Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/04/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 117/2026 sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 70156/M del registro di Segreteria, depositato in data 03/12/2025.
Ad istanza di C. A. (C.F. OMISSIS) nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Messorio (C.F.
[...]) con studio in Melito di Porto Salvo (RC) alla Via Rumbolo n. 28 e EN TI LA (C.F.
[...]) con studio in Melito di Porto Salvo (RC) alla via Sibari n. 16, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso i loro studi alle seguenti PEC (tizianacostarella@pec.it per l’avv. LA e giorgio.messorio@avvocatirc.legalmail.it per l’avv. Messorio).
CONTRO
1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. TI G.
RR (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv.
Francesco Gramuglia (PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco LA (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
2. Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva, (C.F. 80425650589) in persona del Col. CC rn Maurizio MACARI, vice-direttore generale della DG PREVIMIL
(PEC: previmil@postacert.difesa.it) con sede legale in Roma nel Viale dell’Esercito n. 186 Esaminati gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, l’avv. Giorgio Messorio per il ricorrente e l’avv. Enrico Cassina per l’INPS.
Ritenuto in
FA
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. C. A. adiva questa Corte avverso la determinazione n. OMISSIS di liquidazione del beneficio della pensione di privilegio con decorrenza amministrativa dal 03/06/2019 e per l’importo annuo lordo pari ad euro 14.833,18 soggetto a rivalutazione e di ogni altro provvedimento precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il riconoscimento del diritto al pagamento del trattamento privilegiato dalla decorrenza amministrativa e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal ritardo con cui era stato erogato il suddetto trattamento pensionistico.
I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.
Il ricorrente già in servizio presso la Marina Militare alle dipendenze del Ministero della difesa cessava dal servizio militare sulla Nave Rimini quale ultimo comando di appartenenza in seguito a inidoneità permanente e, in data 03/06/2019, transitava in altra Amministrazione.
In data 03/04/2017, il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (art. 2 del D.P.R. 461/01) della patologia denunciata e di riconoscimento dell’equo indennizzo
(Legge 1094/1970 e dPR 461/2001 artt. 2 e 7).
Il fascicolo istruttorio rimaneva privo di effettiva trattazione sino all’11/02/2019, data in cui prendevano avvio gli accertamenti sanitari dinanzi alla CMO di La IA.
In data 18/02/2019 il Dipartimento militare di medicina legale di La IA trasmetteva a Nave Rimini il P.V. n. CMO-01/0218/18/MM del 11/02/2019 con espressa indicazione dell’obbligo di inviarne una copia alla DG PREVIMIL del Ministero della difesa.
Il ricorrente evidenziava che tale documento non veniva mai trasmesso da Nave Rimini agli uffici competenti di PREVIMIL, determinando un ingiustificato ritardo nell’istruttoria della pratica pensionistica tanto che sino al 2024 non aveva ricevuto alcuna comunicazione sull’esito dell’istruttoria, restando in una condizione di totale incertezza.
Lo stesso aggiungeva che, solo a seguito del suo intervento personale per conoscere lo stato dell’iter procedimentale e ottenere la documentazione amministrativa e la definizione della procedura, in data 11/09/2024 il Comando Stazione navale (MARISTANAV) di GU notificava a PREVIMIL il decreto di dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata.
Con determinazione n. OMISSIS l’INPS-Direzione Provinciale La IA conferiva la prestazione “Pensione di privilegio” con decorrenza amministrativa dal 03/06/2019 e da giugno 2025 l’INPS provvedeva alla corresponsione dell’ammontare netto pari ad euro 13.267,64 omettendo tuttavia la corresponsione delle spettanze relative agli anni precedenti che, secondo il ricorrente, erano dovute.
In data 09/09/2025, il ricorrente diffidava l’INPS e il Ministero della difesa a procedere al ricalcolo e conseguente riliquidazione degli arretrati, al netto di quanto già corrisposto del beneficio in questione, dando corretta applicazione all’art. 67, co. 3 del dPR 1092/1973; tale diffida rimaneva inevasa.
I.b. In punto di diritto il ricorrente articolava le seguenti doglianze.
In primo luogo, si prospettava l’omessa liquidazione dei ratei pensionistici arretrati con violazione degli artt. 67 e 191, co. 1, del dPR n. 1092/1973 in quanto, una volta riconosciuta la decorrenza del trattamento pensionistico, l’Ente previdenziale è tenuto a liquidare tutte le spettanze dovute sin dalla data di insorgenza del diritto mentre l’INPS, pur avendo formalmente accertato la decorrenza della pensione privilegiata ordinaria (PPO) del sig. C. dal 03/06/2019, aveva liquidato esclusivamente l’importo relativo alla rata del giugno 2025, omettendo totalmente la corresponsione degli arretrati maturati nel periodo 2019–2024.
Secondo parte attrice si tratterebbe di omissione gravemente illegittima, posto che il diritto del ricorrente ai ratei pregressi risulta perfettamente maturato e non è subordinato ad alcuna attività ulteriore né all’esercizio di poteri costitutivi da parte dell’Amministrazione.
A tal proposito era citata la giurisprudenza contabile relativa ai militari transitati a domanda ad altro servizio d’impiego civile per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato (SMI) che aveva riconosciuto la liquidazione automatica e integrale delle annualità pregresse del trattamento privilegiato ritenendola applicabile anche al caso di specie per cui, una volta riconosciuta la data di decorrenza della PPO, l’INPS non poteva differire la liquidazione.
Secondo la difesa attorea l’inadempienza dell’INPS determinava l’obbligo dell’Ente di procedere alla piena ricostruzione del credito previdenziale del ricorrente, mediante il riconoscimento di tutti i ratei arretrati dal 03/06/2019 alla data della prima effettiva erogazione e la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Sul punto era aggiunto che, pur rientrando il caso di specie nel trattamento privilegiato diretto che doveva essere richiesto mediante domanda ai sensi dell’art. 191, co. 3 del dPR 1092/1973, trattandosi di fattispecie non riconducibile alla liquidazione d’ufficio ex art. 167 dPR 1092/1973, era evidente che il “ritardo” nella presentazione dell’istanza non era minimamente imputabile al ricorrente, bensì derivava dalla grave inerzia dell’ultimo Comando di appartenenza, che aveva omesso di attivare e di portare a compimento, nei termini di legge, il procedimento amministrativo necessario. Ne derivava che la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 191 del dPR 1092/1973 che limita la decorrenza degli arretrati al mese successivo alla domanda presentata oltre due anni dalla cessazione, non può trovare applicazione, poiché la tardività dell’istanza è la conseguenza diretta del comportamento omissivo dell’Amministrazione e non di una condotta negligente del ricorrente.
Secondo tale prospettazione il termine biennale previsto dal suddetto art. 191 decorrerebbe soltanto dal momento in cui il dipendente è posto nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto, circostanza che nel caso di specie non si era verificata, essendo il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il presupposto indispensabile per la proposizione della domanda di pensione privilegiata: senza la notifica del relativo provvedimento, il dipendente non è posto nella condizione giuridica necessaria per esercitare consapevolmente ed efficacemente il proprio diritto alla PPO. Il ricorrente, quindi, richiamava i principi di buona fede, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa ex artt. 1, 2, 3 e 6 della L. n. 241/1990 per cui la P.A. è tenuta a mettere il dipendente in condizione di esercitare effettivamente i propri diritti e l’orientamento giurisprudenziale amministrativo e contabile secondo cui nessun termine decadenziale può decorrere quando la P.A.
ometta di compiere gli atti necessari affinché il privato possa conoscere e far valere il proprio diritto.
In secondo luogo, era lamentata la violazione dell’art. 97 della Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa in quanto la mancata definizione tempestiva del procedimento di dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, della pensione privilegiata, aveva determinato un ingiustificato protrarsi dello stato di incertezza giuridica ed economica in cui si era trovato il ricorrente, compromettendo gravemente non solo i suoi diritti patrimoniali ma anche il principio di legittimo affidamento nei confronti della P.A. La difesa attorea rilevava che la condotta omissiva e dilatoria delle Amministrazioni coinvolte, oltre a integrare una responsabilità per ritardo procedimentale, aveva prodotto un evidente pregiudizio economico e morale in capo al ricorrente, rimasto privo per un periodo ingiustificatamente lungo del trattamento economico spettantegli e costretto a subire una situazione di perdurante incertezza in ordine ai propri diritti.
In terzo luogo, era prospettata la violazione degli artt. 1, 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 riferiti all’obbligo di conclusione del procedimento entro termini certi con conseguente responsabilità per danno da ritardo.
Nel caso di specie, era dimostrato in atti che il sig. C., pur avendo assolto con diligenza a tutti gli adempimenti richiesti e pur avendo presentato un’istanza completa sotto il profilo formale e sostanziale, non aveva mai ottenuto alcun riscontro sul richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e tale perdurante inerzia amministrativa aveva lasciato l’interessato in una situazione di totale incertezza, impedendogli per lungo tempo di conoscere l’esito del procedimento e di esercitare pienamente i propri diritti. Secondo il ricorrente tale ritardo nel riconoscimento della dipendenza aveva prodotto un rilevante pregiudizio economico, in quanto gli aveva impedito di accedere tempestivamente alla pensione di privilegio, istituto la cui finalità è quella di assicurare un adeguato sostegno economico a favore del dipendente che abbia subìto un danno permanente alla propria integrità psicofisica nello svolgimento del servizio, garantendogli una tutela rafforzata e proporzionata alla gravità della menomazione subita.
A tal proposito era evidenziato che la pensione di privilegio rivestiva un’importanza ancor maggiore per il militare che transitava nei ruoli civili di altra amministrazione, poiché tale passaggio determina una significativa variazione del regime giuridico ed economico. In particolare, il militare che, a causa delle infermità contratte in servizio, viene collocato nei ruoli civili subisce una riduzione delle prospettive retributive e previdenziali rispetto alla carriera originaria;
pertanto, la pensione di privilegio costituisce uno strumento essenziale per compensare tale diminuzione, assicurando continuità di tutela e un adeguato ristoro economico per i postumi permanenti derivanti dall’attività militare. Proprio per questa ragione, il tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulta determinante, poiché incide direttamente sulla possibilità del dipendente di fruire del beneficio e di evitare un ingiustificato pregiudizio economico-patrimoniale.
Il ricorrente, quindi, prospettava di avere subìto un danno patrimoniale diretto derivante dal ritardato riconoscimento della pensione privilegiata e, quindi, dalla perdita del tempestivo godimento delle relative somme, con conseguente maturazione di interessi e rivalutazione monetaria, essendo stato privato del percepimento della pensione di privilegio per un periodo continuativo di cinque anni, decorrente dal 2019 sino al 2025. Tale danno, considerati un importo netto annuo pari a circa euro 14.000,00 e una modesta rivalutazione annuale, risultava essere superiore complessivamente a euro 70.000,00 oltre a ulteriori somme dovute a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento della prestazione pensionistica. Sul punto era richiesta una CTU contabile per individuare gli importi dovuti anno per anno.
La difesa attorea lamentava anche un danno non patrimoniale in quanto il sig. C., per effetto dell’inerzia amministrativa e del mancato tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, era stato costretto a permanere in una condizione di incertezza giuridica e finanziaria, non potendo esercitare il proprio diritto di autodeterminarsi professionalmente e di pianificare serenamente il proprio percorso di vita. Era dedotto che l’inerzia protratta per anni non rappresenta una semplice inefficienza burocratica, ma costituisce un comportamento antigiuridico che ha prodotto effetti lesivi su diritti fondamentali del cittadino, quali la dignità personale, la libertà di scelta e il diritto a un’amministrazione imparziale e trasparente.
La difesa del ricorrente prospettava che al ritardo originario determinato dalla Nave Rimini si era aggiunto quello per il mancato pagamento degli arretrati spettanti per il periodo dal 2019 al 2025 che aveva determinato una prolungata situazione di incertezza economica e un ingiustificato depauperamento del suo patrimonio, che lo aveva costretto a sopportare le conseguenze di un ritardo ingiustificato dell’ente previdenziale nell’adempimento di un credito certo, liquido ed esigibile, determinando un marcato stato di disagio, frustrazione e mortificazione che aveva inciso profondamente sulla sua serenità personale e sul suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa.
Secondo il ricorrente si era configurato, quindi, un danno non patrimoniale meritevole di risarcimento, derivante dalle rilevanti ripercussioni negative sulla sua sfera personale e relazionale per l’incertezza protratta nel tempo riguardo al trattamento economico spettante che aveva compromesso la sua tranquillità psicologica e quella del suo nucleo familiare, privando della possibilità di pianificare con serenità le proprie scelte di vita e di godere dei frutti del proprio lavoro.
I.c. Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto a ottenere gli arretrati pensionistici spettanti, con decorrenza dal 2019, e conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme dovute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
2) accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da ritardo e del danno non patrimoniale, entrambi derivanti dalla mancata tempestiva definizione della causa di servizio e dal mancato tempestivo pagamento delle prestazioni pensionistiche spettanti quantificabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.,
tenuto conto della durata e della gravità della condotta omissiva delle Amministrazioni convenute;
3) condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria responsabilità e nei limiti delle rispettive competenze, all’adempimento di quanto sopra indicato;
4) in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento di spese, onorari e compensi del presente giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
II. Con decreto del 19 dicembre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 16 aprile 2026.
In data 3 marzo 2026 parte ricorrente depositava le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
III. In data 2 aprile 2026 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa.
In via pregiudiziale, era eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto la materia dei benefici pensionistici, attesa la data di transito all’impiego civile (03/06/2019) del ricorrente, rientrava nelle attribuzioni dell’INPS che, a decorrere dall’01/01/2010, aveva la competenza in materia gestione della pensione normale e di privilegio del personale militare delle Forze Armate.
Sulla richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da ritardo e del danno non patrimoniale, si eccepiva la competenza del IC amministrativo, evidenziando che il ricorrente, transitato all’impiego civile, aveva mantenuto il trattamento stipendiale di attività, già percepito in costanza di servizio militare, ai sensi dell’art.
2 del D.I. 18 aprile 2002 del Ministero della difesa.
Nel merito si deduceva sull’infondatezza della pretesa attorea, volta all’attribuzione dei ratei pensionistici arretrati a decorrere dalla data del transito all’impiego civile (03/06/2019) ai sensi dell’art. 191 co. 1 del dPR n. 1092/1973, in quanto l’INPS aveva correttamene applicato al caso di specie il comma 3 della norma medesima.
Secondo il Ministero l’interpretazione attorea del comma 3 dell’art.
191 del dPR n. 1092/1973 secondo cui l’insorgenza del diritto sia da correlare alla data di notifica del provvedimento che dichiara la dipendenza da causa di servizio delle affezioni sofferte, con retrodatazione del pagamento delle prestazioni pensionistiche sin dalla data della cessazione dal servizio, era errata.
L’Amministrazione deduceva che nel caso di specie si verteva nell’ambito della pensione da liquidare a domanda, atteso che il ricorrente era transitato nelle Aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, previa presentazione di domanda ai sensi dell’art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), a seguito di giudizio della competente Commissione medica ospedaliera (CMO) che aveva riscontrato l’inidoneità al SMI e l’idoneità al transito nelle Aree Funzionali civili, non sussistendo, dunque, una inidoneità assoluta a qualsiasi tipo di impiego con la facoltà di chiedere il passaggio all’impiego civile nell’ambito dello stesso Dicastero medesimo, risultando conservata una residua capacità lavorativa.
Sul punto si evidenziava che l’ex militare era cessato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 923 co. 1 lettera h) del D.Lgs. 66/2010
(per transito nell’impiego civile, a domanda, e non per infermità, titolo di cessazione annoverato, invece, alla lettera b) della norma medesima.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- estromettere l’AD dal giudizio ai sensi dell’art. 108 c.p.c. in quanto priva di legittimazione passiva ad causam;
- dichiarare inammissibile ed infondata la richiesta di CTU contabile;
- rigettare il ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento;
- con vittoria di spese di giudizio da liquidare ai sensi dell’art. 158 del c.g.c. o nella misura ritenuta congrua.
IV. In data 3 aprile 2026 si costituiva in giudizio l’INPS rappresentando che il ricorrente risultava titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità e pensionamento anticipato, liquidata a carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello stato
(CTPS) con decorrenza da giugno 2019 e risultava una domanda di inabilità pervenuta il 15 agosto 2024 e liquidata a maggio 2025, laddove il cedolino di giugno 2025 conteneva gli arretrati a decorrere dal 01/09/2024.
L’INPS richiamava l’art. 191, co. 2 prima parte del dPR 1092/1973 deducendo che la domanda amministrativa di pensione privilegiata deve esistere perché si possa determinare la decorrenza della prestazione, in quanto l’interesse del pensionato a non subire i tempi lunghi dell’accertamento della causa di servizio deve essere contemperato con quello dell’Istituto previdenziale ad avere contezza delle domande pendenti così da non esitare domande ora per allora con ingenti arretrati da liquidare.
Con riguardo al danno da ritardo si eccepiva la giurisdizione del G.A.
osservando che il procedimento di accertamento della causa di servizio non rientra tra le competenze di INPS da cui la sua mancanza di legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare che l’INPS aveva correttamente operato;
- rigettare il ricorso con qualunque statuizione;
- con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
V. In data 13 aprile 2026 il ricorrente depositava memoria di replica trasmessa via PEC alle Amministrazioni resistenti.
In via pregiudiziale era contestata l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa in quanto lo stesso è a tutti gli effetti parte del rapporto sostanziale controverso, essendo chiamato a rispondere delle conseguenze dannose della propria inerzia procedimentale. La sua evocazione in giudizio è, dunque, non solo legittima ma necessaria per un completo accerta-mento delle responsabilità.
Sempre in via pregiudiziale sull’eccepito difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria si deduceva che tale pretesa non è autonoma ma sorge come conseguenza diretta e immediata della lesione del diritto soggettivo a pensione, materia sulla quale la Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva e piena. Era evidenziato che il danno lamentato (sia patrimoniale da ritardo sia non patrimoniale) era eziologicamente connesso all’inadempimento dell’obbligazione pensionistica e alla violazione degli obblighi procedimentali che la governano.
Nel merito veniva contestata un’applicazione meramente formalistica e palesemente ingiusta dell’art. 191, co. 3, del dPR n. 1092/1973 secondo cui la decorrenza economica del trattamento doveva essere limitata perché la domanda di pensione era stata presentata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio non considerando che il presunto ritardo, non era in alcun modo imputabile a negligenza del ricorrente ma era conseguenza diretta ed esclusiva dell’inerzia colpevole dell’Amministrazione. Si argomentava che la sanzione della perdita degli arretrati in un simile contesto equivarrebbe a premiare l’inefficienza della Pubblica Amministrazione e a punire il cittadino per un ritardo da essa stessa causato, in palese violazione dei principi costituzionali di tutela previdenziale (art. 38 Cost.), di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), nonché dei canoni di buona fede e correttezza che devono informare l’azione amministrativa (art. 1, L. n. 241/1990).
Secondo il ricorrente, anche se la liquidazione avviene a domanda, il principio di integrale ristoro del diritto non può essere vanificato da un’inerzia amministrativa per cui il suddetto termine biennale non può che decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della causa di servizio.
Con riferimento alla domanda per danno da ritardo e sul pregiudizio non patrimoniale era dedotto che l’inerzia protrattasi per oltre sette anni nella definizione del procedimento di causa di servizio costituisce un fatto illecito, fonte di un’autonoma responsabilità risarcitoria in capo all’Amministrazione.
Il danno patrimoniale subìto dal ricorrente derivava dal fatto di essere stato privato per cinque anni (dal 2019 al 2024) delle somme spettantegli a titolo di pensione di privilegio, subendo un danno da mancato godimento quantificabile negli interessi e nella rivalutazione monetaria sulle somme non corrisposte a cui aggiungere il danno derivante dalla perdita di potere d’acquisto e dall’impossibilità di utilizzare tali risorse economiche per le esigenze di vita proprie e della propria famiglia. A tal proposito veniva reiterata la richiesta di una CTU a cui demandare la quantificazione precisa di tale pregiudizio.
Con riferimento al danno non patrimoniale il ricorrente deduceva che l’inerzia amministrativa aveva leso i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, quali la dignità, la salute (intesa anche come benessere psicofisico) e il diritto a un’esistenza libera e serena. Secondo il ricorrente tale pregiudizio, la cui prova poteva essere fornita anche in via presuntiva, doveva essere liquidato in via equitativa, tenendo conto della gravità della condotta omissiva e della durata dell’illegittimo ritardo VI. All’udienza del 16 aprile 2026 il procuratore del ricorrente contestava le eccezioni e gli argomenti difensivi articolati dalle Amministrazioni resistenti richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Sardegna di questa Corte n. 137/2022 ritenendola applicabile al caso di specie. Il procuratore dell’INPS si riportava alla memoria.
Il IC, ritenendo la causa matura, la poneva in decisione.
Considerato in
TT
1. L’oggetto dell’odierno giudizio riguarda il diritto del ricorrente, quale ex appartenente della Marina Militare transitato dal 03.06.2019 nei ruoli civili prima dello stesso Ministero e poi del Ministero dell’istruzione e già titolare di pensione cat. OMISSIS dal giugno 2019, ad avere riconosciuti:
- la decorrenza economica della pensione privilegiata già concessa dalla data della decorrenza giuridica del 03.06.2019 (data del transito nei ruoli civili) in luogo di quella del 01.09.2024 riconosciuta dall’INPS in applicazione dell’art. 191 co. 3, primo periodo del dPR 1092/1973 rispetto alla domanda di trattamento privilegiato presentata nell’agosto del 2024 con il conseguente pagamento dei ratei arretrati e i relativi oneri accessori come per legge;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal ritardo con cui sono stati definiti il procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio e la liquidazione del trattamento privilegiato.
2. In via pregiudiziale va affrontata l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della difesa che va respinta per le considerazioni di seguito svolte.
Secondo l’insegnamento costante della Corte suprema, l’accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell’azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell’azione per come prospettato nel ricorso in quanto l’accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).
Nel caso di specie, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dal Ministero della difesa nel procedimento di riconoscimento della causa di servizio quale condizione per l’ottenimento della pensione privilegiata, per come prospettato dal ricorrente, non consente che tale Ministero resti estraneo rispetto agli effetti della decisione.
3. Passando al merito va scrutinata la prima domanda attorea volta a ottenere il pagamento dei ratei della pensione privilegiata dal 03.06.2019, data di transito nei ruoli civili del Ministero, con allineamento della data di decorrenza economica di tale trattamento a quella della decorrenza giuridica in luogo della decorrenza concessa dall’INPS dal 01.09.2024 quale primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione privilegiata ordinaria avvenuta nel mese di agosto 2024.
Nel caso di cui è giudizio, non risulta controversa la circostanza che il transito nei ruoli civili del Ministero del ricorrente sia dipeso da infermità che ha determinato la sua inidoneità al servizio militare incondizionato visto che nel verbale BL/B n. CMO-01-0218/18/MM dell’11.02.2019 lo stesso per l’infermità ivi diagnosticata è stato riconosciuto “non idoneo permanentemente al servizio M.M.
incondizionato” (cfr. all. 2 del ricorso) né che tale infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il parere n.
1100782024 del 28.08.2024 cui è seguito il decreto del Ministero della difesa di riconoscimento della causa di servizio n. M_D A934676 CSE2024 0003623 2024-09-03 né sussiste contestazione sul quantum della pensione privilegiata riguardando la controversia sulla prima domanda riguarda esclusivamente la decorrenza di tale trattamento privilegiato concesso con atto n. SP1052025000092 del 26.06.2025.
Secondo la prospettazione del ricorrente bisognerebbe considerare che la presentazione della domanda di pensione privilegiata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio militare e dal transito al servizio civile a domanda è dipesa da causa a lui non imputabile in quanto derivante dall’estremo ritardo con cui il Ministero della difesa ha definito il procedimento di riconoscimento della causa di servizio che dopo il verbale della CMO di La IA si è arrestato in modo anomalo nel periodo dal febbraio 2019 al mese di aprile 2024 per poi essere riattivato su impulso del ricorrente.
3.1. Nel caso di specie la disciplina di riferimento è da rinvenire nell’art. 139 del dPR 1092/1973 sul cumulo della pensione privilegiata con il trattamento di attività o trattamento pensionistico relativi ad un rapporto di servizio diverso, nell’art. 167 del dPR 1092/1973 che al primo comma stabilisce che “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio” mentre al comma 2 prevede che “In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
Infine, bisogna considerare l’art. 191 co. 3 primo periodo del dPR 1092/1973 il quale stabilisce che “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.
Nell’odierno giudizio le Amministrazioni resistenti hanno prospettato che il caso di specie rientra nella liquidazione di pensione privilegiata a domanda per cui, avendo il ricorrente presentato domanda amministrativa di PPO nell’agosto del 2024 oltre il biennio dalla data di cessazione dal servizio militare per transito nei ruoli civili, risulta corretta la decorrenza economica della pensione privilegiata ordinaria dal 1° settembre 2024 ai sensi del richiamato art. 191 co. 3 primo periodo del dPR 1092/1973.
3.2. Così riassunti i termini della controversia riguardo alla prima domanda oggetto di giudizio, il ricorso in parte qua deve ritenersi fondato.
In primo luogo, bisogna evidenziare che l’orientamento giurisprudenziale contabile citato dal ricorrente (cfr. C. conti, Sez.
giur. Reg. Sardegna, sent. n. 37/2022 e la giurisprudenza ivi citata),
secondo cui il transito a domanda del militare nei ruoli civili a seguito di inidoneità permanente al SMI per infermità non traumatiche deve essere ricompreso nella cessazione dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio con conseguente riconduzione della fattispecie alla liquidazione d’ufficio della pensione privilegiata e conseguente decorrenza del trattamento sempre dal transito nei ruoli civili con assoluta irrilevanza della data della domanda amministrativa di pensione, risulta essere stato superato dalla successiva giurisprudenza contabile di secondo grado
(cfr. C. conti, ex multis: Sez. III App., n. 28/2023 e n. 440/2022) e di primo grado (cfr. Corte conti, ex multis: Sez. giur. Puglia, n. 115/2024 e 340/2023) la quale in modo condivisibile ha evidenziato la non correttezza di tale sussunzione in quanto nei relativi casi come in quello di specie al momento del transito l’infermità non era stata dichiarata d’ufficio dipendente da causa di servizio.
Ciò posto, risulta evidente che il caso di specie rientri nella liquidazione a domanda della pensione privilegiata.
Ciononostante, ai fini dell’applicazione dell’art. 191, co. 3, primo periodo del dPR 1092/1973 secondo cui per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, coincidente con tale cessazione dal servizio, questo IC intende dare continuità alla recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg.
Siciliana, sent. n. 168/2025) confermata in appello (cfr. C. conti, Sez.
giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 11/A/2026) la quale ha affermato in modo condivisibile che la durata del procedimento amministrativo ed eventualmente giudiziale attivato dall’interessato prima della cessazione dal servizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate non può tradursi in una limitazione del suo diritto alla pensione privilegiata poi riconosciuto in quanto la norma di cui all’art. 191, co. 3, primo periodo del dPR 1091/1973 riguarda soltanto [l’ipotesi “ordinaria”, in cui l’accertamento della dipendenza da causa di servizio sia effettuato dopo il collocamento in quiescenza a domanda] (C. conti, Sez. giur.
App. Reg. Siciliana, sent. n. 11/A/2026).
Di contro, nel caso in cui tale accertamento sia stato avviato in costanza di servizio “il lasso di tempo necessario ad acclarare tale prodromico e indefettibile requisito per l’insorgenza del diritto, ove poi … riconosciuto, non può tradursi in una limitazione dello stesso”
visto che “La tempistica dell’accertamento della dipendenza …
risente di variabili eteronome, connesse a lungaggini burocratiche o a sviluppi contenziosi, che esulano dalla sfera di dominio dell’avente diritto, il quale si vedrebbe doppiamente pregiudicato, anche in termini di postergazione della decorrenza del proprio trattamento” e
“nessuna domanda di trattamento privilegiato avrebbe potuto essere presentata in costanza di servizio – in quanto prematura - ovvero entro i due anni successivi, in assenza del prodromico requisito per l’insorgenza del diritto … della dipendenza da causa di servizio”(C.
conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 11/A/2026).
Risulta evidente che il caso di specie rientra pienamente nel raggio di applicazione di tale recente orientamento come risulta dalla seguente sequenza temporale della vicenda di cui è causa:
- in data 03.04.2017 il ricorrente ha presentato domanda amministrativa di causa di servizio;
- con verbale BL/B n. CMO-01-0218/18/MM dell’11.02.2019 la CMO di La IA ha accertato l’inidoneità permanente del ricorrente al SMI;
- dal 06.11.2019 il ricorrente è stato congedato per riforma transitando nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa con decorrenza dal 03.06.2019;
- con il parere del n. 110078/2024 reso nell’adunanza n. 4213 del 28.08.2024 il CVCS del MEF ha giudicato dipendente da causa di servizio l’infermità oggetto di domanda cui è seguito il decreto del Ministero della difesa di riconoscimento della causa di servizio.
Il ricorrente, quindi, ha presentato domanda amministrativa di causa di servizio in costanza d’impiego (03.04.2017) e per la definizione della stessa è stato accumulato dall’ex P.A. datoriale un enorme ritardo come ben evidenziato dal ricorrente essendo stati impiegati più di 22 mesi per la valutazione da parte della CMO di La IA
(11.02.2019) e ulteriori più di 5 anni e mezzo per la valutazione da parte della CVCS (28.08.2024) nonostante nel frattempo lo stesso fosse cessato dal servizio militare e transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa (03.06.2019).
Risulta manifesto che il ricorrente durante questo abnorme durata del procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (più di 7 anni e mezzo) non poteva presentare utilmente alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata, prima per mancanza del requisito della cessazione dal servizio e poi di quello del riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio.
Ne consegue che tale abnorme ritardo procedimentale non può ridondare in una limitazione del diritto del ricorrente a percepire il trattamento privilegiato dalla data del transito nei ruoli civili in quanto secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale la presentazione della domanda amministrativa della causa di servizio prima della cessazione dal servizio se definita dopo tale cessazione rende “indenne” il contenuto del diritto alla pensione privilegiata dall’inerzia della P.A. procedente sussistendo in questi casi un lasso di tempo di almeno due anni dalla cessazione dal servizio per definire in via amministrativa tale domanda che è una durata di gran lunga superiore ai tempi di definizione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e della relativa disciplina applicativa settoriale.
Diversamente opinando, il ricorrente al fine di rispettare il biennio dalla cessazione dal servizio di cui all’art. 191, co. 3, primo periodo del dPR 1091/1973 sarebbe costretto a presenza una domanda di pensione privilegiata in assenza dei requisiti di legge con sicuro esito sfavorevole secondo un approccio inutilmente formalistico che addirittura lo esporrebbe a ripresentate tale domanda di pensione senza requisiti laddove l’inerzia della P.A. procedente si protraesse per un ulteriore biennio come è avvenuto nel caso di specie.
Sulla base di tali considerazioni va riconosciuto il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione privilegiata con decorrenza economica dalla data di transito nei ruoli civili (3 giugno 2019) e conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati da tale data.
Tali ratei arretrati vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento in quanto la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, non rilevando la causa del ritardo.
L’automaticità della liquidazione di interessi e rivalutazione deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità alla stessa dell’art. 429, co. 3 del c.p.c. in materia di crediti di lavoro applicabile ai giudizi pensionistici contabili in forza, prima dell’art. 10 co. 2 della L. 205/2000 (entrato in vigore il 10.08.2000) e ora dell’art. 167, co. 3 del c.g.c.
A tal proposito le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002 hanno affermato che “sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo … con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione)”.
4. Va ora scrutinata la seconda domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito dal ricorrente per il suddetto ritardo nella definizione del procedimento della causa di servizio e di liquidazione del trattamento privilegiato.
4.1. Sul punto va disattesa l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti sul difetto di giurisdizione di questa Corte su tale domanda risarcitoria in favore del giudice amministrativo a cui è affidata per legge la cognizione sul danno da ritardo provvedimentale per inosservanza del termine di conclusione del relativo provvedimento pensionistico ai sensi dell’art. 2-bis della l.
241/1990.
Infatti, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. Cass.,
SS.UU., ord. 153/2013) “ritiene che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D.12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62)
ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.u. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n. 152, 16.01.03 n. 573)” e tale “giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. S.u. 31.01.08 n. 2298 e 5.98.94 n. 7268, secondo cui nella giurisdizione della Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo pensionistico, quali siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati, nonché S.U. 28.10.98 n. 10732 e 23.01.95 n. 762)”.
La giurisprudenza recente della Corte suprema ha affermato che
“Anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia” (Cass. civ.
SS.UU., ord. 5236/2025, orientamento successivamente confermato da Cass. civ. SS.UU., ord. 28358/2025). Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Toscana, ord. 651/2024) e da quella contabile (cfr. C. conti, ex multis: Sez. App.
Reg. Siciliana, sent. n. 8/2018; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n.
309/2025 e sent. n. 18/2026; Sez. giur. Lazio, sent. n. 281/2025).
La complessa domanda risarcitoria del ricorrente, quindi, rientra nella giurisdizione esclusiva in materia pensionistica assegnata a questa Corte dei conti in quando essi si riferisce al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto previdenziale dedotto (in questo caso connesso ai tempi di erogazione della prestazione).
4.2. Affermata la giurisdizione sulla domanda risarcitoria del ricorrente, va rilevato che per la sussistenza del diritto al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivante dalla ritardata erogazione della pensione, l’attore non può limitarsi ad allegare e provare l’inadempimento della P.A. procedente ma deve allegare e provare il pregiudizio effettivo e reale subìto non essendo possibile predicare la sussistenza di un danno in re ipsa sia con riferimento al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. l., sent. 4886/2020).
Inoltre, con riferimento all’entità del danno la giurisprudenza non ammette la possibilità per il presunto danneggiato di invocare il principio acquisitivo richiedendosi, anzi, che lo stesso quantomeno alleghi circostanze di fatto precise anche tramite presunzioni semplici
(cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 363/2025).
4.2.1. Ciò posto, con riferimento al danno patrimoniale il ricorrente ha prospettato che tale danno sarebbe consistito nel mancato godimento dei ratei arretrati della pensione privilegiata rispetto alla decorrenza economica assegnata dall’INPS da quantificare con riferimento agli interessi e alla rivalutazione monetaria su tali somme non corrisposte a cui aggiungere “il danno derivante dalla perdita di potere d’acquisto e dall’impossibilità di utilizzare tali risorse economiche per le esigenze di vita proprie e della propria famiglia” (cfr. memoria di replica del ricorrente del 16.04.2026) con richiesta di CTU per l’esatta quantificazione di tale danno patrimoniale.
Riguardo alla prima voce di danno patrimoniale relativa a interessi legali e rivalutazione nei limi di legge si osserva che la stessa risulta essere compresa nell’accoglimento della prima domanda del ricorrente già oggetto di scrutinio favorevole nel punto precedente in ragione del richiamato principio dell’automaticità della liquidazione di tali oneri accessori derivante dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore. Ne consegue che rispetto alla percezione dei ratei arretrati il cui diritto è stato riconosciuto al ricorrente con applicazione degli oneri accessori non può sussistere tale voce di danno patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. L., ord.
27049/2023).
Riguardo alle altre prospettate voci di danno patrimoniale il ricorrente non ha fornito alcuna specifica allegazione e prova della loro sussistenza.
Conseguentemente va rigettata l’intera domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
4.2.2. Riguardo al danno non patrimoniale che secondo il ricorrente deriverebbe dalla lesione del suo “diritto di realizzare liberamente le proprie scelte di vita”, esso risulta solo genericamente prospettato senza alcun specifico principio di prova.
Al riguardo, si deve osservare con riferimento alla voce di tale danno non patrimoniale derivante dalla privazione della libertà concreta del ricorrente di andare in pensione e/o di cessare dal servizio nei ruoli civili si osserva che, come dedotto e provato dall’INPS e non contestato dal ricorrente, prima dell’ottenimento della pensione privilegiata lo stesso era già titolare di pensione di vecchiaia a carico della gestione CTPS con decorrenza da giugno 2019 e tale trattamento previdenziale è stato cumulato nel periodo da giugno 2019 a luglio 2025 con il trattamento di attività derivante dal nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero dell’istruzione (cfr. estratto conto previdenziale del 02.04.2026 allegato alla memoria INPS) con applicazione del principio della conservazione del trattamento retributivo prima del transito nei ruoli civili come dedotto dal Ministero della difesa per cui non si appalesa alcun danno per “non avere potuto adottare una legittima scelta di vita” (Cass. civ. Sez. L, sent. n. 3023/2010).
Riguardo alla voce di danno non patrimoniale derivante dal “marcato stato di disagio, frustrazione e mortificazione con incisione profonda della serenità personale del ricorrente e del suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa“ anche per tale voce manca una allegazione specifica di elementi di fatto su una violazione dell’integrità psicofisica del ricorrente e delle sue generali condizioni di vita personali e sociali tanto che esso in definitiva si traduce nell’affermazione di un danno in re ipsa con violazione dei principi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n.
25691/2011).
A ciò si aggiunga che nel caso in cui si controverta della ritardata riliquidazione di una pensione già in godimento cumulata ad un trattamento di attività “non è ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona” e che non vi è alcuna allegazione e prova di ricadute della predetto ritardo pensionistico “sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i patemi d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico)” (Cass. civ., Sez. L., ord. 32080/2019, in senso conforme Cass. civ., Sez. L, ord. 13708/2020 e ord. 15294/2020).
4.3. Alla luce di tali considerazioni va rigettata integralmente la domanda di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
5. Conclusivamente va accolta la domanda del ricorrente sul suo diritto al conseguimento della pensione privilegiata con decorrenza economica dalla data di transito nei ruoli civili (3 giugno 2019) e conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati da tale data oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge mentre va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.
6. La soccombenza reciproca e l’assoluta novità della questione, rappresentano motivi ex art. 31, co. 3 del c.g.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto,
• dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione privilegiata con decorrenza economica dal 3 giugno 2019;
• condanna l’INPS al pagamento dei ratei arretrati dal 03.06.2019, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att.
c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- rigetta le domande di risarcimento;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
Il IC Gaspare PP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 28 aprile 2026 Pubblicata 29 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il IC Gaspare PP F.to digitalmente Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C. A. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 29 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)