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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
RA AR, TO
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4607/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032201269-2025 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n. T9B032201269/2025, relativo al periodo d'imposta 2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori imposte ai fini IRES e addizionale regionale per complessivi € 22.733,00=, oltre sanzioni e interessi, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. La ricorrente espone di aver ricevuto, in data 22/05/2025, lo schema d'atto che richiama integralmente, per relationem, il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e consegnato in data 06/06/2024, che a sua volta, trae origine da una segnalazione dell'OLAF, a seguito di verifiche effettuate presso operatori economici esteri, in particolare in Grecia, dalle quali emergerebbe che le società SO LT e CI avrebbero effettuato cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, tra cui la odierna ricorrente.
La ricorrente rappresenta di aver depositato controdeduzioni avverso lo schema d'atto, le quali sono state tuttavia ritenute infondate dall'Ufficio, che ha quindi proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento oggi impugnato.
Parte ricorrente evidenzia come l'atto impositivo, nel richiamare per relationem il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si fondi esclusivamente su elementi informativi provenienti da soggetti terzi, acquisiti aliunde dall'OLAF, e non allegati. Tali elementi, peraltro, non hanno trovato alcun riscontro nella contabilità della società ricorrente, né in ulteriori elementi probatori, anche di natura extracontabile (quali documenti di trasporto, movimentazioni finanziarie, audizioni di soggetti coinvolti o ulteriori risultanze istruttorie). L'impianto accertativo risulta dunque costruito sulla mera presunzione dell'esistenza di acquisti “in nero” in capo alla ricorrente e di speculari cessioni non dichiarate da parte dei soggetti esteri indicati.Trattandosi, quindi, di presunzione semplice e non già di presunzione legale, la stessa, ai sensi dell'art. 2729 c.c., deve essere assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, tali requisiti difettano radicalmente, risolvendosi l'accertamento in un'affermazione apodittica fondata su meri dati contabili di soggetti terzi, privi di riscontri oggettivi e di correlazione dimostrata con l'attività della ricorrente. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto OLAF non costituisce, di per sé solo, prova sufficiente a fondare la pretesa tributaria, ove non sia corroborato da ulteriori elementi oggettivi e convergenti idonei a dimostrare l'effettiva irregolarità delle operazioni contestate. Nel caso di specie, gli accertamenti risultano essere stati compiuti esclusivamente aliunde, presso le società estere, senza che le relative risultanze siano state integralmente allegate e senza che la verifica abbia condotto ad alcun elemento probatorio autonomo idoneo a corroborare la pretesa fiscale. Né può ritenersi che i successivi tentativi dell'Ufficio di individuare riscontri analitici — anche in adempimento dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante sull'Amministrazione finanziaria — abbiano colmato tale carenza probatoria, atteso che gli elementi richiamati appaiono inconferenti ovvero fondati su ricostruzioni errate e prive di adeguato supporto documentale.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, la quale eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. In particolare, l'Ufficio deduce che la procura alle liti, datata
11/06/2024 e allegata al ricorso, conferirebbe al difensore il potere di rappresentanza limitatamente al
“procedimento amministrativo tributario di cui al verbale SUV 4842/2024 redatto dall'Ufficio delle Dogane di
Milano 2”, e non estenderebbe i propri effetti al presente giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di un atto distinto e successivo, segnatamente l'avviso di accertamento n. T9B032201269/2025.
Nel merito, l'Ufficio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la relazione elaborata dall'OLAF
è dotata di piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri, in forza di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1073/1999. L'Ufficio rappresenta, inoltre, che, successivamente alla trasmissione del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
è stata svolta un'ulteriore e autonoma attività istruttoria analiticamente descritta nell'avviso di accertamento e non specificamente contestata dalla parte ricorrente.
La verifica è stata svolta mediante controlli incrociati effettuati tramite l'Anagrafe tributaria e gli applicativi
“@fattura” e “InDex”, e sui modelli Intra- 2 acquisti intracomunitari di beni anno 2002, al fine di riscontrare e confermare le informazioni provenienti dall'Autorità doganale, all'esito della quale ha ricostruito un valore complessivo degli acquisti intracomunitari per l'anno d'imposta 2022 che non coincide con quanto dichiarato dalla contribuente nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 2022. L'Amministrazione evidenzia che la differenza riscontrata troverebbe spiegazione nel fatto che la ricostruzione - fondata su dati ritenuti certi e direttamente riferibili alla contribuente, in quanto risultanti dall'Anagrafe tributaria - includerebbe l'importo delle due fatture segnalate, ma non si esaurirebbe in esse. Precisa, inoltre, che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, norma che consente l'accertamento parziale sulla base di elementi certi e specifici acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.
