Sentenza 3 dicembre 1985
Massime • 1
L'art. 13 della legge n. 1204 del 1971 - norma che, disciplinando l'ambito di operatività della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, stabilisce che per le dipendenti dello stato e degli altri enti pubblici, anche territoriali, si applica invece il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti - pone un limite all'applicabilità delle legge medesima che non è assoluto, bensì è relativo all'ipotesi in cui in concreto esista uno speciale ordinamento dell'ente pubblico e nella misura in cui quest'ultimo garantisca alle pubbliche dipendenti condizioni non inferiori a quelle assicurate dalla legge cit. Alle dipendenti private, stante la salvezza (contenuta nello art. 13) delle Disposizioni di maggior favore risultanti dalla suddetta legge. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che per effetto del disposto del terzo comma dell'art. 15 legge cit. Facesse carico sull'ente assicuratore di malattia - enpdedp - il trattamento economico, quale stabilito dal secondo comma dell'art. 15, in favore della lavoratrice madre dipendente dell'e.F.I.N. Durante il periodo di astensione facoltativa, non essendo rinvenibile alcuna diversa disciplina ne' nell'ordinamento interno dell'ente, ne' nel CCNL 4 maggio 1973 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a partecipazione statale).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/1985, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1985 |
Testo completo
L'art. 13 della legge n. 1204 del 1971 - norma che, disciplinando l'ambito di operatività della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, stabilisce che per le dipendenti dello stato e degli altri enti pubblici, anche territoriali, si applica invece il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti - pone un limite all'applicabilità delle legge medesima che non è assoluto, bensì è relativo all'ipotesi in cui in concreto esista uno speciale ordinamento dell'ente pubblico e nella misura in cui quest'ultimo garantisca alle pubbliche dipendenti condizioni non inferiori a quelle assicurate dalla legge cit. Alle dipendenti private, stante la salvezza (contenuta nello art. 13) delle Disposizioni di maggior favore risultanti dalla suddetta legge. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che per effetto del disposto del terzo comma dell'art. 15 legge cit. Facesse carico sull'ente assicuratore di malattia - enpdedp - il trattamento economico, quale stabilito dal secondo comma dell'art. 15, in favore della lavoratrice madre dipendente dell'e.F.I.N. Durante il periodo di astensione facoltativa, non essendo rinvenibile alcuna diversa disciplina ne' nell'ordinamento interno dell'ente, ne' nel CCNL 4 maggio 1973 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a partecipazione statale).*