risultanze istruttorie – documentali e testimoniali acquisite – operata dal giudicante in prime cure in merito ai servizi resi da PMY non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio - che ove esaminate avrebbero portato ad un diverso esito della controversia - nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esecuzione di servizi diversi ed ulteriori da quelli
“normalmente garantiti per contratto” (“si rileva che, sia dalla documentazione versata in giudizio da parte opposta che dalle prove testimoniali acquisite non si è riusciti a individuare alcun servizio
pag. 4/28 aggiuntivo fornito nell'occasione dalla società oggi opposta rispetto a quelli elencati sia nel contratto di ormeggio a suo tempo stipulato dall'opponente, che nel bando di gara e successivo contratto di aggiudicazione”) così lamentando che il corrispettivo previsto dal Giudice di Pace per i servizi diversi da quelli ordinari – pari a lire 800.000 oltre adeguamento Istat – “in nessun caso è tale da garantire un giusto rapporto di scambio tra le rispettive prestazioni” essendo, tale corrispettivo,
“iniquo” in merito ai “servizi e/o opere e/o interventi tutti ampiamente provati da PMY”. ha concluso, dunque, previa la Parte_1 Parte_1
concessione dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c., per la riforma della sentenza
n. 8/2018 con conseguente accertamento: a) della limitata portata della clausola di invarianza prevista dall'art. 3 lett. b) del contratto di ormeggio
(riferibile esclusivamente ai servizi di cui all'art. 2 di ordinaria manutenzione/amministrazione, essendo all'art. 2 del contratto di ormeggio, previsti sia servizi di ordinaria amministrazione / manutenzione sia servizi diversi da questi ultimi); b) del diritto di variare le tariffe - oltre che per i servizi portuali non compresi nell'art. 2 per i quali ha diritto di richiedere il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del contratto di ormeggio - anche rispetto ai servizi di cui all'art. 2 del contratto diversi dall'ordinaria amministrazione / manutenzione, alla luce dell'art. 3 lett. b) che prescrive anch'esso espressamente il diritto ad una tale variazione;
e condanna della appellata – opponente in prime cure – al pagamento delle somme quantificate “nel rispetto delle previsioni di cui al contratto di ormeggio, al bando di gara ed ai contratti di affidamento” pari all'importo di € 4.392,00 (o nella diversa somma di giustizia) per i servizi portuali pag. 5/28 forniti oltre interessi di mora maturati e maturandi da calcolarsi ai sensi dei criteri stabiliti nel contratto di ormeggio.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della appellata la quale ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Posta la tempestività del gravame – notificato (18.10.2018) entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (19.3.2018) considerata l'incidenza della sospensione dei termini – nonché la ammissibilità ex art. 342 c.p.c., stante la sufficiente indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, della interpretazione del contratto di ormeggio del 28.1.1990, oggetto di cessione con atto notarile del 3.8.2011– esemplificando, tra le altre, ove l'appellante conclude: “il Tribunale dovrà ritenere l'illegittimità della statuizione del
Giudice di primo grado in merito alla determinazione della somma dovuta in favore di PMY per i servizi dalla stessa resi nei confronti dell'Utente,
riconoscendo il diritto di PMY al pagamento degli importi di cui alle fatture emesse nei confronti dell'Utente, quantificati sulla base delle tariffe dalla medesima legittimamente applicate” - col primo motivo di gravame si censura la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
pag. 6/28 Sostiene, infatti, l'appellante, che il Giudice di primo grado abbia svolto
“un'operazione interpretativa di ricerca della comune intenzione delle
parti diversa dalle parole ed espressioni utilizzate nel contratto di
ormeggio e dagli ulteriori indici rivelatori della stessa, in spregio al basilare principio per cui “in claris non fit interpretatio”, che vieta
qualsivoglia approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando
la comune intenzione dei contraenti, per le espressioni utilizzate nel contratto, sia chiara ed inequivocabile”.
Assume, dunque, che la corretta esegesi delle clausole del contratto di ormeggio stipulato dalla utente con la originaria proprietaria dell'area portuale privata – di tale natura in virtù delle sentenze del Consiglio di
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 346/2009 e n. 401/2010 -
prima della dichiarazione del suo fallimento – debba CP_2
condurre a ritenere, anche in presenza di clausola di invarianza,
l'esistenza del diritto di PMY di modificare unilateralmente la tariffa, per tutti i servizi diversi da quelli di ordinaria manutenzione/amministrazione elencati nell'art. 2 per i quali (e solo per i quali) la clausola di invarianza,
opera nel senso di consentire il solo adeguamento secondo gli indici ISTAT
di svalutazione.
Richiede, pertanto, in riforma della statuizione di primo grado,
l'accertamento della sussistenza del diritto di PMY di variazione delle tariffe - oltre che per i servizi non compresi nell'art. 2 del contratto di ormeggio rispetto ai quali peraltro PMY ha diritto di richiedere il pag. 7/28 corrispettivo - anche per tutti quelli di cui all'art. 2 non interessati dalla clausola di invarianza (“il Giudice di Pace avrebbe dovuto affermare e
ritenere che, nel caso di specie, la clausola di invarianza è applicabile esclusivamente ai servizi di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio afferenti l'ordinaria manutenzione/amministrazione e che, la citata disposizione contrattuale si riferisce anche a servizi diversi dall'ordinaria
manutenzione/amministrazione. Di talché PMY ha diritto di variare in aumento le tariffe anche per tutti i servizi di cui all'art. 2 diversi dall'ordinaria manutenzione/amministrazione e comunque che sussiste il
diritto di richiedere il corrispettivo per tutti i servizi non compresi nell'elenco di cui all'art 2 del contratto di ormeggio e per tutti gli altri consumi attribuibili all'Utente”).
Va premessa, in via preliminare, in linea con le difese dell'appellata – laddove eccepisce la “totale inammissibilità della produzione documentale nuova effettuata da controparte in grado di appello” (cfr. da ultimo pag. 3
note autorizzate del 17.10.22) - la inammissibilità delle nuove produzioni documentali accluse all'atto d'appello (cfr. doc. n. 7 fascicolo appellante).
Trattandosi, al riguardo, di consulenza tecnica espletata in altro e diverso giudizio, non si riscontra nemmeno il requisito ex art. 345 c.p.c. della non imputabilità della omessa tempestiva produzione in prime cure, in quanto,
tra le altre, avente data (19.5.2016) anteriore alla data di deposito della domanda monitoria (17.6.2016) o, comunque, alla data (30.3.2017) della pag. 8/28 comparsa di risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ., sez. II, 24.10.2023 n. 29506).
Né, del resto - con ciò prendendo posizione anche in merito alla tesi esposta dalla appellante laddove invoca la ammissibilità della produzione,
in appello, della consulenza tecnica svolta in altro procedimento (cfr. note
ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.3.25) - viene in rilievo una ipotesi di consulenza tecnica di parte riferibile allo specifico rapporto negoziale dedotto in lite tra appellante e appellata, pure producibile in appello in quanto mera allegazione tecnico-difensiva (cfr. Cass. Civ. S. U.
3.6.13 n.
13902; conf. Cass. II ord. 19.1.2022 n. 1614).
In ogni caso, anche quando se ne predicasse l'ammissibilità, valorizzando il carattere di allegazione tecnica, la stessa non potrebbe avere l'effetto di costituire prova del credito reclamato attraverso documenti di formazione unilaterale (le fatture azionate in monitorio) poiché non potrebbe sostituire la necessaria e prodromica attività di ermeneutica contrattuale, idonea a ricostruire la portata del titolo: ovvero se nell'intenzione dei contraenti dei contratti di ormeggio stipulati – richiamati nel bando di gara posto a base dell'aggiudicazione in favore di Portorosa Marina Yachting Società
Consortile a.r.l. – vi fosse quella di garantire l'equilibrio delle prestazioni,
attraverso la previsione di clausola di invarianza del corrispettivo per i servizi portuali legati all'ormeggio protetto e/o ai servizi aggiuntivi, con aumento tramite applicazione del solo indice ISTAT.
pag. 9/28 Solo ove sciolta positivamente la questione nodale – ovvero, una volta risolta la questione della portata della clausola di invarianza e, dunque,
della esistenza o meno di un potere contrattuale di modifica unilaterale - la
CTU potrebbe, al più, porsi come criterio difensivo esplicativo delle modalità di computo dell'aumento ISTAT.
Inoltre – così prendendo posizione anche in merito alla reiterazione di istanza, correlata a quella prima esaminata inerente alla CTU acquisita in altro giudizio, di utilizzabilità a fini decisori della “sentenza del T. Palermo
n. 2801/2018, passata in giudicato, anch'essa versata in atti, nella quale si
dà compiuto atto della corretta determinazione delle tariffe portuali ad
opera di PMY - resa in altro giudizio definito dinnanzi al T. Palermo, in
cui sono parti la stessa PMY ed altro diportista, vertente su una medesima questione rispetto a quella oggetto di causa” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.3.25) - quanto alle sentenze – prodotte da ambo le parti in giudizi simili (cfr. doc. n. 6 fascicolo appellante;
cfr. docc. depositata in allegato alle note di trattazione scritta del 13.11.2023 da parte appellata) -
trattasi, in generale, di documenti esplicativi di mere difese, privi di efficacia vincolante nell'odierno giudizio, per il cui apprezzamento va operato il riferimento, tra le altre, al principio generale di cui agli artt. 342 e
346 c.p.c. (norma, questa, peraltro, rilevante più per l'appellata vittoriosa in primo grado che per l'appellante: cfr. Cass. Civ., sez. II, 27.10.2009 n.
