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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°102\2024 Reg. Gen. vertente
TRA
, c.f.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via F. De Sanctis n. 61, rappresentato e difeso come in atti dall' avv. Luigi Piccolo e dall'avv. Silvia Grosso Ciponte;
- ricorrente -
CONTRO
, c.f. nato il 13/11/1957, a Controparte_1 C.F._2
MILAZZO (ME);
- resistente contumace-
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.02.2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni così come rassegnate in ricorso e ha chiesto l'accoglimento di tutte le domande ivi formulate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato che Controparte_1
è erede legittimo della defunta madre, Controparte_1 Persona_1
avendone accettato tacitamente l'eredità; che il è proprietario dell'intera CP_1
unità immobiliare sita in Milazzo (ME), via Libertà n. 94, caduta in successione e censita al catasto fabbricati Ufficio Provinciale di Messina indicata al Foglio 12, particella 223, cat. A4, vani 5,5, piano terra, con tutte le pertinenze, accessori, accessioni nonché ai frutti dell'immobile sopra descritto;
di ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari competente la trascrizione della sentenza;
di condannare il al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ per lite temeraria, da CP_1
liquidarsi in via equitativa.
All'udienza del 21/02/2025 la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
La domanda di accertamento della qualità di erede in capo a CP_1
della defunta madre, è fondata e va accolta,
[...] Persona_1
secondo quanto di seguito specificato.
Parte ricorrente ha prodotto il testamento olografo di Per_1
del 06/01/2011, Repertorio n. 26296 - Registrazione Volume 9990 n.
[...]
951 registrato in data 22/12/2011; la voltura catastale eseguita in data 21/02/2012
(cfr. doc. 15); la visura catastale aggiornata alla data del 29/05/2023 (cfr. doc.11) e l'ispezione ipotecaria (cfr. doc.11).
Dal testamento olografo della risulta che Per_1 CP_1
sia stato istituito suo erede universale;
inoltre, dalla documentazione
[...]
depositata risulta che il con la voltura n.5005.1/2012, pratica CP_1
n.ME0040489, ha chiesto di procedere con l'intestazione in proprio favore dell'immobile pervenutogli in forza di successione testamentaria mortis causa.
Il ha dunque compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità. CP_1
Sulla idoneità della voltura catastale ad integrare atto di accettazione tacita dell'eredità si richiama giurisprudenza ormai costante, che si riporta: “La rilevanza, peraltro, ai fini del decidere della voltura catastale è affermata costantemente da questa Corte, secondo cui, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. ord. n.12259/2022; Cass. 10796/2019; Cass. 22317/ 2014; Cass.
11478/ 2021)”. Ancora nello stesso senso la recente ordinanza n. 22769/24 della
Suprema Corte: “l'atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n. 22317; Cass. 11/05/2009,
n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Conseguentemente deve essere dichiarato erede puro e Controparte_1
semplice di Persona_1
Va, invece, rilevata l'inammissibilità della domanda tesa ad ottenere l'accertamento in favore del del diritto di proprietà sulla unità CP_1
immobiliare sita in Milazzo (ME), via Libertà n. 94, indicata al Foglio 12, particella
223, per carenza di interesse. Ed invero, per ottenere un titolo trascrivibile, ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter così dar corso alla procedura espropriativa è sufficiente l'accertamento della qualità di erede in capo al debitore esecutato;
mentre non si rende necessaria la pronuncia di accertamento della proprietà dell'immobile suddetto, peraltro non adeguatamente supportata dal documentale in atti, in favore del resistente. Infatti, nell'ambito della procedura esecutiva, è compito del giudice verificare la titolarità del diritto, in capo al debitore esecutato, sul bene immobile che ne è oggetto. Come precisato dalla giurisprudenza
(Cass., sent. n. 11638/2014), si tratta (cfr. art. 567, co. II, c.p.c.), tuttavia, di una verifica limitata ad un piano formale, “cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari”, ciò in quanto “la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato”. Ne consegue che, in caso di acquisto del diritto in capo al debitore in forza di successione ereditaria, è precipuo interesse del creditore assicurarsi che l'accettazione dell'eredità risulti trascritta, ovvero, in caso negativo, procedere egli stesso alla trascrizione. Sulla scorta di quanto sopra, può quindi concludersi che, in simili ipotesi, l'interesse giuridico che muove il creditore è quello alla costituzione di un titolo suscettibile di trascrizione per potere procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass., sent. cit.).
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96
c.p.c. Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza
(o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, la parte non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra, nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui, il rigetto di tale domanda. Passando infine alla regolazione delle spese di lite, la soccombenza del resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari tenuto conto della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia della parte resistente.
All'accoglimento del ricorso consegue l'autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che nato il [...] a [...], Controparte_1
ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa da , Persona_1
nata a [...] in data [...] e deceduta in Milazzo (ME) in data 06.01.2011;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità dichiarata con la presente sentenza;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente;
- rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 Controparte_1
cpc;
- condanna a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 25/03/2025
IL GIUDICE
(Maria Marino Merlo)