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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13583/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa
Chiaretto del Foro di Padova (pec: e Assunta Email_1
Todini del Foro di Padova (pec: , presso il cui studio Email_2
– sito in Padova, Via Valeri, n. 5 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
CONTRO
, nato in [...], il [...], (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Martellago, Via Boschi, n. 114;
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per come da ricorso depositato in data 27.09.2023 e confermate nelle Parte_1 note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 28.10.2024.
Per il P.M.: “Esprime parere favorevole”.
* * * N. R.G. 13583/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 18.09.2010 a Scorzè, matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2010, alla Parte I, atto n. 10; che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]) e che tra loro Persona_1 era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Venezia n. 6988 del 09.08.2016 – ha adito questo Tribunale, chiedendo la pronuncia di divorzio, l'assegnazione a sé della casa coniugale per dimorarvi con la figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la determinazione di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di Per_1 euro 300,00 mensili (già previsto in sede di separazione) oltre al 50% delle spese straordinarie, nonchè il riconoscimento integrale dell'assegno unico familiare.
La parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 2.05.2024 veniva sentita la sola parte ricorrente la quale confermava il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non fosse mai ripresa, specificando come la figlia ora maggiorenne, ancora studente, continuasse a vivere con lei;
all'esito, venivano adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con cui il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, confermava in via provvisoria e urgente le condizioni previste in sede di separazione, ordinando altresì all'INPS di esibire in giudizio gli estratti contributivi previdenziali relativi alla posizione del resistente.
Alla successiva udienza cartolare del 29.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe dalla sola parte ricorrente, la quale rinunciava ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
* * *
1) La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) L. n. 898 del 1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3. N. R.G. 13583/2023
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3,
n. 2, lett. b, come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Scorzè in data 18.09.2010, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 10, parte I, dell'anno 2010. La separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale poi conclusosi con decreto di questo Tribunale n.
6988/2016 del 9.08.2016.
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione di parte convenuta, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b)
L. n. 898 del 1970.
2.- Il mantenimento della figlia e l'assegnazione della casa coniugale. Persona_1
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato N. R.G. 13583/2023
non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass. sez. I, ord. 3552/2025).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. civ., n. 124/1962).
Nella specie, la figlia della coppia – che ha solo 20 anni – è tuttora studente e, non avendo terminato il suo percorso formativo, non è ancora nelle condizioni di esercitare proficuamente un'attività lavorativa;
tale elemento, valutato unitamente all'assenza di diverse e ulteriori allegazioni ad opera di parte convenuta (rimasta contumace) circa l'eventuale scarso impegno o inerzia della giovane nel proseguire gli studi, consente di ritenere ancora sussistente l'obbligo del di provvedere al mantenimento della figlia. Per_1
In ordine al quantum, parte ricorrente ha domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione di Euro 300,00.
Nel caso di specie, per quanto concerne la valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali delle parti, si rileva che la ricorrente risulta essere impiegata come operaia presso la IA & C. S.p.a. (con collocamento nel corso di alcuni mesi del 2024 in cassa integrazione), mentre, quanto al resistente, nessuna certezza si ha in ordine all'attuale situazione reddituale di quest'ultimo, atteso che dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS, a seguito di ordine di esibizione del giudice, emerge che l'ultima prestazione lavorativa svolta dal presso il datore di lavoro “Ditta C.D. Pneus & Service di Per_1
NI Capuzzo” risale al 13 dicembre 2023. Egli, rimanendo contumace non ha depositato né dichiarazioni dei redditi, né degli estratti conto, impedendo qualsiasi tipo di approfondimento.
Deve, tuttavia, ritenersi che il resistente, in ragione dell'età e in assenza di impedimenti noti, abbia piena capacità lavorativa e quindi di contribuire. Deve poi osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di Euro 300,00 in capo al convenuto per il mantenimento della figlia, convivente con la madre – essendo del resto questo l'importo concordato dalle parti in sede di separazione – oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. N. R.G. 13583/2023
Considerato lo stato di non indipendenza economica della figlia delle parti, alla luce dei principi di diritto in materia, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole. Infatti, giova evidenziare che l'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con il figlio maggiorenne ma privo di autosufficienza economica risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass., Sez.
VI. sentenza n. 23473 del 27.10.2020). Ne deriva che la casa familiare resta assegnata al genitore collocatario finchè il figlio non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile.
Ebbene, applicando tale principio al caso di specie, atteso che la figlia è ancora Per_1 studente e non è ancora divenuta economicamente indipendente, la casa familiare (sita in
Scorzè, Via Matteotti n. 2 int. 4) rimane assegnata alla dovendo essere Parte_1 garantito l'interesse della ragazza a permanere nell'abitazione ove è cresciuta.
In considerazione di quanto sopra, l'assegno unico familiare erogato dall'INPS dovrà essere percepito interamente dalla madre.
3.-Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente;
le stesse, determinate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
13.12.2971 e nato a [...] il [...], contratto a Scorzè in data CP_1
18.09.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno
2010, parte I, numero 10;
- Assegna a la casa familiare, quale genitore collocatario della figlia Parte_1 [...]
Per_2
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 [...] mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00 importo Per_1 soggetto a rivalutazione Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Dispone che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla Parte_1 N. R.G. 13583/2023
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
- Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13583/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisa
Chiaretto del Foro di Padova (pec: e Assunta Email_1
Todini del Foro di Padova (pec: , presso il cui studio Email_2
– sito in Padova, Via Valeri, n. 5 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
CONTRO
, nato in [...], il [...], (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Martellago, Via Boschi, n. 114;
- resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per come da ricorso depositato in data 27.09.2023 e confermate nelle Parte_1 note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 28.10.2024.
Per il P.M.: “Esprime parere favorevole”.
* * * N. R.G. 13583/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 18.09.2010 a Scorzè, matrimonio trascritto nei CP_1 registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2010, alla Parte I, atto n. 10; che dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]) e che tra loro Persona_1 era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Venezia n. 6988 del 09.08.2016 – ha adito questo Tribunale, chiedendo la pronuncia di divorzio, l'assegnazione a sé della casa coniugale per dimorarvi con la figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la determinazione di un contributo al mantenimento della figlia nella misura di Per_1 euro 300,00 mensili (già previsto in sede di separazione) oltre al 50% delle spese straordinarie, nonchè il riconoscimento integrale dell'assegno unico familiare.
La parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 2.05.2024 veniva sentita la sola parte ricorrente la quale confermava il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non fosse mai ripresa, specificando come la figlia ora maggiorenne, ancora studente, continuasse a vivere con lei;
all'esito, venivano adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., con cui il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, confermava in via provvisoria e urgente le condizioni previste in sede di separazione, ordinando altresì all'INPS di esibire in giudizio gli estratti contributivi previdenziali relativi alla posizione del resistente.
Alla successiva udienza cartolare del 29.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe dalla sola parte ricorrente, la quale rinunciava ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
* * *
1) La domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) L. n. 898 del 1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3. N. R.G. 13583/2023
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3,
n. 2, lett. b, come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Nella fattispecie concreta, le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Scorzè in data 18.09.2010, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune al n. 10, parte I, dell'anno 2010. La separazione si è protratta ininterrottamente per il periodo richiesto dalla legge, per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta, considerata la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale poi conclusosi con decreto di questo Tribunale n.
6988/2016 del 9.08.2016.
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della mancata comparizione di parte convenuta, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. La stessa contumacia del convenuto nel presente giudizio di merito a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo conferma la concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b)
L. n. 898 del 1970.
2.- Il mantenimento della figlia e l'assegnazione della casa coniugale. Persona_1
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato N. R.G. 13583/2023
non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass. sez. I, ord. 3552/2025).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. civ., n. 124/1962).
Nella specie, la figlia della coppia – che ha solo 20 anni – è tuttora studente e, non avendo terminato il suo percorso formativo, non è ancora nelle condizioni di esercitare proficuamente un'attività lavorativa;
tale elemento, valutato unitamente all'assenza di diverse e ulteriori allegazioni ad opera di parte convenuta (rimasta contumace) circa l'eventuale scarso impegno o inerzia della giovane nel proseguire gli studi, consente di ritenere ancora sussistente l'obbligo del di provvedere al mantenimento della figlia. Per_1
In ordine al quantum, parte ricorrente ha domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione di Euro 300,00.
Nel caso di specie, per quanto concerne la valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali delle parti, si rileva che la ricorrente risulta essere impiegata come operaia presso la IA & C. S.p.a. (con collocamento nel corso di alcuni mesi del 2024 in cassa integrazione), mentre, quanto al resistente, nessuna certezza si ha in ordine all'attuale situazione reddituale di quest'ultimo, atteso che dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS, a seguito di ordine di esibizione del giudice, emerge che l'ultima prestazione lavorativa svolta dal presso il datore di lavoro “Ditta C.D. Pneus & Service di Per_1
NI Capuzzo” risale al 13 dicembre 2023. Egli, rimanendo contumace non ha depositato né dichiarazioni dei redditi, né degli estratti conto, impedendo qualsiasi tipo di approfondimento.
Deve, tuttavia, ritenersi che il resistente, in ragione dell'età e in assenza di impedimenti noti, abbia piena capacità lavorativa e quindi di contribuire. Deve poi osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione degli accordi di separazione, peraltro non domandata, e come la somma stabilita appaia congrua secondo i parametri ormai consolidati in giurisprudenza.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di Euro 300,00 in capo al convenuto per il mantenimento della figlia, convivente con la madre – essendo del resto questo l'importo concordato dalle parti in sede di separazione – oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. N. R.G. 13583/2023
Considerato lo stato di non indipendenza economica della figlia delle parti, alla luce dei principi di diritto in materia, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole. Infatti, giova evidenziare che l'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con il figlio maggiorenne ma privo di autosufficienza economica risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass., Sez.
VI. sentenza n. 23473 del 27.10.2020). Ne deriva che la casa familiare resta assegnata al genitore collocatario finchè il figlio non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile.
Ebbene, applicando tale principio al caso di specie, atteso che la figlia è ancora Per_1 studente e non è ancora divenuta economicamente indipendente, la casa familiare (sita in
Scorzè, Via Matteotti n. 2 int. 4) rimane assegnata alla dovendo essere Parte_1 garantito l'interesse della ragazza a permanere nell'abitazione ove è cresciuta.
In considerazione di quanto sopra, l'assegno unico familiare erogato dall'INPS dovrà essere percepito interamente dalla madre.
3.-Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente;
le stesse, determinate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il Parte_1
13.12.2971 e nato a [...] il [...], contratto a Scorzè in data CP_1
18.09.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno
2010, parte I, numero 10;
- Assegna a la casa familiare, quale genitore collocatario della figlia Parte_1 [...]
Per_2
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 [...] mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00 importo Per_1 soggetto a rivalutazione Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Dispone che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla Parte_1 N. R.G. 13583/2023
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
- Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per esborsi, € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero