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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/09/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Panasiti che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 23 marzo 2020 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 1636/2020 r.g.). Nella resistenza dell' , veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 7 febbraio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 settembre 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire)
e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Rachialgia, spondilodiscoartrosi diffusa, osteoporosi, coxalgia e gonartrosi. Cardiopatia ipertensiva in classe II-III
NYHA. IRC III stadio. Pregressa mastectomia sin. Disturbo neuro cognitivo maggiore in paziente con encefalopatia multiinfartuale e atrofia cerebrale”, precisando che “… la ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età, grave
100% (cento per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa senza diritto all'indennità di accompagnamento poiché la stessa non presenta gravi patologie ostative della deambulazione e non presenta grave deterioramento delle funzioni psichiche superiori, per cui si ritiene che la ricorrente possa gestirsi in maniera autonoma e corretta negli atti quotidiani della vita e che non necessiti di essere assistita costantemente da una persona.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1 congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio. Messina, 4.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro