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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/09/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 4.4.2024 al R.G. n. 10-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a
Parte_1
– già (c.f. con
[...] Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma (RM), in Via Calabria n. 46/48, in persona del Procuratore pro
tempore, avv. Pasquale Ambrogio, con procura del 2 marzo 2020 per atto della dott.ssa notaio in Roma [rep. 1174 – rog. 519], con procc. e domm. gli Persona_1
avv.ti Carmine Grisolia e Ilaria De Rita
del foro di Roma;
RICORRENTE
1 n e i c o n f r o n t i d i
(c.f. e P. IVA ), con sede in Trieste (TS), Controparte_2 P.IVA_2
Via Gregorio Mansanta n. 3 in persona del suo liquidatore, legale rappresentante pro tempore dott. con procc. e domm. gli avv.ti Giancarlo Augusto e CP_3
Margherita Buccilli del foro di Trieste.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società , presentato dall' Controparte_2 [...]
; Controparte_4
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che Società resistente, il cui oggetto sociale prevalente verte sulla ricerca e sullo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, ha la propria sede nel circondario dell'Ufficio, come risulta dalla visura camerale, in atti;
EVIDENZIATO che la società ricorrente, che è interamente partecipata dal
Ministero , vanta un credito, liquido ed esigibile, Controparte_5
documentato da titolo giudiziale (ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente al R.G. n. 75925/2021
dinanzi al Tribunale di Roma), per la restituzione, a seguito di revoca per inadempimento, di un finanziamento agevolato concesso alla Società debitrice in
2 quanto start up innovativa, portatrice di un progetto volto all'aumento dell'efficienza della conversione di potenza dei pannelli fotovoltaici;
RILEVATO che nell'atto di precetto notificato da il 28.9.2023 il Parte_1
credito risulta quantificato in 455.889,46 euro, oltre interessi successivi;
RAMMENTATO che la Società resistente, in liquidazione dal 18.12.2023, si è
costituita in data 23.5.2024 versando i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e
2022, chiedendo la concessione di un rinvio al fine di consentire alla creditrice di prendere posizione su una proposta di pagamento a stralcio, ferma Parte_1
la riserva di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
CONSIDERATO che a fronte della sussistenza di una trattativa, circostanza (si badi) oggetto di riscontro da parte di , sono stati concessi due rinvii Parte_1
d'udienza (cfr. verbali d'udienza del 23.5.2024 e del 25.9.2024); all'udienza del
8.4.2025 un ulteriore differimento è stato concesso dal giudice relatore,
sull'apprezzamento della precisa rappresentazione della vicenda fornita stesso in udienza dal liquidatore della Società debitrice, ossia “che era stato raggiunto una
linea di accordo non ancora definito con;
l'adempimento di esso Parte_1
dipendeva dall'intervento di un investitore indiano, il titolare di una grossa società
di trading, che al momento non si è concretizzato;
entro la metà di maggio c.a. detto
investitore dovrebbe giungere in , acquisire, come persona fisica, le quote di CP_1
maggioranza della Società resistente investendo nel brevetto della stessa (cui venne
conferito dal dott. ancora nel 2015 in occasione di un aumento di capitale) e CP_3
versare, direttamente e/o pe conto della stessa il corrispettivo, pattuito CP_2
3 con INVITALIA mediante accordo di saldo e stralcio, di euro 120.000, attualmente
ridottosi ad euro 115.000 per effetto di un versamento di euro 5.000” (cfr. verb.
udienza 8.4.2025); alla successiva udienza del 17.6.2025 lo stesso liquidatore della
Società debitrice ha, peraltro, dato notizia di avere presentato, giusto il giorno precedente, alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste - Gorizia un'istanza di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive;
dal canto suo, il difensore della stessa Società
resistente ha fatto rilevare di avere depositato agli atti del procedimento unitario l'evidenza della avvenuta presa in carico di siffatta istanza da parte della Camera di
Commercio; pur registrando l'opposizione del difensore di parte ricorrente, motivata dall'opinione che l'istanza di accesso alla CNC formulata da , Controparte_2
avesse finalità dilatorie, il giudice, essenzialmente per ragioni prudenziali
(“considerato che risulta documentata la presentazione dell'istanza di accesso ed
offerta, salvo regolarizzazione con versamento telematico, un primo riscontro del
contenuto – essenziale – dell'istanza in oggetto”), rilevando nel contempo il difensore della Società debitrice il rischio (non peregrino) di incorrere, con una pronuncia di liquidazione giudiziale emessa medio tempore, nella violazione del divieto temporaneo sancito dall'art. 18 CCII, disposizione che inibisce la pronuncia della dichiarazione di
Parte apertura della liquidazione giudiziale in presenza di una richiesta di accesso alla con contestuale richiesta di misure protettive erga omnes pubblicata sul registro delle imprese, il procedimento è stato perciò nuovamente rinviato;
all'udienza del
23.9.2025, con sorpresa, si è dovuto constatare, però, l'abbandono (o la mancata coltivazione) da parte della Società debitrice della predetta istanza di accesso alla
4 Parte e, nel contempo, si è appreso della notizia, anche stavolta “documentata”
(appena) il giorno precedente quello dell'udienza (con il deposito della mera ricevuta di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 CCII), della presentazione in data 13.9.2025 di una seconda istanza da parte di in CP_2
Parte
di accesso alla contestualmente, in udienza i difensori della CP_2
predetta Società debitrice, dichiarando di rinunciare al mandato difensivo, hanno chiesto un ulteriore rinvio per consentire il subentro di un nuovo difensore
(informalmente presente in udienza); vi è stata, peraltro, la ferma opposizione del difensore di , il quale ha insistito per l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti di lamentando la strumentalità delle iniziative CP_2
della debitrice, e non ha mancato di puntualizzare “come non sia documentata
l'accettazione dell'esperto e quindi la pubblicazione al registro delle imprese di tale
evento, che solo, unitamente all'istanza stessa, è assunto dalla legge ai fini di
determinare l'applicazione automatica degli effetti protettivi”1; il giudice relatore,
preso atto della evidenza anticipata in udienza in forma cartacea da parte del difensore della ricorrente, il quale ha poi regolarizzato la produzione mediante il pronto deposito telematico della visura storica, circa l'assenza sulla visura camerale della Società debitrice aggiornata allo stesso 23.9.2025 di qualsivoglia traccia di
5 una pubblicazione (neppure) della seconda domanda di accesso, ha formulato riserva di riferire al Collegio;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso, depongono: l'entità e l'epoca di maturazione del credito della società ricorrente;
l'esito negativo dei tentativi di recupero in forma coattiva (vedi le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., in atti, rese da , Unicredit e Bper CP_6
Banca); la circostanza che la Società debitrice, in liquidazione da fine dicembre
2023, non sia titolare di diritti immobiliari a garanzia del debito, né abbia risorse proprie o la possibilità di accedere a risorse di terzi, come si può desumere anche dalla scarsa attendibilità dei due tentativi accesso all'istituto della composizione negoziata della crisi;
RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII2;
6 RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie si è costituito senza svolgere alcuna contestazione a tale riguardo;
ad ogni modo, dai bilanci relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, nonché dal bilancio 2023
(acquisito in corso di procedimento) risulta il superamento – amplissimo – degli indici relativi all'attivo patrimoniale e all'ammontare dei debiti in tutti gli esercizi;
RILEVATA infine la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49,
co. 5, CCII, alla luce dell'entità del credito della società ricorrente;
RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_2
e p.i. ), con sede in Trieste (TS), Via Gregorio Mansanta n. 3; P.IVA_2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. , che alla luce Persona_2
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
7 ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
8 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno martedì 27 gennaio 2025, ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
9 SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'art. 18 CCII, la lettura combinata del comma 1, ultimo periodo (“L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto”) e del comma 4, che sancisce la inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1” avvalora, in effetti, tale conclusione. 2 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 4.4.2024 al R.G. n. 10-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a
Parte_1
– già (c.f. con
[...] Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma (RM), in Via Calabria n. 46/48, in persona del Procuratore pro
tempore, avv. Pasquale Ambrogio, con procura del 2 marzo 2020 per atto della dott.ssa notaio in Roma [rep. 1174 – rog. 519], con procc. e domm. gli Persona_1
avv.ti Carmine Grisolia e Ilaria De Rita
del foro di Roma;
RICORRENTE
1 n e i c o n f r o n t i d i
(c.f. e P. IVA ), con sede in Trieste (TS), Controparte_2 P.IVA_2
Via Gregorio Mansanta n. 3 in persona del suo liquidatore, legale rappresentante pro tempore dott. con procc. e domm. gli avv.ti Giancarlo Augusto e CP_3
Margherita Buccilli del foro di Trieste.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società , presentato dall' Controparte_2 [...]
