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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2159/2025
Data scadenza note: 08/10/2025
TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
IL GIUDICE dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto delle note depositate tempestivamente dall'avv. GIACALONE PIETRO, nell'interesse di e dalla dott.ssa Controparte_1 [...]
, nell'interesse dell' CP_2 CP_3 letti gli atti del fascicolo;
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio ha depositato la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2159 /2025 R.G.
OGGETTO: indennità di frequenza vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , nella loro qualità di genitori
[...] C.F._2
della minore nata a [...] il [...], c.f. , rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi, giusto mandato in calce al ricorso dall'Avv. Pietro Giacalone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
-ricorrenti-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_4
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. , giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito CP_2
raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_2
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_4
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare il diritto della minore a percepire Persona_1
l'indennità di frequenza ex Legge n. 289/1990 e conseguentemente condannare l' alla CP_3
corresponsione dell'indennità mensile spettante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
o comunque dalla data di inizio dei trattamenti riabilitativi domiciliari, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso proposto dalla parte ricorrente;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
- in via gradata e meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto alla prestazione, limitatamente però a decorrenza successiva alla domanda corredata da idonea documentazione, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, gli odierni ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento ed erogazione dell'indennità di frequenza, nonostante la minore sia stata riconosciuta, Persona_1
con precipuo verbale della commissione medica ““minore con difficoltà persistenti a svolgere i CP_3
compiti e le funzioni propri della sua età (l. e 289/90) – indennità di frequenza” nonché Num_1
“portatore di handicap in situazione di gravità”.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversi, ribadendo la correttezza del provvedimento CP_3
amministrativo con il quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione della prestazione economica, tenuto conto che la minore effettua solo terapie domiciliari.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, non necessitando di ulteriore istruttoria, è stato posto in decisione.
*******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
L'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone: “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
Dunque, l'indennità di frequenza può essere riconosciuta solo in presenza di gravi minorazioni, rappresentando un incentivo ed un sostegno per il recupero del minore ed è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri specializzati per persone portatrici di handicap, ovvero di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, avendo l'obiettivo di fornire un sostegno economico alle famiglie con minori invalidi, costrette a sostenere le spese legate alla frequenza scolastica e/o di un centro privato di riabilitazione.
Il dato normativo è chiaro: subordina il riconoscimento della prestazione in questione “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap”.
Nel caso specifico, i ricorrenti riconoscono che le terapie riabilitative sono state eseguite domiciliarmente: tale modus esclude a priori il riconoscimento del beneficio invocato, mancando il necessario requisito della frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali.
A fronte della chiarezza del dato normativo, non appare esservi spazio per interpretazioni estensive e/o comunque modificative dal dato testuale. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2159 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Data scadenza note: 08/10/2025
TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
IL GIUDICE dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto delle note depositate tempestivamente dall'avv. GIACALONE PIETRO, nell'interesse di e dalla dott.ssa Controparte_1 [...]
, nell'interesse dell' CP_2 CP_3 letti gli atti del fascicolo;
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio ha depositato la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2159 /2025 R.G.
OGGETTO: indennità di frequenza vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. , nella loro qualità di genitori
[...] C.F._2
della minore nata a [...] il [...], c.f. , rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi, giusto mandato in calce al ricorso dall'Avv. Pietro Giacalone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
-ricorrenti-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_4
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. , giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito CP_2
raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_2
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_4
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare il diritto della minore a percepire Persona_1
l'indennità di frequenza ex Legge n. 289/1990 e conseguentemente condannare l' alla CP_3
corresponsione dell'indennità mensile spettante, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa,
o comunque dalla data di inizio dei trattamenti riabilitativi domiciliari, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso proposto dalla parte ricorrente;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
- in via gradata e meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto alla prestazione, limitatamente però a decorrenza successiva alla domanda corredata da idonea documentazione, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, gli odierni ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento ed erogazione dell'indennità di frequenza, nonostante la minore sia stata riconosciuta, Persona_1
con precipuo verbale della commissione medica ““minore con difficoltà persistenti a svolgere i CP_3
compiti e le funzioni propri della sua età (l. e 289/90) – indennità di frequenza” nonché Num_1
“portatore di handicap in situazione di gravità”.
L' costituendosi ha contestato gli assunti avversi, ribadendo la correttezza del provvedimento CP_3
amministrativo con il quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione della prestazione economica, tenuto conto che la minore effettua solo terapie domiciliari.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, non necessitando di ulteriore istruttoria, è stato posto in decisione.
*******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
L'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289 dispone: “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
Dunque, l'indennità di frequenza può essere riconosciuta solo in presenza di gravi minorazioni, rappresentando un incentivo ed un sostegno per il recupero del minore ed è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri specializzati per persone portatrici di handicap, ovvero di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, avendo l'obiettivo di fornire un sostegno economico alle famiglie con minori invalidi, costrette a sostenere le spese legate alla frequenza scolastica e/o di un centro privato di riabilitazione.
Il dato normativo è chiaro: subordina il riconoscimento della prestazione in questione “alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap”.
Nel caso specifico, i ricorrenti riconoscono che le terapie riabilitative sono state eseguite domiciliarmente: tale modus esclude a priori il riconoscimento del beneficio invocato, mancando il necessario requisito della frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali.
A fronte della chiarezza del dato normativo, non appare esservi spazio per interpretazioni estensive e/o comunque modificative dal dato testuale. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2159 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.