CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 404 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 2259/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 26.02.2024
TRA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ), ammessi al patrocinio a spese dello Stato, Parte_3 C.F._3 giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 9 aprile 2024, elettivamente domiciliati in Cerignola (FG) alla Via Capitano Raimondo Pece, 49 presso lo studio dell'AVV.
ALLAMPRESE MICHELE, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ), con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Casa D'Antuono, 161, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Casa D'Auria, 3, presso lo studio dell'AVV. SORRENTINO
VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Nonché CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_2 C.F._4
AU ER ed elettivamente domiciliato in Foggia (FG) al C.so Cairoli, 25 presso lo studio dell'Avv. D'Ambrosio Paolo
APPELLATO
e con sede legale e direzione corrente in Bologna (BO) alla Controparte_3
Via Stalingrado, 45 (C.F. ; P. IVA ), in persona del suo procuratore ad P.IVA_2 P.IVA_3 negotia SI.ra , rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV.TI Luigi e Parte_4
MA EN ed elettivamente domiciliata in Bari (BA) al Viale Orazio Flacco,11/7, presso lo
Studio dell'Avv. Roberto Francesco Iannone
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
21.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.03.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la Persona_1 [...]
e la quale compagnia garante per la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
r.c.a. dell'autovettura di proprietà della al fine di sentirli condannare in solido al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro stradale del
15.09.2014, in cui aveva perso la vita il proprio genitore, a causa della condotta di guida Persona_1 dell' . CP_2
Per_ 1.1 Nello specifico, gli attori deducevano che in data 15.09.2014, alle ore 17.00 circa, il sig. , alla guida del furgone di sua proprietà tipo Mercedes Sprinter, tg. BP4490BM, immatricolato con targa bulgara, viaggiava sulla S.P. 106 - direzione Deliceto, allorquando impattava contro l'autocarro Scania
R142, tg. BN474HZ, con rimorchio Zorzi 22R, tg. XA675AK, di proprietà di e Controparte_1 condotto, nella circostanza, da che proveniva dall'opposto senso di marcia. A causa Controparte_2
Per_ del violentissimo impatto tra i due mezzi, il sig. , dopo un ricovero di 11 giorni presso il nosocomio di Foggia, perdeva la vita.
Gli attori sostenevano che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta tenuta dal conducente dell'autocarro Scania R142, il quale, nel viaggiare al centro della carreggiata (e pagina 2 di 12 quindi non mantenendo strettamente la destra come prescritto dal codice della strada), invadeva l'opposta corsia di marcia.
1.2 Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, “...Concedere termine Controparte_1 ai sensi dell'art. 269 c.p.c e fissare altra udienza per la chiamata in causa dell' Controparte_4
con sede in Milano C.so Sempione 39, quale legittimato passivo della compagnia assicurativa
[...] estera – ..”, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, poiché Controparte_5 infondata e non provata, poi spiegando domanda riconvenzionale chiedendo di accertare che il sinistro si fosse verificato a causa della condotta di guida di che, superando i limiti di velocità Persona_1 consentiti in quel tratto di strada, invadeva l'opposta corsia di marcia, anche a causa del fondo stradale bagnato, impattando frontalmente con l'autocarro condotto dall' , che procedeva, dal lato CP_2 opposto, a velocità moderata. Chiedeva, quindi, la condanna degli attori al risarcimento di tutti i danni subiti per un importo pari ad € 26.000,00.
1.3 Si costituiva, poi, in giudizio chiedendo, preliminarmente, fissare una nuova Controparte_2 udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo UCI spa Ufficio Centrale Italiano, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale, con la condanna degli attori al risarcimento di tutti i danni subiti per un importo pari ad € 3.000,00.
1.4 Anche la si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea perché infondata e non provata, con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
1.5 Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio CP_4 Controparte_4 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda formulata da per Controparte_2 violazione dei disposti di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. e, comunque, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda dei convenuti ed attori in riconvenzionale, poiché infondata.
1.6 Espletata l'attività istruttoria (prove orali, acquisizione documentazione e CTU), il G.U. del
Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 597/2024 emessa in data 25.02.2024, così statuiva: “ 1) dichiara che il sinistro occorso in data 15 settembre 2014, alle ore 17,00 circa, nella strada provinciale 106, si è verificato per l'esclusiva responsabilità di 2) per l'effetto, rigetta CP_6 la domanda proposta dagli attori;
3) per l'effetto, accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
e condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_4 pro tempore e gli attori al pagamento, in solido tra loro ed in favore di per le Controparte_2 conseguenze del sinistro di cui è causa, della complessiva somma di Euro 5.173,67, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 4.336,69 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in pagina 3 di 12 anno, ogni successivo 15 settembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 5.173,67, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo, oltre alla rivalutazione sulla sola somma di euro
56,15; 4) per l'effetto, accoglie la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e condanna , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore e gli attori, al pagamento, in favore di , Controparte_1 della complessiva somma di Euro 2.863,20, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 2.400,00 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 15 settembre , secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 2.863,20, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) condanna gli attori e , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica Controparte_1 in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge,
IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistario;
7) condanna gli attori e , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da CP_2
che quantifica in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura
[...] determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
8) condanna gli attori e , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da , in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_3 quantifica in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
9) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo, ed in solido tra loro, degli attori e di , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.”.
1.7 In particolare, il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie emerse dalle indagini svolte in sede penale (R.G.N.R. 20002/2014, Procura della Repubblica di Foggia, esitato poi con l'archiviazione della pagina 4 di 12 posizione di , riteneva non provata la dinamica del sinistro come dedotta dagli Controparte_2 attori e accertava che il sinistro si era verificato a causa della condotta di guida del sig.
[...]