; Controparte_4
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che Società resistente, il cui oggetto sociale prevalente verte sulla ricerca e sullo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, ha la propria sede nel circondario dell'Ufficio, come risulta dalla visura camerale, in atti;
EVIDENZIATO che la società ricorrente, che è interamente partecipata dal
Ministero , vanta un credito, liquido ed esigibile, Controparte_5
documentato da titolo giudiziale (ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente al R.G. n. 75925/2021
dinanzi al Tribunale di Roma), per la restituzione, a seguito di revoca per inadempimento, di un finanziamento agevolato concesso alla Società debitrice in
2 quanto start up innovativa, portatrice di un progetto volto all'aumento dell'efficienza della conversione di potenza dei pannelli fotovoltaici;
RILEVATO che nell'atto di precetto notificato da il 28.9.2023 il Parte_1
credito risulta quantificato in 455.889,46 euro, oltre interessi successivi;
RAMMENTATO che la Società resistente, in liquidazione dal 18.12.2023, si è
costituita in data 23.5.2024 versando i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e
2022, chiedendo la concessione di un rinvio al fine di consentire alla creditrice di prendere posizione su una proposta di pagamento a stralcio, ferma Parte_1
la riserva di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
CONSIDERATO che a fronte della sussistenza di una trattativa, circostanza (si badi) oggetto di riscontro da parte di , sono stati concessi due rinvii Parte_1
d'udienza (cfr. verbali d'udienza del 23.5.2024 e del 25.9.2024); all'udienza del
8.4.2025 un ulteriore differimento è stato concesso dal giudice relatore,
sull'apprezzamento della precisa rappresentazione della vicenda fornita stesso in udienza dal liquidatore della Società debitrice, ossia “che era stato raggiunto una
linea di accordo non ancora definito con;
l'adempimento di esso Parte_1
dipendeva dall'intervento di un investitore indiano, il titolare di una grossa società
di trading, che al momento non si è concretizzato;
entro la metà di maggio c.a. detto
investitore dovrebbe giungere in , acquisire, come persona fisica, le quote di CP_1
maggioranza della Società resistente investendo nel brevetto della stessa (cui venne
conferito dal dott. ancora nel 2015 in occasione di un aumento di capitale) e CP_3
versare, direttamente e/o pe conto della stessa il corrispettivo, pattuito CP_2
3 con INVITALIA mediante accordo di saldo e stralcio, di euro 120.000, attualmente
ridottosi ad euro 115.000 per effetto di un versamento di euro 5.000” (cfr. verb.
udienza 8.4.2025); alla successiva udienza del 17.6.2025 lo stesso liquidatore della
Società debitrice ha, peraltro, dato notizia di avere presentato, giusto il giorno precedente, alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste - Gorizia un'istanza di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive;
dal canto suo, il difensore della stessa Società
resistente ha fatto rilevare di avere depositato agli atti del procedimento unitario l'evidenza della avvenuta presa in carico di siffatta istanza da parte della Camera di
Commercio; pur registrando l'opposizione del difensore di parte ricorrente, motivata dall'opinione che l'istanza di accesso alla CNC formulata da , Controparte_2
avesse finalità dilatorie, il giudice, essenzialmente per ragioni prudenziali
(“considerato che risulta documentata la presentazione dell'istanza di accesso ed
offerta, salvo regolarizzazione con versamento telematico, un primo riscontro del
contenuto – essenziale – dell'istanza in oggetto”), rilevando nel contempo il difensore della Società debitrice il rischio (non peregrino) di incorrere, con una pronuncia di liquidazione giudiziale emessa medio tempore, nella violazione del divieto temporaneo sancito dall'art. 18 CCII, disposizione che inibisce la pronuncia della dichiarazione di
Parte apertura della liquidazione giudiziale in presenza di una richiesta di accesso alla con contestuale richiesta di misure protettive erga omnes pubblicata sul registro delle imprese, il procedimento è stato perciò nuovamente rinviato;
all'udienza del
23.9.2025, con sorpresa, si è dovuto constatare, però, l'abbandono (o la mancata coltivazione) da parte della Società debitrice della predetta istanza di accesso alla
4 Parte e, nel contempo, si è appreso della notizia, anche stavolta “documentata”
(appena) il giorno precedente quello dell'udienza (con il deposito della mera ricevuta di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 CCII), della presentazione in data 13.9.2025 di una seconda istanza da parte di in CP_2
Parte
di accesso alla contestualmente, in udienza i difensori della CP_2
predetta Società debitrice, dichiarando di rinunciare al mandato difensivo, hanno chiesto un ulteriore rinvio per consentire il subentro di un nuovo difensore
(informalmente presente in udienza); vi è stata, peraltro, la ferma opposizione del difensore di , il quale ha insistito per l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti di lamentando la strumentalità delle iniziative CP_2
della debitrice, e non ha mancato di puntualizzare “come non sia documentata
l'accettazione dell'esperto e quindi la pubblicazione al registro delle imprese di tale
evento, che solo, unitamente all'istanza stessa, è assunto dalla legge ai fini di
determinare l'applicazione automatica degli effetti protettivi”1; il giudice relatore,
preso atto della evidenza anticipata in udienza in forma cartacea da parte del difensore della ricorrente, il quale ha poi regolarizzato la produzione mediante il pronto deposito telematico della visura storica, circa l'assenza sulla visura camerale della Società debitrice aggiornata allo stesso 23.9.2025 di qualsivoglia traccia di
5 una pubblicazione (neppure) della seconda domanda di accesso, ha formulato riserva di riferire al Collegio;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso, depongono: l'entità e l'epoca di maturazione del credito della società ricorrente;
l'esito negativo dei tentativi di recupero in forma coattiva (vedi le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., in atti, rese da , Unicredit e Bper CP_6
Banca); la circostanza che la Società debitrice, in liquidazione da fine dicembre
2023, non sia titolare di diritti immobiliari a garanzia del debito, né abbia risorse proprie o la possibilità di accedere a risorse di terzi, come si può desumere anche dalla scarsa attendibilità dei due tentativi accesso all'istituto della composizione negoziata della crisi;
RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII2;
6 RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie si è costituito senza svolgere alcuna contestazione a tale riguardo;
ad ogni modo, dai bilanci relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, nonché dal bilancio 2023
(acquisito in corso di procedimento) risulta il superamento – amplissimo – degli indici relativi all'attivo patrimoniale e all'ammontare dei debiti in tutti gli esercizi;
RILEVATA infine la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49,
co. 5, CCII, alla luce dell'entità del credito della società ricorrente;
RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_2
e p.i. ), con sede in Trieste (TS), Via Gregorio Mansanta n. 3; P.IVA_2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. , che alla luce Persona_2
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
7 ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi
8 precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno martedì 27 gennaio 2025, ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
9 SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'art. 18 CCII, la lettura combinata del comma 1, ultimo periodo (“L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto”) e del comma 4, che sancisce la inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1” avvalora, in effetti, tale conclusione. 2 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori