Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1983, n. 252
CASS
Sentenza 13 gennaio 1983

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Nelle zone soggette alla legge 25 novembre 1962 n. 1684 (cosiddetta legge sismica) non possono trovare applicazione le Disposizioni dell'art. 884 cod. civ. che consentono al comproprietario del muro comune di immettervi travi, nonché di attraversare il muro "con chiavi e catene di rinforzo", trattandosi di disciplina inoperante nelle zone sismiche per la prevalenza della relativa specifica legislazione. ( V 1197/73, mass n 363747).*

Nell'ipotesi di fatto illecito permanente - in cui l'illeceità del comportamento lesivo non si esaurisce nel primo atto, ma, in relazione al contenuto dell'attività ed all'attitudine di questa a produrre danno di continuo, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una ininterrotta violazione dell'altrui interesse - il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 cod. civ.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento. ( V 3576/72, mass n 361569; ( V 2258/71, mass n 353089; ( Conf 100/70, mass n 344798).*

L'art. 9 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, in tema di edilizia nelle zone sismiche - il quale stabilisce, in caso di costruzioni contigue, che ciascun edificio deve costituire un organismo a sè stante, mediante l'adozione di -giunti- od altri opportuni accorgimenti idonei a consentirne la libera ed indipendente oscillazione - non ha carattere integrativo delle Disposizioni del codice civile sulle distanze fra costruzioni, in quanto si limita a dettare le modalità tecniche per i casi in cui sia ammessa la edificazione in contiguità, vietando la cosiddetta aderenza rigida. Pertanto, il pregiudizio subito dal proprietario del fabbricato vicino, a seguito della violazione di detta norma, ravvisabile anche nell'esposizione dell'immobile ad un pericolo concreto per l'evenienza di terremoto, può giustificare l'esperimento dell'Azione risarcitoria, ma non di quella per la riduzione in pristino e per il rispetto coattivo delle suindicate prescrizioni, invocabile solo in Sede amministrativa attraverso la tutela del correlativo interesse legittimo. ( V 2643/80, mass n 406385; ( V 419/77, mass n 383366).*

Commentario1

  • 1Corte Costituzionale, sentenza del 24 marzo 1988, n. 404 depositata il 07 aprile 1988
    https://www.asgi.it/ · 7 aprile 1988
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1983, n. 252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 252
Data del deposito : 13 gennaio 1983

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