Nello specifico, il Giudice di prime cure osservava che proprio quest'ultimo, perdendo il CP_6 controllo del veicolo a causa dell'alta velocità (100 km/h), delle condizioni del manto stradale bagnato, della parziale occupazione del manto erboso posto sul ciglio della strada e dell'usura degli pneumatici, avesse invaso la corsia opposta causando la collisione con l'autocarro di proprietà della
[...]
e condotto da Accoglieva, quindi, la domanda riconvenzionale Controparte_1 Controparte_2
Contr proposta da e, per l'effetto, condannava in solido l e gli attori, al pagamento di Controparte_2 tutti i danni non patrimoniali subiti per un importo pari ad € 5.173,67, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla e Controparte_1
Contr condannava in solido l e gli attori, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti stimati in €
2.863,20, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Infine, rigettava la domanda di condanna Contr degli attori ex art. 96 c.p.c., condannando gli stessi, in solido con , alle Controparte_4 spese e competenze di lite nei confronti degli attori in riconvenzionale e della Controparte_7
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_1 [...]
e hanno interposto appello innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di Pt_2 Parte_3 seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva
e/o prevalente di nella causazione del sinistro per cui è causa;
- ritenere accertati i Controparte_2 danni patrimoniali e non, iure proprio e iure successionis vantati dagli attori, oggi appellanti con
l'originaria domanda;
- per l'effetto condannare e Controparte_2 Controparte_1 CP_8
, in solido e come per legge, al risarcimento della somma di euro 1.676.488 o in quella
[...] maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore degli appellanti e da suddividersi in quote uguali, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare i medesimi appellati al pagamento di competenze e spese di causa, per entrambi i gradi e quanto al secondo in caso di mancata liquidazione delle spese a carico dello Stato;
In via gradata, e in applicazione dell'art. 2054 II comma cc, dichiarare la pari responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa e, per
l'effetto: - condannare e , in solido e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8 come per legge, al risarcimento della somma di euro 838.244,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore degli appellanti e da suddividere in quote uguali, oltre interessi e rivalutazione come per legge, già applicata la decurtazione in ragione della concorsualità; - condannare i medesimi appellati al pagamento di competenze e spese di causa, per entrambi i gradi e quanto al secondo in caso di mancata liquidazione delle spese a carico dello Stato”.
pagina 5 di 12 2.1 Con comparsa depositata il 24.06.2024, si è costituito in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato e non provato, con conferma della sentenza gravata;
in subordine, nell'ipotesi di condanna esclusiva e/o in concorso, di essere manlevata dalla con vittoria di spese e competenze di causa. Controparte_8
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.06.2024, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, Controparte_2 nonché basato su domanda inammissibile con la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale del gravame, di essere manlevato dalla
[...]
con vittoria di spese e competenze di causa. CP_8
2.3 Si è, infine, costituito in giudizio la in persona del proprio Controparte_3 procuratore ad negotia, la quale ha contestato gli avversi assunti rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare inammissibile l'appello promosso avverso la per Controparte_3 manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 - bis cod. proc. civ., poiché la domanda di riforma elevata in appello non gode di alcuna ragionevole probabilità, sia pure marginale e residuale, d'essere accolta;
2) rigettare, obliterare e considerare tamquam non essent - ai sensi e per gli effetti dell'art.
345, III comma c.p.c.- le produzioni documentali ex novo effettuate da parte appellante nella fase di gravame;
3) ritenere e dichiarare infondata, pretestuosa e non provata la domanda di riforma della sentenza N° 597/2024 del Tribunale Ordinario Foggia, appalesandosi irreprensibile l'iter logico- intellettivo dipanato dal Giudice di prime cure in ordine all'esclusiva responsabilità di
[...] nella determinazione del sinistro ed al superamento della presunzione di pari responsabilità CP_6 di cui all'art. 2054 cod. civ.; 4) rigettare, per l'effetto, il gravame promosso nei confronti della perché infondato, temerario e non provato;
5) con vittoria di Controparte_3 spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %,
C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge;
6) IN VIA MERAMENTE GRADATA, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, residuale e minimale, delle domande di parte appellante, rigettare le pretese di ristoro così come formulate da parte dei congiunti , perché eccessive e non dovute, ed Per_1 operare la debita riduzione proporzionale del quantum in ragione della corresponsabilità maggioritaria e preponderante di ex art. 1227 cod. civ., nella determinazione CP_6 dell'evento e del conseguente exitus;
7) escludere, in ogni caso, qualsivoglia ristoro per l'asserito danno patrimoniale futuro da lucro cessante per il mancato apporto lavorativo ed economico del De
Cuius, poiché trattasi di posta di nocumento assolutamente infondata e non provata;
8) escludere, in ogni caso, il ricorso al criterio del “triplo della pensione sociale” nella denegata eventualità di riconoscimento di qualsivoglia danno patrimoniale da lucro cessante in favore degli istanti, ed pagina 6 di 12 ancorare l'eventuale liquidazione, che per assurdo dovesse essere concessa, ai dati reddituali reali ed effettivi della vittima primaria del sinistro, 9) escludere qualsivoglia danno CP_6 patrimoniale per danneggiamenti al mezzo e per spese funerarie in difetto di prove;
10) ritenere e dichiarare, in ogni caso, eccessive e non dovute le plurime poste di ristoro pretese dagli appellanti, stante la totale insussistenza di danni patrimoniali iure proprio e per le ragioni e secondo le argomentazioni spiegate nelle difese della in punto di diritto;
per l'effetto, ridimensionare CP_3 in ogni caso adeguatamente il quantum debeatur;
11) rigettare le richieste di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale elevate dagli appellanti, perché ontologicamente infondate e sguarnite di qualsivoglia riscontro nel caso concreto;
12) dichiarare, in ogni caso, non dovuta la personalizzazione massima pretesa per il danno non patrimoniale da perdita del vincolo parentale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
applicare i necessari correttivi in riduzione, a fronte del difetto di convivenza tra istanti e vittima primaria;
13) in ragione dell'eccessiva sproporzione tra il petitum indicato in appello ed il quantum che dovesse essere, per avventura, ritenuto liquidabile all'esito del giudizio, disporre l'equa compensazione, in misura integrale, delle spese e competenze di giudizio”.
2.3 All'udienza del 21.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Osserva preliminarmente la Corte che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
3.2 Ancora in via preliminare, la Corte rileva che alcuna rilevanza può assumere la documentazione prodotta dagli appellanti relativa all'Ing. ed alla qualità di fiduciario della Per_2 Controparte_7
trattandosi di documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio di appello, e quindi
[...] inammissibile, in base alla nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, applicabile ratione temporis, poichè gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare di non averla potuto produrla prima per circostanza loro non imputabili.
4. Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la “Violazione dell'art. 101, 115, 116 cpc, 2729, 2700 c.c. per avere il giudice di primo grado errato nel ritenere inattendibile il teste escusso
e per aver valorizzato la consulenza del CT del Pubblico Ministero e il rapporto di incidente dei
Carabinieri”, nella parte in cui il Tribunale ha omesso di valorizzare la prova testimoniale di CP_9
ritenendo erroneamente il teste escusso inattendibile. Al contrario, sostengono che il sig.
[...]
totalmente estraneo ai fatti di causa, abbia reso dichiarazioni convincenti, ricostruendo CP_9
l'esatta dinamica del sinistro. Osservano che il giudice di prime cure, al fine di ricostruire la dinamica pagina 7 di 12 del sinistro, abbia valorizzato la consulenza del perito nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico di ing. che, peraltro, risulta fiduciario Controparte_2 Persona_3 della Compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento, e ha operato in maniera Controparte_7 imprecisa ed in assenza di contraddittorio tra le parti. Aggiungono che la ricostruzione effettuata dai
Carabinieri intervenuti sui luoghi, pure valorizzata dal giudice di prime cure, è priva di portata fidefacente, in quanto gli stessi non hanno assistito al sinistro. 4.1 Con il secondo motivo eccepiscono in via subordinata, la “Errata applicazione dell'art. 2054, II comma c.c.” per avere il giudice di primo grado ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità da parte dei convenuti – attori in riconvenzionale” nonostante i convenuti, odierni appellati si siano limitati ad aderire acriticamente alle conclusioni del consulente del PM, omettendo di fornire adeguata prova della condotta di guida del sig.
. CP_2
5.L'appello è infondato e i motivi di gravame, data l'intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
L'esame degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri – Stazione di Ascoli Satriano e della consulenza a firma del perito nominato in sede penale dal Pubblico Ministero conferma che il conducente del furgone Mercedes (Paun), nonostante il terreno bagnato, procedeva la marcia a velocità non commisurata alle condizioni ed allo stato dei luoghi (100 km/h) e perdeva il controllo del mezzo, invadendo la opposta corsia di marcia, - come risulta dalle tracce di frenata rilevate dai CC e riportate nel rapporto – e collidendo con l'autocarro Scania condotto dall' che, provenendo CP_2 dall'opposto senso di marcia, procedeva regolarmente la propria corsa.
Inoltre, dallo stesso rapporto dei Carabinieri intervenuti sui luoghi è emerso che nessuno era presente al momento del sinistro e che non vi era neppure la presenza dei soggetti coinvolti in quanto “ ... erano stati già trasportati con l'intervento del 118 presso il pronto soccorso di Foggia...” (cfr Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi ).
La difesa dei congiunti di ha obiettato che il giudice di prime cure avrebbe fondato il Persona_4 proprio convincimento sulla base della perizia tecnica a firma del consulente del Pubblico Ministero ing. che avrebbe operato in assenza di contraddittorio tra le parti. Per_2
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità ha oramai chiarito che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudicante civile può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra le quali anche le risultanze di atti delle indagini preliminari compiuti in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che vi sia violazione del principio di cui all'art. pagina 8 di 12 101 cod. proc. civ., atteso che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di promuoverne la valutazione giudiziale
Orbene, il perito del Pubblico Ministero, nel ricostruire la dinamica del sinistro stradale, si è basato sui rilievi oggettivi, planimetrici e fotografici, eseguiti dai Carabinieri intervenuti sui luoghi nel rapporto allegato ed alle caratteristiche dei veicoli ed alle deformazioni dagli stessi subite a seguito del sinistro come risultanti dalla documentazione allegata ed ha provveduto ad un approfondimento tecnico- descrittivo del modo in cui l'incidente si è svolto dal punto di vista cinematico, nonché all'esame delle cause dirette e indirette che lo hanno generato, con particolare attenzione al comportamento dei soggetti coinvolti. Ha, quindi, ritenuto che gli elementi a disposizioni concorressero tecnicamente alla ricostruzione più verosimile della seguente dinamica: “... Il giorno 15 Settembre 2014 alle 17:30 circa,
i due veicoli, e Furgone Mercedes Sprinter, erano in transito sulla SP 106, e Controparte_10 precisamente il primo con direzione di marcia Deliceto - SS 655, mentre il secondo con verso di marcia contrario. Il furgone provenendo dalla SP 105, dopo aver percorso circa 2,74 km dal bivio con la predetta strada provinciale, per cause non accertabili con un buon margine di affidabilità, perdeva il controllo dinamico alla velocità di circa 100 km/h e deviava la propria direzione di marcia verso sinistra, tanto da invadere completamente la corsia opposta di marcia occupata dal sopraggiungente autotreno Scania. L'autotreno, viaggiava ad una velocità di circa 50 km/h, poteva percepire lo sbandamento del furgone solo 1,42 secondi prima dell'impatto, quando i veicoli erano separati da una distanza reciproca di circa 57 m. L'impatto fu violentissimo e si concretizzò interamente nella corsia di marcia occupata regolarmente dell'autotreno, che si schiantava con la propria sezione anteriore sinistra contro la sezione antero – angolare destra del furgone Mercedes........ È possibile riferire con un sufficiente margine di ragionevolezza ed attendibilità sulla causa dell'evento sinistroso, che trova origine in una perdita di controllo autonoma del furgone Mercedes derivabile dalla velocità di marcia tenuta su un percorso stradale reso viscido dalla pioggia in atto. Non è da escludere inoltre che la causa dello sbandamento, vista la dinamica assunta dal mezzo nella fase di approccio all'urto, possa essere derivata da una parziale invasione del ciglio erboso sulla destra della corsia di marcia occupata dal furgone. In aggiunta bisogna oltremodo riferire che le condizioni di aderenza le ruote del furgone venivano ulteriormente minimizzate a causa dell'utilizzo di pneumatici altamente usurati...al di sotto dei margini di sicurezza consigliati...”.
Sulla base di rilievi oggettivi e obiettivi, l'ing. infatti, con metodo scientifico, ha accertato che Per_2
Per_ il veicolo condotto da viaggiava ad una velocità di 100 km/h, mentre il veicolo condotto da ad una velocità di 50 km/h (principio di conservazione della quantità del moto). In particolare, CP_2
pagina 9 di 12 il perito ha analizzato il disco del cronotachifrafo estratto dalla cabina dell'autotreno coinvolto nel sinistro e dallo stesso disco ha rilevato la velocità di arrivo all'urto e l'orario di accadimento del sinistro.
Parte appellante ha obiettato che non vi sarebbe prova della revisione periodica del cronotachigrafo e non vi sarebbe certezza sull'orario ivi indicato in quanto nonostante il sinistro si sia verificato alle
16:30 il dispositivo di rilevazione avrebbe indicato le 17:30. Detto assunto è privo di fondamento in quanto il perito del Pubblico Ministero ha specificato che “...la non corrispondenza con l'orario ufficiale riscontrato dalla documentazione degli atti, risultando differente esattamente di un'ora, trova giustificazione nella mancato aggiornamento e il cambio di orario estivo sullo strumento di misura...”
e lo stesso, risultava, quindi, perfettamente funzionante (cfr perizia consulente Ing. – pag. 18). Per_2
L'ing. ha determinato quindi la velocità dei due mezzi tenendo conto della zona d'urto, grazie Per_2 alle posizioni di quiete assunte dai due mezzi e soprattutto grazie alle tracce lasciate sull'asfalto dai lamierati deformati del furgone Mercedes (“...che lasciavano evidenti solchi nel manto stradale all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autotreno...”- cfr perizia a firma inf. – Per_2
Per_ pag. 15), certamente riconducibili al mezzo condotto dal e degli spazi percorsi dai veicoli dopo la collisione fino ai rispettivi punti di arresto.
Alcuna rilevanza può assumere la contestazione di parte appellante secondo cui i Carabinieri non avrebbero rilevato alcuna traccia di lamierato in quanto gli stessi, intervenuti sui luoghi, hanno comunque dato atto nel rapporto della presenza di tracce di frenata, riconducibili al mezzo condotto dal Per_
, nella corsia di marcia percorsa dall'autotreno.
Inverosimile appare, poi, la contestazione mossa dagli appellanti relativa allo stato degli pneumatici.
Sostengono che gli interventi successivi al sinistro operati sui mezzi avrebbero modificato lo stato delle gomme. Tale assunto oltrechè non provato, non può ritenersi condivisibile in quanto il furgone
Mercedes, sottoposto a sequestro giudiziario, risulta essere stato visionato e periziato dall'ing.
, solo 30 giorni dopo il sinistro. Per_2
Quanto alla testimonianza resa da , (il giudice di prime cure ha ritenuto Testimone_1 inattendibile il teste) la difesa degli appellanti eccepisce che il con estrema chiarezza ha Tes_1 ricostruito la dinamica del sinistro e sostenuto di aver visto l'autocarro, condotto dall' , CP_2 invadere la corsia occupata dal furgone Mercedes.
Osserva al contrario la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto il teste inattendibile, in quanto la ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro contraddetta da quella dei Carabinieri e dalle conclusioni del perito del Pubblico Ministero, appare fantasiosa e inverosimile.
Il teste, infatti, ha dichiarato di aver assistito al sinistro poiché era, a bordo del proprio mezzo agricolo, fermo all'incrocio con la SP 106, e, precisamente, a circa 30 metri allorquando vedeva l'autotreno che pagina 10 di 12 viaggiava quasi al centro della carreggiata scontrarsi frontalmente con il furgone Mercedes;
lo stesso, inoltre, ha affermato di non essersi avvicinato in quanto temeva di bloccare i mezzi di soccorso, ma di aver comunque allertato immediatamente il 118.
Parte appellante ritiene, dunque, che la presenza sui luoghi del teste sia stata confermata dallo stesso
, il quale avrebbe dichiarato ai Carabinieri, in sede di dichiarazioni spontanee, la presenza di CP_2 altre persone intervenute sul posto.
Tale assunto, oltrechè non provato in quanto l ha sostenuto di aver visto genericamente “.. CP_2 persone intervenute sul posto...”, non può condividersi in quanto è lo stesso ad aver Tes_1 affermato di non essersi avvicinato e, quindi, di essere rimasto sul proprio mezzo agricolo a circa 30 metri dal sinistro.
Ed inoltre, appare inverosimile che il a seguito del violentissimo impatto tra due mezzi Tes_1 pesanti, si sia immediatamente dileguato prima dell'arrivo dei Carabinieri e abbia ritenuto inutile recarsi presso una qualsiasi caserma dei Carabinieri al fine di rendere delle dichiarazioni ma abbia preferito, piuttosto (e solo dopo l'emissione del decreto di archiviazione nei confronti dell' ) CP_2 postare sui social network un commento sull'accaduto.
La difesa di parte appellante, a riguardo, giustifica il comportamento assunto dal teste sostenendo che la sua giovane età (21 anni) non gli avrebbe fatto comprendere l'importanza di rendere dichiarazioni nell'immediatezza.
Orbene, anche detto assunto appare poco credibile in quanto un ragazzo di 21 anni, di fronte alla scena di un incidente così grave, ha la capacità di comprendere l'importanza dapprima di attendere i soccorsi, farsi identificare e, poi, comunque di rendere dichiarazioni utili per una esatta ricostruzione del sinistro.
Non convincono le giustificazioni addotte : - il sopraggiungere di un socio del datore di lavoro, il cui nome è rimasto ignoto, - l'essere rimasto a circa 30 metri dall'accaduto per non creare intralcio ai mezzi di soccorso e - il non essersi presentato ai Carabinieri per rendere dichiarazioni poiché non utili, ovvero a causa del proprio lavoro con “..orari strani e abbastanza lunghi”.
Infine, rileva la Corte che la presunzione di pari responsabilità sancita dalla norma di cui all'art.2054, II co., c.p.c. ha carattere sussidiario ed opera quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, o non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI,
12/03/2020, n.7061). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, le condotte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti pervenendo alla affermazione della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, con giudizio condiviso da CP_6 questa Corte.
Da quanto innanzi esposto, consegue l'integrale rigetto dell'atto di appello. pagina 11 di 12 5. Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e a favore delle parti appellate e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 (causa valore indeterminabile- complessità bassa -valori minimi - esclusa la fase di trattazione)
6. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2024 nei Pt_2 Parte_3 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e in persona del suo procuratore ad negotia, avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 2259/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 26.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessivi €. 3.480,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 404 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 2259/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 26.02.2024
TRA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. ), ammessi al patrocinio a spese dello Stato, Parte_3 C.F._3 giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 9 aprile 2024, elettivamente domiciliati in Cerignola (FG) alla Via Capitano Raimondo Pece, 49 presso lo studio dell'AVV.
ALLAMPRESE MICHELE, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ), con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Casa D'Antuono, 161, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Casa D'Auria, 3, presso lo studio dell'AVV. SORRENTINO
VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Nonché CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_2 C.F._4
AU ER ed elettivamente domiciliato in Foggia (FG) al C.so Cairoli, 25 presso lo studio dell'Avv. D'Ambrosio Paolo
APPELLATO
e con sede legale e direzione corrente in Bologna (BO) alla Controparte_3
Via Stalingrado, 45 (C.F. ; P. IVA ), in persona del suo procuratore ad P.IVA_2 P.IVA_3 negotia SI.ra , rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV.TI Luigi e Parte_4
MA EN ed elettivamente domiciliata in Bari (BA) al Viale Orazio Flacco,11/7, presso lo
Studio dell'Avv. Roberto Francesco Iannone
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
21.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 27.03.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la Persona_1 [...]
e la quale compagnia garante per la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
r.c.a. dell'autovettura di proprietà della al fine di sentirli condannare in solido al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro stradale del
15.09.2014, in cui aveva perso la vita il proprio genitore, a causa della condotta di guida Persona_1 dell' . CP_2
Per_ 1.1 Nello specifico, gli attori deducevano che in data 15.09.2014, alle ore 17.00 circa, il sig. , alla guida del furgone di sua proprietà tipo Mercedes Sprinter, tg. BP4490BM, immatricolato con targa bulgara, viaggiava sulla S.P. 106 - direzione Deliceto, allorquando impattava contro l'autocarro Scania
R142, tg. BN474HZ, con rimorchio Zorzi 22R, tg. XA675AK, di proprietà di e Controparte_1 condotto, nella circostanza, da che proveniva dall'opposto senso di marcia. A causa Controparte_2
Per_ del violentissimo impatto tra i due mezzi, il sig. , dopo un ricovero di 11 giorni presso il nosocomio di Foggia, perdeva la vita.
Gli attori sostenevano che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente alla condotta tenuta dal conducente dell'autocarro Scania R142, il quale, nel viaggiare al centro della carreggiata (e pagina 2 di 12 quindi non mantenendo strettamente la destra come prescritto dal codice della strada), invadeva l'opposta corsia di marcia.
1.2 Si costituiva in giudizio la chiedendo, preliminarmente, “...Concedere termine Controparte_1 ai sensi dell'art. 269 c.p.c e fissare altra udienza per la chiamata in causa dell' Controparte_4
con sede in Milano C.so Sempione 39, quale legittimato passivo della compagnia assicurativa
[...] estera – ..”, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, poiché Controparte_5 infondata e non provata, poi spiegando domanda riconvenzionale chiedendo di accertare che il sinistro si fosse verificato a causa della condotta di guida di che, superando i limiti di velocità Persona_1 consentiti in quel tratto di strada, invadeva l'opposta corsia di marcia, anche a causa del fondo stradale bagnato, impattando frontalmente con l'autocarro condotto dall' , che procedeva, dal lato CP_2 opposto, a velocità moderata. Chiedeva, quindi, la condanna degli attori al risarcimento di tutti i danni subiti per un importo pari ad € 26.000,00.
1.3 Si costituiva, poi, in giudizio chiedendo, preliminarmente, fissare una nuova Controparte_2 udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo UCI spa Ufficio Centrale Italiano, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per infondatezza e spiegando domanda riconvenzionale, con la condanna degli attori al risarcimento di tutti i danni subiti per un importo pari ad € 3.000,00.
1.4 Anche la si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea perché infondata e non provata, con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
1.5 Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio CP_4 Controparte_4 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda formulata da per Controparte_2 violazione dei disposti di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. e, comunque, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda dei convenuti ed attori in riconvenzionale, poiché infondata.
1.6 Espletata l'attività istruttoria (prove orali, acquisizione documentazione e CTU), il G.U. del
Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 597/2024 emessa in data 25.02.2024, così statuiva: “ 1) dichiara che il sinistro occorso in data 15 settembre 2014, alle ore 17,00 circa, nella strada provinciale 106, si è verificato per l'esclusiva responsabilità di 2) per l'effetto, rigetta CP_6 la domanda proposta dagli attori;
3) per l'effetto, accoglie la domanda riconvenzionale proposta da
e condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_4 pro tempore e gli attori al pagamento, in solido tra loro ed in favore di per le Controparte_2 conseguenze del sinistro di cui è causa, della complessiva somma di Euro 5.173,67, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 4.336,69 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in pagina 3 di 12 anno, ogni successivo 15 settembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 5.173,67, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo, oltre alla rivalutazione sulla sola somma di euro
56,15; 4) per l'effetto, accoglie la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e condanna , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore e gli attori, al pagamento, in favore di , Controparte_1 della complessiva somma di Euro 2.863,20, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 2.400,00 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 15 settembre , secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 2.863,20, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) condanna gli attori e , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica Controparte_1 in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge,
IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistario;
7) condanna gli attori e , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da CP_2
che quantifica in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura
[...] determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
8) condanna gli attori e , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da , in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_3 quantifica in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
9) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo, ed in solido tra loro, degli attori e di , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.”.
1.7 In particolare, il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie emerse dalle indagini svolte in sede penale (R.G.N.R. 20002/2014, Procura della Repubblica di Foggia, esitato poi con l'archiviazione della pagina 4 di 12 posizione di , riteneva non provata la dinamica del sinistro come dedotta dagli Controparte_2 attori e accertava che il sinistro si era verificato a causa della condotta di guida del sig.
[...]
Nello specifico, il Giudice di prime cure osservava che proprio quest'ultimo, perdendo il CP_6 controllo del veicolo a causa dell'alta velocità (100 km/h), delle condizioni del manto stradale bagnato, della parziale occupazione del manto erboso posto sul ciglio della strada e dell'usura degli pneumatici, avesse invaso la corsia opposta causando la collisione con l'autocarro di proprietà della
[...]
e condotto da Accoglieva, quindi, la domanda riconvenzionale Controparte_1 Controparte_2
Contr proposta da e, per l'effetto, condannava in solido l e gli attori, al pagamento di Controparte_2 tutti i danni non patrimoniali subiti per un importo pari ad € 5.173,67, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla e Controparte_1
Contr condannava in solido l e gli attori, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti stimati in €
2.863,20, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Infine, rigettava la domanda di condanna Contr degli attori ex art. 96 c.p.c., condannando gli stessi, in solido con , alle Controparte_4 spese e competenze di lite nei confronti degli attori in riconvenzionale e della Controparte_7
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_1 [...]
e hanno interposto appello innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di Pt_2 Parte_3 seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva
e/o prevalente di nella causazione del sinistro per cui è causa;
- ritenere accertati i Controparte_2 danni patrimoniali e non, iure proprio e iure successionis vantati dagli attori, oggi appellanti con
l'originaria domanda;
- per l'effetto condannare e Controparte_2 Controparte_1 CP_8
, in solido e come per legge, al risarcimento della somma di euro 1.676.488 o in quella
[...] maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore degli appellanti e da suddividersi in quote uguali, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare i medesimi appellati al pagamento di competenze e spese di causa, per entrambi i gradi e quanto al secondo in caso di mancata liquidazione delle spese a carico dello Stato;
In via gradata, e in applicazione dell'art. 2054 II comma cc, dichiarare la pari responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa e, per
l'effetto: - condannare e , in solido e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8 come per legge, al risarcimento della somma di euro 838.244,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore degli appellanti e da suddividere in quote uguali, oltre interessi e rivalutazione come per legge, già applicata la decurtazione in ragione della concorsualità; - condannare i medesimi appellati al pagamento di competenze e spese di causa, per entrambi i gradi e quanto al secondo in caso di mancata liquidazione delle spese a carico dello Stato”.
pagina 5 di 12 2.1 Con comparsa depositata il 24.06.2024, si è costituito in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, infondato e non provato, con conferma della sentenza gravata;
in subordine, nell'ipotesi di condanna esclusiva e/o in concorso, di essere manlevata dalla con vittoria di spese e competenze di causa. Controparte_8
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24.06.2024, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, Controparte_2 nonché basato su domanda inammissibile con la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale del gravame, di essere manlevato dalla
[...]
con vittoria di spese e competenze di causa. CP_8
2.3 Si è, infine, costituito in giudizio la in persona del proprio Controparte_3 procuratore ad negotia, la quale ha contestato gli avversi assunti rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare inammissibile l'appello promosso avverso la per Controparte_3 manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 - bis cod. proc. civ., poiché la domanda di riforma elevata in appello non gode di alcuna ragionevole probabilità, sia pure marginale e residuale, d'essere accolta;
2) rigettare, obliterare e considerare tamquam non essent - ai sensi e per gli effetti dell'art.
345, III comma c.p.c.- le produzioni documentali ex novo effettuate da parte appellante nella fase di gravame;
3) ritenere e dichiarare infondata, pretestuosa e non provata la domanda di riforma della sentenza N° 597/2024 del Tribunale Ordinario Foggia, appalesandosi irreprensibile l'iter logico- intellettivo dipanato dal Giudice di prime cure in ordine all'esclusiva responsabilità di
[...] nella determinazione del sinistro ed al superamento della presunzione di pari responsabilità CP_6 di cui all'art. 2054 cod. civ.; 4) rigettare, per l'effetto, il gravame promosso nei confronti della perché infondato, temerario e non provato;
5) con vittoria di Controparte_3 spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %,
C.N.P.A. ed I.V.A., come per legge;
6) IN VIA MERAMENTE GRADATA, nella denegata eventualità di accoglimento, sia pure parziale, residuale e minimale, delle domande di parte appellante, rigettare le pretese di ristoro così come formulate da parte dei congiunti , perché eccessive e non dovute, ed Per_1 operare la debita riduzione proporzionale del quantum in ragione della corresponsabilità maggioritaria e preponderante di ex art. 1227 cod. civ., nella determinazione CP_6 dell'evento e del conseguente exitus;
7) escludere, in ogni caso, qualsivoglia ristoro per l'asserito danno patrimoniale futuro da lucro cessante per il mancato apporto lavorativo ed economico del De
Cuius, poiché trattasi di posta di nocumento assolutamente infondata e non provata;
8) escludere, in ogni caso, il ricorso al criterio del “triplo della pensione sociale” nella denegata eventualità di riconoscimento di qualsivoglia danno patrimoniale da lucro cessante in favore degli istanti, ed pagina 6 di 12 ancorare l'eventuale liquidazione, che per assurdo dovesse essere concessa, ai dati reddituali reali ed effettivi della vittima primaria del sinistro, 9) escludere qualsivoglia danno CP_6 patrimoniale per danneggiamenti al mezzo e per spese funerarie in difetto di prove;
10) ritenere e dichiarare, in ogni caso, eccessive e non dovute le plurime poste di ristoro pretese dagli appellanti, stante la totale insussistenza di danni patrimoniali iure proprio e per le ragioni e secondo le argomentazioni spiegate nelle difese della in punto di diritto;
per l'effetto, ridimensionare CP_3 in ogni caso adeguatamente il quantum debeatur;
11) rigettare le richieste di risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale elevate dagli appellanti, perché ontologicamente infondate e sguarnite di qualsivoglia riscontro nel caso concreto;
12) dichiarare, in ogni caso, non dovuta la personalizzazione massima pretesa per il danno non patrimoniale da perdita del vincolo parentale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
applicare i necessari correttivi in riduzione, a fronte del difetto di convivenza tra istanti e vittima primaria;
13) in ragione dell'eccessiva sproporzione tra il petitum indicato in appello ed il quantum che dovesse essere, per avventura, ritenuto liquidabile all'esito del giudizio, disporre l'equa compensazione, in misura integrale, delle spese e competenze di giudizio”.
2.3 All'udienza del 21.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Osserva preliminarmente la Corte che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
3.2 Ancora in via preliminare, la Corte rileva che alcuna rilevanza può assumere la documentazione prodotta dagli appellanti relativa all'Ing. ed alla qualità di fiduciario della Per_2 Controparte_7
trattandosi di documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio di appello, e quindi
[...] inammissibile, in base alla nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, applicabile ratione temporis, poichè gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare di non averla potuto produrla prima per circostanza loro non imputabili.
4. Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la “Violazione dell'art. 101, 115, 116 cpc, 2729, 2700 c.c. per avere il giudice di primo grado errato nel ritenere inattendibile il teste escusso
e per aver valorizzato la consulenza del CT del Pubblico Ministero e il rapporto di incidente dei
Carabinieri”, nella parte in cui il Tribunale ha omesso di valorizzare la prova testimoniale di CP_9
ritenendo erroneamente il teste escusso inattendibile. Al contrario, sostengono che il sig.
[...]
totalmente estraneo ai fatti di causa, abbia reso dichiarazioni convincenti, ricostruendo CP_9
l'esatta dinamica del sinistro. Osservano che il giudice di prime cure, al fine di ricostruire la dinamica pagina 7 di 12 del sinistro, abbia valorizzato la consulenza del perito nominato dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale a carico di ing. che, peraltro, risulta fiduciario Controparte_2 Persona_3 della Compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento, e ha operato in maniera Controparte_7 imprecisa ed in assenza di contraddittorio tra le parti. Aggiungono che la ricostruzione effettuata dai
Carabinieri intervenuti sui luoghi, pure valorizzata dal giudice di prime cure, è priva di portata fidefacente, in quanto gli stessi non hanno assistito al sinistro. 4.1 Con il secondo motivo eccepiscono in via subordinata, la “Errata applicazione dell'art. 2054, II comma c.c.” per avere il giudice di primo grado ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità da parte dei convenuti – attori in riconvenzionale” nonostante i convenuti, odierni appellati si siano limitati ad aderire acriticamente alle conclusioni del consulente del PM, omettendo di fornire adeguata prova della condotta di guida del sig.
. CP_2
5.L'appello è infondato e i motivi di gravame, data l'intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
L'esame degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri – Stazione di Ascoli Satriano e della consulenza a firma del perito nominato in sede penale dal Pubblico Ministero conferma che il conducente del furgone Mercedes (Paun), nonostante il terreno bagnato, procedeva la marcia a velocità non commisurata alle condizioni ed allo stato dei luoghi (100 km/h) e perdeva il controllo del mezzo, invadendo la opposta corsia di marcia, - come risulta dalle tracce di frenata rilevate dai CC e riportate nel rapporto – e collidendo con l'autocarro Scania condotto dall' che, provenendo CP_2 dall'opposto senso di marcia, procedeva regolarmente la propria corsa.
Inoltre, dallo stesso rapporto dei Carabinieri intervenuti sui luoghi è emerso che nessuno era presente al momento del sinistro e che non vi era neppure la presenza dei soggetti coinvolti in quanto “ ... erano stati già trasportati con l'intervento del 118 presso il pronto soccorso di Foggia...” (cfr Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi ).
La difesa dei congiunti di ha obiettato che il giudice di prime cure avrebbe fondato il Persona_4 proprio convincimento sulla base della perizia tecnica a firma del consulente del Pubblico Ministero ing. che avrebbe operato in assenza di contraddittorio tra le parti. Per_2
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità ha oramai chiarito che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudicante civile può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra le quali anche le risultanze di atti delle indagini preliminari compiuti in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che vi sia violazione del principio di cui all'art. pagina 8 di 12 101 cod. proc. civ., atteso che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di promuoverne la valutazione giudiziale
Orbene, il perito del Pubblico Ministero, nel ricostruire la dinamica del sinistro stradale, si è basato sui rilievi oggettivi, planimetrici e fotografici, eseguiti dai Carabinieri intervenuti sui luoghi nel rapporto allegato ed alle caratteristiche dei veicoli ed alle deformazioni dagli stessi subite a seguito del sinistro come risultanti dalla documentazione allegata ed ha provveduto ad un approfondimento tecnico- descrittivo del modo in cui l'incidente si è svolto dal punto di vista cinematico, nonché all'esame delle cause dirette e indirette che lo hanno generato, con particolare attenzione al comportamento dei soggetti coinvolti. Ha, quindi, ritenuto che gli elementi a disposizioni concorressero tecnicamente alla ricostruzione più verosimile della seguente dinamica: “... Il giorno 15 Settembre 2014 alle 17:30 circa,
i due veicoli, e Furgone Mercedes Sprinter, erano in transito sulla SP 106, e Controparte_10 precisamente il primo con direzione di marcia Deliceto - SS 655, mentre il secondo con verso di marcia contrario. Il furgone provenendo dalla SP 105, dopo aver percorso circa 2,74 km dal bivio con la predetta strada provinciale, per cause non accertabili con un buon margine di affidabilità, perdeva il controllo dinamico alla velocità di circa 100 km/h e deviava la propria direzione di marcia verso sinistra, tanto da invadere completamente la corsia opposta di marcia occupata dal sopraggiungente autotreno Scania. L'autotreno, viaggiava ad una velocità di circa 50 km/h, poteva percepire lo sbandamento del furgone solo 1,42 secondi prima dell'impatto, quando i veicoli erano separati da una distanza reciproca di circa 57 m. L'impatto fu violentissimo e si concretizzò interamente nella corsia di marcia occupata regolarmente dell'autotreno, che si schiantava con la propria sezione anteriore sinistra contro la sezione antero – angolare destra del furgone Mercedes........ È possibile riferire con un sufficiente margine di ragionevolezza ed attendibilità sulla causa dell'evento sinistroso, che trova origine in una perdita di controllo autonoma del furgone Mercedes derivabile dalla velocità di marcia tenuta su un percorso stradale reso viscido dalla pioggia in atto. Non è da escludere inoltre che la causa dello sbandamento, vista la dinamica assunta dal mezzo nella fase di approccio all'urto, possa essere derivata da una parziale invasione del ciglio erboso sulla destra della corsia di marcia occupata dal furgone. In aggiunta bisogna oltremodo riferire che le condizioni di aderenza le ruote del furgone venivano ulteriormente minimizzate a causa dell'utilizzo di pneumatici altamente usurati...al di sotto dei margini di sicurezza consigliati...”.
Sulla base di rilievi oggettivi e obiettivi, l'ing. infatti, con metodo scientifico, ha accertato che Per_2
Per_ il veicolo condotto da viaggiava ad una velocità di 100 km/h, mentre il veicolo condotto da ad una velocità di 50 km/h (principio di conservazione della quantità del moto). In particolare, CP_2
pagina 9 di 12 il perito ha analizzato il disco del cronotachifrafo estratto dalla cabina dell'autotreno coinvolto nel sinistro e dallo stesso disco ha rilevato la velocità di arrivo all'urto e l'orario di accadimento del sinistro.
Parte appellante ha obiettato che non vi sarebbe prova della revisione periodica del cronotachigrafo e non vi sarebbe certezza sull'orario ivi indicato in quanto nonostante il sinistro si sia verificato alle
16:30 il dispositivo di rilevazione avrebbe indicato le 17:30. Detto assunto è privo di fondamento in quanto il perito del Pubblico Ministero ha specificato che “...la non corrispondenza con l'orario ufficiale riscontrato dalla documentazione degli atti, risultando differente esattamente di un'ora, trova giustificazione nella mancato aggiornamento e il cambio di orario estivo sullo strumento di misura...”
e lo stesso, risultava, quindi, perfettamente funzionante (cfr perizia consulente Ing. – pag. 18). Per_2
L'ing. ha determinato quindi la velocità dei due mezzi tenendo conto della zona d'urto, grazie Per_2 alle posizioni di quiete assunte dai due mezzi e soprattutto grazie alle tracce lasciate sull'asfalto dai lamierati deformati del furgone Mercedes (“...che lasciavano evidenti solchi nel manto stradale all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autotreno...”- cfr perizia a firma inf. – Per_2
Per_ pag. 15), certamente riconducibili al mezzo condotto dal e degli spazi percorsi dai veicoli dopo la collisione fino ai rispettivi punti di arresto.
Alcuna rilevanza può assumere la contestazione di parte appellante secondo cui i Carabinieri non avrebbero rilevato alcuna traccia di lamierato in quanto gli stessi, intervenuti sui luoghi, hanno comunque dato atto nel rapporto della presenza di tracce di frenata, riconducibili al mezzo condotto dal Per_
, nella corsia di marcia percorsa dall'autotreno.
Inverosimile appare, poi, la contestazione mossa dagli appellanti relativa allo stato degli pneumatici.
Sostengono che gli interventi successivi al sinistro operati sui mezzi avrebbero modificato lo stato delle gomme. Tale assunto oltrechè non provato, non può ritenersi condivisibile in quanto il furgone
Mercedes, sottoposto a sequestro giudiziario, risulta essere stato visionato e periziato dall'ing.
, solo 30 giorni dopo il sinistro. Per_2
Quanto alla testimonianza resa da , (il giudice di prime cure ha ritenuto Testimone_1 inattendibile il teste) la difesa degli appellanti eccepisce che il con estrema chiarezza ha Tes_1 ricostruito la dinamica del sinistro e sostenuto di aver visto l'autocarro, condotto dall' , CP_2 invadere la corsia occupata dal furgone Mercedes.
Osserva al contrario la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto il teste inattendibile, in quanto la ricostruzione della dinamica del sinistro, peraltro contraddetta da quella dei Carabinieri e dalle conclusioni del perito del Pubblico Ministero, appare fantasiosa e inverosimile.
Il teste, infatti, ha dichiarato di aver assistito al sinistro poiché era, a bordo del proprio mezzo agricolo, fermo all'incrocio con la SP 106, e, precisamente, a circa 30 metri allorquando vedeva l'autotreno che pagina 10 di 12 viaggiava quasi al centro della carreggiata scontrarsi frontalmente con il furgone Mercedes;
lo stesso, inoltre, ha affermato di non essersi avvicinato in quanto temeva di bloccare i mezzi di soccorso, ma di aver comunque allertato immediatamente il 118.
Parte appellante ritiene, dunque, che la presenza sui luoghi del teste sia stata confermata dallo stesso
, il quale avrebbe dichiarato ai Carabinieri, in sede di dichiarazioni spontanee, la presenza di CP_2 altre persone intervenute sul posto.
Tale assunto, oltrechè non provato in quanto l ha sostenuto di aver visto genericamente “.. CP_2 persone intervenute sul posto...”, non può condividersi in quanto è lo stesso ad aver Tes_1 affermato di non essersi avvicinato e, quindi, di essere rimasto sul proprio mezzo agricolo a circa 30 metri dal sinistro.
Ed inoltre, appare inverosimile che il a seguito del violentissimo impatto tra due mezzi Tes_1 pesanti, si sia immediatamente dileguato prima dell'arrivo dei Carabinieri e abbia ritenuto inutile recarsi presso una qualsiasi caserma dei Carabinieri al fine di rendere delle dichiarazioni ma abbia preferito, piuttosto (e solo dopo l'emissione del decreto di archiviazione nei confronti dell' ) CP_2 postare sui social network un commento sull'accaduto.
La difesa di parte appellante, a riguardo, giustifica il comportamento assunto dal teste sostenendo che la sua giovane età (21 anni) non gli avrebbe fatto comprendere l'importanza di rendere dichiarazioni nell'immediatezza.
Orbene, anche detto assunto appare poco credibile in quanto un ragazzo di 21 anni, di fronte alla scena di un incidente così grave, ha la capacità di comprendere l'importanza dapprima di attendere i soccorsi, farsi identificare e, poi, comunque di rendere dichiarazioni utili per una esatta ricostruzione del sinistro.
Non convincono le giustificazioni addotte : - il sopraggiungere di un socio del datore di lavoro, il cui nome è rimasto ignoto, - l'essere rimasto a circa 30 metri dall'accaduto per non creare intralcio ai mezzi di soccorso e - il non essersi presentato ai Carabinieri per rendere dichiarazioni poiché non utili, ovvero a causa del proprio lavoro con “..orari strani e abbastanza lunghi”.
Infine, rileva la Corte che la presunzione di pari responsabilità sancita dalla norma di cui all'art.2054, II co., c.p.c. ha carattere sussidiario ed opera quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, o non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI,
12/03/2020, n.7061). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, le condotte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti pervenendo alla affermazione della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, con giudizio condiviso da CP_6 questa Corte.
Da quanto innanzi esposto, consegue l'integrale rigetto dell'atto di appello. pagina 11 di 12 5. Le spese del presente giudizio sono a carico dell'appellante secondo il criterio della soccombenza e a favore delle parti appellate e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2021 (causa valore indeterminabile- complessità bassa -valori minimi - esclusa la fase di trattazione)
6. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2024 nei Pt_2 Parte_3 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
e in persona del suo procuratore ad negotia, avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 2259/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 26.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessivi €. 3.480,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 12 di 12