22687).
pag. 10/28 Ciò chiarito, punto di partenza per il vaglio del primo motivo di gravame è
la sentenza appellata.
Dagli atti del procedimento di prime cure – prodotti anche ad iniziativa delle parti (cfr. docc. n. 3, n. 4 fascicolo appellante;
cfr. nota di deposito telematico del 19.3.2025 contenente anche il fascicolo di parte di primo grado di oltreché oggetto di acquisizione (cfr. nota del Controparte_1
20.2.2019) – risulta che la interpretazione del contratto di ormeggio recante l'assetto di interessi rilevante ai fini del decidere, ovvero quello del
28.1.1990 con firme autenticate dal notaio – al quale fa Persona_1
riferimento la stessa opposta in prime cure ed oggetto di cessione, in favore della odierna appellata, in virtù di contratto del 3.8.2011 – ha costituito snodo centrale nell'economia del giudizio.
Dall'atto di citazione in opposizione al decreto monitorio, infatti, consta il riferimento: i) alla clausola di invarianza della tariffa fissata per i servizi portuali (art. 3) in forza della quale la somma dovuta per i servizi portuali è
pattiziamente concordata in lire ottocento mila annue e che, per patto espresso, “non potrà aumentare annualmente per quanto attiene alle voci relative alle spese di ordinaria amministrazione oltre l'indice di svalutazione annua”; ii) alla estensione della portata della clausola di invarianza in relazione alle spese per lavori straordinari di manutenzione, le quali “dovranno essere preventivamente riconosciute necessarie o imposte dalla competente Autorità Marittima”.
pag. 11/28 Specularmente, dalla memoria responsiva, l'opposta incentra le difese sulla esigenza di individuazione della effettiva volontà delle parti.
Essenziale, quindi, diviene il raffronto con il testo contrattuale recante disciplina, tra le parti, del rapporto, oltreché – dato il sopravvenuto fallimento della e, quindi, la disciplina della gestione Controparte_2
dell'area privata dapprima tramite aggiudicazione provvisoria, poi tramite bando di gara contenente i criteri generali cui improntare la gestione del porto – con il testo del bando di gara.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince – oltre all'inquadramento giuridico della fattispecie negoziale in termini di contratto atipico, divenuto dato pacifico in quanto non attinto da motivo di gravame alcuno (ma, anzi,
invocato dalla stessa opposta in prime cure) – lo specifico riferimento, per la valutazione di fondatezza della pretesa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in armonia con il principio generale per cui la sola produzione delle fatture, pure unitamente ad estratto autentico delle scritture contabili, non è di per sé idonea a costituire prova del credito incorporato nelle fatture medesime, specie al cospetto di recisa contestazione dell'opponente in punto di mancata erogazione di servizi aggiuntivi (o, comunque, di ricomprensione dei servizi di uso collettivo
“nel canone annuale pattiziamente ed ab origine convenuto”) – “in ordine
alle somme previste nel decreto ingiuntivo opposto ed in particolare a quelle relative alle tariffe” al bando di gara per l'aggiudicazione della gestione del Porto turistico di del 29.7.2010, emesso dal Parte_1
pag. 12/28 Tribunale Fallimentare di Messina e, segnatamente, alle clausole di cui agli artt. 2, 4 e 8.
In particolare, la sentenza richiama testualmente, anzitutto, la clausola (art. 4 bando di gara prodotto in atti) per cui “l'aggiudicatario determinerà le
tariffe per i servizi forniti considerando che i titolari di un ormeggio
protetto hanno già versato il relativo corrispettivo alla (da CP_2
questa quietanzato con la stipula di ogni contratto) e che i corrispettivi per
gli altri servizi devono essere rapportati al valore effettivo di questi,
secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto anche della
necessità di distinguere fra gli eventuali diportisti in transito ed i titolari di
contratti di ormeggio. Nella determinazione della tariffa per i titolari di diritto di ormeggio, l'aggiudicatario deve osservare i contratti stipulati a
suo tempo dalla Qualora il contratto contenga una Controparte_3
clausola di totale o parziale invarianza della tariffa fissata per i servizi
portuali, essa potrà essere modificata unilateralmente solo per la parte non
interessata dalla clausola di invarianza e salvo adeguamento secondo gli
indici ISTAT di svalutazione. Qualora il contratto di ormeggio del singolo
utente preveda il potere unilaterale di variare la tariffa per i servizi portuali, tale ius variandi deve essere esercitato dall'aggiudicatario
secondo buona fede e comunque - ferma restando la rivalutazione secondo
gli indici ISTAT – la variazione non potrà superare il 20% delle tariffe
medie praticate per la stessa tipologia di posto barca e di servizi nel medesimo porto negli ultimi tre anni”.
pag. 13/28 A tale clausola segue il richiamo, operato in sentenza, all'art. 8 del bando di gara ove si elencano le spese a carico dell'aggiudicatario, ovvero “tutte
le spese necessarie per la fornitura dei servizi portuali e la custodia della struttura” con indicazione delle spese “di personale, energia elettrica, fornitura d'acqua, direzione di porto ecc”. Tra le spese incluse a carico dell'aggiudicatario, inoltre, la rientrano “tutte le opere di manutenzione e
riparazione della struttura portuale e degli impianti ivi esistenti, così come tutti gli interventi necessari a garantirne la sicurezza e l'efficienza, inclusi
il dragaggio dei canali, la sostituzione dei pali rotti ecc. Sarà a carico dell'aggiudicatario anche “qualunque miglioria o innovazione” da eseguirsi dietro autorizzazione degli organi fallimentari e senza diritto a indennizzo.
Su tali premesse contenute nella sentenza appellata – costituenti trascrizione di clausole vincolanti nei rapporti tra l'aggiudicataria
(l'odierna appellante) e i singoli titolari di contratto di ormeggio protetto
(l'appellata titolare in forza di cessione del contratto e subentro nell'originario contratto del 28.1.1990) – coerente si mostra la conclusione esternata.
Al riguardo, contrariamente all'assunto della appellante – sub specie di violazione del canone in claris non fit interpretatio - la statuizione con cui si afferma la non applicabilità di “tariffe diverse da quelle riportate nel
rispettivo titolo di provenienza e cioè a dire il contratto di ormeggio stipulato a suo tempo da con la è Controparte_1 CP_2
pag. 14/28 frutto di ragionamento del quale è rintracciabile - seppur in questa sede si provvede ad una più approfondita esplicazione della motivazione – la cornice normativa di riferimento e, di conseguenza, apprezzabile l'inesistenza di falsa/errata applicazione del canone di cui all'art. 1362 c.c.
Con l'inciso “nel caso di specie siamo di fronte ad un diportista, l'odierna
opponente, il cui contratto di ormeggio prevede la cosiddetta clausola di invarianza” il primo giudice, infatti, ha chiarito anzitutto che, rispetto ai dettami contenuti nella clausola di cui all'art. 4 del bando di gara,
l'opponente è inquadrabile come titolare di ormeggio protetto (non già
mera diportista in transito) legata da vincolo contrattuale instaurato con la dante causa della curatela e, quindi, vincolante per l'aggiudicataria.
Sicché, posta la rispondenza di tale valutazione, alla parte della sopratrascritta clausola di cui all'art. 4 del bando, anche la successiva statuizione per cui la clausola di invarianza presente nel contratto di ormeggio facente capo a “comporta, in concreto, la Controparte_1
non applicabilità di tariffe diverse da quelle riportate nel rispettivo titolo di provenienza” si manifesta conforme alla esegesi testuale delle ulteriori disposizioni contenute all'art. 4 del bando di gara.
Vale a dire a quelle relative al duplice limite operante per le tariffe dovute dai titolari di ormeggio protetto: i) l'uno nel senso che l'aggiudicataria deve tenere conto che per taluni il corrispettivo è stato già versato e quietanzato da (proprio con la stipula del singolo contratto) per i servizi CP_2
forniti (vale a dire dei servizi legati all'ormeggio protetto, corrispondenti a pag. 15/28 quelli elencati alla lett. c) di ciascuno dei contratti di affidamento susseguitisi oltreché all'art. 3 del bando di gara); ii) l'altro – al cospetto di clausola di invarianza – della impossibilità di modifica unilaterale della tariffa a suo tempo prevista e “blindata” con la clausola di invarianza, se non limitatamente “alla parte non interessata dalla clausola di invarianza”
(ovvero per le ipotesi di invarianza parziale ove esistenti) e salva la sola indicizzazione ISTAT.
Il riferimento al bando di gara – costituente vincolo imposto alla aggiudicataria da rispettare in ciascuna delle atomistiche posizioni contrattuali – e la sua applicazione, dunque, non fanno trapelare alcun vizio di violazione del canone ermeneutico nella ricerca della comune intenzione dei contraenti.
