Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sapio Life S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo e mandataria del costituendo RTI con Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.a. e Medigas Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B033C18EF7, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medicair Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione ARIA n. 397 del 14 maggio 2025, comunicata in pari data alla ricorrente con nota Protocollo IA.2025.0042191, avente ad oggetto: “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche”, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del Lotto 13 (CIG: B033C18EF7) del servizio in favore dell’operatore economico MedicAir Italia s.r.l.;
di tutti gli atti presupposti, dei verbali di gara inerenti alla valutazione del merito tecnico e del dato economico delle offerte presentate (e segnatamente del verbale e delle decisioni assunte in data 10 gennaio 2025), in parte qua ;
di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto;
nonché per la declaratoria
della inefficacia del contratto inerente al Lotto 13 della suddetta gara, eventualmente medio tempore sottoscritto;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medicair Italia S.r.l. il 16\12\2025:
per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 936 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 42) nonché della pregressa nota del RUP Protocollo IA.2025.0090876 del 30 ottobre 2025 avente ad oggetto la “Proposta di nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 43), entrambi depositati il 3 novembre 2025 da ARIA;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A. e della Medicair Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso notificato il 29 maggio 2025, la società ricorrente, seconda in graduatoria - in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI, con S.I.A.D. S.p.a. e Medigas Italia S.r.l.-, ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione N. 397 del 14 maggio 2025 con oggetto: “ ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche ”, con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato il Lotto 13 a favore della controinteressata Medicair Italia S.r.l.;
- con atto depositato il 9 giugno 2025, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti;
- con successivo atto depositato il 16 giugno 2025, la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, avendo la stazione appaltante, con determinazione n. 498 del 16 giugno 2025, sospeso l’aggiudicazione del Lotto n. 13;
- successivamente, riesaminati i requisiti tecnici, con la determinazione n. 704 del 10 settembre 2025, la stazione appaltante ARIA ha annullato in autotutela l’aggiudicazione in favore della citata Medicair Italia S.r.l.;
- con nota depositata il 17 ottobre 2025, la società ricorrente ha pertanto dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;
Va, quindi, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, dal momento che l’annullamento del provvedimento impugnato è stato disposto in autotutela dalla stazione appaltante e, perciò, la società ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso;
Vanno, invece, stralciati dal fascicolo processuale gli atti depositati dalla controinteressata Medicair Italia S.r.l. il 16.12.2025, giacché gli stessi non si possono qualificare come motivi aggiunti ma come autonomo ricorso, proposto con R.G. N. 3801/2025;
Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UE, Presidente
RI Di OL, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di OL | AN UE |
IL SEGRETARIO