Articolo 856 del Codice civile
Articolo 855Articolo 857
Versione
19 aprile 1942
Art. 856.

(Competenza dell'autorita' giudiziaria).

Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti e' salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorita' giudiziaria non puo' tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma puo' procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo e' privilegiato a norma delle leggi speciali.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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