In ogni caso, ove le difese della appellante abbiano a intendersi come significative di una qualche ambiguità del testo del bando di gara, il risultato dell'ermeneutica condotta dal primo giudice si manifesta in linea con l'ordine gerarchico fissato dal codice.
La ricostruzione fornita, infatti, si rivela coerente con l'uso di altro criterio guida dell'esegesi ovvero quello posto all'art. 1363 c.c.
La ricostruzione offerta, in termini piani, è coerente con la lettura sinergica delle clausole del bando e, segnatamente, con quella posta all'art. 8 pure richiamato in sentenza.
Dal combinato disposto degli artt. 4 e 8 del bando di gara, in particolare, si ricava che fuori dal regime dettato per le tariffe per i servizi portuali –
pag. 16/28 servizi connessi all'uso del posto barca e, quindi, all'ormeggio protetto per i quali, come detto, si tratta di servizi pagati tramite pagamento quietanzato dalla titolare dell'area privata - opera il regime per le spese tese a garantire la fornitura dei servizi portuali, a coprire le opere di manutenzione e riparazione della struttura portuale e degli impianti esistenti.
Tale regime prevede litteris che le spese siano a carico dell'aggiudicataria.
Le spese per le suddette opere, inoltre, sono da intendersi riferite alla manutenzione e riparazione ordinaria poiché il successivo riferimento al regime delle migliorie e innovazioni è nel senso della necessaria previa autorizzazione degli organi fallimentari e nella insussistenza di diritto a indennizzo o ripetizioni di sorta.
La sentenza appellata, peraltro, regge la prova della conformità a diritto,
sotto il profilo della non apprezzabilità di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., anche ove le statuizioni siano messe in relazione al singolo contratto (del quale, come già si è detto, è stata operata a monte una relatio, in termini generali, all'interno del bando di gara predisposto dal Giudice delegato al Fallimento della e dalle CP_2
cui previsioni non emergono ragioni giuridiche per discostarsi. Al
contrario, la tesi della inapplicabilità delle regole del bando di gara ai singoli rapporti contrattuali – quand'anche fosse veicolata in modo specifico dall'appellante - condurrebbe ad una violazione del canone di cui all'art. 3 cost. perché avrebbe quale effetto disciplinare casi analoghi in maniera difforme).
pag. 17/28 Dalla esegesi testuale del contratto di ormeggio del 28.1.1990, infatti, si evince non solo che il corrispettivo per il posto barca viene “pattuito per
tutta la durata del presente atto (e cioè fino al 23.6.2034) a fronte dell'ormeggio protetto, lire quaranta milioni” ma anche – oltre a risultare confermata la quietanza “è stato già corrisposto e col presente atto se ne rilascia ampia e liberatoria quietanza” -il prezzo è comprensivo del canone da corrispondere alla amministrazione demaniale relativamente al posto barca.
A ciò si aggiunge il riscontro – testuale – della esplicitazione – in armonia con l'art. 3 del bando di gara – dei servizi portuali che cede CP_2
all'utente, “con inizio dal giorno 1.1.1990 e per tutta la durata sino a
23.6.2034” tra cui, in particolare, figurano “manutenzione ordinaria e
straordinaria dei moli di sopraflutto e di sottoflutto, degli impianti, arredi e attrezzature esistenti all'interno del porto, dei pontili, dei corpi morti, delle briccole d'ormeggio” nonché, “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità o l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il miglior funzionamento dell'approdo” (cfr. art. 2
contratto del 28.1.1990 prodotto in atti).
Dalla lettura della clausola di cui alla lettera b) del citato art. 3 del contratto emerge la disciplina pattizia del corrispettivo relativo ai servizi portuali ulteriori, ovvero quelli annualmente dovuti, secondo le scadenze indicate
(entro il 31.1 di ogni anno a titolo di acconto per i 9/10 ed entro il 31.12 a saldo). Per tali servizi portuali il corrispettivo pattuito è pari a 800.00 lire.
pag. 18/28 A questo punto si innesta la clausola di invarianza e la sua diversa estensione: si prevede, infatti, che tale tariffa non è modificabile per le voci di spesa relative alla ordinaria amministrazione salvo l'aumento
ISTAT; per le voci di spesa per lavori e opere straordinarie – rientranti nella categoria dei servizi ulteriori – non si parla di variazione della tariffa ma, invece, di procedimentalizzazione dell'iter per il pagamento che esige atto della autorità marittima di imposizione o di dichiarazione di necessità.
I servizi portuali di cui alla lettera b) dell'art. 3 del contratto differiscono dai servizi di cui all'art. 2 (consustanziali all'ormeggio protetto) come risulta testualmente dalla clausola di cui all'art. 3 lett. c).
Procedendo alla esegesi anche sistematica delle clausole – resa necessaria dalla non perfetta linearità espositiva a dispetto della maggior chiarezza cui
è improntato il bando di gara costituente lex generalis cui vanno improntati i rapporti negoziali – si ricava che la pattuizione della clausola di invarianza contenuta all'art. 3 riguarda le spese per i servizi portuali ulteriori e diversi che eventualmente venissero resi attinenti a voci per ordinaria amministrazione (per cui opera la tariffa di euro 800,000 lire con variazione ISTAT) La clausola di invarianza invece non opera solo limitatamente a spese per servizi – sempre diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto, inscindibilmente legati all'uso/disposizione dell'ormeggio protetto – attinenti a voci di straordinaria amministrazione. Se effettivamente eseguite le spese attinenti a tali servizi, peraltro, l'utente non può esimersi dal pagamento (a condizione, naturalmente, che l'esborso pag. 19/28 effettivo vi sia stato e che lo stesso sia riconducibile ad un servizio diverso e non ricadente nel cono d'ombra della clausola di invarianza).
Ne segue, allora, che – pur posta la natura del gravame quale mezzo totalmente devolutivo, pur nei limiti delle censure proposte coi motivi d'appello – anche procedendo ad integrare la motivazione della sentenza appellata tramite l'ulteriore approfondimento del materiale probatorio –
documentale – in atti, non si perviene a valutazione di illogicità e incoerenza, col dato contrattuale espressivo della comune intenzione dei paciscenti.
La ricostruzione operata in sentenza, in definitiva, si rivela in armonia con la volontà negoziale come ricostruita nel bando di gara – basato sullo studio, operato dagli organi fallimentari, di una moltitudine di contratti di ormeggio – e, ad un tempo, come estrapolabile dal testo dello specifico contratto facente capo alla appellata.
Che l'intenzione dei contraenti sia stata quella di “blindare” la tariffa per servizi portuali diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 2 del contratto – legati, come detto, all'ormeggio protetto (con specifica che il corrispettivo versato e quietanzato contempla il canone di concessione dovuto alla autorità marittima per il singolo posto barca) – relativamente a voci di spesa di ordinaria amministrazione è – oltre al frutto di esegesi testuale -anche risultato di applicazione del principio ex art. 1363 c.c.
Non avrebbe, infatti, diversamente opinando, avuto significato autonomo la clausola che, una volta individuati i servizi portuali ex art. 2, contempla,
pag. 20/28 all'art. 3 un diverso regime distinguendo, al suo interno, per tali servizi ulteriori, tra voci di spesa ordinaria (blindate con clausola di invarianza) e voci di spesa straordinaria (per cui, non solo non è prevista la clausola di invarianza ma, quasi come un contrappeso allo ius variandi, è prevista e procedimentalizzata la necessità cogente imposta dalla autorità)(cfr. art. 3
lettere b) e c) del contratto prodotto in atti).
Sicché, salva l'integrazione dell'apparato motivazionale – anche in ciò risiedendo l'insussistenza di presupposti per procedere ex artt. 348 bis e
348 ter c.p.c. – il primo motivo di gravame va respinto.
Le superiori considerazioni consentono di inquadrare e respingere anche il secondo motivo di gravame.
Immune da censure è la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che i servizi aggiuntivi “cui fa riferimento la società oggi opposta non risultano essere stati provati come effettuati”.
Ciò a ben vedere si erge su una duplice ratio decidendi.
La prima basata sulla impossibilità di individuazione – sia in base alla documentazione versata sia in base ai risultati della escussione – di “alcun servizio aggiuntivo”.
L'altra basata sulla emersione, dalle prove orali espletate, della esecuzione di “servizi portuali normalmente garantiti per contratto” e con conseguente diritto della opposta al solo corrispettivo di cui al contratto di ormeggio a suo tempo stipulato.
pag. 21/28 Sicché, sebbene dalla sentenza possa desumersi che il giudice di prime cure abbia inteso ritenere già pagato il corrispettivo con riguardo a servizi portuali ordinariamente connessi all'ormeggio – ovvero quelli di cui all'art. 2 – e, quindi, già pagati perché rientranti nella quietanza – come si evince anche dal rilievo per cui non risulta accolta la domanda sub lett. e) delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta in primo grado, basata sulla ritenuta erogazione di servizi diversi con applicazione della clausola di invarianza - è già sufficiente rivolgere lo sguardo alla documentazione versata in atti dalla opposta, odierna appellante, parte attrice in senso sostanziale, per concludere nel senso della mancanza di riscontro dell'ubi
consistam dei diversi servizi in concreto erogati a favore della diportista opponente, tali da giustificare l'emissione delle fatture azionate in monitorio e relative, per come dedotto dalla stessa appellante, a servizi diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio.
