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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/11/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 721/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 721/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/05/1984 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Serenella del Foro di Vercelli
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/10/2024, le parti hanno raggiunto un accordo, formulando conclusioni conformi del seguente tenore:
“Affido condiviso dei minori, loro collocazione prevalente presso il padre, regime di incontri con la madre del seguente tenore: il lunedì dopo la scuola presso la madre sino alle 19,00, il mercoledì dopo la scuola presso la madre sino alle ore 19,00, il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del venerdì, sabati e domeniche alternati, con pernotto alternato. Una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, 3 giorni nelle vacanze pasquali e 15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio.
Contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di euro 300,00 per entrambi i figli
(150,00 euro per figlio) annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, spese extra come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli al 50% tra i genitori, ed assegno unico al 100% alla SI.ra
. Pt_1
Il PM ha concluso come da visto in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
I SIg.ri e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 Controparte_1
06/07/2013 in Vercelli (VC), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte I, Anno 2013.
I coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Vercelli del 18/05/2023 e da allora non si sono più riconciliati;
dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2 ancora minori.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, all'udienza del 09/10/2024 il Presidente Relatore dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio e udiva le parti alla presenza dei rispettivi legali.
La SI.ra il suo legale richiedevano l'affido condiviso dei minori con residenza presso Pt_1 il padre e collocazione paritaria (due giorni presso ciascun genitore e fine settimana alternati), rinuncia all'assegno divorzile e contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori di euro 1000,00 mensili (500,00 per ciascun figlio), spese extra al 50% e assegno unico in favore della madre;
controparte dichiarava di non accettare la proposta osservando come in relazione ai figli essa non corrispondesse all'interesse dei minori che già trascorrevano molto tempo con la madre, ed in punto contributo per il mantenimento dei bambini in quanto ritenuta eccessiva.
Il Presidente faceva quindi presente che, preliminarmente all'assunzione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c., occorreva procedere alla audizione dei figli minori, avendo il maggiore compiuto i 12 anni, ed essendo in tale ipotesi opportuno udire anche il minore di 8 anni: fissava all'uopo udienza al 30/10/2024.
All'udienza del 30/10/2024 le parti dichiaravano di non aver ancora raggiunto un accordo;
il Presidente procedeva quindi all'ascolto dei figli minori, i quali dichiaravano di preferire stare la maggior parte del tempo con il papà, perché con lui si sentivano più tranquilli, pur affermando di sentire il desiderio di frequentare la madre come da modalità in atto.
pagina 2 di 4 Al termine dell'ascolto, le parti concordavano nel formulare le conclusioni congiunte qui riportate in epigrafe;
la SI.ra espressamente dichiarava di rinunciare alla domanda di Pt_1 assegno divorzile.
La causa veniva quindi rimessa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale di Vercelli in data 06/10/2022, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 03/06/2024.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle eSIenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, le parti hanno concordato l'affidamento condiviso dei minori, con loro collocazione prevalente presso il padre e regime di incontri con la madre del seguente tenore: il lunedì dopo la scuola presso la madre sino alle 19,00, il mercoledì dopo la scuola presso la madre sino alle ore 19,00, il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del venerdì, sabati e domeniche alternati, con pernotto alternato;
una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, 3 giorni nelle vacanze pasquali e 15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica e in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata e in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il SI. versi alla SI.ra un contributo per il mantenimento dei figli di euro CP_1 Pt_1
300,00 per entrambi (150,00 euro per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli al 50% tra i genitori e assegno unico al 100% alla SI.ra Pt_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 721/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06/07/2013 in
Vercelli (VC) tra e , atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_2 Controparte_2
Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte I, Anno 2013;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori e , loro collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso il padre, regime di incontri con la madre del seguente tenore: il lunedì dopo la scuola presso la madre sino alle 19,00, il mercoledì dopo la scuola presso la madre sino alle ore 19,00, il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del venerdì, sabati e domeniche alternati, con pernotto alternato;
una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, 3 giorni nelle vacanze pasquali e
15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio;
4. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra assegno per il mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli di euro 300,00 per entrambi (150,00 euro per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli al 50% tra i genitori, ed assegno unico al 100% alla SI.ra Pt_1
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di ConSIlio del 06/11/2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 721/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 721/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/05/1984 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Serenella del Foro di Vercelli
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/10/2024, le parti hanno raggiunto un accordo, formulando conclusioni conformi del seguente tenore:
“Affido condiviso dei minori, loro collocazione prevalente presso il padre, regime di incontri con la madre del seguente tenore: il lunedì dopo la scuola presso la madre sino alle 19,00, il mercoledì dopo la scuola presso la madre sino alle ore 19,00, il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del venerdì, sabati e domeniche alternati, con pernotto alternato. Una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, 3 giorni nelle vacanze pasquali e 15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio.
Contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di euro 300,00 per entrambi i figli
(150,00 euro per figlio) annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, spese extra come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli al 50% tra i genitori, ed assegno unico al 100% alla SI.ra
. Pt_1
Il PM ha concluso come da visto in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
I SIg.ri e hanno contratto matrimonio civile in data Parte_1 Controparte_1
06/07/2013 in Vercelli (VC), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte I, Anno 2013.
I coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Vercelli del 18/05/2023 e da allora non si sono più riconciliati;
dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi Per_1 Per_2 ancora minori.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, all'udienza del 09/10/2024 il Presidente Relatore dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio e udiva le parti alla presenza dei rispettivi legali.
La SI.ra il suo legale richiedevano l'affido condiviso dei minori con residenza presso Pt_1 il padre e collocazione paritaria (due giorni presso ciascun genitore e fine settimana alternati), rinuncia all'assegno divorzile e contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori di euro 1000,00 mensili (500,00 per ciascun figlio), spese extra al 50% e assegno unico in favore della madre;
controparte dichiarava di non accettare la proposta osservando come in relazione ai figli essa non corrispondesse all'interesse dei minori che già trascorrevano molto tempo con la madre, ed in punto contributo per il mantenimento dei bambini in quanto ritenuta eccessiva.
Il Presidente faceva quindi presente che, preliminarmente all'assunzione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c., occorreva procedere alla audizione dei figli minori, avendo il maggiore compiuto i 12 anni, ed essendo in tale ipotesi opportuno udire anche il minore di 8 anni: fissava all'uopo udienza al 30/10/2024.
All'udienza del 30/10/2024 le parti dichiaravano di non aver ancora raggiunto un accordo;
il Presidente procedeva quindi all'ascolto dei figli minori, i quali dichiaravano di preferire stare la maggior parte del tempo con il papà, perché con lui si sentivano più tranquilli, pur affermando di sentire il desiderio di frequentare la madre come da modalità in atto.
pagina 2 di 4 Al termine dell'ascolto, le parti concordavano nel formulare le conclusioni congiunte qui riportate in epigrafe;
la SI.ra espressamente dichiarava di rinunciare alla domanda di Pt_1 assegno divorzile.
La causa veniva quindi rimessa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale di Vercelli in data 06/10/2022, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 03/06/2024.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle eSIenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, le parti hanno concordato l'affidamento condiviso dei minori, con loro collocazione prevalente presso il padre e regime di incontri con la madre del seguente tenore: il lunedì dopo la scuola presso la madre sino alle 19,00, il mercoledì dopo la scuola presso la madre sino alle ore 19,00, il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del venerdì, sabati e domeniche alternati, con pernotto alternato;
una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, 3 giorni nelle vacanze pasquali e 15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica e in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata e in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il SI. versi alla SI.ra un contributo per il mantenimento dei figli di euro CP_1 Pt_1
300,00 per entrambi (150,00 euro per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli al 50% tra i genitori e assegno unico al 100% alla SI.ra Pt_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 721/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06/07/2013 in
Vercelli (VC) tra e , atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_2 Controparte_2
Matrimonio del predetto Comune al n. 28, Parte I, Anno 2013;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori e , loro collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso il padre, regime di incontri con la madre del seguente tenore: il lunedì dopo la scuola presso la madre sino alle 19,00, il mercoledì dopo la scuola presso la madre sino alle ore 19,00, il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina del venerdì, sabati e domeniche alternati, con pernotto alternato;
una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni il Natale od il Capodanno, 3 giorni nelle vacanze pasquali e
15 giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive da concordare entro il 31 maggio;
4. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra assegno per il mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli di euro 300,00 per entrambi (150,00 euro per figlio), annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat, spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli al 50% tra i genitori, ed assegno unico al 100% alla SI.ra Pt_1
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di ConSIlio del 06/11/2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
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