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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TA ER, RE
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4474/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029976034000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5921/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Cava de' Tirreni al Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig.ra Nominativo_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00299760 34 000, notificata a mezzo pec il 13.6.2025, con la quale le veniva intimato il versamento di euro 61.530,17, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della partita di ruolo n. 2025/25015, relativa alla decadenza dal piano di ammortamento predisposto per la comunicazione di irregolarità n. 0078711222401, codice atto 07871122219, afferente l'omesso versamento dell'imposta IVA, IV trimestre, 2021 e della partita di ruolo n. 2024/400058, relativa alla decadenza dal piano di ammortamento predisposto per la comunicazione n. 007216192340100, codice atto
7216192315, afferente l'omesso versamento dell'imposta IVA, III trimestre 2022.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della contestata decadenza delle due rateazioni, stante la regolarità e la tempestività dei versamenti eseguiti con ravvedimento operoso.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, la quale, nel convenire con la ricorrente che effettivamente, in relazione al ruolo n. 2025/250215, la seconda rata prevista dal piano di ammortamento era stata versata nei termini di legge ovvero entro la scadenza della terza rata, deduceva la legittimità dell'atto impugnato quanto al ruolo n. 2024/400058, riguardante la decadenza dal piano di rateizzo predisposto per la comunicazione n. 0072161923401000 relativo all'omesso versamento dell'imposta IVA, III trimestre 2022, dal momento che la società contribuente aveva usufruito della sanzione ridotta di cui all'art. 1, comma 153, l. 197/2022, la quale, per l'anno in questione, non trovava applicazione.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che la Ricorrente_1 s.r.l., in relazione al ruolo n. 2025/250215, versava la seconda rata prevista dal piano di ammortamento nei termini di legge ovvero entro la scadenza della terza rata.
Sul punto, pertanto, la cartella di pagamento impugnata va senz'altro annullata.
Corretta, al contrario, si appalesa la contestazione elevata alla ricorrente in ordine al ruolo n. 2024/400058, riguardante la decadenza dal piano di rateizzo predisposto per la comunicazione n. 0072161923401000 relativo all'omesso versamento dell'imposta IVA, III trimestre 2022, emergendo dagli atti che la contribuente usufruì della sanzione ridotta di cui all'art. 1, comma 153, l. 197/2022, la quale, peraltro, per l'anno 2022, non poteva trovare applicazione.
Tale disposizione, invero, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato - effettuato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 - delle sole dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano, pertanto, nella definizione agevolata: a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall'articolo 2, comma 2, d.lvo 462/1997, non era ancora scaduto alla data dell'1.1.2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non era ancora scaduto il termine di trenta giorni
(novanta giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
b) le comunicazioni recapitate successivamente all'1.1.2023. Per effetto della definizione agevolata, le imposte,
i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Appare pertanto evidente che, avendo la contribuente usufruito della sanzione ridotta di cui all'art. 1, comma 153, l. 197/2022, non applicabile all'anno 2022, la cartella impugnata, sul punto, si appalesa assolutamente legittima.
Stante la reciproca soccombenza, le spse di causa vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92, accoglie parzialmente il ricorso nei termini specificati in motivazione e compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno il 27 novembre 2025 Il RE Il Presidente Dr S. Marotta Dr F.M. Fiore
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TA ER, RE
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4474/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029976034000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5921/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Cava de' Tirreni al Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig.ra Nominativo_1, ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00299760 34 000, notificata a mezzo pec il 13.6.2025, con la quale le veniva intimato il versamento di euro 61.530,17, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della partita di ruolo n. 2025/25015, relativa alla decadenza dal piano di ammortamento predisposto per la comunicazione di irregolarità n. 0078711222401, codice atto 07871122219, afferente l'omesso versamento dell'imposta IVA, IV trimestre, 2021 e della partita di ruolo n. 2024/400058, relativa alla decadenza dal piano di ammortamento predisposto per la comunicazione n. 007216192340100, codice atto
7216192315, afferente l'omesso versamento dell'imposta IVA, III trimestre 2022.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della contestata decadenza delle due rateazioni, stante la regolarità e la tempestività dei versamenti eseguiti con ravvedimento operoso.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate, la quale, nel convenire con la ricorrente che effettivamente, in relazione al ruolo n. 2025/250215, la seconda rata prevista dal piano di ammortamento era stata versata nei termini di legge ovvero entro la scadenza della terza rata, deduceva la legittimità dell'atto impugnato quanto al ruolo n. 2024/400058, riguardante la decadenza dal piano di rateizzo predisposto per la comunicazione n. 0072161923401000 relativo all'omesso versamento dell'imposta IVA, III trimestre 2022, dal momento che la società contribuente aveva usufruito della sanzione ridotta di cui all'art. 1, comma 153, l. 197/2022, la quale, per l'anno in questione, non trovava applicazione.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che la Ricorrente_1 s.r.l., in relazione al ruolo n. 2025/250215, versava la seconda rata prevista dal piano di ammortamento nei termini di legge ovvero entro la scadenza della terza rata.
Sul punto, pertanto, la cartella di pagamento impugnata va senz'altro annullata.
Corretta, al contrario, si appalesa la contestazione elevata alla ricorrente in ordine al ruolo n. 2024/400058, riguardante la decadenza dal piano di rateizzo predisposto per la comunicazione n. 0072161923401000 relativo all'omesso versamento dell'imposta IVA, III trimestre 2022, emergendo dagli atti che la contribuente usufruì della sanzione ridotta di cui all'art. 1, comma 153, l. 197/2022, la quale, peraltro, per l'anno 2022, non poteva trovare applicazione.
Tale disposizione, invero, stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato - effettuato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 - delle sole dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano, pertanto, nella definizione agevolata: a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall'articolo 2, comma 2, d.lvo 462/1997, non era ancora scaduto alla data dell'1.1.2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non era ancora scaduto il termine di trenta giorni
(novanta giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
b) le comunicazioni recapitate successivamente all'1.1.2023. Per effetto della definizione agevolata, le imposte,
i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Appare pertanto evidente che, avendo la contribuente usufruito della sanzione ridotta di cui all'art. 1, comma 153, l. 197/2022, non applicabile all'anno 2022, la cartella impugnata, sul punto, si appalesa assolutamente legittima.
Stante la reciproca soccombenza, le spse di causa vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92, accoglie parzialmente il ricorso nei termini specificati in motivazione e compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno il 27 novembre 2025 Il RE Il Presidente Dr S. Marotta Dr F.M. Fiore