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Sentenza 7 gennaio 2024
Sentenza 7 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/01/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2344/2018, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Pietro Cossa nr. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Ruxandra SIMINICEANU (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via C.F._2
Federico Confalonieri nr. 5;
ATTORE contro
C.F. e p. iva: , con sede legale in Basiglio (MI), Milano Controparte_1 P.IVA_1
3, via F. Sforza nr. 15, Palazzo Meucci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro MUNARI (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Attilio CHIRICO (C.F.: C.F._4
), in Olbia, Via A. Nanni nr. 33; C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 settembre 2023.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18 dicembre 2018, citava in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il dott. ha Parte_1
acquisito per usucapione la porzione immobiliare sita in comune di Arzachena località Cala del Faro, facente parte del lotto 3 “I Delfini”, al foglio 5 mappale 1321 sub 57, derivante dal foglio 5 mappale
1247, sub 44, variato per allineamento mappe in data 26 gennaio 2010, n 1659 e comunque la porzione individuata nell'allegato 1 della perizia redatta dal geometra nel giudizio Persona_1 di regolamento di confini di primo grado ed ivi individuato con la colorazione verde”.
A sostegno delle proprie difese, il rilevava che: Pt_1
- con atto di citazione notificato il 29 giugno 2005, onveniva in Controparte_1
giudizio il affinché, previo accertamento dei confini tra le proprietà delle parti, venisse Pt_1
ordinata la restituzione, a favore della medesima, del tratto di terreno descritto in atti;
- con sentenza nr. 142/2010, il Tribunale di Tempio Pausania respingeva la domanda,
qualificandola formalmente come azione di regolamento di confini, e constatando il mancato assolvimento da parte di della prova della proprietà della porzione contestata;
CP_1
- la predetta pronuncia veniva impugnata dalla convenuta, con accoglimento da parte della Corte
d'Appello di IA (Sezione distaccata di Sassari), che accertava che il confine tra le due proprietà si trovava nella posizione indicata dalle mappe catastali, e condannava il al Pt_1
rilascio della zona ricompresa tra il confine, come accertato nel giudizio di primo grado, ed il muro divisorio;
- in particolare, il Giudice di secondo grado riformava la sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania, condividendo la qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 950 c.p.c., ma ritenendo errato il ragionamento del Giudice di primo grado, nel momento in cui onerava l'attore della prova della proprietà del terreno, trattandosi non di azione di rivendica, ma di determinazione di un confine incerto;
- dunque, l'azione introdotta dalla società convenuta, trattandosi di azione di regolamento di confini, e non di azione di rivendica, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile per l'usucapione;
pagina 2 di 12 - l'immobile limitrofo a quello di proprietà di veniva acquistato dal a Controparte_1 Pt_1
rogito del notaio di Milano rep. 75983 del 22.06. 1993, e da quella data il bene per cui Per_2
è causa risulta oggetto di possesso da parte dell'attore;
- tale situazione di fatto è implicitamente riconosciuta dalle pronunce citate che, seppur disponendo in materia di regolamento di confini, danno per “presupposto incontestabile” il possesso del bene in capo al , tanto che quest'ultimo veniva condannato al rilascio Pt_1
della zona ricompresa tra il confine, come accertato in giudizio, ed il muro divisorio;
- l'azione di regolamento di confini non è di per sé idonea ad interrompere i termini per l'usucapione, giacché l'acquisto del bene per possesso ultraventennale può essere impedito solo dalla tempestiva proposizione dell'azione di rivendicazione, che presuppone un conflitto di titoli, diversamente dalla prima in cui la contestazione non riguarda i titoli di proprietà, bensì la delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto di fondi) a causa dell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria), o soggettiva
(ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale).
Dunque, il sostiene di avere acquistato l'immobile nel 1993 e, in mancanza di atti Pt_1
validamente interruttivi del possesso, di avere acquisito per usucapione la porzione in contestazione a partire dal 22 giugno 2013, senza che il termine necessario per l'usucapione possa essere stato interrotto dalla vicenda processuale sopra richiamata.
Si costituiva nel presente giudizio parte convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Tempio Pausania, disattesa ogni istanza ed eccezione avversaria, In via preliminare al merito accertare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e, conseguentemente, rinviare l'udienza ex art. 183 c.p.c. dopo la scadenza del termine prescritto dall'art. 6 del medesimo Decreto, ordini all'Attore di depositare domanda di mediazione nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data della prima udienza;
Nel merito rigettare integralmente la domanda avversaria, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa della presente comparsa;
In ogni caso condannare l'Attore al risarcimento e alla sanzione processuale di cui all'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. in favore di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri e accessori di legge”.
In particolare, parte convenuta rilevava che:
pagina 3 di 12 - il possesso dell'attore veniva già interrotto nel 2005, quando la Controparte_1
citava in giudizio il per ottenere la restituzione del terreno per cui è causa, previo Pt_1
accertamento del confine tra le proprietà delle parti, e che la richiesta di restituzione del bene è emblematica della volontà della di interrompere il possesso esercitato da CP_1
controparte;
- in ogni caso, l'eccezione di usucapione sollevata in relazione all'azione di regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sé incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente;
- la sussistenza dei presupposti per condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per avere il introdotto il presente giudizio quando ormai il terreno veniva rilasciato, ed Pt_1 il confine tra le proprietà ripristinato all'esito del Giudizio di Esecuzione RGE n. 52/2018, con conseguente volontà e consapevolezza di avere introdotto un giudizio di mero disturbo.
All'udienza del 3 aprile 2019, il Giudice (Dott. Daniele BUSICO) disponeva, a cura delle parti,
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava per ammissione mezzi di prova, e verifica esito mediazione, all'udienza del 4 marzo 2020.
Con nota di deposito del 21 giugno 2019, parte attrice depositava gli atti del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con ordinanza del 1° agosto 2023, resa all'esito dell'udienza del 20 luglio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 settembre 2023, disponendo la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte.
Con ordinanza dell'11 settembre 2023, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza dal 25 settembre 2023.
pagina 4 di 12 *****
Ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti di causa, si ritiene opportuno precisare la tempistica dello svolgimento delle azioni processuali intercorse tra le parti, inerenti alla porzione di terreno per la quale, nel presente giudizio, si chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Il primo procedimento veniva introdotto nel 2005 dalla società convenuta, che citava in giudizio il
, chiedendo a questo Tribunale di ordinargli la restituzione, a favore della , Pt_1 CP_1
del tratto di terreno descritto in atti, previo accertamento dei confini tra le proprietà delle parti.
La causa veniva istruita con CT, avente ad oggetto il seguente quesito: “1) Accerti il CT lo stato dei luoghi di cui è causa, eseguendo i necessari rilievi tecnici. 2) Accerti altresì la situazione catastale e la corrispondenza allo stato dei luoghi. 3) Riferisca quanto utile ai fini di giustizia”. All'esito dell'accertamento tecnico, il CT Geom. constatava che il confine tra le due Persona_1
proprietà in oggetto risultava non conforme a quanto indicato nella documentazione catastale, a causa di uno sconfinamento sul lato Est della proprietà del , che sottraeva un tratto di terreno alla Pt_1 proprietà della per un'area di circa 79 mq. Controparte_1
Con sentenza nr. 142 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda della società convenuta, attrice nel procedimento N.R.G. 531/2010, in quanto, pur qualificando l'azione della ai sensi dell'art. 950 c.p.c., riteneva che la società non avesse prodotto la nota di CP_1
trascrizione idonea ad acclarare la continuità delle trascrizioni.
Nel luglio 2011, la società convenuta impugnava la predetta sentenza, e la Corte d'Appello di IA
(sezione distaccata di Sassari), con sentenza nr. 595/2016, in totale riforma della pronuncia di primo grado, accertava il confine tra le proprietà come individuato nelle mappe catastali (tracciato in colore rosso nella planimetria allegata alla relazione tecnica d'ufficio, allegata al dispositivo), e condannava il al rilascio della zona ricompresa tra il confine accertato e l'attuale muro divisorio, Pt_1
contraddistinta in colore verde scuro nella planimetria allegata alla relazione tecnica ed al dispositivo.
In particolare, la Corte d'Appello rilevava l'errore del Giudice di primo grado nel momento in cui gravava la dell'onere probatorio dell'azione di rivendicazione, Controparte_1 nonostante la controversia tra le parti riguardasse soltanto l'estensione delle rispettive proprietà, ed il posizionamento del muro di confine, non i titoli d'acquisto.
Stante l'inottemperanza del al decisum della Corte d'Appello, con ricorso ex art. 612 c.p.c. la Pt_1 chiedeva al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Tempio Controparte_1
pagina 5 di 12 Pausania di determinare le modalità per l'esecuzione del predetto obbligo di fare, con designazione dell'ufficiale giudiziario procedente.
Le operazioni di rilascio venivano eseguite secondo le disposizioni del Giudice dell'Esecuzione, come si evince dal verbale dell'11 dicembre 2018 (funzionario ), e dalla perizia Controparte_2
finale redatta dal CT ME , datata 11 dicembre 2018. Persona_3
Il 19 dicembre 2018, parte attrice introduceva il presente giudizio, chiedendo il riconoscimento dell'intervenuta usucapione della porzione di terreno indicata in atti, per le motivazioni di cui in premessa, sostenendo l'intervenuta usucapione del bene dal 22 giugno 2013.
Con riferimento agli atti idonei ad interrompere il possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza, in via consolidata, si esprime nel senso che “non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. In particolare, agli effetti della interruzione del termine utile per la usucapione sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene” (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24176).
Questo il principio generale.
L'idoneità di un'azione giudiziale ad interrompere il tempo necessario ad usucapire il bene deve essere valutata caso per caso.
Ad esempio, la giurisprudenza l'ha ritenuta sussistente con riferimento alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria, purché contenente anche la richiesta di attribuzione della quota di spettanza, sulla base del fatto che “tale domanda integra tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria (….)” (vedi Cassazione Civile n. 11476 del 30/04/2019).
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso positivo anche con riferimento all'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima, dichiarando che: “In tema di possesso "ad usucapionem" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale
pagina 6 di 12 tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente” (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079).
L'azione di regolamento di confini ha natura reale, petitoria ed imprescrittibile;
è finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, e l'onere della prova incombe su entrambe le parti che devono allegare, e fornire, qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine. Se tale onere non è compiutamente assolto, il Giudice, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame, e della valutazione, dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (vedi in questo senso, tre le molte,
Tribunale di Taranto sez. I, 22/06/2023, n.1448; Tribunale Termini Imerese sez. I, 30/05/2023, n.684;
Tribunale Piacenza, 15/03/2018, n.216).
Tale azione, come correttamente evidenziato dalla sentenza della Corte d'Appello di IA prodotta in atti, non si fonda sul titolo controverso, nel senso che la contestazione riguarda l'estensione dei fondi confinanti, a causa dell'incertezza del confine tra l'uno e l'altro, non l'incertezza del titolo di proprietà, e la natura della predetta azione non muta per il fatto che l'attore chiede il rilascio di una parte del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine.
In particolare, ciò che distingue l'azione di rivendica dall'azione di regolamento di confini è che nella prima l'attore è certo del confine (che è anzi indicato con certezza e chiarezza), e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con precisione estensione e misura;
mentre nella seconda
(che coinvolge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi) l'attore è insicuro
"ab initio" dei confini del proprio fondo, ma è pure incerto che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto.
Tuttavia, un conto è ritenere che l'onere probatorio a carico dell'attore nell'azione di regolamento di confini sia meno rigoroso rispetto a quanto richiesto in sede di azione di rivendicazione, altro è ritenere che, solo per questo, l'azione di regolamento di confini non è idonea ad interrompere il possesso utile per l'usucapione.
Ciò che interessa, di fatto, è valutare se l'azione introdotta nel 2005 dalla Controparte_1
fosse diretta, ed idonea, ad ottenere la restituzione del bene da parte del possessore usucapente, e
[...]
se la società convenuta nel presente giudizio intendesse privare il possessore del potere esercitato sul bene. pagina 7 di 12 Ebbene, con l'atto di citazione del 26 giugno 2005, la hiedeva a questo Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo accertamento dei confini tra la proprietà delle parti, ordinarsi alla convenuta la restituzione a favore dell'attrice del tratto di terreno descritto in premessa o come meglio verri individuato in base a CT. Vittoria di spese ed onorari”.
Nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra i due fondi contigui, ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza oggettiva dei confini, dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria, o anche incertezza meramente soggettiva, come nel caso in cui si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale.
Come già chiarito, è vero che la richiesta di rilascio del bene oggetto di accertamento non snatura l'azione proposta trasformandola in rivendicazione, ma l'effetto recuperatorio che ne deriva, seppure conseguenza dell'accertamento del confine, incide comunque sulla situazione di fatto, adeguandola a quella di diritto, con conseguente perdita del possesso del bene da parte dell'usucapente.
L'assenza di un conflitto tra titoli non è rilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dell'azione svolta dalla d interrompere il possesso utile per l'usucapione; del resto, Controparte_1 anche la prova dell'intervenuta usucapione verte su di una situazione di fatto, che deve consistere nel possesso del bene (mobile o immobile), protratto per un determinato lasso di tempo, senza interruzioni o rivendicazioni da parte dell'effettivo proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento sul bene), tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente.
Si ritiene, dunque, che la domanda svolta dalla società convenuta nel 2005 integri tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stata espressamente manifestata dal legittimo proprietario la volontà di ottenere la materiale restituzione del bene, previo accertamento del confine tra le due proprietà, la cui conseguenza consiste nell'effetto recuperatorio del bene che, incidendo sulla situazione di fatto, la adegua a quella di diritto, con riaffermazione del potere della CP_1
sull'immobile oggetto di accertamento, e perdita del possesso del medesimo da parte del
[...]
. Pt_1
Occorre altresì tenere in considerazione che il , nel giudizio di primo grado, non contestava in Pt_1
alcun modo il diritto di proprietà della Controparte_1
Come si evince dalla sentenza della Corte d'Appello prodotta in atti: “Non è vero, come erroneamente affermato in sentenza, che il Dr. abbia contestato diritto di proprietà dell'attore. Il convenuto, Pt_1
nel costituirsi nel primo grado del giudizio, si è limitato a sostenere che il confine materiale tra i lotti, nella posizione in cui attualmente si trova, era stato realizzato dal costruttore al momento
pagina 8 di 12 dell'edificazione dei lotti e non era stato più modificato, mentre le mappe catastali avevano valore soltanto indicativo e indiziario. Le contestazioni del convenuto – limitate alla posizione materiale del muro di confine e alla sua apposizione da parte del costruttore – non sono pertanto idonee a trasformare l'azione da accertamento dei confini in rivendica con conseguente onere probatorio a carico dell'attore” (cfr. pag. 4, sentenza nr. 595/2016, Corte d'Appello di IA, Sez. distaccata di
Sassari).
Anche nel presente giudizio, il rilevava quanto segue: “Il dott. ha acquistato Pt_1 Parte_1
a rogito del notaio di Milano rep. 75983 del 22.06. 1993, l'immobile limitrofo a quello di Per_2
proprietà di . I limiti di proprietà del bene sono indicati nella planimetria catastale Controparte_1
allegata al predetto rogito (che peraltro coincidono con quelli che individuano la limitrofa proprietà
). (doc. 5) A tale proposito, basterà fare riferimento alla perizia espletata innanzi al CP_1
Tribunale di Tempio Pausania con la quale il consulente d'ufficio, nell'allegato 1 individua, con la colorazione verde, la porzione di terreno afferente la proprietà di , indicata in metri CP_1 quadrati 79 circa” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Tale mancata contestazione da parte del implica il riconoscimento, da parte del medesimo, del Pt_1
diritto di proprietà della sul bene de quo. Pertanto, la mera materiale Controparte_1
disponibilità di un bene sul quale si riconosce il diritto di proprietà altrui non può essere qualificata come possesso, bensì come detenzione, situazione di fatto diversa dal possesso, che è definito all'articolo 1140 c.c., e che viene inteso come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente alla proprietà, o ad altro diritto reale.
D'altra parte, le pretese del si fondano sulla presunzione per cui, dalle pronunce depositate Pt_1 agli atti, dovrebbe evincersi quale “presupposto imprescindibile” l'intervenuta usucapione della porzione di terreno per cui è causa.
Non si ritiene di condividere tale assunto, in quanto “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili
è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, al quale corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario” (Tribunale Potenza sez.
I, 31/01/2023, n.85). La manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, che dovrà allegare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. pagina 9 di 12 Non si ritiene che il abbia allegato i predetti elementi, essendosi limitato ad indicare il titolo di Pt_1
acquisto dell'immobile, senza dedurre alcunché relativamente alle modalità ed alla data di realizzazione dello sconfinamento nel terreno di proprietà altrui, né alle modalità attraverso le quali il esercitava l'asserito possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico sulla porzione di Pt_1
terreno per cui è causa, né che tale situazione di fatto, durante tutto il decorso del tempo previsto dalla legge, era caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte degli altri proprietari.
Per tali motivi, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, in quanto infondata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda svolta dalla CP_1
di condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
[...]
Il comma 1 della predetta norma dispone in tal senso: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Non si ritiene che la presente azione integri i requisiti della mala fede e della colpa grave, ovvero che si traduca in un abuso dello strumento processuale. L'infondatezza dell'azione, anche se manifesta, “non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 del Cpc, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Tribunale Firenze sez. II, 03/11/2023, n.3194).
Nel caso di specie, il rigetto della domanda attorea ha comportato la ricostruzione delle varie vicende processuali intercorse tra le parti, nonché l'individuazione della soluzione applicabile al caso di specie, previa disamina dell'idoneità delle azioni giudiziali ad interrompere il possesso utile per l'usucapione, tematica sulla quale l'applicazione del principio generale al caso concreto non sempre è di immediata soluzione, come si può dedurre dalle pronunce citate relativamente all'azione per riduzione di legittima, e di scioglimento della comunione ereditaria.
Neppure si ritiene che parte attrice abbia realizzato un abuso del processo, considerato che, secondo la ricostruzione del , il termine per l'usucapione del bene indicato in atti iniziava a decorrere il 22 Pt_1
giugno 1993, con conseguente maturazione al 22 giugno 2013, per cui non egli non avrebbe potuto pagina 10 di 12 eccepire l'intervenuta usucapione nel giudizio introdotto dalla el 2005, Controparte_1
e neppure nel giudizio d'appello promosso nel 2011.
Vero è che il avrebbe potuto opporsi in sede di esecuzione, sostenendo di avere usucapito il Pt_1
bene oggetto del dispositivo della sentenza per la quale la società convenuta ricorreva ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ma la prossimità della conclusione del predetto procedimento rispetto all'introduzione della presente causa fa presumere che la contumacia fosse finalizzata all'introduzione di un'autonoma domanda di accertamento di intervenuta usucapione la cui infondatezza, come già chiarito, non è sufficiente a fare ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.
Per quanto appena motivato, neppure si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciare nei confronti dell'attore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Di fatto, “La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico che assicura una efficace e sollecita definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede e cioè la consapevolezza della infondatezza della domanda o dalla colpa grave, che consiste nella carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza, e valutabile quale abuso della potestas agendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Tribunale Potenza sez. I,
31/08/2023, n.1077).
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.122,00 pagina 11 di 12
Trattandosi di esborsi ex art. 91 c.p.c., si ritiene di porre a carico dell'attore le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita
Valore dell'affare: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase dell'attivazione, valore medio: € 772,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda svolta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_3
quanto infondata;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
7.122,00 per onorari, oltre ai costi della mediazione, che si liquidano in € 772,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15 %.
Tempio Pausania, 7 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2344/2018, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Pietro Cossa nr. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Ruxandra SIMINICEANU (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Via C.F._2
Federico Confalonieri nr. 5;
ATTORE contro
C.F. e p. iva: , con sede legale in Basiglio (MI), Milano Controparte_1 P.IVA_1
3, via F. Sforza nr. 15, Palazzo Meucci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro MUNARI (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Attilio CHIRICO (C.F.: C.F._4
), in Olbia, Via A. Nanni nr. 33; C.F._5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 7 settembre 2023.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18 dicembre 2018, citava in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il dott. ha Parte_1
acquisito per usucapione la porzione immobiliare sita in comune di Arzachena località Cala del Faro, facente parte del lotto 3 “I Delfini”, al foglio 5 mappale 1321 sub 57, derivante dal foglio 5 mappale
1247, sub 44, variato per allineamento mappe in data 26 gennaio 2010, n 1659 e comunque la porzione individuata nell'allegato 1 della perizia redatta dal geometra nel giudizio Persona_1 di regolamento di confini di primo grado ed ivi individuato con la colorazione verde”.
A sostegno delle proprie difese, il rilevava che: Pt_1
- con atto di citazione notificato il 29 giugno 2005, onveniva in Controparte_1
giudizio il affinché, previo accertamento dei confini tra le proprietà delle parti, venisse Pt_1
ordinata la restituzione, a favore della medesima, del tratto di terreno descritto in atti;
- con sentenza nr. 142/2010, il Tribunale di Tempio Pausania respingeva la domanda,
qualificandola formalmente come azione di regolamento di confini, e constatando il mancato assolvimento da parte di della prova della proprietà della porzione contestata;
CP_1
- la predetta pronuncia veniva impugnata dalla convenuta, con accoglimento da parte della Corte
d'Appello di IA (Sezione distaccata di Sassari), che accertava che il confine tra le due proprietà si trovava nella posizione indicata dalle mappe catastali, e condannava il al Pt_1
rilascio della zona ricompresa tra il confine, come accertato nel giudizio di primo grado, ed il muro divisorio;
- in particolare, il Giudice di secondo grado riformava la sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania, condividendo la qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 950 c.p.c., ma ritenendo errato il ragionamento del Giudice di primo grado, nel momento in cui onerava l'attore della prova della proprietà del terreno, trattandosi non di azione di rivendica, ma di determinazione di un confine incerto;
- dunque, l'azione introdotta dalla società convenuta, trattandosi di azione di regolamento di confini, e non di azione di rivendica, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile per l'usucapione;
pagina 2 di 12 - l'immobile limitrofo a quello di proprietà di veniva acquistato dal a Controparte_1 Pt_1
rogito del notaio di Milano rep. 75983 del 22.06. 1993, e da quella data il bene per cui Per_2
è causa risulta oggetto di possesso da parte dell'attore;
- tale situazione di fatto è implicitamente riconosciuta dalle pronunce citate che, seppur disponendo in materia di regolamento di confini, danno per “presupposto incontestabile” il possesso del bene in capo al , tanto che quest'ultimo veniva condannato al rilascio Pt_1
della zona ricompresa tra il confine, come accertato in giudizio, ed il muro divisorio;
- l'azione di regolamento di confini non è di per sé idonea ad interrompere i termini per l'usucapione, giacché l'acquisto del bene per possesso ultraventennale può essere impedito solo dalla tempestiva proposizione dell'azione di rivendicazione, che presuppone un conflitto di titoli, diversamente dalla prima in cui la contestazione non riguarda i titoli di proprietà, bensì la delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto di fondi) a causa dell'incertezza del confine oggettiva (cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria), o soggettiva
(ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale).
Dunque, il sostiene di avere acquistato l'immobile nel 1993 e, in mancanza di atti Pt_1
validamente interruttivi del possesso, di avere acquisito per usucapione la porzione in contestazione a partire dal 22 giugno 2013, senza che il termine necessario per l'usucapione possa essere stato interrotto dalla vicenda processuale sopra richiamata.
Si costituiva nel presente giudizio parte convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Tempio Pausania, disattesa ogni istanza ed eccezione avversaria, In via preliminare al merito accertare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e, conseguentemente, rinviare l'udienza ex art. 183 c.p.c. dopo la scadenza del termine prescritto dall'art. 6 del medesimo Decreto, ordini all'Attore di depositare domanda di mediazione nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data della prima udienza;
Nel merito rigettare integralmente la domanda avversaria, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa della presente comparsa;
In ogni caso condannare l'Attore al risarcimento e alla sanzione processuale di cui all'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. in favore di Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri e accessori di legge”.
In particolare, parte convenuta rilevava che:
pagina 3 di 12 - il possesso dell'attore veniva già interrotto nel 2005, quando la Controparte_1
citava in giudizio il per ottenere la restituzione del terreno per cui è causa, previo Pt_1
accertamento del confine tra le proprietà delle parti, e che la richiesta di restituzione del bene è emblematica della volontà della di interrompere il possesso esercitato da CP_1
controparte;
- in ogni caso, l'eccezione di usucapione sollevata in relazione all'azione di regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sé incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente;
- la sussistenza dei presupposti per condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per avere il introdotto il presente giudizio quando ormai il terreno veniva rilasciato, ed Pt_1 il confine tra le proprietà ripristinato all'esito del Giudizio di Esecuzione RGE n. 52/2018, con conseguente volontà e consapevolezza di avere introdotto un giudizio di mero disturbo.
All'udienza del 3 aprile 2019, il Giudice (Dott. Daniele BUSICO) disponeva, a cura delle parti,
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava per ammissione mezzi di prova, e verifica esito mediazione, all'udienza del 4 marzo 2020.
Con nota di deposito del 21 giugno 2019, parte attrice depositava gli atti del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
Con ordinanza del 1° agosto 2023, resa all'esito dell'udienza del 20 luglio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 settembre 2023, disponendo la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte.
Con ordinanza dell'11 settembre 2023, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza dal 25 settembre 2023.
pagina 4 di 12 *****
Ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti di causa, si ritiene opportuno precisare la tempistica dello svolgimento delle azioni processuali intercorse tra le parti, inerenti alla porzione di terreno per la quale, nel presente giudizio, si chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Il primo procedimento veniva introdotto nel 2005 dalla società convenuta, che citava in giudizio il
, chiedendo a questo Tribunale di ordinargli la restituzione, a favore della , Pt_1 CP_1
del tratto di terreno descritto in atti, previo accertamento dei confini tra le proprietà delle parti.
La causa veniva istruita con CT, avente ad oggetto il seguente quesito: “1) Accerti il CT lo stato dei luoghi di cui è causa, eseguendo i necessari rilievi tecnici. 2) Accerti altresì la situazione catastale e la corrispondenza allo stato dei luoghi. 3) Riferisca quanto utile ai fini di giustizia”. All'esito dell'accertamento tecnico, il CT Geom. constatava che il confine tra le due Persona_1
proprietà in oggetto risultava non conforme a quanto indicato nella documentazione catastale, a causa di uno sconfinamento sul lato Est della proprietà del , che sottraeva un tratto di terreno alla Pt_1 proprietà della per un'area di circa 79 mq. Controparte_1
Con sentenza nr. 142 del 2010, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda della società convenuta, attrice nel procedimento N.R.G. 531/2010, in quanto, pur qualificando l'azione della ai sensi dell'art. 950 c.p.c., riteneva che la società non avesse prodotto la nota di CP_1
trascrizione idonea ad acclarare la continuità delle trascrizioni.
Nel luglio 2011, la società convenuta impugnava la predetta sentenza, e la Corte d'Appello di IA
(sezione distaccata di Sassari), con sentenza nr. 595/2016, in totale riforma della pronuncia di primo grado, accertava il confine tra le proprietà come individuato nelle mappe catastali (tracciato in colore rosso nella planimetria allegata alla relazione tecnica d'ufficio, allegata al dispositivo), e condannava il al rilascio della zona ricompresa tra il confine accertato e l'attuale muro divisorio, Pt_1
contraddistinta in colore verde scuro nella planimetria allegata alla relazione tecnica ed al dispositivo.
In particolare, la Corte d'Appello rilevava l'errore del Giudice di primo grado nel momento in cui gravava la dell'onere probatorio dell'azione di rivendicazione, Controparte_1 nonostante la controversia tra le parti riguardasse soltanto l'estensione delle rispettive proprietà, ed il posizionamento del muro di confine, non i titoli d'acquisto.
Stante l'inottemperanza del al decisum della Corte d'Appello, con ricorso ex art. 612 c.p.c. la Pt_1 chiedeva al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Tempio Controparte_1
pagina 5 di 12 Pausania di determinare le modalità per l'esecuzione del predetto obbligo di fare, con designazione dell'ufficiale giudiziario procedente.
Le operazioni di rilascio venivano eseguite secondo le disposizioni del Giudice dell'Esecuzione, come si evince dal verbale dell'11 dicembre 2018 (funzionario ), e dalla perizia Controparte_2
finale redatta dal CT ME , datata 11 dicembre 2018. Persona_3
Il 19 dicembre 2018, parte attrice introduceva il presente giudizio, chiedendo il riconoscimento dell'intervenuta usucapione della porzione di terreno indicata in atti, per le motivazioni di cui in premessa, sostenendo l'intervenuta usucapione del bene dal 22 giugno 2013.
Con riferimento agli atti idonei ad interrompere il possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza, in via consolidata, si esprime nel senso che “non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. In particolare, agli effetti della interruzione del termine utile per la usucapione sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene” (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24176).
Questo il principio generale.
L'idoneità di un'azione giudiziale ad interrompere il tempo necessario ad usucapire il bene deve essere valutata caso per caso.
Ad esempio, la giurisprudenza l'ha ritenuta sussistente con riferimento alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria, purché contenente anche la richiesta di attribuzione della quota di spettanza, sulla base del fatto che “tale domanda integra tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria (….)” (vedi Cassazione Civile n. 11476 del 30/04/2019).
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso positivo anche con riferimento all'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima, dichiarando che: “In tema di possesso "ad usucapionem" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale
pagina 6 di 12 tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente” (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079).
L'azione di regolamento di confini ha natura reale, petitoria ed imprescrittibile;
è finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, e l'onere della prova incombe su entrambe le parti che devono allegare, e fornire, qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine. Se tale onere non è compiutamente assolto, il Giudice, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame, e della valutazione, dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (vedi in questo senso, tre le molte,
Tribunale di Taranto sez. I, 22/06/2023, n.1448; Tribunale Termini Imerese sez. I, 30/05/2023, n.684;
Tribunale Piacenza, 15/03/2018, n.216).
Tale azione, come correttamente evidenziato dalla sentenza della Corte d'Appello di IA prodotta in atti, non si fonda sul titolo controverso, nel senso che la contestazione riguarda l'estensione dei fondi confinanti, a causa dell'incertezza del confine tra l'uno e l'altro, non l'incertezza del titolo di proprietà, e la natura della predetta azione non muta per il fatto che l'attore chiede il rilascio di una parte del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine.
In particolare, ciò che distingue l'azione di rivendica dall'azione di regolamento di confini è che nella prima l'attore è certo del confine (che è anzi indicato con certezza e chiarezza), e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con precisione estensione e misura;
mentre nella seconda
(che coinvolge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi) l'attore è insicuro
"ab initio" dei confini del proprio fondo, ma è pure incerto che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto.
Tuttavia, un conto è ritenere che l'onere probatorio a carico dell'attore nell'azione di regolamento di confini sia meno rigoroso rispetto a quanto richiesto in sede di azione di rivendicazione, altro è ritenere che, solo per questo, l'azione di regolamento di confini non è idonea ad interrompere il possesso utile per l'usucapione.
Ciò che interessa, di fatto, è valutare se l'azione introdotta nel 2005 dalla Controparte_1
fosse diretta, ed idonea, ad ottenere la restituzione del bene da parte del possessore usucapente, e
[...]
se la società convenuta nel presente giudizio intendesse privare il possessore del potere esercitato sul bene. pagina 7 di 12 Ebbene, con l'atto di citazione del 26 giugno 2005, la hiedeva a questo Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo accertamento dei confini tra la proprietà delle parti, ordinarsi alla convenuta la restituzione a favore dell'attrice del tratto di terreno descritto in premessa o come meglio verri individuato in base a CT. Vittoria di spese ed onorari”.
Nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona compresa tra i due fondi contigui, ove il possesso di essa da parte del convenuto derivi da mera incertezza oggettiva dei confini, dovuta alla promiscuità del possesso della zona confinaria, o anche incertezza meramente soggettiva, come nel caso in cui si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale.
Come già chiarito, è vero che la richiesta di rilascio del bene oggetto di accertamento non snatura l'azione proposta trasformandola in rivendicazione, ma l'effetto recuperatorio che ne deriva, seppure conseguenza dell'accertamento del confine, incide comunque sulla situazione di fatto, adeguandola a quella di diritto, con conseguente perdita del possesso del bene da parte dell'usucapente.
L'assenza di un conflitto tra titoli non è rilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dell'azione svolta dalla d interrompere il possesso utile per l'usucapione; del resto, Controparte_1 anche la prova dell'intervenuta usucapione verte su di una situazione di fatto, che deve consistere nel possesso del bene (mobile o immobile), protratto per un determinato lasso di tempo, senza interruzioni o rivendicazioni da parte dell'effettivo proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento sul bene), tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente.
Si ritiene, dunque, che la domanda svolta dalla società convenuta nel 2005 integri tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stata espressamente manifestata dal legittimo proprietario la volontà di ottenere la materiale restituzione del bene, previo accertamento del confine tra le due proprietà, la cui conseguenza consiste nell'effetto recuperatorio del bene che, incidendo sulla situazione di fatto, la adegua a quella di diritto, con riaffermazione del potere della CP_1
sull'immobile oggetto di accertamento, e perdita del possesso del medesimo da parte del
[...]
. Pt_1
Occorre altresì tenere in considerazione che il , nel giudizio di primo grado, non contestava in Pt_1
alcun modo il diritto di proprietà della Controparte_1
Come si evince dalla sentenza della Corte d'Appello prodotta in atti: “Non è vero, come erroneamente affermato in sentenza, che il Dr. abbia contestato diritto di proprietà dell'attore. Il convenuto, Pt_1
nel costituirsi nel primo grado del giudizio, si è limitato a sostenere che il confine materiale tra i lotti, nella posizione in cui attualmente si trova, era stato realizzato dal costruttore al momento
pagina 8 di 12 dell'edificazione dei lotti e non era stato più modificato, mentre le mappe catastali avevano valore soltanto indicativo e indiziario. Le contestazioni del convenuto – limitate alla posizione materiale del muro di confine e alla sua apposizione da parte del costruttore – non sono pertanto idonee a trasformare l'azione da accertamento dei confini in rivendica con conseguente onere probatorio a carico dell'attore” (cfr. pag. 4, sentenza nr. 595/2016, Corte d'Appello di IA, Sez. distaccata di
Sassari).
