TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 7093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7093 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 24630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 24630/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. RG 23099/2023) vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Francesco Cossiga (C.F.: ), presso lo studio del quale elegge domicilio in Pozzuoli C.F._2
(NA), alla Via G. Pagano n. 16 (PEC: ) Email_1
-ricorrente -
E
, (C.F.: Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te P.IVA_1 dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti (PEC: t) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 15.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato, in data 15.2.2023, domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Aggiungeva che, a seguito di verbale notificato in data 14.6.2023, la Commissione Sanitaria di prima istanza l'aveva riconosciuta quale soggetto invalido “con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi confermava il parere espresso dalla suindicata Commissione, ritenendo che ella, pertanto, non avesse diritto a fruire del beneficio dell'assegno di invalidità civile con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già Persona_1 nominato nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2 All'udienza del 25.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari è stata, poi, disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
23099/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito per quanto riguarda i benefici dell'assegno di invalidità civile la domanda non è fondata.
Orbene si è reso necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. , in fase di ATPO aveva escluso che la ricorrente fosse affetta Persona_2 da un complesso morboso tale da consentire alla ricorrente di poter fruire del beneficio dell'assegno di invalidità con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa.
Peraltro, il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_1 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità. Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, il CTU dr. nella perizia da ultimo depositata che la Persona_1 ricorrente è affetta da: “cardiopatia ischemica cronica, obesità patologica Parte_1 con complicanze artrosiche. Tali affezioni hanno carattere permanente”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sulla vita della ricorrente, il CTU ha, quindi, così concluso: “per Per_1 tutte le considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di dichiarare Parte_1 invalida nella misura del 62%, a decorrere dalla domanda amministrativa”. In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova in una condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'invalidità civile e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU dr. P. e l'altra del CTU del dr. Persona_2
. Per_3 Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve essere rigettata. Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase CP_1 di ATPO, come liquidate con separati decreti.
Napoli, 7.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 24630/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP n. RG 23099/2023) vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Francesco Cossiga (C.F.: ), presso lo studio del quale elegge domicilio in Pozzuoli C.F._2
(NA), alla Via G. Pagano n. 16 (PEC: ) Email_1
-ricorrente -
E
, (C.F.: Controparte_1
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te P.IVA_1 dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti (PEC: t) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 15.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato, in data 15.2.2023, domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Aggiungeva che, a seguito di verbale notificato in data 14.6.2023, la Commissione Sanitaria di prima istanza l'aveva riconosciuta quale soggetto invalido “con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi confermava il parere espresso dalla suindicata Commissione, ritenendo che ella, pertanto, non avesse diritto a fruire del beneficio dell'assegno di invalidità civile con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
Parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già Persona_1 nominato nella fase dell'ATP (dr. ). Persona_2 All'udienza del 25.9.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari è stata, poi, disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
23099/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito per quanto riguarda i benefici dell'assegno di invalidità civile la domanda non è fondata.
Orbene si è reso necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia CTU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il CTU dr. , in fase di ATPO aveva escluso che la ricorrente fosse affetta Persona_2 da un complesso morboso tale da consentire alla ricorrente di poter fruire del beneficio dell'assegno di invalidità con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa.
Peraltro, il CTU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente.
Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo CTU, il dr. che ha, Persona_1 del pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il CTU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità. Nell'elaborato peritale il CTU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ha scritto, infatti, il CTU dr. nella perizia da ultimo depositata che la Persona_1 ricorrente è affetta da: “cardiopatia ischemica cronica, obesità patologica Parte_1 con complicanze artrosiche. Tali affezioni hanno carattere permanente”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sulla vita della ricorrente, il CTU ha, quindi, così concluso: “per Per_1 tutte le considerazioni sopra esposte il CTU propone alla SV di dichiarare Parte_1 invalida nella misura del 62%, a decorrere dalla domanda amministrativa”. In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova in una condizione di potere accedere al beneficio richiesto dell'invalidità civile e tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del CTU dr. P. e l'altra del CTU del dr. Persona_2
. Per_3 Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve essere rigettata. Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche per la fase CP_1 di ATPO, come liquidate con separati decreti.
Napoli, 7.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile