Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. GI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 19.09.2015 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto -OMISSIS- del 31.01.2020 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, in quanto dalle risultanze istruttorie emergevano a suo carico le seguenti notizie di reato:
- 02.11.2002: notizia di reato dall’UPGSP della Questura di Bergamo per il reato di omicidio volontario tentato;
– 13.04.1999: notizia di reato dai Carabinieri di Bergamo per il reato di inosservanza norme sul soggiorno dei cittadini stranieri.
Nella motivazione del diniego si rileva, inoltre, di aver debitamente valutato le osservazioni trasmesse dall’istante in riscontro al preavviso di diniego ex art. 10- bis , con le quale si eccepiva:
- che la risalente notizia di reato del 02.11.2002 ha dato avvio ad un procedimento penale poi definito con archiviazione per intervenuta remissione di querela;
( che la notizia di reato del 13.04.1999, anche questa risalente nel tempo, non ha avuto seguito.
Avverso il predetto diniego ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, lamentando essenzialmente:
- che gli elementi di controindicazione richiamati non sono idonei a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, considerato che si tratta di mere notizie di reato, neanche rientranti nel novero delle fattispecie ostative di cui all’art. 6 della legge n. 91/1992, cui non è comunque seguito alcun accertamento della responsabilità penale, invocando a sostegno anche il generale principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza consacrato dall’art. 27 Cost;
- che, peraltro, la risalente notizia di reato del 1999 in materia di immigrazione non ha avuto alcun seguito, mentre la notizia di reato del 2002, riqualificata dal pubblico ministero nel reato di lesione personale in concorso di persone ex artt. 110 e 582 c.p. (originariamente iscritto come tentato omicidio volontario ex art. 56 e 575 c.p.) ha dato avvio ad un procedimento penale poi definito con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Bergamo, emesso in data 14.02.2003, in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela;
- che, inoltre, il fratello e il cugino del ricorrente, sebbene coinvolti nel medesimo procedimento penale, avrebbero comunque già acquisito la cittadinanza italiana, il che dimostrerebbe anche una contraddittorietà nell’azione amministrativa;
- che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta del richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 7.4.2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025), anche in ragione del fatto che nel ricorso risulta contestata la violazione dell’art. 6 della legge n. 91 del 1992, il cui richiamo appare evidentemente inconferente nell’odierno giudizio poiché tale disposizione disciplina la diversa fattispecie dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5, ovvero la cittadinanza “per iuris communicatio” (vale a dire per matrimonio con cittadino italiano), mentre nel caso in esame l’istante ha domandato la concessione della cittadinanza “per residenza” ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della citata legge n. 91/1992.
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto chiarito anche in ordine all’inconferenza delle argomentazioni difensive che traggono origine dalle previsioni del citato art. 6 riguardanti la diversa fattispecie della cittadinanza per matrimonio, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Difatti, a sostegno della non manifesta irragionevolezza o illogicità della valutazione discrezionale cui è pervenuta l’Amministrazione depongono i seguenti elementi concreti:
- la gravità dei reati contestati al ricorrente posti a fondamento del diniego, tenuto conto che già il reato di tentato omicidio volontario originariamente contestato al ricorrente, sebbene poi riqualificato dal pubblico ministero nel reato di lesione personale in concorso di persone ex artt. 110 e 582 c.p., si rivela indicativo della non lieve entità della condotta posta in essere. Del resto, il reato di lesione personale, indubbiamente fonte di notevole allarme sociale in quanto lesivo di beni costituzionalmente tutelati della persona quale il diritto all’integrità fisica altrui, è punito dall’art. 585 c.p. con la pena della reclusione fino a tre anni; sebbene nella specie non sia intervenuta una condanna, non è inconferente osservare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, la Sezione ha evidenziato che la condanna per tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisca, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022);
- assume rilievo, altresì, la circostanza che l’anzidetto procedimento penale sia stato definito con decreto di archiviazione non già per accertata insussistenza degli elementi necessari a sostenere l’accusa in giudizio, bensì a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa, remissione che l’indagato – odierno ricorrente – ha espressamente accettato, pur avendo la facoltà di rifiutarla e di coltivare il procedimento al fine di ottenere un eventuale proscioglimento pieno nel merito. Tale esito, pertanto, non consente di escludere la materialità dei fatti né di ritenere definitivamente superate le valutazioni sulla condotta sottesa all’episodio. In proposito, infatti, dalla lettura dell’atto di remissione della querela e dalla stessa ricostruzione fattuale offerta nel ricorso, risulta che il ricorrente non contesta l’effettivo verificarsi dell’evento lesivo – ossia il “fatto storico” – ma si limita a ricondurlo nell’alveo di un presunto “ mero litigio tra parenti ”. Tale prospettazione non elide, tuttavia, la rilevanza del comportamento ai fini qui in esame, atteso che l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale in materia di concessione della cittadinanza, è legittimata a valutare la gravità del fatto nella sua dimensione oggettiva, indipendentemente dalla sua qualificazione o rilevanza in sede penale, potendo fondare il giudizio di non affidabilità del richiedente anche su condotte non penalmente rilevanti o comunque non sanzionate all’esito del procedimento penale (Consiglio di Stato sez. III, 15/02/2019, n.802);
- anche con riferimento alla risalenza del reato contestato, occorre evidenziare che la costante giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione. Tale potere si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, quali quelli in esame, poiché simile scrutinio si pone, come si è detto, su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale.
Ritiene, pertanto, il Collegio che i suddetti elementi concreti, se valutati non già atomisticamente bensì nel loro intreccio reciproco, assumano rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali, si rende opportuno ribadire che le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché, di recente, nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057, come ribadito anche da Consiglio di Stato, sez- III, 24/06/2025, n. 5491).
In tale prospettiva, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
In definitiva, sebbene l’anzidetto procedimento penale non sia poi esitato in una pronuncia di condanna, tale circostanza è stata ciò nondimeno valutata dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis, all’esito di un giudizio prognostico – in merito alla possibilità che l’istante possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale – che, sulla scorta di quanto costantemente ritenuto anche da questa Sezione, non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
Ne consegue che, alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze dedotte devono essere respinte.
4.- Non può, altresì, essere condivisa la censura con cui il ricorrente deduce una pretesa contraddittorietà dell’azione amministrativa, assumendo che il fratello e il cugino – pur essendo stati coinvolti nel medesimo procedimento penale richiamato nel provvedimento impugnato – avrebbero nondimeno già conseguito la cittadinanza italiana.
Sul punto, occorre rilevare, innanzitutto, che l’asserita concessione della cittadinanza al fratello costituisce una circostanza meramente allegata e rimasta priva di ogni riscontro documentale. Quanto al cugino, il ricorrente ha prodotto in giudizio unicamente il documento di identità da cui emerge l’attuale cittadinanza italiana, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione circa il titolo in base al quale essa sarebbe stata acquisita, e in particolare se derivi da naturalizzazione – come nel caso di specie – oppure da altro presupposto normativo.
Ciò posto, in questo quadro si deve, altresì, evidenziare che la disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2023, n.9629).
Alla luce di tali principi, anche a voler ipotizzare – ciò che, come detto, non risulta affatto dimostrato – che nei procedimenti relativi al fratello e al cugino sia stata effettuata una valutazione più favorevole, tale circostanza non potrebbe comunque vincolare l’Amministrazione nell’esame dell’istanza dell’odierno ricorrente. Diversamente opinando, si finirebbe per imporre all’Amministrazione di replicare eventuali illegittimità commesse in precedenza, in aperta violazione dei principi di legalità e di buon andamento che devono orientare l’esercizio dell’azione amministrativa.
Dalle considerazioni che precedono discende che anche tale motivo di doglianza deve essere respinto.
5.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi concreto sopra indicati che appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita a dedurre l'assenza di sentenze di condanna, la residenza in Italia da oltre un decennio e l'asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza: tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
GI CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CO | OR RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.