Anche nel presente giudizio, il rilevava quanto segue: “Il dott. ha acquistato Pt_1 Parte_1
a rogito del notaio di Milano rep. 75983 del 22.06. 1993, l'immobile limitrofo a quello di Per_2
proprietà di . I limiti di proprietà del bene sono indicati nella planimetria catastale Controparte_1
allegata al predetto rogito (che peraltro coincidono con quelli che individuano la limitrofa proprietà
). (doc. 5) A tale proposito, basterà fare riferimento alla perizia espletata innanzi al CP_1
Tribunale di Tempio Pausania con la quale il consulente d'ufficio, nell'allegato 1 individua, con la colorazione verde, la porzione di terreno afferente la proprietà di , indicata in metri CP_1 quadrati 79 circa” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Tale mancata contestazione da parte del implica il riconoscimento, da parte del medesimo, del Pt_1
diritto di proprietà della sul bene de quo. Pertanto, la mera materiale Controparte_1
disponibilità di un bene sul quale si riconosce il diritto di proprietà altrui non può essere qualificata come possesso, bensì come detenzione, situazione di fatto diversa dal possesso, che è definito all'articolo 1140 c.c., e che viene inteso come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente alla proprietà, o ad altro diritto reale.
D'altra parte, le pretese del si fondano sulla presunzione per cui, dalle pronunce depositate Pt_1 agli atti, dovrebbe evincersi quale “presupposto imprescindibile” l'intervenuta usucapione della porzione di terreno per cui è causa.
Non si ritiene di condividere tale assunto, in quanto “Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili
è necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, al quale corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario” (Tribunale Potenza sez.
I, 31/01/2023, n.85). La manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, che dovrà allegare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. pagina 9 di 12 Non si ritiene che il abbia allegato i predetti elementi, essendosi limitato ad indicare il titolo di Pt_1
acquisto dell'immobile, senza dedurre alcunché relativamente alle modalità ed alla data di realizzazione dello sconfinamento nel terreno di proprietà altrui, né alle modalità attraverso le quali il esercitava l'asserito possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico sulla porzione di Pt_1
terreno per cui è causa, né che tale situazione di fatto, durante tutto il decorso del tempo previsto dalla legge, era caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte degli altri proprietari.
Per tali motivi, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, in quanto infondata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda svolta dalla CP_1
di condannare l'attore ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
[...]
Il comma 1 della predetta norma dispone in tal senso: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Non si ritiene che la presente azione integri i requisiti della mala fede e della colpa grave, ovvero che si traduca in un abuso dello strumento processuale. L'infondatezza dell'azione, anche se manifesta, “non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 del Cpc, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Tribunale Firenze sez. II, 03/11/2023, n.3194).
Nel caso di specie, il rigetto della domanda attorea ha comportato la ricostruzione delle varie vicende processuali intercorse tra le parti, nonché l'individuazione della soluzione applicabile al caso di specie, previa disamina dell'idoneità delle azioni giudiziali ad interrompere il possesso utile per l'usucapione, tematica sulla quale l'applicazione del principio generale al caso concreto non sempre è di immediata soluzione, come si può dedurre dalle pronunce citate relativamente all'azione per riduzione di legittima, e di scioglimento della comunione ereditaria.
Neppure si ritiene che parte attrice abbia realizzato un abuso del processo, considerato che, secondo la ricostruzione del , il termine per l'usucapione del bene indicato in atti iniziava a decorrere il 22 Pt_1
giugno 1993, con conseguente maturazione al 22 giugno 2013, per cui non egli non avrebbe potuto pagina 10 di 12 eccepire l'intervenuta usucapione nel giudizio introdotto dalla el 2005, Controparte_1
e neppure nel giudizio d'appello promosso nel 2011.
Vero è che il avrebbe potuto opporsi in sede di esecuzione, sostenendo di avere usucapito il Pt_1
bene oggetto del dispositivo della sentenza per la quale la società convenuta ricorreva ai sensi dell'art. 612 c.p.c., ma la prossimità della conclusione del predetto procedimento rispetto all'introduzione della presente causa fa presumere che la contumacia fosse finalizzata all'introduzione di un'autonoma domanda di accertamento di intervenuta usucapione la cui infondatezza, come già chiarito, non è sufficiente a fare ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.
Per quanto appena motivato, neppure si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciare nei confronti dell'attore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Di fatto, “La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico che assicura una efficace e sollecita definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede e cioè la consapevolezza della infondatezza della domanda o dalla colpa grave, che consiste nella carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza, e valutabile quale abuso della potestas agendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Tribunale Potenza sez. I,
31/08/2023, n.1077).
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.122,00 pagina 11 di 12
Trattandosi di esborsi ex art. 91 c.p.c., si ritiene di porre a carico dell'attore le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, limitatamente alla fase di attivazione.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita
Valore dell'affare: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase dell'attivazione, valore medio: € 772,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda svolta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_3
quanto infondata;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
CONDANNA la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
7.122,00 per onorari, oltre ai costi della mediazione, che si liquidano in € 772,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15 %.
Tempio Pausania, 7 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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