Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, seguito dell'udienza del 10/06/2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10719/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA con Parte_1 sede in Paternò (CT), Corso Sicilia, 6, cod. fisc.: in persona del sig. P.IVA_1
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
residente in [...] rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Renato Torrisi per procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò per procura generale alle liti in Notar di Roma del 23/01/2023 Rep. n. Persona_1
n.37590;
-Opposto-
E NEI CONFRONTI DI
(già ) Controparte_3 Controparte_4 in persona del responsabile pro tempore, dott. , nella qualità di CP_5
Procuratore, giusta la procura speciale per atto Notaio - Roma Persona_2 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Enza Novara, giusta procura Controparte_6 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2022 la società ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Giudice del Lavoro chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi illegittima l'intimazione di pagamento n. 29320229014740283/000 notificata il 18.10.2022, limitatamente ai seguenti sottostanti Avvisi di Addebito:
1. avviso n.59320120000009670 anno 2011 euro 19.460,11;
2. avviso n.59320130002498922 anno 2012 euro 32.263,11;
3. avviso n.59320140000152570 anno 2013 euro 13.175,84;
4. avviso n.59320140000159244 anno 2013 euro 44.843,82;
5. avviso n.59320160008627462 anno 2016 euro 7.468,60;
1
6. avviso n.59320170000565153 anno 2016 euro 16.864,80; per la complessiva somma di Euro 134.076,28 quali contributi previdenziali DM10 per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016.
Ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito (sia di ogni preventivo e successivo atto di riscossione)o comunque la nullità/inesistenza della notifica degli stessi, la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione esattoriale;
eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti stante il lasso di tempo intercorso dal sorgere del credito ed anche successivamente all'eventuale notificazione dell'avviso di addebito.
Instauratosi il contraddittorio hanno resistito l' Controparte_7
, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e comunque
[...]
l'infondatezza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10.06.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. – come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
Con riferimento agli avvisi di addebito impugnati (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nella suindicata elencazione) e alla conseguente intimazione di pagamento impugnata, va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione.
Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Circa il termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre
2 opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Quanto alla natura del predetto termine per l'opposizione al ruolo e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento qui condiviso, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass. 14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Nella specie, parte ricorrente ha specificamente eccepito nell'atto introduttivo l'omessa notifica degli avvisi di addebito de quibus e ha espressamente eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti, in tal modo proponendo sia una opposizione al ruolo che agli atti esecutivi che una opposizione all'esecuzione.
Qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito impugnati è comunque tardiva e, quindi, inammissibile.
Invero con riferimento agli avvisi di addebito impugnati, dall'esame della documentazione prodotta da si evince che gli stessi sono stati regolarmente CP_2 notificati nei confronti della società ricorrente.
Segnatamente:
- avviso n.59320120000009670 è stato notificato in data 27/03/2012
- avviso n.59320130002498922 è stato notificato in data 24/06/2013;
- avviso n.59320140000152570 è stato notificato in data 04/04/2014;
- avviso n.59320140000159244 è stato notificato in data 04/04/2014;
- avviso n.59320160008627462 è stato notificato in data 08/01/2017;
- avviso n.59320170000565153 è stato notificato in data 16/02/2017;
Tutti gli avvisi di addebito de quibus sono stati portati a conoscenza della società ricorrente o a mezzo raccomandata A/R, ovvero notificate a mezzo PEC.
Inoltre, in relazione agli avvisi di addebito de quibus il della CP_8 riscossione ha notificato a parte ricorrente, dapprima, l'intimazione di pagamento 3 n. 29320169012044108000 in data 31/08/2016 (con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120000009670 ), poi in data 18/10/2022, l'intimazione di pagamento 29320229014740283000 (opposta con l'odierno giudizio).
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320130002498922,
n.59320140000152570 e n.59320140000159244, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29320179040501174000 in data 20.11.2017 e, successivamente, in data 18/10/2022 l'intimazione di pagamento n. 29320229014740283000 (opposta con l'odierno giudizio); mentre con riferimento agli avvisi di addebito n. n.59320160008627462 e n.59320170000565153 ha notificato in data 18/10/2022 l'intimazione di pagamento n. 29320229014740283000 (opposta con l'odierno giudizio);
Sicché anche di tali notifiche occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999 (cfr. documentazione prodotta in data 04/09/2023 da ). CP_2
L'intimazione di pagamento n. 29320169012044108000 risulta notificata in data
31/08/2016 (cfr produzione documentale 04/09/2023). Del tutto CP_2 genericamente parte ricorrente eccepisce la non validità di detta notifica (cfr note conclusive).
Ritiene consolidata e condivisa giurisprudenza che “Ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico” (cfr Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, n.32981; nel medesimo senso cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/06/2017, n.13954; Cassazione civile sez.
VI, 21/06/2019, n.16789)
Piuttosto, la predetta intimazione di pagamento è stata inviata presso la sede legale della società (per come pure dichiarata in ricorso) e ricevute sempre dal un soggetto, tale , espressamente qualificatosi: incaricata (come disse) a ricevere Persona_3 gli atti.
Quanto poi alle notificazioni delle altre intimazioni di pagamento, in particolare,
ha prodotto i file eml di accettazione e consegna delle suindicate intimazioni CP_2 di pagamento (cfr. doc. prodotta da in data 04/09/2023 cit.), da cui emerge CP_2
l'avvenuta notifica delle stesse via pec a parte opponente – rispettivamente – in data 20.11.2017 (dall'indirizzo e in data Email_1
18/10/2022 (dall'indirizzo t), Email_2 senza che la predetta parte abbia specificamente contestato l'indirizzo di destinazione ovvero adeguatamente confutato la regolarità delle predette notifiche.
Ed infatti, mentre alcuna specifica deduzione è stata svolta da parte ricorrente con riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229014740283000 in data 18/10/2022, con riguardo alla precedente notifica dell'intimazione di 4 pagamento n. 29320179040501174000 in data 20.11.2017 parte ricorrente ne ha solo genericamente contestato la validità, rilevando “l'inesistenza e l'irregolarità della predetta notifica effettuata da indirizzo pec non certificato e pertanto non avente efficacia interruttiva. Invero dall'esame della notifica si evince che la predetta intimazione proviene dal seguente indirizzo pec:
non corrispondente ad indirizzo pec Email_1 certificato.......[…..] Nel caso di specie la notifica proviene da un indirizzo non riconducibile a " in nessuno dei citati registri. L'indirizzo Controparte_4 pertanto da cui è giunta la intimazione impugnata non è oggettivamente e con certezza riferibile all ” (cfr. note del 15.2.2024). Controparte_3
L'assunto attoreo non appare fondato.
In proposito può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 292/2023, emessa in data
26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Come evidenziato nella citata pronuncia, con riferimento al medesimo indirizzo di provenienza e con argomentazioni Email_1 pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, “...Reputa il Tribunale che le considerazioni espresse da parte ricorrente non possano essere condivise e ciò per le ragioni che di seguito si evidenziano.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede poi che
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_2 polizia municipale…”.
All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è aggiunto, infine, il seguente comma: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta 5 elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi…”.
Quest'ultima norma prevede all'ultimo comma le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149-bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, “può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)…”.
Le norme sopra richiamate se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro suddetto, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale di Torino, sez. lav., nella sentenza 16 novembre 2022, n. 1574, “La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4,
d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata
- a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo
PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio”.
Sul punto giova richiamare anche la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3139 del 5 ottobre 2022 che, a sua volta ha richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le sentenze del Tribunale di Roma (Sent. n. 3342 del 16/6/2020) e del
6 Tribunale Forlì (Sent n. 249 del 3/11/2021) tutte di analogo tenore...” (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.).
Anche di recente sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che ha così affermato: “questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)." “(cfr
Corte di Cassazione 29/05/2025 n. 14407).
Per quanto evidenziato, deve considerarsi valida anche la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320179040501174000 effettuata mediante pec dall'agente della riscossione in data 20.11.2017. Stante quanto sopra e accertata l'avvenuta notifica delle suindicate intimazioni di pagamento relative agli avvisi di addebito de quibus in data 20.11.2017 e
18/10/2022, è da tali date che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr. Cass. n.
24506/2016, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
Discende da quanto detto che, poiché il ricorso è stato depositato in data 07/11/2022
l'opposizione al ruolo deve ritenersi inammissibile poiché proposta oltre il termine di giorni 40 dalla notifica degli avvisi di addebito previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, 7 negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L.,
2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. Ancora, a decorrere dalla notifica sia dell'intimazione di pagamento n.
29320179040501174000 in data 20.11.2017 sia dell'intimazione di pagamento n.
29320169012044108000 in data 31/08/2016, tale termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 è stato lasciato decorrere inutilmente con la conseguenza che – in ogni caso – è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito opposti (anche sub specie di prescrizione antecedente, difetto di prova del credito fatto valere e decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999).
In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 07/11/2022, l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli avvisi di addebito in esame deve ritenersi inammissibile, poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co.
5 D.Lgs. 46/1999 (oltre che, a maggior ragione, oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato ex art. 29 D.lgs. 46/1999. In merito alla decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999, cfr. C. Cass. 6756/2012, secondo cui, in motivazione, “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003; 9912/2001). Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo, di cui a D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle
"forme ordinarie", e non dal cit. D.Lgs., art. 24, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che
l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi nel termine perentorio (quale previsto dall'art. 617 c.p.c.) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 (cfr, Cass., n. 21863/2004)…..”).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Di conseguenza devono ritenersi inammissibili le censure relative alla mancata notificazione, nonché nel merito della pretesa, così come inammissibile si profila l'eccezione di prescrizione con riferimento all'emissione del ruolo.
8 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, del pari si profila infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici.
Nondimeno va delibata l'eccezione di prescrizione successiva che va qualificata come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. .
A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito impugnati anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_9
Come già argomentato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_3 quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non Controparte_10
è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Sempre in via preliminare, siccome parimenti evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio (cfr. sentenza n. 73/2023 emessa in data 12.1.2023 nel proc. n.
3210/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda), deve ribadirsi l'acquisizione ai sensi dell'articolo 421 c.p.c. della documentazione comprovante il compimento di atti interruttivi della prescrizione, da essa dipendendo l'accertamento della verità di fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr., in particolare, documentazione prodotta da sebbene tardivamente in data 04/09/2023). CP_2
Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità qui condiviso,
“L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della 9 cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. C. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v. in motivazione altresì C. Cass.
n. 23518 del 20 settembre 2019, che richiama anche C. Cass. Sez. L. Ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e C. Cass. Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14 luglio 2010).
Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti da parte resistente,
l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è parzialmente fondata, con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n. n.59320120000009670
(n. 1 della suindicata elencazione).
Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma
19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_2 10 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass.
12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Nella specie, innanzitutto, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n.59320130002498922, n.59320140000152570;
n.59320140000159244 (id est: rispettivamente 24/06/2013, 04/04/2014,
04/04/2014), tenuto conto dei seguenti e tempestivi atti interruttivi:
1) notifica in data 20/11/2017– entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento n.
29320179040501174/000, prodotta da in data 04/09/2023; CP_2
2) notifica in data 18/10/2022– entro il successivo quinquennio – dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento ( n. 29320229014740283000 - cfr. pag. 1 del ricorso, cit.) e deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 07/11/2022.
Inoltre nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n.59320160008627462 e n.59320170000565153 (id est: rispettivamente
08/01/2017, 16/02/2017), tenuto conto dei seguenti e tempestivi atti interruttivi:
1) notifica in data 18/10/2022– entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento ( n. 29320229014740283000 - cfr. pag. 1 del ricorso, cit.) e deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 07/11/2022.
Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.59320130002498922, n.59320140000152570; n.59320140000159244;
n.59320160008627462 e n.59320170000565153 (nn. 2, 3, 4, 5, 6 della suindicata elencazione).
Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito n. 59320120000009670 (n. 1 della suindicata elencazione).
11 Con riguardo all'avviso di addebito n. 59320120000009670 (n. 1 della superiore elencazione), la prescrizione quinquennale risulta maturata tra la data di notifica del citato avviso di intimazione n. 29320169012044108/000 (id est: 31/08/2016) e l'incontestata data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (id est: 18/10/2022).
I crediti contributivi portati dai predetti atti, d'altronde, risultano prescritti anche tenendo conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, considerando l'ultimo atto interruttivo del credito (id est: notifica dell'avviso di addebito in data 31/08/2016), il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 31/08/2021. Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 08/07/2022, sicché risulta intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il
18/10/2022.
Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato dall' in memoria difensiva. CP_2
Al riguardo, si reputa di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla
Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025, a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L.
n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al
31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma
9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno
2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con CP_2 riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
12 termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei […] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro,
n. 43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di
Catania n. 1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino – secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co.
1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in 13 quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione. […]”). Anche nella specie, l'avviso di addebito n. 59320120000009670 (n. 1 della superiore elencazione) riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2011
(richiesti da ultimo in data 27/03/2012 e successivamente in data 31/08/2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co. 4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28.2.2020 al 31.12.2021.
Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 18/10/2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito n. CP_2
59320120000009670 (nn. 1 della suindicata elencazione).
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti,
l'intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riguardo all'atto n. 1 della superiore elencazione).
Stante l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi con riguardo a tutti gli atti impugnati e l'accoglimento solamente parziale – nel resto – dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito impugnati;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito CP_2
n. 59320120000009670 (n. 1 della superiore elencazione) e insussistente il diritto CP_ dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento impugnata;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 10 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
14