Art. 5.
L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.
L'importazione dei film in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.