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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16789/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il 1° febbraio 1994 (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Cristina ZANASI presso il cui studio a Calderara di reno (BO), via dello Sport n. 10/A, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difesa in giudizio dall'Avv. Anna CARDIOTA presso il cui studio a Bologna, via delle Rose n. 5, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Riserva le conclusioni”.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale, dalla quale è nata, l'11 ottobre 2021, la piccola Per_1
La coppia ha fissato la propria residenza in Calderara di Reno, via Gramsci n. 61, in un appartamento condotto in locazione dal signor CP_1
Quest'ultimo ha lasciato la casa coniugale il 20 gennaio 2024, trasferendosi dapprima a casa dei genitori e, dal 1° febbraio 2025 in un appartamento in locazione sito nella via Valdossola n. 24/2 a Bologna. pagina 1 di 4 *** Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia affidata in forma condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocata presso di sé e di conseguenza le sia assegnata la casa familiare;
- il padre la tenga con sè: a) a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
b) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna un pomeriggio settimanale dall'uscita da scuola alle 21,00 dopo cena;
c) nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) nelle vacanze pasquali almeno tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 1 maggio di ogni anno;
- sia disposto che quando la bambina è con il padre egli la possa sentire telefonicamente tutti i giorni;
- sia stabilito che fino alla scadenza del contratto di locazione della casa familiare (9 giugno 2026) la controparte paghi integralmente il canone di locazione e le versi un contributo di 350,00 euro per il mantenimento di e dopo tale data le corrisponda Per_1 un importo di 550,00 euro mensili;
- sia previsto che il resistente si debba fare carico del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- la minore sia affidata ai due genitori in forma condivisa;
- sia collocata presso la madre con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
- sia previsto che, conformemente al calendario in essere dal gennaio 2024, egli possa tenere i figli con sé: a) a settimane alterne o dal giovedì pomeriggio alla domenica mattina od dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
b) nel periodo natalizio per sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
c) durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 300,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 4 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno accettato la proposta conciliativa avanzata dalla Giudice, Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e pagina 2 di 4 materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca presso la madre e per l'effetto assegna a Per_1 Parte_1 quest'ultima la casa familiare;
3) prevede che il padre possa vedere la figlia a settimane alterne dal giovedì alle 16,30 al lunedì all'ingresso a scuola (o nei periodi di vacanza alle 8,30) o dal giovedì alle 16,30 alla domenica alle 10,30; 4) stabilisce per i periodi di vacanza che Per_1
- nelle vacanze natalizie trascorra con ciascun genitore sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (il 24 dicembre la minore lo passerà con il genitore con cui non trascorre il Natale);
- nel periodo pasquale passi con ciascun genitore tre comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stia con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) salvo per il pregresso il pagamento tramite versamento del canone di locazione dell'appartamento occupato dalla minore, a partire dal mese di febbraio 2024 pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 60% il signor e del 40% la signora delle spese straordinarie CP_1 Pt_1 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 3 di 4 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 5 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il 1° febbraio 1994 (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Cristina ZANASI presso il cui studio a Calderara di reno (BO), via dello Sport n. 10/A, è elettivamente domiciliata, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difesa in giudizio dall'Avv. Anna CARDIOTA presso il cui studio a Bologna, via delle Rose n. 5, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Riserva le conclusioni”.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale, dalla quale è nata, l'11 ottobre 2021, la piccola Per_1
La coppia ha fissato la propria residenza in Calderara di Reno, via Gramsci n. 61, in un appartamento condotto in locazione dal signor CP_1
Quest'ultimo ha lasciato la casa coniugale il 20 gennaio 2024, trasferendosi dapprima a casa dei genitori e, dal 1° febbraio 2025 in un appartamento in locazione sito nella via Valdossola n. 24/2 a Bologna. pagina 1 di 4 *** Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia affidata in forma condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocata presso di sé e di conseguenza le sia assegnata la casa familiare;
- il padre la tenga con sè: a) a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
b) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna un pomeriggio settimanale dall'uscita da scuola alle 21,00 dopo cena;
c) nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
d) nelle vacanze pasquali almeno tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 1 maggio di ogni anno;
- sia disposto che quando la bambina è con il padre egli la possa sentire telefonicamente tutti i giorni;
- sia stabilito che fino alla scadenza del contratto di locazione della casa familiare (9 giugno 2026) la controparte paghi integralmente il canone di locazione e le versi un contributo di 350,00 euro per il mantenimento di e dopo tale data le corrisponda Per_1 un importo di 550,00 euro mensili;
- sia previsto che il resistente si debba fare carico del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha integralmente contestato le CP_1 allegazioni di controparte e ha domandato che:
- la minore sia affidata ai due genitori in forma condivisa;
- sia collocata presso la madre con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
- sia previsto che, conformemente al calendario in essere dal gennaio 2024, egli possa tenere i figli con sé: a) a settimane alterne o dal giovedì pomeriggio alla domenica mattina od dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
b) nel periodo natalizio per sette giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
c) durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- sia posto a suo carico un contributo mensile di 300,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 4 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno accettato la proposta conciliativa avanzata dalla Giudice, Il P.M. è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e pagina 2 di 4 materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca presso la madre e per l'effetto assegna a Per_1 Parte_1 quest'ultima la casa familiare;
3) prevede che il padre possa vedere la figlia a settimane alterne dal giovedì alle 16,30 al lunedì all'ingresso a scuola (o nei periodi di vacanza alle 8,30) o dal giovedì alle 16,30 alla domenica alle 10,30; 4) stabilisce per i periodi di vacanza che Per_1
- nelle vacanze natalizie trascorra con ciascun genitore sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (il 24 dicembre la minore lo passerà con il genitore con cui non trascorre il Natale);
- nel periodo pasquale passi con ciascun genitore tre comprendenti ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stia con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) salvo per il pregresso il pagamento tramite versamento del canone di locazione dell'appartamento occupato dalla minore, a partire dal mese di febbraio 2024 pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 60% il signor e del 40% la signora delle spese straordinarie CP_1 Pt_1 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 3 di 4 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 5 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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