L'Ufficio ritiene che la motivazione dell'avviso di accertamento non possa ritenersi incomprensibile né carente, risultando fondata su un percorso logico-argomentativo chiaramente esplicitato nell'atto stesso. Secondo
l'Amministrazione finanziaria, l'accertamento si fonda, pertanto, su presunzioni semplici, ritenute assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, in quanto basate su dati oggettivi risultanti dalle banche dati fiscali e coerenti con le risultanze della segnalazione OLAF e del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L'Ufficio conclude, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, assumendo la carenza dello ius postulandi in capo al difensore della contribuente;
nel merito, per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In merito all'eccezione sollevata dall'Ufficio con riferimento alla procura alle liti del 11/06/2024 allegata al ricorso, il Collegio, esaminato il relativo contenuto, ritiene che la stessa non meriti accoglimento.
Nel merito si rileva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT-I Lombardia (Ufficio delle Dogane di
Milano 2, sezione Antifrode e Controlli) ha redatto il Processo Verbale di Constatazione a conclusione di una verifica fiscale svolta a carico della società ricorrente, effettuata sulla base di una precedente attività di controllo condotta dall'OLAF presso i locali della società greca Società_3, quale rappresentante fiscale di 12 dei 13 importatori oggetto di controllo. Tali soggetti avevano effettuato operazioni doganali di immissione in libera pratica di beni in Grecia.
Dall'esame del Processo Verbale di Constatazione (PVC) prodotto in atti, emerge che, con riferimento ai due fornitori SO LT (fattura PEN 892 del 24/08/2022 per € 34.755,20) e CI (fattura AYA242 del 05/12/2022 per € 42.343,88), l'OLAF aveva trasmesso all'Agenzia delle Dogane la documentazione fiscale comprovante le transazioni intercorse tra le parti. Dall'esame delle fatture di vendita CN–EL, delle bolle di immissione in libera pratica in Grecia, delle copie delle fatture di vendita EL–IT e dei registri delle fatture emesse dalle società SO e CI, era emerso che l'importo delle operazioni di vendita risultava essere coincidente con quanto registrato nel sistema VIES, rilevando altresì che la società ricorrente non aveva riportato tali operazioni nei propri elenchi Intrastat di acquisto.
I controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate sulle operazioni intracomunitarie della società ricorrente, hanno rilevato che tutte le merci dichiarate avevano come unico paese di provenienza la Germania e che il totale degli acquisti relativi al III e IV trimestre 2022 era imputabile a un unico fornitore (P. IVA P.IVA_2), per un importo complessivo pari a € 549.454,00=. Dai dati estrapolati dall'applicativo “@fattura”, nella sezione relativa alle fatture elettroniche tra privati, era risultato che l'importo degli acquisti intracomunitari dichiarati dalla società ricorrente corrispondeva a quanto presente nei registri elettronici. Tale importo, sommato a quanto rilevato nelle sezioni “Esterometro” e “Altre operazioni con l'estero”, determinava un totale di
€ 766.690,00=, importo diverso da quanto indicato dal contribuente nel rigo VF28 della dichiarazione IVA n.
09295518247-0000001 del 30/03/2023, relativo all'anno d'imposta 2022, pari a € 662.254,00=.
Si rileva che nella documentazione allegata al PVC, ed in particolare nel Packing List e nelle fatture relative alle spedizioni, risulta essere indicata la partita IVA della società ricorrente, unitamente a quelle delle rispettive società greche controllate dall'OLAF, confermando la connessione tra le transazioni contestate e le operazioni oggetto di verifica.
Di contro, la società ricorrente, nonostante le differenze riscontrate dall'Ufficio tra i dati dichiarati e quelli ricostruiti dagli applicativi dell'Anagrafe tributaria e dalle sezioni “Esterometro”, “Altre operazioni con l'estero”
e “Fatture elettroniche tra privati”, non abbia prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare la correttezza delle proprie registrazioni contabili e delle dichiarazioni fiscali presentate. L'assenza di tali documenti impedisce alla Corte di confutare le risultanze dell'attività istruttoria dell'Ufficio, consolidando la legittimità della ricostruzione analitico-induttiva alla base dell'avviso di accertamento.
La Corte, esaminati gli atti, ritiene pertanto che l'Ufficio abbia fornito una serie di elementi istruttori idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da consentire la desunzione di maggiori ricavi e il conseguente spostamento dell'onere della prova contraria a carico del contribuente che non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto sostenuto in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, ed assorbita ogni altra eccezione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00= a favore dell'Ufficio resistente. Milano, lì 09 febbraio 2026 Il TO Dott.ssa Margherita
Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
RA AR, TO
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4607/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032201269-2025 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n. T9B032201269/2025, relativo al periodo d'imposta 2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori imposte ai fini IRES e addizionale regionale per complessivi € 22.733,00=, oltre sanzioni e interessi, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. La ricorrente espone di aver ricevuto, in data 22/05/2025, lo schema d'atto che richiama integralmente, per relationem, il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e consegnato in data 06/06/2024, che a sua volta, trae origine da una segnalazione dell'OLAF, a seguito di verifiche effettuate presso operatori economici esteri, in particolare in Grecia, dalle quali emergerebbe che le società SO LT e CI avrebbero effettuato cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, tra cui la odierna ricorrente.
La ricorrente rappresenta di aver depositato controdeduzioni avverso lo schema d'atto, le quali sono state tuttavia ritenute infondate dall'Ufficio, che ha quindi proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento oggi impugnato.
Parte ricorrente evidenzia come l'atto impositivo, nel richiamare per relationem il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si fondi esclusivamente su elementi informativi provenienti da soggetti terzi, acquisiti aliunde dall'OLAF, e non allegati. Tali elementi, peraltro, non hanno trovato alcun riscontro nella contabilità della società ricorrente, né in ulteriori elementi probatori, anche di natura extracontabile (quali documenti di trasporto, movimentazioni finanziarie, audizioni di soggetti coinvolti o ulteriori risultanze istruttorie). L'impianto accertativo risulta dunque costruito sulla mera presunzione dell'esistenza di acquisti “in nero” in capo alla ricorrente e di speculari cessioni non dichiarate da parte dei soggetti esteri indicati.Trattandosi, quindi, di presunzione semplice e non già di presunzione legale, la stessa, ai sensi dell'art. 2729 c.c., deve essere assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, tali requisiti difettano radicalmente, risolvendosi l'accertamento in un'affermazione apodittica fondata su meri dati contabili di soggetti terzi, privi di riscontri oggettivi e di correlazione dimostrata con l'attività della ricorrente. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto OLAF non costituisce, di per sé solo, prova sufficiente a fondare la pretesa tributaria, ove non sia corroborato da ulteriori elementi oggettivi e convergenti idonei a dimostrare l'effettiva irregolarità delle operazioni contestate. Nel caso di specie, gli accertamenti risultano essere stati compiuti esclusivamente aliunde, presso le società estere, senza che le relative risultanze siano state integralmente allegate e senza che la verifica abbia condotto ad alcun elemento probatorio autonomo idoneo a corroborare la pretesa fiscale. Né può ritenersi che i successivi tentativi dell'Ufficio di individuare riscontri analitici — anche in adempimento dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante sull'Amministrazione finanziaria — abbiano colmato tale carenza probatoria, atteso che gli elementi richiamati appaiono inconferenti ovvero fondati su ricostruzioni errate e prive di adeguato supporto documentale.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, la quale eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. In particolare, l'Ufficio deduce che la procura alle liti, datata
11/06/2024 e allegata al ricorso, conferirebbe al difensore il potere di rappresentanza limitatamente al
“procedimento amministrativo tributario di cui al verbale SUV 4842/2024 redatto dall'Ufficio delle Dogane di
Milano 2”, e non estenderebbe i propri effetti al presente giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di un atto distinto e successivo, segnatamente l'avviso di accertamento n. T9B032201269/2025.
Nel merito, l'Ufficio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la relazione elaborata dall'OLAF
è dotata di piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri, in forza di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1073/1999. L'Ufficio rappresenta, inoltre, che, successivamente alla trasmissione del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
è stata svolta un'ulteriore e autonoma attività istruttoria analiticamente descritta nell'avviso di accertamento e non specificamente contestata dalla parte ricorrente.
La verifica è stata svolta mediante controlli incrociati effettuati tramite l'Anagrafe tributaria e gli applicativi
“@fattura” e “InDex”, e sui modelli Intra- 2 acquisti intracomunitari di beni anno 2002, al fine di riscontrare e confermare le informazioni provenienti dall'Autorità doganale, all'esito della quale ha ricostruito un valore complessivo degli acquisti intracomunitari per l'anno d'imposta 2022 che non coincide con quanto dichiarato dalla contribuente nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 2022. L'Amministrazione evidenzia che la differenza riscontrata troverebbe spiegazione nel fatto che la ricostruzione - fondata su dati ritenuti certi e direttamente riferibili alla contribuente, in quanto risultanti dall'Anagrafe tributaria - includerebbe l'importo delle due fatture segnalate, ma non si esaurirebbe in esse. Precisa, inoltre, che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, norma che consente l'accertamento parziale sulla base di elementi certi e specifici acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.
L'Ufficio ritiene che la motivazione dell'avviso di accertamento non possa ritenersi incomprensibile né carente, risultando fondata su un percorso logico-argomentativo chiaramente esplicitato nell'atto stesso. Secondo
l'Amministrazione finanziaria, l'accertamento si fonda, pertanto, su presunzioni semplici, ritenute assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, in quanto basate su dati oggettivi risultanti dalle banche dati fiscali e coerenti con le risultanze della segnalazione OLAF e del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L'Ufficio conclude, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, assumendo la carenza dello ius postulandi in capo al difensore della contribuente;
nel merito, per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli 4 artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In merito all'eccezione sollevata dall'Ufficio con riferimento alla procura alle liti del 11/06/2024 allegata al ricorso, il Collegio, esaminato il relativo contenuto, ritiene che la stessa non meriti accoglimento.
Nel merito si rileva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT-I Lombardia (Ufficio delle Dogane di
Milano 2, sezione Antifrode e Controlli) ha redatto il Processo Verbale di Constatazione a conclusione di una verifica fiscale svolta a carico della società ricorrente, effettuata sulla base di una precedente attività di controllo condotta dall'OLAF presso i locali della società greca Società_3, quale rappresentante fiscale di 12 dei 13 importatori oggetto di controllo. Tali soggetti avevano effettuato operazioni doganali di immissione in libera pratica di beni in Grecia.
Dall'esame del Processo Verbale di Constatazione (PVC) prodotto in atti, emerge che, con riferimento ai due fornitori SO LT (fattura PEN 892 del 24/08/2022 per € 34.755,20) e CI (fattura AYA242 del 05/12/2022 per € 42.343,88), l'OLAF aveva trasmesso all'Agenzia delle Dogane la documentazione fiscale comprovante le transazioni intercorse tra le parti. Dall'esame delle fatture di vendita CN–EL, delle bolle di immissione in libera pratica in Grecia, delle copie delle fatture di vendita EL–IT e dei registri delle fatture emesse dalle società SO e CI, era emerso che l'importo delle operazioni di vendita risultava essere coincidente con quanto registrato nel sistema VIES, rilevando altresì che la società ricorrente non aveva riportato tali operazioni nei propri elenchi Intrastat di acquisto.
I controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate sulle operazioni intracomunitarie della società ricorrente, hanno rilevato che tutte le merci dichiarate avevano come unico paese di provenienza la Germania e che il totale degli acquisti relativi al III e IV trimestre 2022 era imputabile a un unico fornitore (P. IVA P.IVA_2), per un importo complessivo pari a € 549.454,00=. Dai dati estrapolati dall'applicativo “@fattura”, nella sezione relativa alle fatture elettroniche tra privati, era risultato che l'importo degli acquisti intracomunitari dichiarati dalla società ricorrente corrispondeva a quanto presente nei registri elettronici. Tale importo, sommato a quanto rilevato nelle sezioni “Esterometro” e “Altre operazioni con l'estero”, determinava un totale di
€ 766.690,00=, importo diverso da quanto indicato dal contribuente nel rigo VF28 della dichiarazione IVA n.
09295518247-0000001 del 30/03/2023, relativo all'anno d'imposta 2022, pari a € 662.254,00=.
Si rileva che nella documentazione allegata al PVC, ed in particolare nel Packing List e nelle fatture relative alle spedizioni, risulta essere indicata la partita IVA della società ricorrente, unitamente a quelle delle rispettive società greche controllate dall'OLAF, confermando la connessione tra le transazioni contestate e le operazioni oggetto di verifica.
Di contro, la società ricorrente, nonostante le differenze riscontrate dall'Ufficio tra i dati dichiarati e quelli ricostruiti dagli applicativi dell'Anagrafe tributaria e dalle sezioni “Esterometro”, “Altre operazioni con l'estero”
e “Fatture elettroniche tra privati”, non abbia prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare la correttezza delle proprie registrazioni contabili e delle dichiarazioni fiscali presentate. L'assenza di tali documenti impedisce alla Corte di confutare le risultanze dell'attività istruttoria dell'Ufficio, consolidando la legittimità della ricostruzione analitico-induttiva alla base dell'avviso di accertamento.
La Corte, esaminati gli atti, ritiene pertanto che l'Ufficio abbia fornito una serie di elementi istruttori idonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da consentire la desunzione di maggiori ricavi e il conseguente spostamento dell'onere della prova contraria a carico del contribuente che non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto sostenuto in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, ed assorbita ogni altra eccezione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00= a favore dell'Ufficio resistente. Milano, lì 09 febbraio 2026 Il TO Dott.ssa Margherita
Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli