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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1438/2018 R.G. a cui è stata riunita la causa civile di I
Grado iscritta al n. 2199/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Michele Pasculli e Marco Ruggiero;
Parte_1
attrice nel giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG
, con il patrocinio dell'avv. Parte_2 Parte_3
Michele Pasculli;
attori nel giudizio rubricato al n. 2199/2018 RG contro
“ con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ruggiero;
Controparte_1
convenuta
, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ruggiero Controparte_1
convenuto nel giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG nonché contro con il patrocinio dell'avv. Ernesto Grandinetti Controparte_2
terza chiamata nel giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto notificato il 22.1.2018 ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni riportati dall'appartamento di sua proprietà, sito in Bitonto alla via G. Saracino
n. 15/A, a seguito dell'incendio verificatosi il 21.7.2015, quantificati in misura pari ad euro 16.082,50 con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda parte attorea ha allegato: di essere proprietaria dell'appartamento sito in Bitonto alla via G. Saracino n. 15/A, identificato in catasto al fg 26 p.lla 1356 sub 14 posto al primo piano dello stabile condominiale, in posizione sovrastante il locale a piano terra, adibito a bar e denominato “Ladyvi'n” di condotto in locazione dalla predetta società Controparte_1
rappresentata da che il 21.7.2015 alle ore 2.15 circa, all'interno di detto locale Controparte_1 commerciale si sviluppava un violento incendio che distruggeva l'interno del bar e danneggiava lo stabile condominiale ed il proprio appartamento;
che l'abitazione riportava danni in misura pari ad euro 13.032,50 così determinati: euro 4.270,00 per lavaggio dei muri e successiva pitturazione di soffitti e pareti;
euro 2.600,00 per il servizio di pulizia straordinaria;
euro 812,50 per la pulitura di capi di vestiario;
euro 850,00 per l'acquisto di materassi nuovi e rete di ferro andati distrutti;
euro
3.050,00 a titolo di spese sostenute per costo del B&B “Grase” ove era costretta a trasferirsi a seguito dell'evento; che ogni richiesta di ristoro era rimasta priva di riscontro.
Con comparsa depositata il 3.4.2018 si sono costituiti in proprio nonché quale Controparte_1 rappresentante legale della che deducevano l'assenza Controparte_1
di responsabilità nella causazione dell'occorso essendo stata accertata, nel procedimento penale aperto a carico di ignoti n. 6166/2015 R.G.N.R., la natura dolosa dell'incendio; questo veniva archiviato non essendo stati identificati gli autori dell'illecito. I convenuti hanno, altresì, contestato la quantificazione della richiesta risarcitoria e domandato, previa estensione del contraddittorio nei confronti della , il rigetto della domanda o, in via gradata, e nel caso Controparte_2
di parziale accoglimento della stessa, la condanna alla manleva della terza chiamata in causa.
Con decreto del 13.4.2018 è stata autorizzata l'estensione del contraddittorio.
Con comparsa depositata il 4.9.2018 si è costituita in giudizio la che Controparte_2
ha eccepito il difetto di legittimazione di ad avanzare la domanda nei propri Controparte_1
confronti, non essendo questi il soggetto assicurato;
nel merito ha dedotto l'origine dolosa del rogo e contestato il quantum debeatur. Ha domandato, dunque, in via principale il rigetto della domanda o, in via gradata, la rideterminazione della condanna di garanzia nei limiti delle somme accertate in contraddittorio e di “di scoperti, franchigie e massimali dedotti in polizza”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. con provvedimento del 27.2.2020 è stata disposta la riunione al giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG di quello di più recente iscrizione a ruolo, rubricato al n. 2199/2018 RG, pendente nella medesima fase processuale e promosso da e – proprietari dell'immobile sito in Bitonto alla via Parte_2 Parte_3
G. Saracino n. 17/A, secondo piano - nei confronti della per Controparte_1 il risarcimento dei danni riportati all'appartamento di proprietà, quantificati in misura pari ad euro
8.974,00.
Costituitosi in giudizio quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1
ha contestato la fondatezza e quantificazione della domanda, sulla scorta delle Controparte_1
medesime deduzioni spiegate nel giudizio n. 1438/2018 R.G., di cui ha chiesto il rigetto.
Con la medesima ordinanza di riunione resa il 27.2.2020 dal precedente assegnatario del fascicolo la causa è stata rinviata, in assenza di attività istruttoria, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa dalla scrivente il 22.3.2023, da intendersi quivi integralmente richiamata, è stata avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui non hanno aderito i convenuti e la terza chiamata in causa.
Con successiva ordinanza resa il 15.11.2023, stante la mancata adesione a detta proposta, è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 c. 2 del D.Lgs n. 28/2010, non esperito da parte attorea. I convenuti e la terza chiamata in causa hanno, dunque, eccepito la improcedibilità della domanda.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 9.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è improcedibile.
Come premesso, con ordinanza resa il 15.11.2023 è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ed è stata fissata, per la verifica ed il prosieguo, l'udienza del 5.6.2024.
Parte attorea non ha introdotto il procedimento di mediazione entro l'udienza calendarizzata. Ne consegue che, pur negando perentorietà al termine di giorni 15 assegnato con il provvedimento del
15.11.2023 (cfr. C. n. 4133/2024 e C. n. 40035/2021) la condizione non può ritenersi soddisfatta non avendo, gli attori, instaurato alcun procedimento entro l'udienza di rinvio.
Né può pervenirsi alla rimessione nei termini richiesta da parte attorea, con il deposito delle note cartolari del 3.6.2024, in assenza dei presupposti sanciti dal disposto di cui all'art. 153 c.p.c.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
Devono liquidarsi i compensi relativi ai singoli giudizi in epoca precedente alla riunione in applicazione del parametro del disputatum; le spese di lite in favore di , in proprio, e Controparte_1
della devono essere poste a carico della sola in Controparte_2 Parte_1
applicazione dei principi di soccombenza e causazione, in quanto parti del solo giudizio rubricato al n. 1438/2018 R.G.; da quanto premesso consegue che: - per il giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG deve procedersi alla liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva facendo riferimento ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2 finca n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità;
- per il giudizio rubricato al n. 2199/2018 R.G. deve procedersi alla liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva facendo riferimento ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità;
- per il giudizio n. 1438/2018 RG deve procedersi ad una unica liquidazione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale in favore della sola Controparte_1
secondo i parametri minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2 finca
[...]
n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità, mentre le spese di lite da liquidarsi in favore di , in proprio, e della Controparte_1 [...]
devono porsi a carico, secondo i medesimi parametri di riferimento, della sola CP_3
Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda avanzata da Parte_1 Pt_2 Parte_2
,
[...] Parte_3
- condanna alla refusione delle spese di lite della fase di studio ed introduttiva Parte_1
[... del giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG in favore di e della Controparte_1 CP_1
che liquida in euro 237,00 per esborsi documentati ed in euro Controparte_1
848,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese per la fase di studio ed introduttiva del Parte_1
giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG in favore della che Controparte_2
liquida in euro in euro 848,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna in solido, alla refusione delle Parte_4
spese di lite in favore della che liquida, per le fasi di Controparte_1
studio ed introduttiva del giudizio originariamente rubricato al n. 2199/2018 RG, in euro
848,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese di lite in favore della che Controparte_1
liquida, per le fasi istruttoria/ di trattazione e decisionale, in euro 1.690,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida, per le sole fasi di istruzione/trattazione e decisionale in euro 1.690,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida, per le sole fasi di istruzione/trattazione e decisionale in euro Controparte_2
1.690,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1438/2018 R.G. a cui è stata riunita la causa civile di I
Grado iscritta al n. 2199/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Michele Pasculli e Marco Ruggiero;
Parte_1
attrice nel giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG
, con il patrocinio dell'avv. Parte_2 Parte_3
Michele Pasculli;
attori nel giudizio rubricato al n. 2199/2018 RG contro
“ con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ruggiero;
Controparte_1
convenuta
, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Ruggiero Controparte_1
convenuto nel giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG nonché contro con il patrocinio dell'avv. Ernesto Grandinetti Controparte_2
terza chiamata nel giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 09.04.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto notificato il 22.1.2018 ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
e chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni riportati dall'appartamento di sua proprietà, sito in Bitonto alla via G. Saracino
n. 15/A, a seguito dell'incendio verificatosi il 21.7.2015, quantificati in misura pari ad euro 16.082,50 con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda parte attorea ha allegato: di essere proprietaria dell'appartamento sito in Bitonto alla via G. Saracino n. 15/A, identificato in catasto al fg 26 p.lla 1356 sub 14 posto al primo piano dello stabile condominiale, in posizione sovrastante il locale a piano terra, adibito a bar e denominato “Ladyvi'n” di condotto in locazione dalla predetta società Controparte_1
rappresentata da che il 21.7.2015 alle ore 2.15 circa, all'interno di detto locale Controparte_1 commerciale si sviluppava un violento incendio che distruggeva l'interno del bar e danneggiava lo stabile condominiale ed il proprio appartamento;
che l'abitazione riportava danni in misura pari ad euro 13.032,50 così determinati: euro 4.270,00 per lavaggio dei muri e successiva pitturazione di soffitti e pareti;
euro 2.600,00 per il servizio di pulizia straordinaria;
euro 812,50 per la pulitura di capi di vestiario;
euro 850,00 per l'acquisto di materassi nuovi e rete di ferro andati distrutti;
euro
3.050,00 a titolo di spese sostenute per costo del B&B “Grase” ove era costretta a trasferirsi a seguito dell'evento; che ogni richiesta di ristoro era rimasta priva di riscontro.
Con comparsa depositata il 3.4.2018 si sono costituiti in proprio nonché quale Controparte_1 rappresentante legale della che deducevano l'assenza Controparte_1
di responsabilità nella causazione dell'occorso essendo stata accertata, nel procedimento penale aperto a carico di ignoti n. 6166/2015 R.G.N.R., la natura dolosa dell'incendio; questo veniva archiviato non essendo stati identificati gli autori dell'illecito. I convenuti hanno, altresì, contestato la quantificazione della richiesta risarcitoria e domandato, previa estensione del contraddittorio nei confronti della , il rigetto della domanda o, in via gradata, e nel caso Controparte_2
di parziale accoglimento della stessa, la condanna alla manleva della terza chiamata in causa.
Con decreto del 13.4.2018 è stata autorizzata l'estensione del contraddittorio.
Con comparsa depositata il 4.9.2018 si è costituita in giudizio la che Controparte_2
ha eccepito il difetto di legittimazione di ad avanzare la domanda nei propri Controparte_1
confronti, non essendo questi il soggetto assicurato;
nel merito ha dedotto l'origine dolosa del rogo e contestato il quantum debeatur. Ha domandato, dunque, in via principale il rigetto della domanda o, in via gradata, la rideterminazione della condanna di garanzia nei limiti delle somme accertate in contraddittorio e di “di scoperti, franchigie e massimali dedotti in polizza”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. con provvedimento del 27.2.2020 è stata disposta la riunione al giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG di quello di più recente iscrizione a ruolo, rubricato al n. 2199/2018 RG, pendente nella medesima fase processuale e promosso da e – proprietari dell'immobile sito in Bitonto alla via Parte_2 Parte_3
G. Saracino n. 17/A, secondo piano - nei confronti della per Controparte_1 il risarcimento dei danni riportati all'appartamento di proprietà, quantificati in misura pari ad euro
8.974,00.
Costituitosi in giudizio quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1
ha contestato la fondatezza e quantificazione della domanda, sulla scorta delle Controparte_1
medesime deduzioni spiegate nel giudizio n. 1438/2018 R.G., di cui ha chiesto il rigetto.
Con la medesima ordinanza di riunione resa il 27.2.2020 dal precedente assegnatario del fascicolo la causa è stata rinviata, in assenza di attività istruttoria, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa dalla scrivente il 22.3.2023, da intendersi quivi integralmente richiamata, è stata avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui non hanno aderito i convenuti e la terza chiamata in causa.
Con successiva ordinanza resa il 15.11.2023, stante la mancata adesione a detta proposta, è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 c. 2 del D.Lgs n. 28/2010, non esperito da parte attorea. I convenuti e la terza chiamata in causa hanno, dunque, eccepito la improcedibilità della domanda.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 9.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è improcedibile.
Come premesso, con ordinanza resa il 15.11.2023 è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ed è stata fissata, per la verifica ed il prosieguo, l'udienza del 5.6.2024.
Parte attorea non ha introdotto il procedimento di mediazione entro l'udienza calendarizzata. Ne consegue che, pur negando perentorietà al termine di giorni 15 assegnato con il provvedimento del
15.11.2023 (cfr. C. n. 4133/2024 e C. n. 40035/2021) la condizione non può ritenersi soddisfatta non avendo, gli attori, instaurato alcun procedimento entro l'udienza di rinvio.
Né può pervenirsi alla rimessione nei termini richiesta da parte attorea, con il deposito delle note cartolari del 3.6.2024, in assenza dei presupposti sanciti dal disposto di cui all'art. 153 c.p.c.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
Devono liquidarsi i compensi relativi ai singoli giudizi in epoca precedente alla riunione in applicazione del parametro del disputatum; le spese di lite in favore di , in proprio, e Controparte_1
della devono essere poste a carico della sola in Controparte_2 Parte_1
applicazione dei principi di soccombenza e causazione, in quanto parti del solo giudizio rubricato al n. 1438/2018 R.G.; da quanto premesso consegue che: - per il giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG deve procedersi alla liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva facendo riferimento ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2 finca n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità;
- per il giudizio rubricato al n. 2199/2018 R.G. deve procedersi alla liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva facendo riferimento ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità;
- per il giudizio n. 1438/2018 RG deve procedersi ad una unica liquidazione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale in favore della sola Controparte_1
secondo i parametri minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2 finca
[...]
n. 3) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità, mentre le spese di lite da liquidarsi in favore di , in proprio, e della Controparte_1 [...]
devono porsi a carico, secondo i medesimi parametri di riferimento, della sola CP_3
Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda avanzata da Parte_1 Pt_2 Parte_2
,
[...] Parte_3
- condanna alla refusione delle spese di lite della fase di studio ed introduttiva Parte_1
[... del giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG in favore di e della Controparte_1 CP_1
che liquida in euro 237,00 per esborsi documentati ed in euro Controparte_1
848,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese per la fase di studio ed introduttiva del Parte_1
giudizio rubricato al n. 1438/2018 RG in favore della che Controparte_2
liquida in euro in euro 848,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna in solido, alla refusione delle Parte_4
spese di lite in favore della che liquida, per le fasi di Controparte_1
studio ed introduttiva del giudizio originariamente rubricato al n. 2199/2018 RG, in euro
848,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge con distrazione in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione delle spese di lite in favore della che Controparte_1
liquida, per le fasi istruttoria/ di trattazione e decisionale, in euro 1.690,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida, per le sole fasi di istruzione/trattazione e decisionale in euro 1.690,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ruggiero ex art. 93 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida, per le sole fasi di istruzione/trattazione e decisionale in euro Controparte_2
1.690,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco