Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. AT Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. JOËLLE Parte_1 CodiceFiscale_1
ROSANNA PICCININO;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
CARMEN MALLAMO;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore AT, nato al di fuori del matrimonio il 15.01.2020, alle seguenti condizioni:
“Il figlio minore AT è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a mantenere la residenza ed iscrizione anagrafica presso la mamma;
e voglia
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il padre terrà con sé AT, salvi diversi e migliori accordi: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 18.00 della domenica, prelevando a scuola e riaccompagnando il piccolo AT presso l'abitazione materna;
b) nelle settimane in cui AT trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo lo andrà a prendere presso l'abitazione materna il mercoledì alle ore 18.30, condividendo con suo figlio anche la cena e il pernottamento, riaccompagnandolo a scuola il mattino successivo;
c) nelle settimane in cui AT trascorrerà il weekend con la madre, il padre lo terrà con sé il mercoledì dalle ore 18.30 (momento in cui lo andrà a prendere dall'abitazione materna) fino al venerdì mattina allorquando lo riaccompagnerà presso la scuola;
d) nei giorni ordinari, ma di sospensione scolastica straordinaria (ad es. sciopero, motivi personali etc…), il padre manterrà gli stessi pagina 1 di 4
Capodanno e Befana;
il genitore che terrà con sé il figlio il giorno di Natale avrà cura di lasciare che lo stesso trascorra con l'altro genitore dalle ore 18.30 del 23/12 alle ore 16.00 del 24/12; f) i ponti scolastici verranno suddivisi tra i genitori in modo alternato di anno in anno, così il genitore che avrà trascorso un anno con il minore il ponte del 25 aprile, l'anno successivo trascorrerà con il minore quello del 1 maggio;
g) metà del periodo delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Pasqua con un genitore e l'anno successivo con l'altro; h) metà delle vacanze scolastiche estive in periodi da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, facendo in modo che AT non trascorra più di due settimane consecutive senza vedere un genitore;
i) Il giorno del compleanno del figlio, ciascun genitore potrà tenerlo con sé almeno durante un pasto, alternando di anno in anno il pranzo con la cena, mentre il giorno dei compleanni dei genitori e/o Festa della mamma o del papà verrà trascorso dal bambino con il genitore festeggiato.
2) I genitori, ognuno nei propri giorni di competenza, dovranno andare ad accompagnare e a prendere
AT a/da scuola, dalle/alle attività ludiche/sportive e dovranno farsi carico dell'affidamento del bambino a terze persone di fiducia (familiari e/o babysitter) con i relativi costi, quando non potranno farlo personalmente (ad es. per motivi di lavoro, di salute). In ogni caso i genitori privilegeranno l'altro genitore, se disponibile, rispetto a persone estranee alla famiglia. Le variazioni straordinarie, dovute a situazioni contingenti (anche non gravi), dovranno essere vicendevolmente e tempestivamente comunicate al fine di consentire all'altro genitore di sopperire all'assenza dell'impossibilitato, trattenendo con sé il minore e/o affidandolo a terze persone di fiducia (es: nonni, baby-sitter etc.…);
3) Il padre verserà a favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di AT, in via Pt_2 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €250,00 (duecentocinquanta/00), che verrà rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT;
4) il padre e la madre contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come specificate dalle Linee guida del Tribunale di Milano, come sotto specificate, con rifusione al genitore anticipatario degli importi dovuti entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute e/o richieste: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale. Per le questioni più gravi, i genitori concordano sin d'ora che si faccia riferimento al pediatra privato Dott. d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Persona_1 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
pagina 2 di 4 f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) l'assegno unico di cui alla Legge 1° aprile 2021, n. 46, o altro analogo ed equipollente che sarà eventualmente introdotto in un momento successivo, verrà percepito nella misura del 50% fra i genitori,
a tal fine, gli stessi s'impegnano, su richiesta, a fornire all'altro ogni documentazione utile alla presentazione della relativa domanda nei termini di legge (es. modulo autocertificazione rinuncia da inoltrare all'INPS e altra necessaria).
7) Le parti si impegnano a darsi reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti validi per l'espatrio proprio e del minore AT;
8) Si dà atto che i genitori concordano sulla ricezione del Sacramento Battesimale da parte del figlio, secondo il rito cattolico, non constatando alcun impedimento;
9) Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 3 di 4 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, il 17.06.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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