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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11160/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Cod. Fisc Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Amoretti (c.f. – C.F._1 C.F._2 pec del Foro di Imperia e dall'avv. Federico Maggiani del Foro di Email_1 Genova presso il cui studio in Genova, via Fiasella, 1/7, (c.f. – pec C.F._3
), i quali chiedono di ricevere le notifiche e le comunicazioni di Email_2 cancelleria agli indirizzi pec sopraindicati o via fax al n. 0183 530535, è elettivamente domiciliato giusta delega allegata telematicamente
ATTORE contro
Avv. nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente ed elettivamente domiciliato nel proprio Studio in Genova, Via Fieschi 3/14 (pec:
rappresentato e difeso in proprio ed anche con l'assistenza Email_3 Email_4 dell'Avv. Simona Peluso (Cod. Fisc. ) del Foro di Genova, in forza di procura CodiceFiscale_5 allegata in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Avv. Matteo Tamagno nato a [...] il [...] ( ), residente in CodiceFiscale_6
Savignone (GE), Via Giovanni Garre' 80/A, ed elettivamente domiciliato in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, presso e nello Studio dell'Avv. Jacopo Tamagno (Cod. Fisc. - CodiceFiscale_7
), dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato in Email_5 calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Società di diritto belga con sede legale a Bruxelles Bastion Tower, Controparte_2
Marsveldplein 5, registrata presso la Banque Carrefour des Entreprises I Kruispuntbank van
Ondernemingen con il numero 682.594.839 (C.F. , in persona del Rappresentate P.IVA_1 Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice dott.ssa CP_2 Pt_2 Controparte_3
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò, C.F. , ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il suo studio in Milano, via Lamarmora n. 40/A, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione (all.ti 2 e 3), ex art. 83, III co. c.p.c., che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge, al fax n. 02.54101147 e/o all'indirizzo di pec Email_6
TERZO CHIAMATO da avv. Misurale
Lloyd's Insurance Company S.A., CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON I CERTIFICATI NN. , 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB (codice P.IVA_2 fiscale ), in persona della dott.ssa non in proprio ma quale P.IVA_1 Controparte_3 Rappresentante Generale per l'Italia, ex procura del 01 marzo 2023, Repertorio n. 53.952, dott.
[...]
Notaio in Milano (all. A) domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Per_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta telematicamente in calce al presente atto, dall'Avv. Giorgio Grasso (C.F. ) del Foro di Roma (pec: C.F._9
– fax: 0699331499) ed elettivamente domiciliata presso BTG Email_7
Legal, in Genova, Via Assarotti 11/9
TERZO CHIAMATO da avv. Tamagno
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti, dichiarare tenuti per le causali di cui in atti e per l'effetto condannare l'avv. – Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. - e l'avv. Matteo Tamagno - nato a [...] C.F._10 il 15.07.1973, C.F. - in solido tra di loro, al risarcimento dei danni tutti patiti C.F._11 dal OR – nato a [...] il [...], Cod. Fisc - Parte_3 C.F._1 a causa dei fatti di cui in narrativa nella misura complessiva di € 27.431,11, di cui € 7.020,06 a titolo di perdita di chance per il risarcimento del danno alla persona, € 254,87 per il rimborso di spese mediche, € 3.173,73 per il danno materiale alle apparecchiature, € 500,00 per le spese di CTU nel giudizio di appello, € 8.025,16 per le spese del giudizio di appello liquidate in favore delle controparti,
€ 2 3.847,80 per le spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore di controparte, € 474,00 per condanna al pagamento del doppio contributo Unificato, € 4.135,75 per la difesa nel giudizio di Cassazione, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia ed equità, con interessi dalla data del sinistro e/o dai singoli esborsi e interessi ex art. 1284 2° co c.c. dalla domanda, e rivalutazione sino al saldo. Vinte le spese, i compensi per l'assistenza legale, le spese generali, IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 15 Per avv. : CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, azione, eccezione, disattesa e respinta, PREVIA non accettazione del contradditorio sulle domande ed eccezioni nuove formulate e dedotte da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni poiché inammissibili, PREVIA reiezione delle istanze istruttorie formulate e dedotte da parte attrice poiché inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere,
RESPINGERE in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, infondata e non provata ogni avversa domanda;
in subordine, nella contestata e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di ogni avversa domanda, DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE la terza chiamata a garantire e/o manlevare l'Avv. da ogni e/o Controparte_2 Controparte_1 qualsiasi domanda nei suoi confronti proposta da per i titoli dedotti in giudizio e/o Parte_1
a qualunque altro titolo, nessuno escluso, ivi compreso quello in punto condanna alle spese di lite;
in ogni caso, vinte tutte le spese di lite”.
Per avv. Tamagno:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE poiché tardiva, inammissibile, illegittima, infondata e non provata ogni avversa domanda proposta dall'attore ; in subordine, nella contestata e denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sedente in Milano, Corso Garibaldi 86, a garantire, tenere indenne e manlevare l'Esponente da ogni e qualsiasi domanda nei suoi confronti proposta da per i titoli dedotti in Parte_1 giudizio e/o a qualunque altro titolo, nessuno escluso, ivi compreso quello in punto condanna alle spese di lite;
con ogni e più ampia riserva;
in ogni caso, vinte le spese di lite”.
Per quale chiamata in causa dall'avv. : Controparte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito In via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti di poiché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su per manleva dell'avv. Controparte_2 CP_1
a quanto ritenuto di giustizia, nei termini ed entro i limiti contrattualmente previsti,
[...] limitatamente ai danni ascrivibili a specifica responsabilità del predetto”.
Per certificati nn. e e n. Controparte_2 NumeroDiCar_1 NumeroDiCar_2
e n. , associandosi in via istruttoria alle istanze dell'avv.to Tamagno Numer_3 NumeroDiC_4 assicurato:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. Parte_1 nei confronti del convenuto Avv. Matteo Tamagno in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare anche le domande svolte da questo nei confronti di Controparte_2
pagina 3 di 15 con riferimento al rischio di cui ai contratti nn. 10538717, 10561625Y-LB, CP_2
GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB;
2. in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. Matteo Tamagno, accertare e dichiarare che le polizze di cui ai contratti nn. 10538717, 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB non sono operative per i motivi esposti in narrativa e/o che nulla comunque è indennizzabile ai sensi delle predette polizze da parte della terza chiamata per le ragioni espresse in parte motiva;
3. in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. Matteo Tamagno e di ritenuta operatività delle polizze nn. 10538717, 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P- LB, contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio Controparte_2 assunto con i contratti nn. 10538717, 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. Matteo Tamagno, (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza ritenuta applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia, (v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia, (vi) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il OR ha introdotto il presente procedimento esponendo che: Parte_1
▪ nel 2006 conferì, in relazione alla causa rubricata al n. 1470/2006 R.G. della Corte di Appello di Genova, mandato difensivo di assisterlo e difenderlo congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
e all'avv. Francesco Tamagno, entrambi con studio in Genova, Via Fieschi, Controparte_1
3/14;
▪ il mandato era relativo al giudizio di appello, da promuovere nell'interesse del OR Parte_3
, avverso la sentenza n. 407/2006 (doc. 01) del Tribunale di SA, avente ad oggetto
[...] domanda di risarcimento di danno alla persona a seguito di incidente stradale avvenuto in data
16.05.1999 in località Pian del Re – frazione Berzi (IM);
▪ l'impugnazione proposta a mezzo degli avvocati e Tamagno veniva respinta con CP_1 sentenza n. 1360/2014 del 25.03.2014 (doc.02) in considerazione dell'omessa produzione del mandato ad litem e l'appellante, , veniva condannato alla rifusione delle Parte_1 spese delle due controparti;
▪ il OR ricorreva in Cassazione assumendo l'efficacia sanante nel corso Parte_1 del giudizio di appello della produzione del mandato ad litem (doc.03), ma la Suprema Corte con sentenza n. 6311/2019 depositata il 05.03.2019 (doc.04) rigettava il ricorso condannando il OR al rimborso delle spese legali e al pagamento del doppio del Contributo Parte_1
Unificato;
pagina 4 di 15 ▪ all'esito del giudizio di Cassazione, con la conferma della sentenza di appello, si concretizzava quindi il danno patito dal OR a causa dell'omessa produzione del mandato ad Parte_1 litem da parte degli avvocati Tamagno-Misurale;
▪ con pec del 24.05.2019 (doc.05) il OR formulava quindi richiesta risarcitoria nei Parte_1 confronti degli avvocati Tamagno-Misurale;
▪ con pec del 27.05.2019 (doc.06) gli avv.ti Misurale-Tamagno, pur contestando la pretesa del OR , comunicavano di aver trasmesso denuncia di sinistro alla propria compagnia Parte_1 di assicurazione;
▪ non avendo fatto seguito alcun altro ulteriore riscontro, il OR invitava tramite pec Parte_1 del 14.09.2020 (doc.07) gli avvocati Tamagno-Misurale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e segg D.L. 132/2014 per cercare di addivenire ad una soluzione amichevole della vertenza relativa alla pretesa risarcitoria vantata nei loro confronti;
▪ con pec del 12.10.2020 (doc.08) gli avv.ti Tamagno-Misurale comunicavano di respingere l'invito assumendo l'intervenuta prescrizione della pretesa del OR . Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, il OR , ritenendo fondata e non prescritta la propria pretesa, Parte_1 ha inteso agire giudizialmente nei confronti dell'avv. e Matteo Tamagno al fine di Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, assumendo che la condotta dei legali integrasse un'ipotesi colpa professionale riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. o, in via subordinata, ex art 2043 c.c.
Gli avv.ti e Tamagno, nel costituirsi, previa chiamata in causa delle rispettive compagnie CP_1 assicurative, hanno rigettato ogni addebito.
In particolare hanno insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, sull'assunto che mancasse una pregiudiziale domanda di accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti ex art. 1218 c.c
Nel merito hanno insistito per il corretto adempimento, da parte loro, della prestazione in quanto, al momento della iscrizione a ruolo della causa d'appello, era stato prodotto ed inserito agli atti il mandato difensivo (conferito dal cliente ed apposto in calce alla copia notificata in forma Parte_1 esecutiva del provvedimento impugnato).
La circostanza, già rappresentava al giudice dell'appello dopo il rilievo officioso della mancanza della procura, era stata confermata dal con atto autenticato nelle firme dal Notaio Parte_1 Per_2 di Ronco Scriva (GE) del 19 Aprile 2013 (doc. 6) il quale, sotto la propria responsabilità,
[...] dichiarava, attestava e confermava non solo che i convenuti erano stati da lui incaricati d'interporre appello avverso la Sentenza del Tribunale di SA N° 407/2006 ma soprattutto che, “…la procura alla lite come sopra conferita - autenticata dai predetti legali incaricati - era stata da me personalmente rilasciata e sottoscritta proprio in calce alla copia notificata in forma esecutiva del provvedimento impugnato e, ciò, in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di appello”.
Dunque, considerato che non sarebbe stato possibile iscrivere la causa a ruolo in assenza di procura- in caso contrario l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, vigendo in allora esclusivamente il sistema cartaceo - era di tutta evidenza come la mancanza di procura ad litem accertata d'ufficio dalla Corte nell'anno 2014 non potesse ritenersi responsabilità professionale dei legali.
pagina 5 di 15 Sempre in punto an debeatur i convenuti eccepivano, ad ogni buon conto, che non vi era alcuna certezza che l'esito del giudizio di appello sarebbe stato favorevole a . Parte_1
In punto quantum debeatur poi, i legali contestavano le poste risarcitorie pretese, alcune delle quali in alcun modo riferibili causalmente al preteso errore (quali quelle sostenute per il primo grado di giudizio che aveva trovato il , assistito da altro legale, soccombente o quelle sostenute per il ricorso Parte_1 in Cassazione, imprudentemente proposto con altro legale, ed infatti rigettato visto che era a tutti che, prima della riforma legislativa del 2009, che ha modificato il testo dell'Art. 182 C.p.c., il vizio di procura non fosse sanabile).
quale chiamata in causa dall'avv. , si costituiva CP_2 Controparte_2 CP_1 richiamando gli oneri probatori gravanti, in via generali, sull'assicurato, ed eccependo, preliminarmente, difetto di copertura della polizza.
La Compagnia assumeva infatti, che, in data 30.1.19, l'avv. aveva sottoscritto il primo CP_1 contratto con il Coverholder Bridge Insurance Broker s.r.l., ricevendo il certificato assicurativo DY039731-LB, di mediante il quale risultava garantito per il periodo Controparte_2 dal 30.1.19 al 30.1.20 (doc. 1).
Trattandosi di assicurazione prestata con la formula Claims made (doc. 1, pag. 14), era questa la polizza cui fare riferimento nell'incardinato giudizio, posto che l'avv. aveva ricevuto la CP_1 contestazione di responsabilità, con contestuale richiesta risarcitoria, il 24.5.19 (doc. 5, fascicolo attore).
All'atto della sottoscrizione del contratto de quo (30.1.19), tuttavia, l'avv. era già consapevole CP_1 dell'errore su cui si fondava l'odierna richiesta risarcitoria del sig. , tant'è che non appena la Parte_1 Corte d'appello di Genova aveva rilevato il problema della mancanza della procura alle liti necessaria per proporre l'impugnazione (ordinanza del 13.3-4.4.13), prima ancora del deposito della sentenza del giudizio di gravame, in data 5.4.13, il predetto avvocato aveva comunicato il potenziale sinistro a e a con le quali era assicurato all'epoca, come risultava dal doc. 2 da lui stesso Parte_4 CP_4 prodotto.
Peraltro, a conferma del fatto che l'avv. fosse ben consapevole, sia dell'errore, che delle sue CP_1 conseguenze, bastava considerare quanto, anche nel presente giudizio, egli affermava (“noto era a tutti che, prima della riforma legislativa del 2009 che ha modificato il testo dell'Art. 182 C.p.c., il vizio di procura non fosse sanabile”, cfr. comparsa, pag. 9).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 17.3 delle condizioni di polizza, la Compagnia eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dall'avv. nei confronti dei (“L'assicurazione non opera CP_1 CP_2 per… fatti noti all esistenti prima od alla data di decorrenza della presente Polizza che Parte_5 l' conosceva o della quali poteva avere conoscenza, atti a generare una successiva Richiesta Parte_5 di risarcimento”, doc. 1, pag. 18).
In ogni caso, secondo la Compagnia, sussisteva un'ipotesi di perdita dell'indennizzo per dichiarazioni inesatte.
La pregressa conoscenza del fatto sul quale era fondata la domanda oggetto del giudizio comportava comunque anche la decadenza dell'avv. dal diritto a essere garantito dai ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 2 delle condizioni di polizza, secondo cui “le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
pagina 6 di 15 Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”, doc. 1, pag. 16).
Invero, in data 30.1.19, al momento della sottoscrizione del primo contratto col Coverholder Bridge Insurance Broker s.r.l. - allorché l'avv. aveva ricevuto il certificato DY039731-LB relativo al CP_1 periodo assicurativo 30.1.19/30.1.20 - rispondendo alla domanda n. 9 del questionario, dichiarava di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine ad una perdita, o a una richiesta di risarcimento (doc. 1, pag. 11), circostanza invece smentita dal doc. 2 da lui stesso qui prodotto.
Era quindi evidente che l'inesattezza delle dichiarazioni rese dall'avv. , all'atto della CP_1 sottoscrizione del contratto, in data 30.1.19, avessero influito sulla valutazione del rischio da parte dei come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Le falsità e reticenze di cui all'art. CP_2
1892 c.c. producono l'annullamento del contratto (o la perdita del diritto all'indennizzo, se scoperte dall'assicuratore dopo l'avveramento del rischio) non quando la circostanza taciuta abbia provocato l'evento avverso, ma anche allorché al momento della stipula la falsità appariva astrattamente idonea ad aumentare la relativa probabilità” (Cass. Civ., Sez. III, 6.6.14, n. 12831, in Guida al diritto 2014, 32, 62). Ed ancora, “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (Corte d'Appello di Torino, sez. III, 31.5.19, n.924, Red. Giuffrè 2019).
In via subordinata, associandosi alle difese dell'assicurato, sottolineando che l'attore non avesse indicato alcun elemento atto a confutare la correttezza della pronuncia di primo grado che l'aveva trovato soccombente, né provato la concreta possibilità che in sede di appello tale decisione potesse essere riformata, avendo dedicato al tema solo pochissime righe al paragrafo 17 della citazione, richiamando, quanto all'oggetto della garanzia, l'art. 16 delle condizioni di polizza (“gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato (o gli Assicurati) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni involontariamente cagionati a Terzi a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve e grave), errore, omissione, negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio dell'Attività Professionale di Avvocato così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia”), le esclusioni di cui all'art. art. 17 CGA (doc. 1, pag. 17), massimale e franchigia, eccepiva l'esclusione dalla copertura della restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato per l'attività difensiva prestata all'attore.
con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. GT1C087242P- Controparte_2
LB E GT2C328041P-LB, quale chiamata in causa dall'avv. Tamagno, si costituiva richiamando gli oneri probatori gravanti, in via generale, sull'assicurato e richiamando le polizze sottoscritte, entrambe secondo lo schema “claims made” (l'Assicurazione, vale se la richiesta di risarcimento è fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione) indicate dallo stesso legale:
pagina 7 di 15 ▪ polizza n. GT1C087242P-LB (cfr doc. n. 2), operante dalle ore 24:00 del 20.09.2021 alle ore 24:00 del 20.09.2022;
▪ polizza n. GT2C328041P-LB (cfr doc. n. 3) che aveva, invece, validità dalle ore 24:00 del 23.09.2022 sino alle ore 24:00 del 23.09.2023.
rilevava come dalla lettura dell'atto di citazione del sig. si apprendeva che la prima lettera Parte_1 di responsabilizzazione da questi inviati ai suoi precedenti difensori risalisse al maggio 2019 (cfr doc.
n. 5 del fascicolo ). Detta richiesta, veniva, poi, seguita da un invito a stipulare una Parte_1 negoziazione assistita nell'anno 2020 (cfr doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice).
Emergeva, quindi, che quando l'Avv. Tamagno aveva provveduto a sottoscrivere tanto la polizza n.
GT1C087242P-LB, nel settembre 2021, quanto la polizza n. GT2C328041P-LB, nel settembre 2022, lo stesso era ovviamente a conoscenza della pendenza del sinistro già avanzato dal Sig. . Parte_1 quindi, entrambe le polizze non potevano ritenersi operative:
▪ sia in quanto stipulate a sinistro già avvenuto ed in relazione al quali sia già pervenuta richiesta di risarcimento;
▪ sia in quanto riferibili ad eventi, di cui l'assicurato sia a conoscenza, e dai quali possa presumibilmente, derivare una richiesta risarcitoria (artt. 1892 e 1893 c.c.).
Nel merito, ribadiva, comunque, l'infondatezza della pretesa fatta valere nei confronti dell'assicurato in quanto un'eventuale risarcimento del danno avrebbe potuto, in ipotesi, essere riconosciuto al Sig.
solo laddove il medesimo avesse dimostrato che, se non si fosse verificata la questione Parte_1 attinente la procura alle liti, l'atto di citazione in appello sarebbe stato accolto nel merito, con soddisfazione integrale anche in punto spese, o quantomeno compensazione delle medesime.
L'avv. Tamagno dava poi atto, a seguito della costituzione della propria compagnia, che la produzione da parte sua, in giudizio, delle sole polizze stipulate nel settembre del 2021 e nel settembre del 2022 erano dipese da mero errore materiale e produceva, unitamente alla prima memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 cpc, le polizze stipulate nel settembre del 2018 con validità dal meso stesso fino a settembre
2019 (polizza n. 10538717) e nel settembre del 2019, con validità dal meso stesso fino a settembre
2020 (polizza n. 10561625Y-LB), cfr. doc. 8.
Anche con riferimenti a tali polizze la Compagnia ribadiva, per le ragioni già illustrate, l'eccezione di inoperatività.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva rimessa in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda proposta da parte attrice (che soggiace al termine prescrizionale decennale e non può in ogni caso ritenersi prescritta) è infondata e non può essere accolta.
In tema di responsabilità professionale dell'Avvocato la Suprema Corte di Cassazione è univoca nell'affermare che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale
pagina 8 di 15 che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” (Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 19 novembre 2004 n. 21894; Cass. 18 aprile 2005 n. 7997, Cass. 9917/2010; Cass. 13873/2020).
Dunque, la responsabilità dell'Avvocato non può essere eccepita per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità è infatti essenziale verificare:
▪ se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
▪ se un danno vi sia stato effettivamente;
▪ se, ove il professionista tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 2638/2013; Cass. 25112/2017; Cass. 8516/2020).
In altri termini, quand'anche si voglia dare per “provato” l'errore del professionista, è comunque imprescindibile, nell'esame delle singole poste di danno lamentate, porre in essere il giudizio probabilistico o controfattuale ovvero chiedersi, supponendo assente l'inadempimento del professionista, se la medesima conseguenza (il pregiudizio sofferto dal danneggiato) si sarebbe comunque verificata.
A tale fine si osserva quanto segue.
L'errore che l'attore imputa ai convenuti è la mancanza, in atti del giudizio di appello, del mandato ad litem (in atto di citazione indicato come apposto “a margine” dell'atto di appello).
La corte d'Appello, infatti, dopo aver trattenuto la causa a decisione, rilevava d'ufficio l'assenza di mandato e fissava udienza di comparizione parti per il 23.04.2013.
In tale sede gli avv.ti e Tamagno producevano una “dichiarazione di conferma di mandato” a CP_1 firma del OR , autenticata dal Notaio dr. in Ronco Scrivia, Parte_1 Persona_2 con la quale lo stesso precisava di aver conferito mandato agli avvocati Tamagno e prima CP_1 della redazione dell'atto di appello, sottoscrivendo il mandato steso in calce alla copia esecutiva della sentenza impugnata (doc. 10) e non dunque, come indicato per mero errore materiale, a margine dell'atto di appello.
Nel fascicolo di parte non era tuttavia presente la copia di tale sentenza con in calce la procura in favore degli avvocati Tamagno e sicchè la Corte di Appello di Genova (doc. 02), rilevato che CP_1
“nessuna procura conferita dagli odierni appellanti e di Parte_1 Parte_6 Parte_1
ai nuovi difensori avv. e Tamagno Matteo del Foro di Genova è mai stata
[...] Controparte_1 depositata in Cancelleria né unitamente al fascicolo di parte, all'atto della costituzione in giudizio degli appellanti medesimi, né successivamente, sino al deposito dell'atto di conferma di mandato 19.04.2013 in autentica Notaio nonché di istanza contenente procura alle liti, avvenuto il Per_2
22.04.2013, a seguito del rilievo da parte della Corte della mancanza di procura alle liti a favore dei detti difensori, effettuato con ordinanza 13.3-4.4.2013” disponeva il rigetto dell'appello con condanna alle spese di causa e di CTU del OR . Parte_1
In diritto, la Corte di Appello di Genova aveva infatti mostrato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale
(Cass n. 4780 del 26.02.2013), in base al quale ove manchi la procura al difensore, la domanda, sia pagina 9 di 15 monitoria, sia a cognizione piena non può essere proposta per difetto di ministero di difensore, rilevando, peraltro, non solo che la procura non fosse presente agli atti del fascicolo del gravame, ma anche che non fosse stata successivamente prodotta e che non vi sia prova che fosse mai stata effettivamente depositata in cancelleria al momento della costituzione in giudizio.
La causa aveva infatti avuto inizio anteriormente alla riforma del 2009, che ha poi modificato il testo dell'art. 182 cpc, sicchè la mancanza di procura non poteva in alcun modo essere sanata.
Secondo la tesi attorea la dimenticanza dei difensori del OR in grado di appello era stata Parte_1 determinante al fine della reiezione della sua domanda risarcitoria.
In particolare, la domanda proposta in appello dal OR (quella asseritamente “mal Parte_1 adempiuta”) puntava ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di SA.
Il giudice di prime cure aveva infatti rigettato la domanda di risarcimento del danno alla persona da lui patiti a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 16.05.99 allorquando, in qualità di cineoperatore Contr incaricato dalla i eseguire le riprese della gara motociclistica denominata 53° Due Valli”, veniva investito da un motoveicolo di gara.
Secondo l'attore , in assenza dell'errore commesso dai legali (quello di non aver depositato Parte_1 la procura alle liti), la sua domanda, in appello, avrebbe avuto fondate possibilità di accoglimento in quanto:
▪ il giudice di prime cure si era pronunciato senza aver preso visione della videocassetta contenente la sequenza dell'urto – le cui immagini sono state prodotte anche in questa sede cfr. doc. 14 alleato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc);
▪ la Corte d'Appello, dopo aver visto quel filmato, aveva licenziato ctu medico legale sulla persona dell'attore al fine di quantificare l'entità delle lesioni patite (il CTU dr. Per_3 stimava il danno riportato dal OR pari a ITP al 50% di gg. 30, ITT di gg.30, IP Parte_1 del 3%, spese mediche di lire 493.500).
Gli elementi che parte attrice porta, in questo giudizio, a sostegno del proprio assunto sono tuttavia carenti ai fini del giudizio prognostico che questo giudice è tenuto ad effettuare.
Onere di parte attrice non era solo produrre in modo disorganico gli atti di parte (atto di appello, memorie conclusionali e replica), i verbali di udienza, i documenti prodotti in primo grado e i provvedimenti giudiziari emessi, ma consentire al giudice, in questo giudizio, attraverso una seria critica al provvedimento impugnato e al compendio defensionale speso dalle controparti, neppure riportato, di mettersi nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato il giudice d'appello, nel vagliare la correttezza della decisione di primo grado (il cui apparato motivazionale, si ribadisce, non viene, in questa sede, neppure compiutamente ritrascritto o riportato in chiave critica).
In buona sostanza non può essere onere del giudice esaminare, in totale autonomia, l'intero contesto motivazionale della sentenza di primo grado, i motivi di appello e decidere, senza alcun apporto della parte interessata, senza avere piena contezza delle eccezioni svolte dalle controparti nel giudizio di primo grado, se la sentenza di primo grado sia stata resa in modo coerente con l'intero materiale istruttorio esaminato.
pagina 10 di 15 Se gli unici elementi sui quali questo giudicante deve esprimersi sono rappresentati dalla videoripresa e dall'ordinanza della Corte di Appello dell'11.03.2008, espressamente resa “al fine di completare l'istruttoria ed impregiudicata ogni altra valutazione sul merito” (cfr. doc. 36 prodotto da parte attrice), quindi non solo non “vincolante” rispetto all'an debeatur ma neppure decisiva al fine di stabilire l'eventuale concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., ebbene tali elementi non sono sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda, perché non provano ex sé la fondatezza dell'appello.
Si veda, a tale proposito, l'allegazione dell'attore sul punto: “Il giudizio probabilistico di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal OR tramite gli avvocati e Tamagno Pt_3 CP_1 trova fondamento probatorio nel contenuto dell'ordinanza del 10.10.2007 (doc. 35), relativa all'ammissione dell'istanza di visionare il filmato dell'incidente, del verbale del 10.03.2008 (doc. 34) contenente la verbalizzazione di quanto emerge dalla visione del filmato, nonché dell'ordinanza del 11.03.08 (doc. 36) con la quale, a seguito della visione di tale filmato (visione omessa in primo grado), la Corte aveva licenziato la richiesta perizia medico-legale sulla persona del OR Parte_3 per completare l'istruttoria della causa. Il contenuto del filmato visionato dalla Corte di Appello è stato sommariamente riportato a verbale del 10.03.2008 (doc.34), tuttavia, al fine di consentire nel presente giudizio la verifica della rilevanza del contenuto di tale filmato quale elemento di prova della responsabilità del (organizzatore dell'evento) e del OR IN (motociclista Controparte_6 investitore) questa difesa ha prodotto in allegato alla prima memoria ex art. 183 6° co cpc, quale doc.
14, il file del video a suo tempo visionato su supporto CD, dal quale risulta sia la totale assenza di delimitazione con nastri del percorso di gara, sia la posizione laterale del OR , sia Parte_1 l'anomalo allungamento del busto del motociclista verso il punto di ripresa che confermano che il OR è stato investito da un partecipante alla gara mentre si trovava a margine della sede Parte_1 stradale”).
A tale riguardo, si osserva come la domanda svolta in primo grado dall'attore (è quanto si apprende dalla lettura dell'atto di appello e dai provvedimenti giudiziari prodotti) era indirizzata nei confronti del IN (motociclista ritenuto responsabile di una condotta deliberatamente orientata a colpire il cineoperatore) della TO SA (organizzatore dell'evento, ritenuto altresì colpevole di non avere garantito adeguato soccorso il cineoperatore) e della RE (garante Controparte_7 dell'organizzazione).
Il giudice di primo grado si è pronunciato (rigettandole invero entrambe, diversamente da quanto sostenuto in atto di appello) perché ha ritenuto che dovesse essere ascritta al una condotta Parte_1 colposa di esposizione al rischio tale da aver assunta efficacia assorbente ed esclusiva rispetto al danno patito (avendo egli deciso autonomamente di sportarsi, rispetto al punto indicato dall'incaricato dell'organizzatore TO, ing. , in una zona della strada destinata al transito dei motoveicoli, Per_4 impegnati in una prova speciale cronometrata, cfr pag. 4 sentenza di primo grado). E perchè ha ritenuto mai ritualmente formulata nei confronti di TO, nell'atto introduttivo del giudizio, una domanda di risarcimento per omesso soccorso.
Ha motivato (è quanto si apprende dalla lettura della sentenza) sulla base delle deposizioni dei testi
, e e delle sequenze fotografiche prodotte. Per_4 Tes_1 Tes_2
Dai motivi di appello (sui quali parte attrice, in questo giudizio, si ribadisce, non ha ritenuto di soffermarsi al fine di illustrarne al giudice la fondatezza) si apprende che la decisione era apparsa ingiusta perché, invece, il videofilmato non esaminato dal primo giudice dimostrava:
pagina 11 di 15 ▪ che il sig. era sul ciglio esterno della strada e non, come ritenuto dal giudice di Parte_1 prime cure, all'interno di essa, in posizione frontale al motociclista;
▪ l'anomalo ed apparente ingiustificato cambio di direzione della moto in un punto privo di insidie;
▪ il movimento del busto del corridore che “sporgendosi quasi completamente verso la propria sinistra veniva a collidere violentemente, con il capo volontariamente abbassato, con il proprio casco la telecamera imbracciata dal ”; Parte_1
▪ il fatto che nessuno dei testi, che avevano dichiarato di aver assistito al sinistro, fosse invero presente sul circuito di gara.
A tal fine l'appellante produceva altresì 12 fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e le varie posizioni assunte dal cineoperatore durante lo svolgimento della gara;
consulenza tecnica di analisi fonica e video redatta dall'ing. che aveva ritenuto anomala la posizione assunta dal Per_5 motociclista rispetto alla traiettoria di gara;
l'elenco dei partecipanti alla gara tra i quali non figurava, diversamente da quanto emerso in sede istruttoria, il teste . Tes_2
Richiamava altresì, a suo dire, le dichiarazioni “confessoriamente” rese dal IN in sede di interrogatorio formale (non prodotte in questo giudizio), a mente delle quali il era “caduto Parte_1 giù dalla scarpata” e quindi non poteva trovarsi sul sedime stradale.
In sostanza si sosteneva, con l'appello, che “il conducente della moto, imboccato il rettilineo alla fine del quale era posizionato il , con ampia visibilità del tratto di strada avanti a se, avesse Parte_1 deliberatamente, radicalmente e senza obiettiva motivazione modificato la propria traiettoria di marcia” andando in buona sostanza ad impattare volontariamente il cineoperatore.
Gli elementi di cui il giudicante dispone in questo giudizio non consentono invero di supportare validamente il giudizio controfattuale di cui era onerato l'attore.
Il videofilmato non prova, diversamente da quanto sostenuto, la volontarietà del gesto del motociclista, impegnato in un gara (interdetta al pubblico), sostenuta ad velocità, su un terreno altamente sconnesso e di cui non è stato neppure allegato il relativo regolamento (al fine di valutare la congruità delle condotte assunte da partecipanti, operatori, organizzatori).
Il videofilmato prova, diversamente da quanto sostenuto, la posizione del cineoperatore in forte vicinanza al motociclista e quindi, almeno in parte, sulla strada sterrata, anche se non “di fronte” al motociclista.
La pretesa contraddittorietà delle deposizioni, sulle quali l'appellante ha insistito in appello, non appaiono comunque realmente tali: trattasi in buona sostanza di inesattezze (come quella che vorrebbe l'urto avvenuto con il casco e non con la spalla, come riferito dal teste , o come quella che Tes_2 identifica il luogo del sinistro, sempre teste , delimitato da “fettucce”, non visibili nel filmato. Tes_2
Vedasi sul punto il contenuto della deposizione: “nella curva più pericolosa il percorso di gara era delimitato da apposite fettucce..anche se non ne sono sicuro credo che anche il punto del sinistro fosse delimitato da fettucce”), inidonee ad inficiare il contenuto sostanziale della deposizione. Inoltre, il fatto che nel videofilmato non si veda nessuno, a parte i concorrenti, non può portare ad escludere la presenza in loco (nella parte boschiva) di altri soggetti (i testi escussi) che abbiano potuto assistere alle fasi del sinistro, essendo la distanza riferita dal luogo del sinistro chiaramente indicativa (200/300 m).
pagina 12 di 15 L'elenco (parziale) dei partecipanti alla gara prodotto (volto a dimostrare la falsità della deposizione del , non presente nel citato elenco) non è elemento, comunque, provante. Tes_2
La circostanza, poi, che di nessuno si senta il grido lanciato in allarme all'indirizzo del , Parte_1 prima del sinistro (per come dichiaratamente riferito dal teste ) può dipendere banalmente Tes_2 anche dalla qualità dell'audio o dal fatto che le grida siano state lanciate in un momento diverso dal segmento di ripresa prodotta da parte attrice.
L'interrogatorio reso dal sig. IN non pare, poi, contenere alcuna dichiarazione, per come riportata in atto di appello, che possa assumere valore confessorio rispetto alla posizione assunta dal cineoperatore al momento del sinistro.
I fotogrammi che illustrano la posizione del cineoperatore prima del sinistro non possono poi escludere, evidentemente, che egli si possa essere posto in eccessivo avvicinamento al momento del passaggio del motociclista, sorpreso della sua presenza.
La perizia di parte poi, nel descrivere l'anomala posizione del IN nell'affrontare la curva, non è neppure univoca delle sue conclusioni (e non può escludere un gesto del tutto involontario del partecipante alla gara):
Lo stesso dicasi per le parole pronunciate dal motociclista (“vai giù”):
L'atto di appello non contiene poi una concreta e motivata censura al punto della motivazione che ha ritenuto infondata la domanda svolta nei confronti dell'organizzatore, per aver questi assolto agli obblighi che su di lui gravavano (indicando, a mezzo di delegato, ing. , un luogo sicuro dal Per_4 quale effettuare le riprese, dal quale il si sarebbe autonomamente allontanato) né al punto Parte_1 della motivazione che ha ritenuto inammissibile la domanda svolta nei suoi confronti (per omissione di soccorso) per irritualità/tardività, non essendo mai stata coltivata nell'atto introduttivo (non prodotto).
Per tali ragioni, deve pervenirsi ad un rigetto della domanda non essendo stati portati all'attenzione del giudicante elementi in grado di sostenere validamente il giudizio prognostico che, in sede di azione di responsabilità, è obbligatorio fare.
pagina 13 di 15 Il rigetto della domanda assorbe la domanda di manleva svolta dai professionisti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
Le spese di lite sostenute da ciascuno dei convenuti vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00 importi minimi per ciascuna fase, considerati adeguati a remunerare il concreto dispendio di energie processuali profuse e considerata la pressoché identità delle difese spese dai due legali).
Quanto alle spese di lite sostenute dalla due compagnie queste, nonostante il rigetto della domanda, non possono essere poste a carico di parte attrice per causalità in quanto l'eccezione di difetto di copertura ex art. 1892 c.c. (tale quindi da rendere arbitraria la chiamata in giudizio) appare, ad un esame compiuto ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, fondata.
La sentenza dalla quale è scaturita l'azione di responsabilità (pronunciata dalla Corte di Appello di Genova in data 25.03.2014) non era infatti una semplice “sentenza di rigetto” della domanda del sig.
ma cristallizzava un'omissione (mancato deposito della procura alle lite non sanabile in Parte_1 base al regime vigente all'epoca dei fatti) che non poteva non mettere in allarme i legali che lo avevano assistito, rispetto al rischio di un'azione ai loro danni (di qui la loro colpa grave nell'omessa informazione).
Sarebbe stato specifico onere dell'avv. Tamagno dichiarare, in sede di stipula della polizza emessa nel settembre del 2018 con validità dal meso stesso fino a settembre 2019 (polizza n. 10538717) e dell'avv.
in sede di stipula del certificato assicurativo DY039731-LB, di CP_1 Controparte_2 che garantiva il periodo dal 30.1.19 al 30.1.20 – polizze che coprono l'evento di cui è causa per il
[...] quale è pervenuta richiesta di risarcimento nel maggio del 2019, cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice - l'esistenza di un fatto atto a generare un potenziale aggravamento del rischio (sul punto Cass. Civ., Sez. III, 18 luglio 2023, n. 20997).
Pacifico poi che le compagnie, rese edotte della circostanze, avrebbero concluso il contratto a condizioni diverse, avendo fatto specifico affidamento, per la valutazione del rischio e del premio, sulle dichiarazioni dell'assicurato e che avevano pieno titolo per rifiutare l'indennizzo, non essendo decadute dall'azione (“Se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato (art. 1892 c.c.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione inadimplenti non est adimplendum sia agire per
l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione”, Cassazione civile n. 2576/1997).
Per tali ragioni le spese di lite sostenute dalle compagnie vanno poste a carico dei rispettivi chiamanti e liquidate in base ad identico scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda proposta da parte attrice;
dichiara assorbite le azioni di garanzia svolte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati;
pagina 14 di 15 condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute avv.ti e avv. Matteo Controparte_1
Tamagno le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna parte convenuta avv. a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
Società di diritto belga con sede legale a Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la
Banque Carrefour des Entreprises I Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 (C.F. ), in persona del Rappresentate Generale per l'Italia dei e per esso della P.IVA_1 CP_2
Procuratrice Speciale dott.ssa le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna parte convenuta avv. Matteo Tamagno a rimborsare a Controparte_2
(codice fiscale , in persona della dott.ssa non in proprio ma quale P.IVA_1 Controparte_3 Rappresentante Generale per l'Italia, ex procura del 01 marzo 2023, Repertorio n. 53.952, dott.
[...]
Notaio in Milano (all. A) domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, le spese Per_1 di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 04/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11160/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Cod. Fisc Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Amoretti (c.f. – C.F._1 C.F._2 pec del Foro di Imperia e dall'avv. Federico Maggiani del Foro di Email_1 Genova presso il cui studio in Genova, via Fiasella, 1/7, (c.f. – pec C.F._3
), i quali chiedono di ricevere le notifiche e le comunicazioni di Email_2 cancelleria agli indirizzi pec sopraindicati o via fax al n. 0183 530535, è elettivamente domiciliato giusta delega allegata telematicamente
ATTORE contro
Avv. nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_4 residente ed elettivamente domiciliato nel proprio Studio in Genova, Via Fieschi 3/14 (pec:
rappresentato e difeso in proprio ed anche con l'assistenza Email_3 Email_4 dell'Avv. Simona Peluso (Cod. Fisc. ) del Foro di Genova, in forza di procura CodiceFiscale_5 allegata in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Avv. Matteo Tamagno nato a [...] il [...] ( ), residente in CodiceFiscale_6
Savignone (GE), Via Giovanni Garre' 80/A, ed elettivamente domiciliato in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 7, presso e nello Studio dell'Avv. Jacopo Tamagno (Cod. Fisc. - CodiceFiscale_7
), dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato in Email_5 calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Società di diritto belga con sede legale a Bruxelles Bastion Tower, Controparte_2
Marsveldplein 5, registrata presso la Banque Carrefour des Entreprises I Kruispuntbank van
Ondernemingen con il numero 682.594.839 (C.F. , in persona del Rappresentate P.IVA_1 Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice dott.ssa CP_2 Pt_2 Controparte_3
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò, C.F. , ed elettivamente C.F._8 domiciliata presso il suo studio in Milano, via Lamarmora n. 40/A, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione (all.ti 2 e 3), ex art. 83, III co. c.p.c., che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge, al fax n. 02.54101147 e/o all'indirizzo di pec Email_6
TERZO CHIAMATO da avv. Misurale
Lloyd's Insurance Company S.A., CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON I CERTIFICATI NN. , 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB (codice P.IVA_2 fiscale ), in persona della dott.ssa non in proprio ma quale P.IVA_1 Controparte_3 Rappresentante Generale per l'Italia, ex procura del 01 marzo 2023, Repertorio n. 53.952, dott.
[...]
Notaio in Milano (all. A) domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, Per_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta telematicamente in calce al presente atto, dall'Avv. Giorgio Grasso (C.F. ) del Foro di Roma (pec: C.F._9
– fax: 0699331499) ed elettivamente domiciliata presso BTG Email_7
Legal, in Genova, Via Assarotti 11/9
TERZO CHIAMATO da avv. Tamagno
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti, dichiarare tenuti per le causali di cui in atti e per l'effetto condannare l'avv. – Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. - e l'avv. Matteo Tamagno - nato a [...] C.F._10 il 15.07.1973, C.F. - in solido tra di loro, al risarcimento dei danni tutti patiti C.F._11 dal OR – nato a [...] il [...], Cod. Fisc - Parte_3 C.F._1 a causa dei fatti di cui in narrativa nella misura complessiva di € 27.431,11, di cui € 7.020,06 a titolo di perdita di chance per il risarcimento del danno alla persona, € 254,87 per il rimborso di spese mediche, € 3.173,73 per il danno materiale alle apparecchiature, € 500,00 per le spese di CTU nel giudizio di appello, € 8.025,16 per le spese del giudizio di appello liquidate in favore delle controparti,
€ 2 3.847,80 per le spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore di controparte, € 474,00 per condanna al pagamento del doppio contributo Unificato, € 4.135,75 per la difesa nel giudizio di Cassazione, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia ed equità, con interessi dalla data del sinistro e/o dai singoli esborsi e interessi ex art. 1284 2° co c.c. dalla domanda, e rivalutazione sino al saldo. Vinte le spese, i compensi per l'assistenza legale, le spese generali, IVA e CPA come per legge.”
pagina 2 di 15 Per avv. : CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, azione, eccezione, disattesa e respinta, PREVIA non accettazione del contradditorio sulle domande ed eccezioni nuove formulate e dedotte da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni poiché inammissibili, PREVIA reiezione delle istanze istruttorie formulate e dedotte da parte attrice poiché inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere,
RESPINGERE in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile, infondata e non provata ogni avversa domanda;
in subordine, nella contestata e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di ogni avversa domanda, DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE la terza chiamata a garantire e/o manlevare l'Avv. da ogni e/o Controparte_2 Controparte_1 qualsiasi domanda nei suoi confronti proposta da per i titoli dedotti in giudizio e/o Parte_1
a qualunque altro titolo, nessuno escluso, ivi compreso quello in punto condanna alle spese di lite;
in ogni caso, vinte tutte le spese di lite”.
Per avv. Tamagno:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE poiché tardiva, inammissibile, illegittima, infondata e non provata ogni avversa domanda proposta dall'attore ; in subordine, nella contestata e denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, sedente in Milano, Corso Garibaldi 86, a garantire, tenere indenne e manlevare l'Esponente da ogni e qualsiasi domanda nei suoi confronti proposta da per i titoli dedotti in Parte_1 giudizio e/o a qualunque altro titolo, nessuno escluso, ivi compreso quello in punto condanna alle spese di lite;
con ogni e più ampia riserva;
in ogni caso, vinte le spese di lite”.
Per quale chiamata in causa dall'avv. : Controparte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito In via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti di poiché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su per manleva dell'avv. Controparte_2 CP_1
a quanto ritenuto di giustizia, nei termini ed entro i limiti contrattualmente previsti,
[...] limitatamente ai danni ascrivibili a specifica responsabilità del predetto”.
Per certificati nn. e e n. Controparte_2 NumeroDiCar_1 NumeroDiCar_2
e n. , associandosi in via istruttoria alle istanze dell'avv.to Tamagno Numer_3 NumeroDiC_4 assicurato:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. Parte_1 nei confronti del convenuto Avv. Matteo Tamagno in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare anche le domande svolte da questo nei confronti di Controparte_2
pagina 3 di 15 con riferimento al rischio di cui ai contratti nn. 10538717, 10561625Y-LB, CP_2
GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB;
2. in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. Matteo Tamagno, accertare e dichiarare che le polizze di cui ai contratti nn. 10538717, 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB non sono operative per i motivi esposti in narrativa e/o che nulla comunque è indennizzabile ai sensi delle predette polizze da parte della terza chiamata per le ragioni espresse in parte motiva;
3. in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. Matteo Tamagno e di ritenuta operatività delle polizze nn. 10538717, 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P- LB, contenere l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio Controparte_2 assunto con i contratti nn. 10538717, 10561625Y-LB, GT1C087242P-LB e GT2C328041P-LB: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. Matteo Tamagno, (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza ritenuta applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia, (v) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia, (vi) occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il OR ha introdotto il presente procedimento esponendo che: Parte_1
▪ nel 2006 conferì, in relazione alla causa rubricata al n. 1470/2006 R.G. della Corte di Appello di Genova, mandato difensivo di assisterlo e difenderlo congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
e all'avv. Francesco Tamagno, entrambi con studio in Genova, Via Fieschi, Controparte_1
3/14;
▪ il mandato era relativo al giudizio di appello, da promuovere nell'interesse del OR Parte_3
, avverso la sentenza n. 407/2006 (doc. 01) del Tribunale di SA, avente ad oggetto
[...] domanda di risarcimento di danno alla persona a seguito di incidente stradale avvenuto in data
16.05.1999 in località Pian del Re – frazione Berzi (IM);
▪ l'impugnazione proposta a mezzo degli avvocati e Tamagno veniva respinta con CP_1 sentenza n. 1360/2014 del 25.03.2014 (doc.02) in considerazione dell'omessa produzione del mandato ad litem e l'appellante, , veniva condannato alla rifusione delle Parte_1 spese delle due controparti;
▪ il OR ricorreva in Cassazione assumendo l'efficacia sanante nel corso Parte_1 del giudizio di appello della produzione del mandato ad litem (doc.03), ma la Suprema Corte con sentenza n. 6311/2019 depositata il 05.03.2019 (doc.04) rigettava il ricorso condannando il OR al rimborso delle spese legali e al pagamento del doppio del Contributo Parte_1
Unificato;
pagina 4 di 15 ▪ all'esito del giudizio di Cassazione, con la conferma della sentenza di appello, si concretizzava quindi il danno patito dal OR a causa dell'omessa produzione del mandato ad Parte_1 litem da parte degli avvocati Tamagno-Misurale;
▪ con pec del 24.05.2019 (doc.05) il OR formulava quindi richiesta risarcitoria nei Parte_1 confronti degli avvocati Tamagno-Misurale;
▪ con pec del 27.05.2019 (doc.06) gli avv.ti Misurale-Tamagno, pur contestando la pretesa del OR , comunicavano di aver trasmesso denuncia di sinistro alla propria compagnia Parte_1 di assicurazione;
▪ non avendo fatto seguito alcun altro ulteriore riscontro, il OR invitava tramite pec Parte_1 del 14.09.2020 (doc.07) gli avvocati Tamagno-Misurale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e segg D.L. 132/2014 per cercare di addivenire ad una soluzione amichevole della vertenza relativa alla pretesa risarcitoria vantata nei loro confronti;
▪ con pec del 12.10.2020 (doc.08) gli avv.ti Tamagno-Misurale comunicavano di respingere l'invito assumendo l'intervenuta prescrizione della pretesa del OR . Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, il OR , ritenendo fondata e non prescritta la propria pretesa, Parte_1 ha inteso agire giudizialmente nei confronti dell'avv. e Matteo Tamagno al fine di Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, assumendo che la condotta dei legali integrasse un'ipotesi colpa professionale riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. o, in via subordinata, ex art 2043 c.c.
Gli avv.ti e Tamagno, nel costituirsi, previa chiamata in causa delle rispettive compagnie CP_1 assicurative, hanno rigettato ogni addebito.
In particolare hanno insistito nell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, sull'assunto che mancasse una pregiudiziale domanda di accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti ex art. 1218 c.c
Nel merito hanno insistito per il corretto adempimento, da parte loro, della prestazione in quanto, al momento della iscrizione a ruolo della causa d'appello, era stato prodotto ed inserito agli atti il mandato difensivo (conferito dal cliente ed apposto in calce alla copia notificata in forma Parte_1 esecutiva del provvedimento impugnato).
La circostanza, già rappresentava al giudice dell'appello dopo il rilievo officioso della mancanza della procura, era stata confermata dal con atto autenticato nelle firme dal Notaio Parte_1 Per_2 di Ronco Scriva (GE) del 19 Aprile 2013 (doc. 6) il quale, sotto la propria responsabilità,
[...] dichiarava, attestava e confermava non solo che i convenuti erano stati da lui incaricati d'interporre appello avverso la Sentenza del Tribunale di SA N° 407/2006 ma soprattutto che, “…la procura alla lite come sopra conferita - autenticata dai predetti legali incaricati - era stata da me personalmente rilasciata e sottoscritta proprio in calce alla copia notificata in forma esecutiva del provvedimento impugnato e, ciò, in epoca antecedente alla notificazione dell'atto di appello”.
Dunque, considerato che non sarebbe stato possibile iscrivere la causa a ruolo in assenza di procura- in caso contrario l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, vigendo in allora esclusivamente il sistema cartaceo - era di tutta evidenza come la mancanza di procura ad litem accertata d'ufficio dalla Corte nell'anno 2014 non potesse ritenersi responsabilità professionale dei legali.
pagina 5 di 15 Sempre in punto an debeatur i convenuti eccepivano, ad ogni buon conto, che non vi era alcuna certezza che l'esito del giudizio di appello sarebbe stato favorevole a . Parte_1
In punto quantum debeatur poi, i legali contestavano le poste risarcitorie pretese, alcune delle quali in alcun modo riferibili causalmente al preteso errore (quali quelle sostenute per il primo grado di giudizio che aveva trovato il , assistito da altro legale, soccombente o quelle sostenute per il ricorso Parte_1 in Cassazione, imprudentemente proposto con altro legale, ed infatti rigettato visto che era a tutti che, prima della riforma legislativa del 2009, che ha modificato il testo dell'Art. 182 C.p.c., il vizio di procura non fosse sanabile).
quale chiamata in causa dall'avv. , si costituiva CP_2 Controparte_2 CP_1 richiamando gli oneri probatori gravanti, in via generali, sull'assicurato, ed eccependo, preliminarmente, difetto di copertura della polizza.
La Compagnia assumeva infatti, che, in data 30.1.19, l'avv. aveva sottoscritto il primo CP_1 contratto con il Coverholder Bridge Insurance Broker s.r.l., ricevendo il certificato assicurativo DY039731-LB, di mediante il quale risultava garantito per il periodo Controparte_2 dal 30.1.19 al 30.1.20 (doc. 1).
Trattandosi di assicurazione prestata con la formula Claims made (doc. 1, pag. 14), era questa la polizza cui fare riferimento nell'incardinato giudizio, posto che l'avv. aveva ricevuto la CP_1 contestazione di responsabilità, con contestuale richiesta risarcitoria, il 24.5.19 (doc. 5, fascicolo attore).
All'atto della sottoscrizione del contratto de quo (30.1.19), tuttavia, l'avv. era già consapevole CP_1 dell'errore su cui si fondava l'odierna richiesta risarcitoria del sig. , tant'è che non appena la Parte_1 Corte d'appello di Genova aveva rilevato il problema della mancanza della procura alle liti necessaria per proporre l'impugnazione (ordinanza del 13.3-4.4.13), prima ancora del deposito della sentenza del giudizio di gravame, in data 5.4.13, il predetto avvocato aveva comunicato il potenziale sinistro a e a con le quali era assicurato all'epoca, come risultava dal doc. 2 da lui stesso Parte_4 CP_4 prodotto.
Peraltro, a conferma del fatto che l'avv. fosse ben consapevole, sia dell'errore, che delle sue CP_1 conseguenze, bastava considerare quanto, anche nel presente giudizio, egli affermava (“noto era a tutti che, prima della riforma legislativa del 2009 che ha modificato il testo dell'Art. 182 C.p.c., il vizio di procura non fosse sanabile”, cfr. comparsa, pag. 9).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 17.3 delle condizioni di polizza, la Compagnia eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dall'avv. nei confronti dei (“L'assicurazione non opera CP_1 CP_2 per… fatti noti all esistenti prima od alla data di decorrenza della presente Polizza che Parte_5 l' conosceva o della quali poteva avere conoscenza, atti a generare una successiva Richiesta Parte_5 di risarcimento”, doc. 1, pag. 18).
In ogni caso, secondo la Compagnia, sussisteva un'ipotesi di perdita dell'indennizzo per dichiarazioni inesatte.
La pregressa conoscenza del fatto sul quale era fondata la domanda oggetto del giudizio comportava comunque anche la decadenza dell'avv. dal diritto a essere garantito dai ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 2 delle condizioni di polizza, secondo cui “le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
pagina 6 di 15 Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile”, doc. 1, pag. 16).
Invero, in data 30.1.19, al momento della sottoscrizione del primo contratto col Coverholder Bridge Insurance Broker s.r.l. - allorché l'avv. aveva ricevuto il certificato DY039731-LB relativo al CP_1 periodo assicurativo 30.1.19/30.1.20 - rispondendo alla domanda n. 9 del questionario, dichiarava di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine ad una perdita, o a una richiesta di risarcimento (doc. 1, pag. 11), circostanza invece smentita dal doc. 2 da lui stesso qui prodotto.
Era quindi evidente che l'inesattezza delle dichiarazioni rese dall'avv. , all'atto della CP_1 sottoscrizione del contratto, in data 30.1.19, avessero influito sulla valutazione del rischio da parte dei come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Le falsità e reticenze di cui all'art. CP_2
1892 c.c. producono l'annullamento del contratto (o la perdita del diritto all'indennizzo, se scoperte dall'assicuratore dopo l'avveramento del rischio) non quando la circostanza taciuta abbia provocato l'evento avverso, ma anche allorché al momento della stipula la falsità appariva astrattamente idonea ad aumentare la relativa probabilità” (Cass. Civ., Sez. III, 6.6.14, n. 12831, in Guida al diritto 2014, 32, 62). Ed ancora, “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (Corte d'Appello di Torino, sez. III, 31.5.19, n.924, Red. Giuffrè 2019).
In via subordinata, associandosi alle difese dell'assicurato, sottolineando che l'attore non avesse indicato alcun elemento atto a confutare la correttezza della pronuncia di primo grado che l'aveva trovato soccombente, né provato la concreta possibilità che in sede di appello tale decisione potesse essere riformata, avendo dedicato al tema solo pochissime righe al paragrafo 17 della citazione, richiamando, quanto all'oggetto della garanzia, l'art. 16 delle condizioni di polizza (“gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato (o gli Assicurati) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni involontariamente cagionati a Terzi a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve e grave), errore, omissione, negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio dell'Attività Professionale di Avvocato così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia”), le esclusioni di cui all'art. art. 17 CGA (doc. 1, pag. 17), massimale e franchigia, eccepiva l'esclusione dalla copertura della restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato per l'attività difensiva prestata all'attore.
con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. GT1C087242P- Controparte_2
LB E GT2C328041P-LB, quale chiamata in causa dall'avv. Tamagno, si costituiva richiamando gli oneri probatori gravanti, in via generale, sull'assicurato e richiamando le polizze sottoscritte, entrambe secondo lo schema “claims made” (l'Assicurazione, vale se la richiesta di risarcimento è fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione) indicate dallo stesso legale:
pagina 7 di 15 ▪ polizza n. GT1C087242P-LB (cfr doc. n. 2), operante dalle ore 24:00 del 20.09.2021 alle ore 24:00 del 20.09.2022;
▪ polizza n. GT2C328041P-LB (cfr doc. n. 3) che aveva, invece, validità dalle ore 24:00 del 23.09.2022 sino alle ore 24:00 del 23.09.2023.
rilevava come dalla lettura dell'atto di citazione del sig. si apprendeva che la prima lettera Parte_1 di responsabilizzazione da questi inviati ai suoi precedenti difensori risalisse al maggio 2019 (cfr doc.
n. 5 del fascicolo ). Detta richiesta, veniva, poi, seguita da un invito a stipulare una Parte_1 negoziazione assistita nell'anno 2020 (cfr doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice).
Emergeva, quindi, che quando l'Avv. Tamagno aveva provveduto a sottoscrivere tanto la polizza n.
GT1C087242P-LB, nel settembre 2021, quanto la polizza n. GT2C328041P-LB, nel settembre 2022, lo stesso era ovviamente a conoscenza della pendenza del sinistro già avanzato dal Sig. . Parte_1 quindi, entrambe le polizze non potevano ritenersi operative:
▪ sia in quanto stipulate a sinistro già avvenuto ed in relazione al quali sia già pervenuta richiesta di risarcimento;
▪ sia in quanto riferibili ad eventi, di cui l'assicurato sia a conoscenza, e dai quali possa presumibilmente, derivare una richiesta risarcitoria (artt. 1892 e 1893 c.c.).
Nel merito, ribadiva, comunque, l'infondatezza della pretesa fatta valere nei confronti dell'assicurato in quanto un'eventuale risarcimento del danno avrebbe potuto, in ipotesi, essere riconosciuto al Sig.
solo laddove il medesimo avesse dimostrato che, se non si fosse verificata la questione Parte_1 attinente la procura alle liti, l'atto di citazione in appello sarebbe stato accolto nel merito, con soddisfazione integrale anche in punto spese, o quantomeno compensazione delle medesime.
L'avv. Tamagno dava poi atto, a seguito della costituzione della propria compagnia, che la produzione da parte sua, in giudizio, delle sole polizze stipulate nel settembre del 2021 e nel settembre del 2022 erano dipese da mero errore materiale e produceva, unitamente alla prima memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 cpc, le polizze stipulate nel settembre del 2018 con validità dal meso stesso fino a settembre
2019 (polizza n. 10538717) e nel settembre del 2019, con validità dal meso stesso fino a settembre
2020 (polizza n. 10561625Y-LB), cfr. doc. 8.
Anche con riferimenti a tali polizze la Compagnia ribadiva, per le ragioni già illustrate, l'eccezione di inoperatività.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva rimessa in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda proposta da parte attrice (che soggiace al termine prescrizionale decennale e non può in ogni caso ritenersi prescritta) è infondata e non può essere accolta.
In tema di responsabilità professionale dell'Avvocato la Suprema Corte di Cassazione è univoca nell'affermare che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale
pagina 8 di 15 che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” (Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 19 novembre 2004 n. 21894; Cass. 18 aprile 2005 n. 7997, Cass. 9917/2010; Cass. 13873/2020).
Dunque, la responsabilità dell'Avvocato non può essere eccepita per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità è infatti essenziale verificare:
▪ se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo;
▪ se un danno vi sia stato effettivamente;
▪ se, ove il professionista tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mancando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 2638/2013; Cass. 25112/2017; Cass. 8516/2020).
In altri termini, quand'anche si voglia dare per “provato” l'errore del professionista, è comunque imprescindibile, nell'esame delle singole poste di danno lamentate, porre in essere il giudizio probabilistico o controfattuale ovvero chiedersi, supponendo assente l'inadempimento del professionista, se la medesima conseguenza (il pregiudizio sofferto dal danneggiato) si sarebbe comunque verificata.
A tale fine si osserva quanto segue.
L'errore che l'attore imputa ai convenuti è la mancanza, in atti del giudizio di appello, del mandato ad litem (in atto di citazione indicato come apposto “a margine” dell'atto di appello).
La corte d'Appello, infatti, dopo aver trattenuto la causa a decisione, rilevava d'ufficio l'assenza di mandato e fissava udienza di comparizione parti per il 23.04.2013.
In tale sede gli avv.ti e Tamagno producevano una “dichiarazione di conferma di mandato” a CP_1 firma del OR , autenticata dal Notaio dr. in Ronco Scrivia, Parte_1 Persona_2 con la quale lo stesso precisava di aver conferito mandato agli avvocati Tamagno e prima CP_1 della redazione dell'atto di appello, sottoscrivendo il mandato steso in calce alla copia esecutiva della sentenza impugnata (doc. 10) e non dunque, come indicato per mero errore materiale, a margine dell'atto di appello.
Nel fascicolo di parte non era tuttavia presente la copia di tale sentenza con in calce la procura in favore degli avvocati Tamagno e sicchè la Corte di Appello di Genova (doc. 02), rilevato che CP_1
“nessuna procura conferita dagli odierni appellanti e di Parte_1 Parte_6 Parte_1
ai nuovi difensori avv. e Tamagno Matteo del Foro di Genova è mai stata
[...] Controparte_1 depositata in Cancelleria né unitamente al fascicolo di parte, all'atto della costituzione in giudizio degli appellanti medesimi, né successivamente, sino al deposito dell'atto di conferma di mandato 19.04.2013 in autentica Notaio nonché di istanza contenente procura alle liti, avvenuto il Per_2
22.04.2013, a seguito del rilievo da parte della Corte della mancanza di procura alle liti a favore dei detti difensori, effettuato con ordinanza 13.3-4.4.2013” disponeva il rigetto dell'appello con condanna alle spese di causa e di CTU del OR . Parte_1
In diritto, la Corte di Appello di Genova aveva infatti mostrato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale
(Cass n. 4780 del 26.02.2013), in base al quale ove manchi la procura al difensore, la domanda, sia pagina 9 di 15 monitoria, sia a cognizione piena non può essere proposta per difetto di ministero di difensore, rilevando, peraltro, non solo che la procura non fosse presente agli atti del fascicolo del gravame, ma anche che non fosse stata successivamente prodotta e che non vi sia prova che fosse mai stata effettivamente depositata in cancelleria al momento della costituzione in giudizio.
La causa aveva infatti avuto inizio anteriormente alla riforma del 2009, che ha poi modificato il testo dell'art. 182 cpc, sicchè la mancanza di procura non poteva in alcun modo essere sanata.
Secondo la tesi attorea la dimenticanza dei difensori del OR in grado di appello era stata Parte_1 determinante al fine della reiezione della sua domanda risarcitoria.
In particolare, la domanda proposta in appello dal OR (quella asseritamente “mal Parte_1 adempiuta”) puntava ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di SA.
Il giudice di prime cure aveva infatti rigettato la domanda di risarcimento del danno alla persona da lui patiti a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 16.05.99 allorquando, in qualità di cineoperatore Contr incaricato dalla i eseguire le riprese della gara motociclistica denominata 53° Due Valli”, veniva investito da un motoveicolo di gara.
Secondo l'attore , in assenza dell'errore commesso dai legali (quello di non aver depositato Parte_1 la procura alle liti), la sua domanda, in appello, avrebbe avuto fondate possibilità di accoglimento in quanto:
▪ il giudice di prime cure si era pronunciato senza aver preso visione della videocassetta contenente la sequenza dell'urto – le cui immagini sono state prodotte anche in questa sede cfr. doc. 14 alleato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc);
▪ la Corte d'Appello, dopo aver visto quel filmato, aveva licenziato ctu medico legale sulla persona dell'attore al fine di quantificare l'entità delle lesioni patite (il CTU dr. Per_3 stimava il danno riportato dal OR pari a ITP al 50% di gg. 30, ITT di gg.30, IP Parte_1 del 3%, spese mediche di lire 493.500).
Gli elementi che parte attrice porta, in questo giudizio, a sostegno del proprio assunto sono tuttavia carenti ai fini del giudizio prognostico che questo giudice è tenuto ad effettuare.
Onere di parte attrice non era solo produrre in modo disorganico gli atti di parte (atto di appello, memorie conclusionali e replica), i verbali di udienza, i documenti prodotti in primo grado e i provvedimenti giudiziari emessi, ma consentire al giudice, in questo giudizio, attraverso una seria critica al provvedimento impugnato e al compendio defensionale speso dalle controparti, neppure riportato, di mettersi nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato il giudice d'appello, nel vagliare la correttezza della decisione di primo grado (il cui apparato motivazionale, si ribadisce, non viene, in questa sede, neppure compiutamente ritrascritto o riportato in chiave critica).
In buona sostanza non può essere onere del giudice esaminare, in totale autonomia, l'intero contesto motivazionale della sentenza di primo grado, i motivi di appello e decidere, senza alcun apporto della parte interessata, senza avere piena contezza delle eccezioni svolte dalle controparti nel giudizio di primo grado, se la sentenza di primo grado sia stata resa in modo coerente con l'intero materiale istruttorio esaminato.
pagina 10 di 15 Se gli unici elementi sui quali questo giudicante deve esprimersi sono rappresentati dalla videoripresa e dall'ordinanza della Corte di Appello dell'11.03.2008, espressamente resa “al fine di completare l'istruttoria ed impregiudicata ogni altra valutazione sul merito” (cfr. doc. 36 prodotto da parte attrice), quindi non solo non “vincolante” rispetto all'an debeatur ma neppure decisiva al fine di stabilire l'eventuale concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c., ebbene tali elementi non sono sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda, perché non provano ex sé la fondatezza dell'appello.
Si veda, a tale proposito, l'allegazione dell'attore sul punto: “Il giudizio probabilistico di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal OR tramite gli avvocati e Tamagno Pt_3 CP_1 trova fondamento probatorio nel contenuto dell'ordinanza del 10.10.2007 (doc. 35), relativa all'ammissione dell'istanza di visionare il filmato dell'incidente, del verbale del 10.03.2008 (doc. 34) contenente la verbalizzazione di quanto emerge dalla visione del filmato, nonché dell'ordinanza del 11.03.08 (doc. 36) con la quale, a seguito della visione di tale filmato (visione omessa in primo grado), la Corte aveva licenziato la richiesta perizia medico-legale sulla persona del OR Parte_3 per completare l'istruttoria della causa. Il contenuto del filmato visionato dalla Corte di Appello è stato sommariamente riportato a verbale del 10.03.2008 (doc.34), tuttavia, al fine di consentire nel presente giudizio la verifica della rilevanza del contenuto di tale filmato quale elemento di prova della responsabilità del (organizzatore dell'evento) e del OR IN (motociclista Controparte_6 investitore) questa difesa ha prodotto in allegato alla prima memoria ex art. 183 6° co cpc, quale doc.
14, il file del video a suo tempo visionato su supporto CD, dal quale risulta sia la totale assenza di delimitazione con nastri del percorso di gara, sia la posizione laterale del OR , sia Parte_1 l'anomalo allungamento del busto del motociclista verso il punto di ripresa che confermano che il OR è stato investito da un partecipante alla gara mentre si trovava a margine della sede Parte_1 stradale”).
A tale riguardo, si osserva come la domanda svolta in primo grado dall'attore (è quanto si apprende dalla lettura dell'atto di appello e dai provvedimenti giudiziari prodotti) era indirizzata nei confronti del IN (motociclista ritenuto responsabile di una condotta deliberatamente orientata a colpire il cineoperatore) della TO SA (organizzatore dell'evento, ritenuto altresì colpevole di non avere garantito adeguato soccorso il cineoperatore) e della RE (garante Controparte_7 dell'organizzazione).
Il giudice di primo grado si è pronunciato (rigettandole invero entrambe, diversamente da quanto sostenuto in atto di appello) perché ha ritenuto che dovesse essere ascritta al una condotta Parte_1 colposa di esposizione al rischio tale da aver assunta efficacia assorbente ed esclusiva rispetto al danno patito (avendo egli deciso autonomamente di sportarsi, rispetto al punto indicato dall'incaricato dell'organizzatore TO, ing. , in una zona della strada destinata al transito dei motoveicoli, Per_4 impegnati in una prova speciale cronometrata, cfr pag. 4 sentenza di primo grado). E perchè ha ritenuto mai ritualmente formulata nei confronti di TO, nell'atto introduttivo del giudizio, una domanda di risarcimento per omesso soccorso.
Ha motivato (è quanto si apprende dalla lettura della sentenza) sulla base delle deposizioni dei testi
, e e delle sequenze fotografiche prodotte. Per_4 Tes_1 Tes_2
Dai motivi di appello (sui quali parte attrice, in questo giudizio, si ribadisce, non ha ritenuto di soffermarsi al fine di illustrarne al giudice la fondatezza) si apprende che la decisione era apparsa ingiusta perché, invece, il videofilmato non esaminato dal primo giudice dimostrava:
pagina 11 di 15 ▪ che il sig. era sul ciglio esterno della strada e non, come ritenuto dal giudice di Parte_1 prime cure, all'interno di essa, in posizione frontale al motociclista;
▪ l'anomalo ed apparente ingiustificato cambio di direzione della moto in un punto privo di insidie;
▪ il movimento del busto del corridore che “sporgendosi quasi completamente verso la propria sinistra veniva a collidere violentemente, con il capo volontariamente abbassato, con il proprio casco la telecamera imbracciata dal ”; Parte_1
▪ il fatto che nessuno dei testi, che avevano dichiarato di aver assistito al sinistro, fosse invero presente sul circuito di gara.
A tal fine l'appellante produceva altresì 12 fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e le varie posizioni assunte dal cineoperatore durante lo svolgimento della gara;
consulenza tecnica di analisi fonica e video redatta dall'ing. che aveva ritenuto anomala la posizione assunta dal Per_5 motociclista rispetto alla traiettoria di gara;
l'elenco dei partecipanti alla gara tra i quali non figurava, diversamente da quanto emerso in sede istruttoria, il teste . Tes_2
Richiamava altresì, a suo dire, le dichiarazioni “confessoriamente” rese dal IN in sede di interrogatorio formale (non prodotte in questo giudizio), a mente delle quali il era “caduto Parte_1 giù dalla scarpata” e quindi non poteva trovarsi sul sedime stradale.
In sostanza si sosteneva, con l'appello, che “il conducente della moto, imboccato il rettilineo alla fine del quale era posizionato il , con ampia visibilità del tratto di strada avanti a se, avesse Parte_1 deliberatamente, radicalmente e senza obiettiva motivazione modificato la propria traiettoria di marcia” andando in buona sostanza ad impattare volontariamente il cineoperatore.
Gli elementi di cui il giudicante dispone in questo giudizio non consentono invero di supportare validamente il giudizio controfattuale di cui era onerato l'attore.
Il videofilmato non prova, diversamente da quanto sostenuto, la volontarietà del gesto del motociclista, impegnato in un gara (interdetta al pubblico), sostenuta ad velocità, su un terreno altamente sconnesso e di cui non è stato neppure allegato il relativo regolamento (al fine di valutare la congruità delle condotte assunte da partecipanti, operatori, organizzatori).
Il videofilmato prova, diversamente da quanto sostenuto, la posizione del cineoperatore in forte vicinanza al motociclista e quindi, almeno in parte, sulla strada sterrata, anche se non “di fronte” al motociclista.
La pretesa contraddittorietà delle deposizioni, sulle quali l'appellante ha insistito in appello, non appaiono comunque realmente tali: trattasi in buona sostanza di inesattezze (come quella che vorrebbe l'urto avvenuto con il casco e non con la spalla, come riferito dal teste , o come quella che Tes_2 identifica il luogo del sinistro, sempre teste , delimitato da “fettucce”, non visibili nel filmato. Tes_2
Vedasi sul punto il contenuto della deposizione: “nella curva più pericolosa il percorso di gara era delimitato da apposite fettucce..anche se non ne sono sicuro credo che anche il punto del sinistro fosse delimitato da fettucce”), inidonee ad inficiare il contenuto sostanziale della deposizione. Inoltre, il fatto che nel videofilmato non si veda nessuno, a parte i concorrenti, non può portare ad escludere la presenza in loco (nella parte boschiva) di altri soggetti (i testi escussi) che abbiano potuto assistere alle fasi del sinistro, essendo la distanza riferita dal luogo del sinistro chiaramente indicativa (200/300 m).
pagina 12 di 15 L'elenco (parziale) dei partecipanti alla gara prodotto (volto a dimostrare la falsità della deposizione del , non presente nel citato elenco) non è elemento, comunque, provante. Tes_2
La circostanza, poi, che di nessuno si senta il grido lanciato in allarme all'indirizzo del , Parte_1 prima del sinistro (per come dichiaratamente riferito dal teste ) può dipendere banalmente Tes_2 anche dalla qualità dell'audio o dal fatto che le grida siano state lanciate in un momento diverso dal segmento di ripresa prodotta da parte attrice.
L'interrogatorio reso dal sig. IN non pare, poi, contenere alcuna dichiarazione, per come riportata in atto di appello, che possa assumere valore confessorio rispetto alla posizione assunta dal cineoperatore al momento del sinistro.
I fotogrammi che illustrano la posizione del cineoperatore prima del sinistro non possono poi escludere, evidentemente, che egli si possa essere posto in eccessivo avvicinamento al momento del passaggio del motociclista, sorpreso della sua presenza.
La perizia di parte poi, nel descrivere l'anomala posizione del IN nell'affrontare la curva, non è neppure univoca delle sue conclusioni (e non può escludere un gesto del tutto involontario del partecipante alla gara):
Lo stesso dicasi per le parole pronunciate dal motociclista (“vai giù”):
L'atto di appello non contiene poi una concreta e motivata censura al punto della motivazione che ha ritenuto infondata la domanda svolta nei confronti dell'organizzatore, per aver questi assolto agli obblighi che su di lui gravavano (indicando, a mezzo di delegato, ing. , un luogo sicuro dal Per_4 quale effettuare le riprese, dal quale il si sarebbe autonomamente allontanato) né al punto Parte_1 della motivazione che ha ritenuto inammissibile la domanda svolta nei suoi confronti (per omissione di soccorso) per irritualità/tardività, non essendo mai stata coltivata nell'atto introduttivo (non prodotto).
Per tali ragioni, deve pervenirsi ad un rigetto della domanda non essendo stati portati all'attenzione del giudicante elementi in grado di sostenere validamente il giudizio prognostico che, in sede di azione di responsabilità, è obbligatorio fare.
pagina 13 di 15 Il rigetto della domanda assorbe la domanda di manleva svolta dai professionisti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative.
Le spese di lite sostenute da ciascuno dei convenuti vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00 importi minimi per ciascuna fase, considerati adeguati a remunerare il concreto dispendio di energie processuali profuse e considerata la pressoché identità delle difese spese dai due legali).
Quanto alle spese di lite sostenute dalla due compagnie queste, nonostante il rigetto della domanda, non possono essere poste a carico di parte attrice per causalità in quanto l'eccezione di difetto di copertura ex art. 1892 c.c. (tale quindi da rendere arbitraria la chiamata in giudizio) appare, ad un esame compiuto ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, fondata.
La sentenza dalla quale è scaturita l'azione di responsabilità (pronunciata dalla Corte di Appello di Genova in data 25.03.2014) non era infatti una semplice “sentenza di rigetto” della domanda del sig.
ma cristallizzava un'omissione (mancato deposito della procura alle lite non sanabile in Parte_1 base al regime vigente all'epoca dei fatti) che non poteva non mettere in allarme i legali che lo avevano assistito, rispetto al rischio di un'azione ai loro danni (di qui la loro colpa grave nell'omessa informazione).
Sarebbe stato specifico onere dell'avv. Tamagno dichiarare, in sede di stipula della polizza emessa nel settembre del 2018 con validità dal meso stesso fino a settembre 2019 (polizza n. 10538717) e dell'avv.
in sede di stipula del certificato assicurativo DY039731-LB, di CP_1 Controparte_2 che garantiva il periodo dal 30.1.19 al 30.1.20 – polizze che coprono l'evento di cui è causa per il
[...] quale è pervenuta richiesta di risarcimento nel maggio del 2019, cfr. doc. 5 fascicolo parte attrice - l'esistenza di un fatto atto a generare un potenziale aggravamento del rischio (sul punto Cass. Civ., Sez. III, 18 luglio 2023, n. 20997).
Pacifico poi che le compagnie, rese edotte della circostanze, avrebbero concluso il contratto a condizioni diverse, avendo fatto specifico affidamento, per la valutazione del rischio e del premio, sulle dichiarazioni dell'assicurato e che avevano pieno titolo per rifiutare l'indennizzo, non essendo decadute dall'azione (“Se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato (art. 1892 c.c.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione inadimplenti non est adimplendum sia agire per
l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione”, Cassazione civile n. 2576/1997).
Per tali ragioni le spese di lite sostenute dalle compagnie vanno poste a carico dei rispettivi chiamanti e liquidate in base ad identico scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda proposta da parte attrice;
dichiara assorbite le azioni di garanzia svolte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati;
pagina 14 di 15 condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute avv.ti e avv. Matteo Controparte_1
Tamagno le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna parte convenuta avv. a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
Società di diritto belga con sede legale a Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la
Banque Carrefour des Entreprises I Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 (C.F. ), in persona del Rappresentate Generale per l'Italia dei e per esso della P.IVA_1 CP_2
Procuratrice Speciale dott.ssa le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna parte convenuta avv. Matteo Tamagno a rimborsare a Controparte_2
(codice fiscale , in persona della dott.ssa non in proprio ma quale P.IVA_1 Controparte_3 Rappresentante Generale per l'Italia, ex procura del 01 marzo 2023, Repertorio n. 53.952, dott.
[...]
Notaio in Milano (all. A) domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, le spese Per_1 di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 04/06/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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