Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 856.
(Competenza dell'autorita' giudiziaria).
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti e' salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorita' giudiziaria non puo' tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma puo' procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo e' privilegiato a norma delle leggi speciali.
(Competenza dell'autorita' giudiziaria).
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti e' salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorita' giudiziaria non puo' tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma puo' procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo e' privilegiato a norma delle leggi speciali.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 07/04/2004 n. 21 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli UtentiAgenzia delle Dogane · 7 aprile 2004 · 1.0102935
1. Indice degli argomenti trattati 1) Indice 2) Premessa 3) Introduzione 4) Principi generali 5) Prova del carattere comunitario (scambi nella Comunita\' allargata) 6) Prova dell\'origine preferenziale (scambi con i paesi terzi) 7) Misure transitorie in materia di regimi doganali economici 8) Misure transitorie in materia di circolazione delle merci 9) Misure transitorie riguardanti le procedure relative alle accise 10) Contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio 11) Informazioni vincolanti in materia di tariffe e d\'origine 12) Territorio doganale 13) Iva 14) Utilizzazione temporanea del DAU 15) Casi pratici 2. Premessa Si ritiene utile …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Genova, sentenza 02/07/2025, n. 822Provvedimento: […] [...] potevano passano al patrimonio dell'Erario solo dopo il completamento della procedura di nomina di un curatore dell'eredità giacente, a seguito di attestazione della assenza di eredi e infine la devoluzione giudiziale del patrimonio all'erario entro il limite dell'art. 856 c.c. Chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di entrambi gli enti o, in subordine, l'eventuale condanna nei limiti del valore del patrimonio del de cuius. Con il favore delle spese del grado. Con ordinanza 6/3/24, la Corte d'Appello onerava l'appellante, in assenza di eredi di CP_4 di far dichiarare giacente l'eredità e di integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela.Leggi di più...
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