Dalla consultazione delle fatture, infatti, si inferisce che la richiesta di pagamento riguarda spese per servizi portuali diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto e attinenti a spese di ordinaria manutenzione.
Ciò perché le fatture recano la specifica delle quote del 10% e del 90% esigibili nei due periodi annuali indicati all'art. 3 lett. b).
Se si fosse trattato di spese straordinarie, infatti, la fattura avrebbe dovuto indicare il titolo autorizzativo (l'atto della autorità marittima che le impone/le riconosce necessarie) e solo in tal caso – secondo l'esegesi sopra pag. 22/28 proposta – avrebbe potuto profilarsi l'operatività dello ius variandi (o meglio, la inoperatività della clausola di invarianza).
Ma ciò solo ove a monte si fosse trattato di prestazioni erogate individuate con specificità in guisa da distinguersi dai servizi connessi ordinariamente all'ormeggio protetto.
Invero, poiché non è dato evincere - documentalmente (anche per la genericità delle fatture e per la assenza di ulteriori documenti a corredo come documenti di spesa recanti specificazione della relativa voce in guisa da consentirne l'inquadramento secondo il contratto) – di quali servizi si sia trattato, corretta è la reiezione della pretesa, rimasta priva di prova.
Il secondo motivo di gravame è infondato anche ove analizzato sotto il profilo della censura rivolta come vizio di motivazione.
L'appellante, infatti, lamenta “che il primo giudice ha omesso di esaminare
e valutare che dagli esiti della prova per testi e dai documenti versati in
atti da PMY sono stati compiutamente provati i servizi di carattere straordinario di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio forniti da PMY per
i quali sussiste il diritto di quest'ultima di procedere alla modifica unilaterale della tariffa, nonché i servizi diversi da quelli di cui all'art. 2
del contratto di ormeggio per i quali sussiste il diritto di PMY di richiedere il corrispettivo”.
In particolare, l'appellante eccepisce l'inattendibilità del teste di controparte, – sebbene assolto per il reato di diffamazione Testimone_1
aggravata ai danni di PMY, nondimeno “è risultato che lo stesso ha
pag. 23/28 pubblicato “post e commenti” nell'ambito del blog di carattere diffamatorio” – anche avuto riguardo alla pendenza di giudizi con la moglie del teste titolare di posti barca, lamentando, ad un tempo, l'omessa valutazione della “prova orale fornita da PMY anche in merito all'erogazione di servizi diversi dall'ordinaria amministrazione / manutenzione”.
Sostiene, in definitiva, di aver fornito prova – tramite testimonianza - che sin dall'insediamento, ha fornito e continua a fornire in favore dei propri utenti (compresa la appellata ) - oltre ai servizi di natura Controparte_1
ordinaria di cui all'art. 2 del contratto (peraltro implementati nel corso degli anni) - anche tutta una serie di servizi straordinari alcuni dei quali non compresi della citata elencazione ed alcuni dei quali imposti da sopravvenute norme di legge e cogenti ai fini del regolare funzionamento del porto oltre a prova documentale dei servizi “di aspirazione delle acque nere delle imbarcazioni”, del sistema di video sorveglianza.
Quanto al vizio di motivazione, è, a tal riguardo, appena il caso di osservare che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di pag. 24/28 altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 17097/10; conf. Cassazione civile sez. I,
15/05/2013, (ud. 12/04/2013, dep. 15/05/2013), n.11699).
Nella specie - sebbene non riscontrabile, in sentenza, specifica trascrizione delle parti del narrato dei testi da cui è derivato il convincimento - tuttavia,
in questa sede, non si perviene a statuizione diversa da quella basata sulla
ratio decidendi della carenza di prova del credito sub specie di omessa prova della esecuzione di servizi diversi da quelli di cui al più volte citato art. 2 contratto.
In linea con la citata giurisprudenza, infatti, anche al di là del rilievo relativo all'assoluzione in sede penale del teste già a cospetto di un Tes_1
quadro documentale carente rispetto alla prova della esecuzione di spese riconducibili ai servizi diversi per i quali sono state emesse le fatture azionate in monitorio – di per sé generiche – o, quantomeno, di prova di esborsi specifici con indicazione del titolo di spesa e del periodo di riferimento – in modo tale da individuarli e distinguerli dai servizi di uso collettivo - si rivela troncante.
L'assenza di documentazione adeguata, peraltro, costituisce dato indiziario pregnante – oltreché elemento ex art. 116 c.p.c. – se si considera il contesto pag. 25/28 dei rapporti involgenti, da un lato l'aggiudicataria e dall'altro la curatela del fallimento della società proprietaria dell'area privata su cui insistono gli ormeggi.
Ciò, a fortiori, al cospetto del tenore delle clausole del bando di gara e dei contratti di aggiudicazione sottoscritti dalla odierna appellata.
Le superiori considerazioni assumono portata assorbente rispetto alla censura di violazione dei principi di equilibrio e proporzione nei contratti a prestazioni corrispettive.
La statuizione che revoca il decreto ingiuntivo perché non risulta dimostrata l'esecuzione dei servizi diversi e ulteriori non può determinare violazione dell'alea del contratto giacché non si traduce in statuizione dichiarativa della invalidità/inefficacia della clausola posta all'art. 3 lett. b)
proprio la ratio decidendi è basata sulla esegesi del contratto e sulla carenza di prova idonea dell'esecuzione di servizi ulteriori (non agevolmente distinguibili, già a livello assertivo, dai servizi di cui all'art. 2
del contratto di ormeggio).
Il rigetto integrale del gravame conduce alla regolazione delle spese secondo soccombenza ai valori tabellari medi data la evidente complessità
della vicenda, secondo il valore dichiarato (scaglione fino a euro 5.200,00)
e, infine, con incremento della voce per fase decisoria, attesa la ricostruzione della complessa vicenda fattuale snodatasi tra le parti, pure nel segno della ricerca della sintesi nella stesura dell'atto processuale.
pag. 26/28
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1720/2018, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da Parte_2
in persona dell'Amministratore delegato e legale
[...]
rappresentante p.t. per le ragioni spiegate in motivazione così confermando la sentenza di primo grado n. 8/2018 resa dal Giudice di Pace di Novara di
Sicilia (procedimento n. R.G. 21/c/17);
CONDANNA l'appellante soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla appellante che si liquidano in complessivi euro 2.127,00
( di cui euro 425,00 per fase studio;
euro 425,00 per fase introduttiva;
euro
0,00 per fase istruttoria;
euro 1,277,00 per fase decisoria)per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 2.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 27/28 pag. 28/28
N. R.G. 1720/2018
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocata Barbara Bombaci, nell'interesse dell'appellante dall'Avv. Francesco Aurelio Parte_1
Chillemi, nell'interesse della appellata - letto ed Controparte_1
applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1720/2018 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di canoni afferenti a contratti di ormeggio promosso da
(c.f. e p.iva.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. ta Barbara Bombaci, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Mauro Cati, giusta procura in atti.
- appellante-
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Aurelio Chillemi, giusta procura in atti.
- appellata –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con citazione notificata con PEC del 18.10.2018,
[...]
ha interposto appello avverso la sentenza n. 8/18 Parte_1
depositata il 19.03.2018, del Giudice di Pace di Novara di Sicilia, resa nel giudizio R.G. n. 21/c/17 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 32/16, provvisoriamente esecutivo, recante ingiunzione di pagamento nei confronti di , titolare del diritto Controparte_1
all'ormeggio protetto (posto barca 493 ex n. 101 categoria C Zona Marina
Grande) della complessiva somma pari a € 4.392,00 – sulla scorta dalle fatture n. 490/2015/F del 30.10.2015 e n. 12/2016/F del 5.01.2016 - oltre interessi di mora del 10% dal 30.10.2015, nonché le spese relative al procedimento.
Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha accolto
l'opposizione spiegata da – basata sulla richiesta di Controparte_1
revoca del decreto monitorio in virtù: i) della corretta applicazione delle pattuizioni rinvenibili nel contratto di ormeggio prodotto in atti;
ii) della contestazione dell'esistenza (e dell'esecuzione) delle prestazioni sottese alle fatture azionate;
iii) della ingiunzione di pagamento di interessi moratori “in assenza dei necessari presupposti di legge” – trattata nella resistenza della opposta odierna appellante – costituitasi con comparsa del
30.03.2017 concludendo per la conferma del decreto monitorio e, in via subordinata, previa interpretazione del contratto di ormeggio, per la pag. 2/28 determinazione della “tariffa annuale dovuta dalla opponente per i servizi portuali straordinari e/o aggiuntivi dalla stessa erogati per il periodo ricompreso oggetto di ingiunzione, avendo cura di garantire un contemperamento ed un giusto equilibrio degli interessi e delle aspettative delle parti contrattuali coinvolte, nel pieno rispetto del principio di buona fede contrattuale, applicabile anche in sede di interpretazione ed esecuzione dell'accordo” e, conseguentemente, per la condanna al pagamento “della somma ritenuta dovuta a titolo di tariffa annuale di ormeggio” nei limiti di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, oltre al conteggio degli interessi di mora come contrattualmente fissati – revocando il decreto opposto e condannando la Parte_1
al pagamento delle spese.
[...]
L'appellante, ribadita la qualità di affidataria della gestione del porto turistico di di proprietà di oggi fallita - a Parte_1 Controparte_2
suo tempo titolare di numerosi contratti d'ormeggio stipulati in relazione al porto turistico realizzato, denominato “ ” (sito in Furnari Parte_1
provincia di Messina) - in forza di aggiudicazione, alle condizioni del bando di gara 29.07.2010, esitata nella sottoscrizione del contratto del
28.10.2010 e del successivo del 6.12.2011, rinnovatosi automaticamente, ha affidato il gravame ai motivi inerenti: a) alla violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto (“la sentenza impugnata costituisce un paradigmatico esempio di violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale in punto di corretta ricostruzione della comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale dei termini utilizzati nel contratto di ormeggio tra e l'Utente, le cui CP_2
previsioni relative all'applicazione delle tariffe sono state puntualmente
pag. 3/28 osservate da PMY, nella sua qualità di affidataria del porto”) dolendosi della interpretazione offerta della clausola di invarianza di cui al contratto con l'utente, nella parte in cui è stata intesa come esclusione della applicabilità di tariffe diverse da quelle riportate nel titolo di provenienza ( cioè a dire il contratto di ormeggio stipulato a suo tempo dalla con la ritenendo applicabile solo CP_1 Controparte_2
l'adeguamento Istat, invocando invece, quale interpretazione corretta quella per cui “con riferimento ai servizi di cui all'art. 2 del contratto, i soli importi non assoggettabili a modifiche in aumento oltre l'indice di svalutazione annua e per i quali, quindi, opera la c.d. clausola di invarianza, sono quelli afferenti alle sole spese di ordinaria amministrazione” con conseguente modificabilità, annuale, “anche per tutte le spese relative a lavori ed opere di manutenzione/amministrazione straordinaria ricompresi nell'art. 2 del contratto di ormeggio e, comunque, diversi da quelli di ordinaria manutenzione/amministrazione”; b) alla violazione “dei principi in materia di equilibrio e proporzione che devono necessariamente essere rispettati nei contratti di durata, onerosi a prestazioni corrispettive” dolendosi della valutazione delle risultanze istruttorie – documentali e testimoniali acquisite – operata dal giudicante in prime cure in merito ai servizi resi da PMY non compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio - che ove esaminate avrebbero portato ad un diverso esito della controversia - nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esecuzione di servizi diversi ed ulteriori da quelli
“normalmente garantiti per contratto” (“si rileva che, sia dalla documentazione versata in giudizio da parte opposta che dalle prove testimoniali acquisite non si è riusciti a individuare alcun servizio
pag. 4/28 aggiuntivo fornito nell'occasione dalla società oggi opposta rispetto a quelli elencati sia nel contratto di ormeggio a suo tempo stipulato dall'opponente, che nel bando di gara e successivo contratto di aggiudicazione”) così lamentando che il corrispettivo previsto dal Giudice di Pace per i servizi diversi da quelli ordinari – pari a lire 800.000 oltre adeguamento Istat – “in nessun caso è tale da garantire un giusto rapporto di scambio tra le rispettive prestazioni” essendo, tale corrispettivo,
“iniquo” in merito ai “servizi e/o opere e/o interventi tutti ampiamente provati da PMY”. ha concluso, dunque, previa la Parte_1 Parte_1
concessione dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c., per la riforma della sentenza
n. 8/2018 con conseguente accertamento: a) della limitata portata della clausola di invarianza prevista dall'art. 3 lett. b) del contratto di ormeggio
(riferibile esclusivamente ai servizi di cui all'art. 2 di ordinaria manutenzione/amministrazione, essendo all'art. 2 del contratto di ormeggio, previsti sia servizi di ordinaria amministrazione / manutenzione sia servizi diversi da questi ultimi); b) del diritto di variare le tariffe - oltre che per i servizi portuali non compresi nell'art. 2 per i quali ha diritto di richiedere il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del contratto di ormeggio - anche rispetto ai servizi di cui all'art. 2 del contratto diversi dall'ordinaria amministrazione / manutenzione, alla luce dell'art. 3 lett. b) che prescrive anch'esso espressamente il diritto ad una tale variazione;
e condanna della appellata – opponente in prime cure – al pagamento delle somme quantificate “nel rispetto delle previsioni di cui al contratto di ormeggio, al bando di gara ed ai contratti di affidamento” pari all'importo di € 4.392,00 (o nella diversa somma di giustizia) per i servizi portuali pag. 5/28 forniti oltre interessi di mora maturati e maturandi da calcolarsi ai sensi dei criteri stabiliti nel contratto di ormeggio.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della appellata la quale ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con condanna anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025 – viene secondo il modello di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi.
Posta la tempestività del gravame – notificato (18.10.2018) entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (19.3.2018) considerata l'incidenza della sospensione dei termini – nonché la ammissibilità ex art. 342 c.p.c., stante la sufficiente indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, della interpretazione del contratto di ormeggio del 28.1.1990, oggetto di cessione con atto notarile del 3.8.2011– esemplificando, tra le altre, ove l'appellante conclude: “il Tribunale dovrà ritenere l'illegittimità della statuizione del
Giudice di primo grado in merito alla determinazione della somma dovuta in favore di PMY per i servizi dalla stessa resi nei confronti dell'Utente,
riconoscendo il diritto di PMY al pagamento degli importi di cui alle fatture emesse nei confronti dell'Utente, quantificati sulla base delle tariffe dalla medesima legittimamente applicate” - col primo motivo di gravame si censura la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
pag. 6/28 Sostiene, infatti, l'appellante, che il Giudice di primo grado abbia svolto
“un'operazione interpretativa di ricerca della comune intenzione delle
parti diversa dalle parole ed espressioni utilizzate nel contratto di
ormeggio e dagli ulteriori indici rivelatori della stessa, in spregio al basilare principio per cui “in claris non fit interpretatio”, che vieta
qualsivoglia approfondimento interpretativo del testo contrattuale quando
la comune intenzione dei contraenti, per le espressioni utilizzate nel contratto, sia chiara ed inequivocabile”.
Assume, dunque, che la corretta esegesi delle clausole del contratto di ormeggio stipulato dalla utente con la originaria proprietaria dell'area portuale privata – di tale natura in virtù delle sentenze del Consiglio di
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n. 346/2009 e n. 401/2010 -
prima della dichiarazione del suo fallimento – debba CP_2
condurre a ritenere, anche in presenza di clausola di invarianza,
l'esistenza del diritto di PMY di modificare unilateralmente la tariffa, per tutti i servizi diversi da quelli di ordinaria manutenzione/amministrazione elencati nell'art. 2 per i quali (e solo per i quali) la clausola di invarianza,
opera nel senso di consentire il solo adeguamento secondo gli indici ISTAT
di svalutazione.
Richiede, pertanto, in riforma della statuizione di primo grado,
l'accertamento della sussistenza del diritto di PMY di variazione delle tariffe - oltre che per i servizi non compresi nell'art. 2 del contratto di ormeggio rispetto ai quali peraltro PMY ha diritto di richiedere il pag. 7/28 corrispettivo - anche per tutti quelli di cui all'art. 2 non interessati dalla clausola di invarianza (“il Giudice di Pace avrebbe dovuto affermare e
ritenere che, nel caso di specie, la clausola di invarianza è applicabile esclusivamente ai servizi di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio afferenti l'ordinaria manutenzione/amministrazione e che, la citata disposizione contrattuale si riferisce anche a servizi diversi dall'ordinaria
manutenzione/amministrazione. Di talché PMY ha diritto di variare in aumento le tariffe anche per tutti i servizi di cui all'art. 2 diversi dall'ordinaria manutenzione/amministrazione e comunque che sussiste il
diritto di richiedere il corrispettivo per tutti i servizi non compresi nell'elenco di cui all'art 2 del contratto di ormeggio e per tutti gli altri consumi attribuibili all'Utente”).
Va premessa, in via preliminare, in linea con le difese dell'appellata – laddove eccepisce la “totale inammissibilità della produzione documentale nuova effettuata da controparte in grado di appello” (cfr. da ultimo pag. 3
note autorizzate del 17.10.22) - la inammissibilità delle nuove produzioni documentali accluse all'atto d'appello (cfr. doc. n. 7 fascicolo appellante).
Trattandosi, al riguardo, di consulenza tecnica espletata in altro e diverso giudizio, non si riscontra nemmeno il requisito ex art. 345 c.p.c. della non imputabilità della omessa tempestiva produzione in prime cure, in quanto,
tra le altre, avente data (19.5.2016) anteriore alla data di deposito della domanda monitoria (17.6.2016) o, comunque, alla data (30.3.2017) della pag. 8/28 comparsa di risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ., sez. II, 24.10.2023 n. 29506).
Né, del resto - con ciò prendendo posizione anche in merito alla tesi esposta dalla appellante laddove invoca la ammissibilità della produzione,
in appello, della consulenza tecnica svolta in altro procedimento (cfr. note
ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.3.25) - viene in rilievo una ipotesi di consulenza tecnica di parte riferibile allo specifico rapporto negoziale dedotto in lite tra appellante e appellata, pure producibile in appello in quanto mera allegazione tecnico-difensiva (cfr. Cass. Civ. S. U.
3.6.13 n.
13902; conf. Cass. II ord. 19.1.2022 n. 1614).
In ogni caso, anche quando se ne predicasse l'ammissibilità, valorizzando il carattere di allegazione tecnica, la stessa non potrebbe avere l'effetto di costituire prova del credito reclamato attraverso documenti di formazione unilaterale (le fatture azionate in monitorio) poiché non potrebbe sostituire la necessaria e prodromica attività di ermeneutica contrattuale, idonea a ricostruire la portata del titolo: ovvero se nell'intenzione dei contraenti dei contratti di ormeggio stipulati – richiamati nel bando di gara posto a base dell'aggiudicazione in favore di Portorosa Marina Yachting Società
Consortile a.r.l. – vi fosse quella di garantire l'equilibrio delle prestazioni,
attraverso la previsione di clausola di invarianza del corrispettivo per i servizi portuali legati all'ormeggio protetto e/o ai servizi aggiuntivi, con aumento tramite applicazione del solo indice ISTAT.
pag. 9/28 Solo ove sciolta positivamente la questione nodale – ovvero, una volta risolta la questione della portata della clausola di invarianza e, dunque,
della esistenza o meno di un potere contrattuale di modifica unilaterale - la
CTU potrebbe, al più, porsi come criterio difensivo esplicativo delle modalità di computo dell'aumento ISTAT.
Inoltre – così prendendo posizione anche in merito alla reiterazione di istanza, correlata a quella prima esaminata inerente alla CTU acquisita in altro giudizio, di utilizzabilità a fini decisori della “sentenza del T. Palermo
n. 2801/2018, passata in giudicato, anch'essa versata in atti, nella quale si
dà compiuto atto della corretta determinazione delle tariffe portuali ad
opera di PMY - resa in altro giudizio definito dinnanzi al T. Palermo, in
cui sono parti la stessa PMY ed altro diportista, vertente su una medesima questione rispetto a quella oggetto di causa” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.3.25) - quanto alle sentenze – prodotte da ambo le parti in giudizi simili (cfr. doc. n. 6 fascicolo appellante;
cfr. docc. depositata in allegato alle note di trattazione scritta del 13.11.2023 da parte appellata) -
trattasi, in generale, di documenti esplicativi di mere difese, privi di efficacia vincolante nell'odierno giudizio, per il cui apprezzamento va operato il riferimento, tra le altre, al principio generale di cui agli artt. 342 e
346 c.p.c. (norma, questa, peraltro, rilevante più per l'appellata vittoriosa in primo grado che per l'appellante: cfr. Cass. Civ., sez. II, 27.10.2009 n.
22687).
pag. 10/28 Ciò chiarito, punto di partenza per il vaglio del primo motivo di gravame è
la sentenza appellata.
Dagli atti del procedimento di prime cure – prodotti anche ad iniziativa delle parti (cfr. docc. n. 3, n. 4 fascicolo appellante;
cfr. nota di deposito telematico del 19.3.2025 contenente anche il fascicolo di parte di primo grado di oltreché oggetto di acquisizione (cfr. nota del Controparte_1
20.2.2019) – risulta che la interpretazione del contratto di ormeggio recante l'assetto di interessi rilevante ai fini del decidere, ovvero quello del
28.1.1990 con firme autenticate dal notaio – al quale fa Persona_1
riferimento la stessa opposta in prime cure ed oggetto di cessione, in favore della odierna appellata, in virtù di contratto del 3.8.2011 – ha costituito snodo centrale nell'economia del giudizio.
Dall'atto di citazione in opposizione al decreto monitorio, infatti, consta il riferimento: i) alla clausola di invarianza della tariffa fissata per i servizi portuali (art. 3) in forza della quale la somma dovuta per i servizi portuali è
pattiziamente concordata in lire ottocento mila annue e che, per patto espresso, “non potrà aumentare annualmente per quanto attiene alle voci relative alle spese di ordinaria amministrazione oltre l'indice di svalutazione annua”; ii) alla estensione della portata della clausola di invarianza in relazione alle spese per lavori straordinari di manutenzione, le quali “dovranno essere preventivamente riconosciute necessarie o imposte dalla competente Autorità Marittima”.
pag. 11/28 Specularmente, dalla memoria responsiva, l'opposta incentra le difese sulla esigenza di individuazione della effettiva volontà delle parti.
Essenziale, quindi, diviene il raffronto con il testo contrattuale recante disciplina, tra le parti, del rapporto, oltreché – dato il sopravvenuto fallimento della e, quindi, la disciplina della gestione Controparte_2
dell'area privata dapprima tramite aggiudicazione provvisoria, poi tramite bando di gara contenente i criteri generali cui improntare la gestione del porto – con il testo del bando di gara.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince – oltre all'inquadramento giuridico della fattispecie negoziale in termini di contratto atipico, divenuto dato pacifico in quanto non attinto da motivo di gravame alcuno (ma, anzi,
invocato dalla stessa opposta in prime cure) – lo specifico riferimento, per la valutazione di fondatezza della pretesa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in armonia con il principio generale per cui la sola produzione delle fatture, pure unitamente ad estratto autentico delle scritture contabili, non è di per sé idonea a costituire prova del credito incorporato nelle fatture medesime, specie al cospetto di recisa contestazione dell'opponente in punto di mancata erogazione di servizi aggiuntivi (o, comunque, di ricomprensione dei servizi di uso collettivo
“nel canone annuale pattiziamente ed ab origine convenuto”) – “in ordine
alle somme previste nel decreto ingiuntivo opposto ed in particolare a quelle relative alle tariffe” al bando di gara per l'aggiudicazione della gestione del Porto turistico di del 29.7.2010, emesso dal Parte_1
pag. 12/28 Tribunale Fallimentare di Messina e, segnatamente, alle clausole di cui agli artt. 2, 4 e 8.
In particolare, la sentenza richiama testualmente, anzitutto, la clausola (art. 4 bando di gara prodotto in atti) per cui “l'aggiudicatario determinerà le
tariffe per i servizi forniti considerando che i titolari di un ormeggio
protetto hanno già versato il relativo corrispettivo alla (da CP_2
questa quietanzato con la stipula di ogni contratto) e che i corrispettivi per
gli altri servizi devono essere rapportati al valore effettivo di questi,
secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto anche della
necessità di distinguere fra gli eventuali diportisti in transito ed i titolari di
contratti di ormeggio. Nella determinazione della tariffa per i titolari di diritto di ormeggio, l'aggiudicatario deve osservare i contratti stipulati a
suo tempo dalla Qualora il contratto contenga una Controparte_3
clausola di totale o parziale invarianza della tariffa fissata per i servizi
portuali, essa potrà essere modificata unilateralmente solo per la parte non
interessata dalla clausola di invarianza e salvo adeguamento secondo gli
indici ISTAT di svalutazione. Qualora il contratto di ormeggio del singolo
utente preveda il potere unilaterale di variare la tariffa per i servizi portuali, tale ius variandi deve essere esercitato dall'aggiudicatario
secondo buona fede e comunque - ferma restando la rivalutazione secondo
gli indici ISTAT – la variazione non potrà superare il 20% delle tariffe
medie praticate per la stessa tipologia di posto barca e di servizi nel medesimo porto negli ultimi tre anni”.
pag. 13/28 A tale clausola segue il richiamo, operato in sentenza, all'art. 8 del bando di gara ove si elencano le spese a carico dell'aggiudicatario, ovvero “tutte
le spese necessarie per la fornitura dei servizi portuali e la custodia della struttura” con indicazione delle spese “di personale, energia elettrica, fornitura d'acqua, direzione di porto ecc”. Tra le spese incluse a carico dell'aggiudicatario, inoltre, la rientrano “tutte le opere di manutenzione e
riparazione della struttura portuale e degli impianti ivi esistenti, così come tutti gli interventi necessari a garantirne la sicurezza e l'efficienza, inclusi
il dragaggio dei canali, la sostituzione dei pali rotti ecc. Sarà a carico dell'aggiudicatario anche “qualunque miglioria o innovazione” da eseguirsi dietro autorizzazione degli organi fallimentari e senza diritto a indennizzo.
Su tali premesse contenute nella sentenza appellata – costituenti trascrizione di clausole vincolanti nei rapporti tra l'aggiudicataria
(l'odierna appellante) e i singoli titolari di contratto di ormeggio protetto
(l'appellata titolare in forza di cessione del contratto e subentro nell'originario contratto del 28.1.1990) – coerente si mostra la conclusione esternata.
Al riguardo, contrariamente all'assunto della appellante – sub specie di violazione del canone in claris non fit interpretatio - la statuizione con cui si afferma la non applicabilità di “tariffe diverse da quelle riportate nel
rispettivo titolo di provenienza e cioè a dire il contratto di ormeggio stipulato a suo tempo da con la è Controparte_1 CP_2
pag. 14/28 frutto di ragionamento del quale è rintracciabile - seppur in questa sede si provvede ad una più approfondita esplicazione della motivazione – la cornice normativa di riferimento e, di conseguenza, apprezzabile l'inesistenza di falsa/errata applicazione del canone di cui all'art. 1362 c.c.
Con l'inciso “nel caso di specie siamo di fronte ad un diportista, l'odierna
opponente, il cui contratto di ormeggio prevede la cosiddetta clausola di invarianza” il primo giudice, infatti, ha chiarito anzitutto che, rispetto ai dettami contenuti nella clausola di cui all'art. 4 del bando di gara,
l'opponente è inquadrabile come titolare di ormeggio protetto (non già
mera diportista in transito) legata da vincolo contrattuale instaurato con la dante causa della curatela e, quindi, vincolante per l'aggiudicataria.
Sicché, posta la rispondenza di tale valutazione, alla parte della sopratrascritta clausola di cui all'art. 4 del bando, anche la successiva statuizione per cui la clausola di invarianza presente nel contratto di ormeggio facente capo a “comporta, in concreto, la Controparte_1
non applicabilità di tariffe diverse da quelle riportate nel rispettivo titolo di provenienza” si manifesta conforme alla esegesi testuale delle ulteriori disposizioni contenute all'art. 4 del bando di gara.
Vale a dire a quelle relative al duplice limite operante per le tariffe dovute dai titolari di ormeggio protetto: i) l'uno nel senso che l'aggiudicataria deve tenere conto che per taluni il corrispettivo è stato già versato e quietanzato da (proprio con la stipula del singolo contratto) per i servizi CP_2
forniti (vale a dire dei servizi legati all'ormeggio protetto, corrispondenti a pag. 15/28 quelli elencati alla lett. c) di ciascuno dei contratti di affidamento susseguitisi oltreché all'art. 3 del bando di gara); ii) l'altro – al cospetto di clausola di invarianza – della impossibilità di modifica unilaterale della tariffa a suo tempo prevista e “blindata” con la clausola di invarianza, se non limitatamente “alla parte non interessata dalla clausola di invarianza”
(ovvero per le ipotesi di invarianza parziale ove esistenti) e salva la sola indicizzazione ISTAT.
Il riferimento al bando di gara – costituente vincolo imposto alla aggiudicataria da rispettare in ciascuna delle atomistiche posizioni contrattuali – e la sua applicazione, dunque, non fanno trapelare alcun vizio di violazione del canone ermeneutico nella ricerca della comune intenzione dei contraenti.
In ogni caso, ove le difese della appellante abbiano a intendersi come significative di una qualche ambiguità del testo del bando di gara, il risultato dell'ermeneutica condotta dal primo giudice si manifesta in linea con l'ordine gerarchico fissato dal codice.
La ricostruzione fornita, infatti, si rivela coerente con l'uso di altro criterio guida dell'esegesi ovvero quello posto all'art. 1363 c.c.
La ricostruzione offerta, in termini piani, è coerente con la lettura sinergica delle clausole del bando e, segnatamente, con quella posta all'art. 8 pure richiamato in sentenza.
Dal combinato disposto degli artt. 4 e 8 del bando di gara, in particolare, si ricava che fuori dal regime dettato per le tariffe per i servizi portuali –
pag. 16/28 servizi connessi all'uso del posto barca e, quindi, all'ormeggio protetto per i quali, come detto, si tratta di servizi pagati tramite pagamento quietanzato dalla titolare dell'area privata - opera il regime per le spese tese a garantire la fornitura dei servizi portuali, a coprire le opere di manutenzione e riparazione della struttura portuale e degli impianti esistenti.
Tale regime prevede litteris che le spese siano a carico dell'aggiudicataria.
Le spese per le suddette opere, inoltre, sono da intendersi riferite alla manutenzione e riparazione ordinaria poiché il successivo riferimento al regime delle migliorie e innovazioni è nel senso della necessaria previa autorizzazione degli organi fallimentari e nella insussistenza di diritto a indennizzo o ripetizioni di sorta.
La sentenza appellata, peraltro, regge la prova della conformità a diritto,
sotto il profilo della non apprezzabilità di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., anche ove le statuizioni siano messe in relazione al singolo contratto (del quale, come già si è detto, è stata operata a monte una relatio, in termini generali, all'interno del bando di gara predisposto dal Giudice delegato al Fallimento della e dalle CP_2
cui previsioni non emergono ragioni giuridiche per discostarsi. Al
contrario, la tesi della inapplicabilità delle regole del bando di gara ai singoli rapporti contrattuali – quand'anche fosse veicolata in modo specifico dall'appellante - condurrebbe ad una violazione del canone di cui all'art. 3 cost. perché avrebbe quale effetto disciplinare casi analoghi in maniera difforme).
pag. 17/28 Dalla esegesi testuale del contratto di ormeggio del 28.1.1990, infatti, si evince non solo che il corrispettivo per il posto barca viene “pattuito per
tutta la durata del presente atto (e cioè fino al 23.6.2034) a fronte dell'ormeggio protetto, lire quaranta milioni” ma anche – oltre a risultare confermata la quietanza “è stato già corrisposto e col presente atto se ne rilascia ampia e liberatoria quietanza” -il prezzo è comprensivo del canone da corrispondere alla amministrazione demaniale relativamente al posto barca.
A ciò si aggiunge il riscontro – testuale – della esplicitazione – in armonia con l'art. 3 del bando di gara – dei servizi portuali che cede CP_2
all'utente, “con inizio dal giorno 1.1.1990 e per tutta la durata sino a
23.6.2034” tra cui, in particolare, figurano “manutenzione ordinaria e
straordinaria dei moli di sopraflutto e di sottoflutto, degli impianti, arredi e attrezzature esistenti all'interno del porto, dei pontili, dei corpi morti, delle briccole d'ormeggio” nonché, “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità o l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il miglior funzionamento dell'approdo” (cfr. art. 2
contratto del 28.1.1990 prodotto in atti).
Dalla lettura della clausola di cui alla lettera b) del citato art. 3 del contratto emerge la disciplina pattizia del corrispettivo relativo ai servizi portuali ulteriori, ovvero quelli annualmente dovuti, secondo le scadenze indicate
(entro il 31.1 di ogni anno a titolo di acconto per i 9/10 ed entro il 31.12 a saldo). Per tali servizi portuali il corrispettivo pattuito è pari a 800.00 lire.
pag. 18/28 A questo punto si innesta la clausola di invarianza e la sua diversa estensione: si prevede, infatti, che tale tariffa non è modificabile per le voci di spesa relative alla ordinaria amministrazione salvo l'aumento
ISTAT; per le voci di spesa per lavori e opere straordinarie – rientranti nella categoria dei servizi ulteriori – non si parla di variazione della tariffa ma, invece, di procedimentalizzazione dell'iter per il pagamento che esige atto della autorità marittima di imposizione o di dichiarazione di necessità.
I servizi portuali di cui alla lettera b) dell'art. 3 del contratto differiscono dai servizi di cui all'art. 2 (consustanziali all'ormeggio protetto) come risulta testualmente dalla clausola di cui all'art. 3 lett. c).
Procedendo alla esegesi anche sistematica delle clausole – resa necessaria dalla non perfetta linearità espositiva a dispetto della maggior chiarezza cui
è improntato il bando di gara costituente lex generalis cui vanno improntati i rapporti negoziali – si ricava che la pattuizione della clausola di invarianza contenuta all'art. 3 riguarda le spese per i servizi portuali ulteriori e diversi che eventualmente venissero resi attinenti a voci per ordinaria amministrazione (per cui opera la tariffa di euro 800,000 lire con variazione ISTAT) La clausola di invarianza invece non opera solo limitatamente a spese per servizi – sempre diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto, inscindibilmente legati all'uso/disposizione dell'ormeggio protetto – attinenti a voci di straordinaria amministrazione. Se effettivamente eseguite le spese attinenti a tali servizi, peraltro, l'utente non può esimersi dal pagamento (a condizione, naturalmente, che l'esborso pag. 19/28 effettivo vi sia stato e che lo stesso sia riconducibile ad un servizio diverso e non ricadente nel cono d'ombra della clausola di invarianza).
Ne segue, allora, che – pur posta la natura del gravame quale mezzo totalmente devolutivo, pur nei limiti delle censure proposte coi motivi d'appello – anche procedendo ad integrare la motivazione della sentenza appellata tramite l'ulteriore approfondimento del materiale probatorio –
documentale – in atti, non si perviene a valutazione di illogicità e incoerenza, col dato contrattuale espressivo della comune intenzione dei paciscenti.
La ricostruzione operata in sentenza, in definitiva, si rivela in armonia con la volontà negoziale come ricostruita nel bando di gara – basato sullo studio, operato dagli organi fallimentari, di una moltitudine di contratti di ormeggio – e, ad un tempo, come estrapolabile dal testo dello specifico contratto facente capo alla appellata.
Che l'intenzione dei contraenti sia stata quella di “blindare” la tariffa per servizi portuali diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 2 del contratto – legati, come detto, all'ormeggio protetto (con specifica che il corrispettivo versato e quietanzato contempla il canone di concessione dovuto alla autorità marittima per il singolo posto barca) – relativamente a voci di spesa di ordinaria amministrazione è – oltre al frutto di esegesi testuale -anche risultato di applicazione del principio ex art. 1363 c.c.
Non avrebbe, infatti, diversamente opinando, avuto significato autonomo la clausola che, una volta individuati i servizi portuali ex art. 2, contempla,
pag. 20/28 all'art. 3 un diverso regime distinguendo, al suo interno, per tali servizi ulteriori, tra voci di spesa ordinaria (blindate con clausola di invarianza) e voci di spesa straordinaria (per cui, non solo non è prevista la clausola di invarianza ma, quasi come un contrappeso allo ius variandi, è prevista e procedimentalizzata la necessità cogente imposta dalla autorità)(cfr. art. 3
lettere b) e c) del contratto prodotto in atti).
Sicché, salva l'integrazione dell'apparato motivazionale – anche in ciò risiedendo l'insussistenza di presupposti per procedere ex artt. 348 bis e
348 ter c.p.c. – il primo motivo di gravame va respinto.
Le superiori considerazioni consentono di inquadrare e respingere anche il secondo motivo di gravame.
Immune da censure è la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che i servizi aggiuntivi “cui fa riferimento la società oggi opposta non risultano essere stati provati come effettuati”.
Ciò a ben vedere si erge su una duplice ratio decidendi.
La prima basata sulla impossibilità di individuazione – sia in base alla documentazione versata sia in base ai risultati della escussione – di “alcun servizio aggiuntivo”.
L'altra basata sulla emersione, dalle prove orali espletate, della esecuzione di “servizi portuali normalmente garantiti per contratto” e con conseguente diritto della opposta al solo corrispettivo di cui al contratto di ormeggio a suo tempo stipulato.
pag. 21/28 Sicché, sebbene dalla sentenza possa desumersi che il giudice di prime cure abbia inteso ritenere già pagato il corrispettivo con riguardo a servizi portuali ordinariamente connessi all'ormeggio – ovvero quelli di cui all'art. 2 – e, quindi, già pagati perché rientranti nella quietanza – come si evince anche dal rilievo per cui non risulta accolta la domanda sub lett. e) delle conclusioni di cui alla comparsa di risposta in primo grado, basata sulla ritenuta erogazione di servizi diversi con applicazione della clausola di invarianza - è già sufficiente rivolgere lo sguardo alla documentazione versata in atti dalla opposta, odierna appellante, parte attrice in senso sostanziale, per concludere nel senso della mancanza di riscontro dell'ubi
consistam dei diversi servizi in concreto erogati a favore della diportista opponente, tali da giustificare l'emissione delle fatture azionate in monitorio e relative, per come dedotto dalla stessa appellante, a servizi diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio.
Dalla consultazione delle fatture, infatti, si inferisce che la richiesta di pagamento riguarda spese per servizi portuali diversi da quelli di cui all'art. 2 del contratto e attinenti a spese di ordinaria manutenzione.
Ciò perché le fatture recano la specifica delle quote del 10% e del 90% esigibili nei due periodi annuali indicati all'art. 3 lett. b).
Se si fosse trattato di spese straordinarie, infatti, la fattura avrebbe dovuto indicare il titolo autorizzativo (l'atto della autorità marittima che le impone/le riconosce necessarie) e solo in tal caso – secondo l'esegesi sopra pag. 22/28 proposta – avrebbe potuto profilarsi l'operatività dello ius variandi (o meglio, la inoperatività della clausola di invarianza).
Ma ciò solo ove a monte si fosse trattato di prestazioni erogate individuate con specificità in guisa da distinguersi dai servizi connessi ordinariamente all'ormeggio protetto.
Invero, poiché non è dato evincere - documentalmente (anche per la genericità delle fatture e per la assenza di ulteriori documenti a corredo come documenti di spesa recanti specificazione della relativa voce in guisa da consentirne l'inquadramento secondo il contratto) – di quali servizi si sia trattato, corretta è la reiezione della pretesa, rimasta priva di prova.
Il secondo motivo di gravame è infondato anche ove analizzato sotto il profilo della censura rivolta come vizio di motivazione.
L'appellante, infatti, lamenta “che il primo giudice ha omesso di esaminare
e valutare che dagli esiti della prova per testi e dai documenti versati in
atti da PMY sono stati compiutamente provati i servizi di carattere straordinario di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio forniti da PMY per
i quali sussiste il diritto di quest'ultima di procedere alla modifica unilaterale della tariffa, nonché i servizi diversi da quelli di cui all'art. 2
del contratto di ormeggio per i quali sussiste il diritto di PMY di richiedere il corrispettivo”.
In particolare, l'appellante eccepisce l'inattendibilità del teste di controparte, – sebbene assolto per il reato di diffamazione Testimone_1
aggravata ai danni di PMY, nondimeno “è risultato che lo stesso ha
pag. 23/28 pubblicato “post e commenti” nell'ambito del blog di carattere diffamatorio” – anche avuto riguardo alla pendenza di giudizi con la moglie del teste titolare di posti barca, lamentando, ad un tempo, l'omessa valutazione della “prova orale fornita da PMY anche in merito all'erogazione di servizi diversi dall'ordinaria amministrazione / manutenzione”.
Sostiene, in definitiva, di aver fornito prova – tramite testimonianza - che sin dall'insediamento, ha fornito e continua a fornire in favore dei propri utenti (compresa la appellata ) - oltre ai servizi di natura Controparte_1
ordinaria di cui all'art. 2 del contratto (peraltro implementati nel corso degli anni) - anche tutta una serie di servizi straordinari alcuni dei quali non compresi della citata elencazione ed alcuni dei quali imposti da sopravvenute norme di legge e cogenti ai fini del regolare funzionamento del porto oltre a prova documentale dei servizi “di aspirazione delle acque nere delle imbarcazioni”, del sistema di video sorveglianza.
Quanto al vizio di motivazione, è, a tal riguardo, appena il caso di osservare che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di pag. 24/28 altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 17097/10; conf. Cassazione civile sez. I,
15/05/2013, (ud. 12/04/2013, dep. 15/05/2013), n.11699).
Nella specie - sebbene non riscontrabile, in sentenza, specifica trascrizione delle parti del narrato dei testi da cui è derivato il convincimento - tuttavia,
in questa sede, non si perviene a statuizione diversa da quella basata sulla
ratio decidendi della carenza di prova del credito sub specie di omessa prova della esecuzione di servizi diversi da quelli di cui al più volte citato art. 2 contratto.
In linea con la citata giurisprudenza, infatti, anche al di là del rilievo relativo all'assoluzione in sede penale del teste già a cospetto di un Tes_1
quadro documentale carente rispetto alla prova della esecuzione di spese riconducibili ai servizi diversi per i quali sono state emesse le fatture azionate in monitorio – di per sé generiche – o, quantomeno, di prova di esborsi specifici con indicazione del titolo di spesa e del periodo di riferimento – in modo tale da individuarli e distinguerli dai servizi di uso collettivo - si rivela troncante.
L'assenza di documentazione adeguata, peraltro, costituisce dato indiziario pregnante – oltreché elemento ex art. 116 c.p.c. – se si considera il contesto pag. 25/28 dei rapporti involgenti, da un lato l'aggiudicataria e dall'altro la curatela del fallimento della società proprietaria dell'area privata su cui insistono gli ormeggi.
Ciò, a fortiori, al cospetto del tenore delle clausole del bando di gara e dei contratti di aggiudicazione sottoscritti dalla odierna appellata.
Le superiori considerazioni assumono portata assorbente rispetto alla censura di violazione dei principi di equilibrio e proporzione nei contratti a prestazioni corrispettive.
La statuizione che revoca il decreto ingiuntivo perché non risulta dimostrata l'esecuzione dei servizi diversi e ulteriori non può determinare violazione dell'alea del contratto giacché non si traduce in statuizione dichiarativa della invalidità/inefficacia della clausola posta all'art. 3 lett. b)
proprio la ratio decidendi è basata sulla esegesi del contratto e sulla carenza di prova idonea dell'esecuzione di servizi ulteriori (non agevolmente distinguibili, già a livello assertivo, dai servizi di cui all'art. 2
del contratto di ormeggio).
Il rigetto integrale del gravame conduce alla regolazione delle spese secondo soccombenza ai valori tabellari medi data la evidente complessità
della vicenda, secondo il valore dichiarato (scaglione fino a euro 5.200,00)
e, infine, con incremento della voce per fase decisoria, attesa la ricostruzione della complessa vicenda fattuale snodatasi tra le parti, pure nel segno della ricerca della sintesi nella stesura dell'atto processuale.
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PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1720/2018, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da Parte_2
in persona dell'Amministratore delegato e legale
[...]
rappresentante p.t. per le ragioni spiegate in motivazione così confermando la sentenza di primo grado n. 8/2018 resa dal Giudice di Pace di Novara di
Sicilia (procedimento n. R.G. 21/c/17);
CONDANNA l'appellante soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla appellante che si liquidano in complessivi euro 2.127,00
( di cui euro 425,00 per fase studio;
euro 425,00 per fase introduttiva;
euro
0,00 per fase istruttoria;
euro 1,277,00 per fase decisoria)per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 2.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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