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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 RG, introdotta da
(OM (RM), 19/11/1979), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE NICOLA ILARIA;
(OM (RM), 08/02/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROSSI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio 12/06/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 688/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
c) la dimora coniugale ubicata in Roma, in Via Calpurnio Pisone n. 111 scala
B interno 3, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno,
viene assegnata, unitamente ai mobili e agli arredi presenti al suo interno, a titolo di godimento ex art. 337 sexies c.p.c., al sig. il quale, a CP_1
fronte della predetta assegnazione, si farà carico in via esclusiva e per intero del pagamento delle relative rate del mutuo fino alla completa estinzione dello stesso (v. punto 6 delle premesse del ricorso introduttivo e all.2 al ricorso introduttivo), nonché del pagamento di tutti gli oneri e le spese relative o comunque connesse al predetto immobile, quali le necessarie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative alle utenze, gli oneri condominiali e le imposte, tributi e tasse gravanti o comunque connessi al predetto immobile. Il sig. si farà altresì carico in via esclusiva e CP_1
per intero delle eventuali pendenze debitorie esistenti al momento della omologazione della separazione, relative a oneri e spese inerenti e/o comunque connessi alla casa coniugale di via Calpurnio Pisone n. 111;
d) la sig.ra già trasferitasi dalla casa coniugale da giugno 2024, si Pt_1
farà carico di tutte le spese e gli oneri relativi e connessi alla sua nuova sistemazione abitativa, e asporterà tutti i suoi effetti personali dalla casa di via Calpurnio Pisone 111, i quali, in accordo con il sig. resteranno CP_1
ivi custoditi fino a quando la stessa non tornerà a prenderli;
e) il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva e per intero del CP_1
pagamento delle rate dei finanziamenti dallo stesso stipulati con IN BA e
Cofidis, fino alla completa estinzione dei debiti contratti (di cui al punto 10
delle premesse del ricorso introduttivo) nonché di eventuali altri finanziamenti dallo stesso stipulati e pendenti al momento della omologazione della separazione;
f) ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare in via piena ed esclusiva gli autoveicoli ai medesimi rispettivamente intestati (cfr. punto 12 delle
Premesse del ricorso introduttivo), facendosi carico per intero delle relative spese;
g) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto in favore della figlia – maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, a differenza del fratello –, fino a quando la stessa non Per_2
raggiungerà l'indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi e tra loro ripartite nella misura del 50%
ciascuno;
h) la figlia , che attualmente abita in via pressoché esclusiva e stabile Per_1
presso l'abitazione materna, potrà recarsi e/o soggiornare presso la casa di via Calpurnio Pisone n. 111 se e quando la stessa lo desidererà, secondo le sue esigenze e nel rispetto di quelle dei genitori;
i) i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che l'“assegno unico per figlio a carico” dagli stessi percepito da parte dell' ad oggi pari a circa € CP_2
95,00 mensili, precedentemente versato sul conto corrente n. 76800150 presso Poste Italiane cointestato ad entrambi i coniugi, venga trasferito sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla stessa Parte_1
versato in favore di quale ulteriore contributo alle sue Parte_2
esigenze quotidiane;
l) le spese di giudizio sono interamente compensate tra i ricorrenti.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma, in data 12/06/1998 tra (OM (RM), Parte_1
19/11/1979) e OM (RM), 08/02/1972) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00514, Parte 2,
Serie A01, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 RG, introdotta da
(OM (RM), 19/11/1979), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE NICOLA ILARIA;
(OM (RM), 08/02/1972), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROSSI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio 12/06/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 688/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
c) la dimora coniugale ubicata in Roma, in Via Calpurnio Pisone n. 111 scala
B interno 3, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di ½ ciascuno,
viene assegnata, unitamente ai mobili e agli arredi presenti al suo interno, a titolo di godimento ex art. 337 sexies c.p.c., al sig. il quale, a CP_1
fronte della predetta assegnazione, si farà carico in via esclusiva e per intero del pagamento delle relative rate del mutuo fino alla completa estinzione dello stesso (v. punto 6 delle premesse del ricorso introduttivo e all.2 al ricorso introduttivo), nonché del pagamento di tutti gli oneri e le spese relative o comunque connesse al predetto immobile, quali le necessarie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative alle utenze, gli oneri condominiali e le imposte, tributi e tasse gravanti o comunque connessi al predetto immobile. Il sig. si farà altresì carico in via esclusiva e CP_1
per intero delle eventuali pendenze debitorie esistenti al momento della omologazione della separazione, relative a oneri e spese inerenti e/o comunque connessi alla casa coniugale di via Calpurnio Pisone n. 111;
d) la sig.ra già trasferitasi dalla casa coniugale da giugno 2024, si Pt_1
farà carico di tutte le spese e gli oneri relativi e connessi alla sua nuova sistemazione abitativa, e asporterà tutti i suoi effetti personali dalla casa di via Calpurnio Pisone 111, i quali, in accordo con il sig. resteranno CP_1
ivi custoditi fino a quando la stessa non tornerà a prenderli;
e) il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva e per intero del CP_1
pagamento delle rate dei finanziamenti dallo stesso stipulati con IN BA e
Cofidis, fino alla completa estinzione dei debiti contratti (di cui al punto 10
delle premesse del ricorso introduttivo) nonché di eventuali altri finanziamenti dallo stesso stipulati e pendenti al momento della omologazione della separazione;
f) ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare in via piena ed esclusiva gli autoveicoli ai medesimi rispettivamente intestati (cfr. punto 12 delle
Premesse del ricorso introduttivo), facendosi carico per intero delle relative spese;
g) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto in favore della figlia – maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, a differenza del fratello –, fino a quando la stessa non Per_2
raggiungerà l'indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi e tra loro ripartite nella misura del 50%
ciascuno;
h) la figlia , che attualmente abita in via pressoché esclusiva e stabile Per_1
presso l'abitazione materna, potrà recarsi e/o soggiornare presso la casa di via Calpurnio Pisone n. 111 se e quando la stessa lo desidererà, secondo le sue esigenze e nel rispetto di quelle dei genitori;
i) i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che l'“assegno unico per figlio a carico” dagli stessi percepito da parte dell' ad oggi pari a circa € CP_2
95,00 mensili, precedentemente versato sul conto corrente n. 76800150 presso Poste Italiane cointestato ad entrambi i coniugi, venga trasferito sul conto corrente intestato alla sig.ra e dalla stessa Parte_1
versato in favore di quale ulteriore contributo alle sue Parte_2
esigenze quotidiane;
l) le spese di giudizio sono interamente compensate tra i ricorrenti.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15839/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma, in data 12/06/1998 tra (OM (RM), Parte_1
19/11/1979) e OM (RM), 08/02/1972) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00514, Parte 2,
Serie A01, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi