TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13495/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. TROSO ANTONIO e l'avv. TROSO UGO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: Dichiarare errato nel merito, il debito di € 4.112,94 notificato al ricorrente in data 30/9/2024, in quanto, trattandosi di pensione di invalidità totale, non è stato superato il limite di reddito previsto dalle norme per l'invalidità civile, in quanto il reddito dichiarato dal ricorrente nel 2022 (periodo d'imposta 2021) è di € 16.537,00, inferiore al limite di reddito previsto per gli invalidi civili totali, che per il 2022 è di € 17.050,42. Dichiarare il diritto del ricorrente all'annullamento del debito di € 4.112,94 relativo al periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022, contestato al ricorrente il 30/9/2024, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità al pensionato della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. CP_ 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21; Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute o compensate in conto debito, sulla pensione o su altri pagamenti in favore del ricorrente.
L' ha chiesto: “Rigettare il ricorso;
- In subordine, dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere”, deducendo che “già in data 17/12/2024 il reparto è intervenuto per annullare
l'indebito oggetto di causa. Con ricostituzione datata 17/12/2024 è stata ripristinata la prestazione per l'anno contestato (e gli anni seguenti, oggetto di successivi indebiti) e compensate le poste debitorie. L'importo netto a saldo, attribuibile alle trattenute già effettuate per l'indebito, è stato accreditato in data 03/02/2025, in data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 22.02.2025”.
1 Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente “aderisce alla richiesta di controparte e chiede venga dichiarata la cessata materia del contendere. Si chiede il riconoscimento delle spese di lite considerato che i provvedimenti prodotti del 30.9.24 e del 17.12.24, non risultano essere stati notificati al ricorrente, ne prova in senso contraria è stata data dall ”. CP_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che l'indebito oggetto di causa è stato annullato e le somme trattenute sono state restituite;
pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale, poiché il CP_1 riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso
(il che preclude in radice la possibilità di rigettare il ricorso, come richiesto in via principale) e, pur essendo vero che l'annullamento dell'indebito e l'accredito delle somme dovute a saldo è avvenuto in data anteriore alla notifica del ricorso, è però altrettanto vero che – come dedotto dal ricorrente – non vi è prova che i provvedimenti del 30.09.2024 e del 17.12.204 fossero stati notificati al pensionato, come pure il cedolino di febbraio 2025 non è chiarissimo circa la causale degli importi a debito e a credito, essendo stati considerati anche altri indebiti.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/11/2024 da ei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13495/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. TROSO ANTONIO e l'avv. TROSO UGO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: Dichiarare errato nel merito, il debito di € 4.112,94 notificato al ricorrente in data 30/9/2024, in quanto, trattandosi di pensione di invalidità totale, non è stato superato il limite di reddito previsto dalle norme per l'invalidità civile, in quanto il reddito dichiarato dal ricorrente nel 2022 (periodo d'imposta 2021) è di € 16.537,00, inferiore al limite di reddito previsto per gli invalidi civili totali, che per il 2022 è di € 17.050,42. Dichiarare il diritto del ricorrente all'annullamento del debito di € 4.112,94 relativo al periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022, contestato al ricorrente il 30/9/2024, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità al pensionato della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. CP_ 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21; Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute o compensate in conto debito, sulla pensione o su altri pagamenti in favore del ricorrente.
L' ha chiesto: “Rigettare il ricorso;
- In subordine, dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere”, deducendo che “già in data 17/12/2024 il reparto è intervenuto per annullare
l'indebito oggetto di causa. Con ricostituzione datata 17/12/2024 è stata ripristinata la prestazione per l'anno contestato (e gli anni seguenti, oggetto di successivi indebiti) e compensate le poste debitorie. L'importo netto a saldo, attribuibile alle trattenute già effettuate per l'indebito, è stato accreditato in data 03/02/2025, in data antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 22.02.2025”.
1 Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente “aderisce alla richiesta di controparte e chiede venga dichiarata la cessata materia del contendere. Si chiede il riconoscimento delle spese di lite considerato che i provvedimenti prodotti del 30.9.24 e del 17.12.24, non risultano essere stati notificati al ricorrente, ne prova in senso contraria è stata data dall ”. CP_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che l'indebito oggetto di causa è stato annullato e le somme trattenute sono state restituite;
pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale, poiché il CP_1 riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso
(il che preclude in radice la possibilità di rigettare il ricorso, come richiesto in via principale) e, pur essendo vero che l'annullamento dell'indebito e l'accredito delle somme dovute a saldo è avvenuto in data anteriore alla notifica del ricorso, è però altrettanto vero che – come dedotto dal ricorrente – non vi è prova che i provvedimenti del 30.09.2024 e del 17.12.204 fossero stati notificati al pensionato, come pure il cedolino di febbraio 2025 non è chiarissimo circa la causale degli importi a debito e a credito, essendo stati considerati anche altri indebiti.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/11/2024 da ei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2