Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4226/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. VALERIA FABBRANI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 05/06/2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 16, P. 1, Anno 2009 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 03/04/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
28/03/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle figlie minori e Per_1 Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1) i coniugi vivranno separati;
2) le figlie minori restano
il signor avrà la piena disponibilità dei locali a piano terra e manterrà il Pt_1
diritto di utilizzare in via esclusiva lo spazio per posteggiare l'auto in prossimità dell'accesso da Via
Esiodo, inoltre potrà usufruire in via esclusiva del manufatto appena ultimato, ubicato sempre in tale area. Il marito potrà, inoltre, continuare ad utilizzare lo spazio in cui è allestito il barbecue. Verrà, comunque, mantenuta/costituita la servitù di passaggio dall'accesso da Via Bissuola a favore del piano terra dell'unità immobiliare. 3) il padre vedrà e terrà con sé le figlie liberamente, previo accordo con la moglie e, comunque, due pomeriggi la settimana dalle 16.00 alle 19.00, considerati i turni di lavoro e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, nonché a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera. Il padre trascorrerà con le figlie, la Vigilia di
Natale e il giorno di Pasquetta. e festeggeranno i rispettivi compleanni con la Per_3 Per_2
madre, con facoltà del padre di parteciparvi. Il padre terrà in via esclusiva con sé le figlie per due settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, mentre le minori potranno trascorrere con la madre nell'arco dell'anno quattro settimane consecutive di vacanza. I genitori concorderanno i periodi di vacanza esclusiva entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) Il padre corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento delle figlie l'importo di € 400,00 per ciascuna figlia, importo che verrà versato entro il giorno 5 di ciascun mese, e sarà rivalutato annualmente, senza necessità di richiesta, secondo indici Istat. Il padre sosterrà inoltre il 60% delle spese straordinarie delle figlie, individuate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere, mentre la madre il restante 40%. Ove le spese venissero anticipate integralmente dalla madre, il padre corrisponderà la propria quota del 60% con bonifico bancario entro e non oltre dieci giorni dalla trasmissione dei relativi documenti giustificativi. Qualora un genitore decidesse di procedere a spese straordinarie autonomamente, senza consultare previamente l'altro, si accollerà per intero l'importo da versare. Attualmente frequenta un corso di Per_2
musica al Conservatorio. 5) L'assegno unico, stante la collocazione prevalente delle figlie presso la madre, verrà percepito dalla stessa. 6) Stante l'attuale occupazione lavorativa che consente alla moglie di essere indipendente economicamente, non viene previsto alcun contributo nel mantenimento a carico del signor . Tuttavia, nell'eventualità alla signora non dovesse Pt_1 Pt_2
essere rinnovato il contratto di lavoro e la stessa dovesse restare senza occupazione, il marito contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole un assegno mensile di € 500,00, fino al momento in cui la stessa troverà un'altra attività lavorativa. 7) Il marito con il presente accordo, ottenuta l'omologa della separazione, trasferirà alla moglie la proprietà dell'autovettura Peugeot 208, tg FY525KZ. Per l'acquisto il sig. ha sottoscritto un finanziamento che si estinguerà nel Pt_1
2025 con rate di € 300,00 mensili, che egli comunque continuerà a versare fino all'estinzione. 8) Il marito corrisponderà alla moglie l'importo di € 5.000,00 come suo contributo alle spese che la moglie dovrà sostenere per provvedere alla voltura delle intestazioni, delle utenze, per procedere a stipulare un contratto di assicurazione per la r.c.a. in ragione del trasferimento della proprietà dell'autoveicolo ed altre spese che la stessa dovrà sostenere per l'abitazione. Il versamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie in due rate, una al momento del deposito del presente ricorso e il saldo entro e non oltre la data fissata per l'udienza presidenziale”; nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison