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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6950/2019 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ARte_1 C.F._1 ARte_2
), (C.F. ), con l'avv. C.F._2 ARte_3 C.F._3
ROBERTO LIBERATORE
Appellanti
E
( ), (CF. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
, con l'avv. FABIO LIUZZO C.F._5
Appellate
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
, ( ), con l'avv. FABIO C.F._7 Controparte_5 C.F._8
LIUZZO
Appellate in Riassunzione
OGGETTO: appello contro la sentenza n.560/2019 resa in data 5.3.2019 dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, non notificata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato, , ARte_1 ARte_2
eredi di e proprietari dei lotti di terreno
[...] ARte_3 Persona_1 con sovrastanti manufatti siti nel comune di Fara Sabina -in catasto al Foglio 51, particelle 1 ed
842-, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 333/2019 con cui il Tribunale ordinario di
Tivoli ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori , ARte_1 ARte_2
e di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze e
[...] ARte_3 rigettato la domanda di risarcimento nei confronti dei convenuti Controparte_1 CP_2
ed liquidando le spese di lite a carico degli attori in
[...] CP_6 Controparte_7 solido, come in parte motiva, in favore dei convenuti nella misura di euro 3.972,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato
, e evocavano in giudizio ARte_1 ARte_2 ARte_3
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_6 Controparte_7 chiedendo:1) la condanna all'arretramento alla distanza legale dei fabbricati presenti sui terreni confinanti con quello attoreo di proprietà rispettivamente e;
2) la CP_1 CP_6 condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla realizzazione di tali fabbricati in violazione del PRG e di altre norme urbanistiche e regolamentari in termini di altezza, volumi e superfici,per euro 100.000,00. Allegavano in particolare di essere proprietari,quali eredi di
, dei lotti di terreno con sovrastanti manufatti siti nel Comune di Persona_1
Palombara Sabina e distinti al catasto con foglio 51 particelle 1 e 842. Lamentavano la realizzazione da parte dei convenuti di fabbricati sui rispettivi terreni contigui,in violazione delle norme sulle distanze e della disciplina urbanistica ed edilizia in termini di altezza, volumi
e superfici. Deducevano come in ragione di tali violazione i propri terreni avrebbero patito un deprezzamento nel valore commerciale. Si costituivano , Controparte_1 [...]
e sollevando eccezione di giudicato. Nel CP_2 CP_6 Controparte_7 merito deducevano l'infondatezza della pretesa attorea,in difetto di violazione di norme sulle distanze e di disposizioni urbanistico edilizie ed in difetto dei danni lamentati. La causa era istruita documentalmente e quindi trattenuta in decisione”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:“La domanda di riduzione in pristino per violazione della disciplina sulle distanze è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti. Ed invero dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Roma (poi confermata dalla Cassazione) emerge chiaramente (pagina
3) come oggetto del giudizio definito con sentenza passata in giudicato sia stata anche la domanda di riduzione in pristino per violazione della disciplina sulle distanze proposta dal dante causa degli attori contro gli odierni convenuti. La domanda, Persona_1 decisa in quella sede, non può dunque essere riproposta in questo giudizio e va dunque dichiarata inammissibile. È invece infondata la domanda di risarcimento del danno, non avendo gli attori in alcun modo provato il pregiudizio economico (consistente nel ridotto valore commerciale) legato alla violazione da parte dei convenuti di altre norme urbanistiche e regolamentari in termini di altezza, volumi e superfici”.
3.- , hanno ARte_1 ARte_4 proposto appello per i motivi di seguito enunciati:
1- Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.,
2 Gli appellanti lamentano la carenza di motivazione e la nullità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la formazione del giudicato sulla questione in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n. 22169/2014, che aveva confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3726/2008, senza motivare le ragioni di diritto a sostegno della decisione.
2- Nel merito, gli appellanti lamentano che la sentenza gravata avrebbe errato nell'interpretare la sentenza della Corte di Appello limitandosi a menzionare la pag. 3, omettendo un esame complessivo della pronuncia. Deducono che la Corte avrebbe esaminato esclusivamente la posizione illegittima del fabbricato dei rispetto a quelli delle e e ARte_1 CP_6 CP_1 non viceversa.
La Corte non si sarebbe pronunciata circa il rispetto o meno, da parte delle convenute, dei distacchi dal confine o dai fabbricati di proprietà degli appellanti, ritenendo tale aspetto irrilevante.
3- Gli appellanti deducono ancora che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della loro domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento dell'immobile, danno che sarebbe derivato dalla violazione delle distanze in materia edilizia (in termini di altezza e di volumi) e dalla diminuzione della esposizione all'aria e luce.
4- Lamentano anche che Il Tribunale di prime cure avrebbe ignorato le loro richieste istruttorie disponendo il rigetto della documentazione depositata oltre i termini (Relazione peritale dell'arch. del 29.9.2017; lettera di diffida al comune del 29.9.17; richiesta della CTU). Per_2
Gli appellanti chiedono, pertanto, ammettersi i mezzi istruttori richiesti nella memoria n. 2 art. 183 c.p.c., non ammessi nel giudizio di primo grado, nonché la produzione dei documenti di cui alla nota di deposito telematica del 23.11.2018, negata dal G.I. con ordinanza del
27.11.2018.
4.- , , ed si sono ritualmente Controparte_2 Controparte_1 CP_6 Controparte_7 costituite in giudizio, ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato, e la conferma della sentenza impugnata. Hanno, altresì, chiesto il rigetto delle istanze istruttorie degli appellanti e la condanna alle spese di lite, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c p.c..
5.- Il giudizio, interrotto con Decreto del 21.6.2024 a seguito della dichiarazione da parte del procuratore costituito del decesso delle appellate ed è stato CP_6 Controparte_7 successivamente riassunto dagli appellanti , e ARte_5 ARte_2 [...] nei confronti di , e quali eredi di Pt_3 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
ed ; CP_6 Controparte_7
6.- Le parti appellate citate in riassunzione, e Controparte_5 Controparte_3 [...]
, si sono ritualmente costituite in giudizio riportandosi agli atti delle danti causa, CP_4 rilevando l'intervenuto difetto di legittimazione attiva degli appellanti non più proprietari del bene immobile a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comunale n. 17 del
26.11.2018 di cui al verbale del 9.05.2023 e della acquisizione del fabbricato al patrimonio del
Comune di Palombara Sabina, ai sensi dell'art 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, fatto confermato dagli appellanti nel giudizio definito dal T.A.R. Lazio con la sentenza n.
19968/2024.
3 7.-All'udienza del 27 novembre 2024 il procuratore delle parti appellanti ha depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con allegata documentazione (verbale del 9.5.2023), dichiarando quanto segue: “Questa difesa non può astenersi dal denunciare il fatto che, a seguito della accertata inottemperanza all'ordinanza comunale di demolizione del fabbricato di proprietà degli appellanti , come da verbale del 9.5.2023 del Comune di Palombara Sabina, di cui si allega copia, il fabbricato stesso è stato acquisito al patrimonio del CP_8
Palombara Sabina ai sensi dell'art. 31 comma 4 D.P.R. n. 380/2001. Pertanto, i signori
[...] AR
, e , miei assistiti, non essendo più proprietari ARte_1 ARte_2 ARte_3 del manufatto e quindi non più legittimati e interessati a coltivare il presente giudizio, si rimettono a codesta Ecc.ma Corte di Appello per i provvedimenti consequenziali. Spese compensate”. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse e repliche.
8.- L'appello è inammissibile.
Come dichiarato dalle parti, la proprietà del fabbricato degli odierni appellanti è stata acquisita al patrimonio del Comune di Palombara Sabina ai sensi dell'art. 31 comma 4 D.P.R. n.
380/2001.
La pacifica sopravvenienza, nel corso del giudizio, del fatto nuovo costituito dalla perdita della titolarità del diritto di proprietà degli appellanti del bene immobile oggetto di causa, in ragione del provvedimento acquisitivo della P.A. (comune di Palombara Sabina), ha fatto venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
9.- La valutazione dei fatti sopravvenuti e dei documenti prodotti dalle parti consente di limitare la decisione alle spese del presente giudizio che vengono liquidate tenendo complessivamente conto sia della questione originaria della ammissibilità dell'appello che del comportamento processuale delle parti, e ciò anche in considerazione della riassunzione del giudizio da parte degli appellanti il quale era dichiarato interrotto con Decreto del 21.06.2024 a seguito della dichiarazione da parte del procuratore del decesso delle appellate costituite ed CP_6 [...]
CP_7
Gli attori in riassunzione hanno consapevolmente proseguito nel giudizio in appello pur essendo del tutto consapevoli di non aver più la legittimazione ad agire (v. le conclusioni rassegnate nelle Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.11.2024; il verbale di mancata ottemperanza del 9.5.2023 prodotto in allegato).
La sentenza del T.A.R. n.19968/2024 prodotta dalle parti appellate conferma che gli appellanti erano consapevoli di non essere proprietari a seguito del verbale di mancata ottemperanza del
9.5.2023 (documento, peraltro, già prodotto dalla difesa degli appellati in allegato alle Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 19.6.2024).
A ciò aggiungasi la fondatezza dell'eccezione di giudicato per avere la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3726 del 2008, confermata dalla Suprema Corte, avente ad oggetto, tra l'altro, la domanda di riduzione in pristino per violazione della disciplina sulle distanze proposta dal dante causa degli attori e alla sua morte riassunta nei confronti Persona_1 degli appellanti contro gli odierni convenuti sentenza che, in virtù degli artt. 2909 cod. civ.e
111 c.p.c. fa stato nei confronti degli odierni appellanti.
Gli appellanti devono dunque essere condannati al pagamento delle spese di lite, con esclusione della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ. per assenza di presupposti.
P.Q.M.
4 la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n.560/2019 resa in data 5.3.2019 dal Tribunale Ordinario di Tivoli:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna , , in solido tra loro, al ARte_1 ARte_2 ARte_3 pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore di , Controparte_2 CP_1
, , , che si liquidano in euro 3.500,00
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 per compensi oltre iva e cassa come per legge e rimborso delle spese forfettarie del 15% ex
D.M. 55/2014 e ss. mm.; 3) dichiara gli appellanti , , tenuti, in solido ARte_1 ARte_2 ARte_3 tra loro, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Così deciso in Roma il giorno 28.2.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6950/2019 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ARte_1 C.F._1 ARte_2
), (C.F. ), con l'avv. C.F._2 ARte_3 C.F._3
ROBERTO LIBERATORE
Appellanti
E
( ), (CF. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
, con l'avv. FABIO LIUZZO C.F._5
Appellate
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
, ( ), con l'avv. FABIO C.F._7 Controparte_5 C.F._8
LIUZZO
Appellate in Riassunzione
OGGETTO: appello contro la sentenza n.560/2019 resa in data 5.3.2019 dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, non notificata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato, , ARte_1 ARte_2
eredi di e proprietari dei lotti di terreno
[...] ARte_3 Persona_1 con sovrastanti manufatti siti nel comune di Fara Sabina -in catasto al Foglio 51, particelle 1 ed
842-, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 333/2019 con cui il Tribunale ordinario di
Tivoli ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori , ARte_1 ARte_2
e di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze e
[...] ARte_3 rigettato la domanda di risarcimento nei confronti dei convenuti Controparte_1 CP_2
ed liquidando le spese di lite a carico degli attori in
[...] CP_6 Controparte_7 solido, come in parte motiva, in favore dei convenuti nella misura di euro 3.972,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato
, e evocavano in giudizio ARte_1 ARte_2 ARte_3
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_6 Controparte_7 chiedendo:1) la condanna all'arretramento alla distanza legale dei fabbricati presenti sui terreni confinanti con quello attoreo di proprietà rispettivamente e;
2) la CP_1 CP_6 condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla realizzazione di tali fabbricati in violazione del PRG e di altre norme urbanistiche e regolamentari in termini di altezza, volumi e superfici,per euro 100.000,00. Allegavano in particolare di essere proprietari,quali eredi di
, dei lotti di terreno con sovrastanti manufatti siti nel Comune di Persona_1
Palombara Sabina e distinti al catasto con foglio 51 particelle 1 e 842. Lamentavano la realizzazione da parte dei convenuti di fabbricati sui rispettivi terreni contigui,in violazione delle norme sulle distanze e della disciplina urbanistica ed edilizia in termini di altezza, volumi
e superfici. Deducevano come in ragione di tali violazione i propri terreni avrebbero patito un deprezzamento nel valore commerciale. Si costituivano , Controparte_1 [...]
e sollevando eccezione di giudicato. Nel CP_2 CP_6 Controparte_7 merito deducevano l'infondatezza della pretesa attorea,in difetto di violazione di norme sulle distanze e di disposizioni urbanistico edilizie ed in difetto dei danni lamentati. La causa era istruita documentalmente e quindi trattenuta in decisione”.
A sostegno della decisione, il Tribunale, ha posto le seguenti considerazioni:“La domanda di riduzione in pristino per violazione della disciplina sulle distanze è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti. Ed invero dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Roma (poi confermata dalla Cassazione) emerge chiaramente (pagina
3) come oggetto del giudizio definito con sentenza passata in giudicato sia stata anche la domanda di riduzione in pristino per violazione della disciplina sulle distanze proposta dal dante causa degli attori contro gli odierni convenuti. La domanda, Persona_1 decisa in quella sede, non può dunque essere riproposta in questo giudizio e va dunque dichiarata inammissibile. È invece infondata la domanda di risarcimento del danno, non avendo gli attori in alcun modo provato il pregiudizio economico (consistente nel ridotto valore commerciale) legato alla violazione da parte dei convenuti di altre norme urbanistiche e regolamentari in termini di altezza, volumi e superfici”.
3.- , hanno ARte_1 ARte_4 proposto appello per i motivi di seguito enunciati:
1- Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.,
2 Gli appellanti lamentano la carenza di motivazione e la nullità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la formazione del giudicato sulla questione in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n. 22169/2014, che aveva confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3726/2008, senza motivare le ragioni di diritto a sostegno della decisione.
2- Nel merito, gli appellanti lamentano che la sentenza gravata avrebbe errato nell'interpretare la sentenza della Corte di Appello limitandosi a menzionare la pag. 3, omettendo un esame complessivo della pronuncia. Deducono che la Corte avrebbe esaminato esclusivamente la posizione illegittima del fabbricato dei rispetto a quelli delle e e ARte_1 CP_6 CP_1 non viceversa.
La Corte non si sarebbe pronunciata circa il rispetto o meno, da parte delle convenute, dei distacchi dal confine o dai fabbricati di proprietà degli appellanti, ritenendo tale aspetto irrilevante.
3- Gli appellanti deducono ancora che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della loro domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento dell'immobile, danno che sarebbe derivato dalla violazione delle distanze in materia edilizia (in termini di altezza e di volumi) e dalla diminuzione della esposizione all'aria e luce.
4- Lamentano anche che Il Tribunale di prime cure avrebbe ignorato le loro richieste istruttorie disponendo il rigetto della documentazione depositata oltre i termini (Relazione peritale dell'arch. del 29.9.2017; lettera di diffida al comune del 29.9.17; richiesta della CTU). Per_2
Gli appellanti chiedono, pertanto, ammettersi i mezzi istruttori richiesti nella memoria n. 2 art. 183 c.p.c., non ammessi nel giudizio di primo grado, nonché la produzione dei documenti di cui alla nota di deposito telematica del 23.11.2018, negata dal G.I. con ordinanza del
27.11.2018.
4.- , , ed si sono ritualmente Controparte_2 Controparte_1 CP_6 Controparte_7 costituite in giudizio, ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato, e la conferma della sentenza impugnata. Hanno, altresì, chiesto il rigetto delle istanze istruttorie degli appellanti e la condanna alle spese di lite, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c p.c..
5.- Il giudizio, interrotto con Decreto del 21.6.2024 a seguito della dichiarazione da parte del procuratore costituito del decesso delle appellate ed è stato CP_6 Controparte_7 successivamente riassunto dagli appellanti , e ARte_5 ARte_2 [...] nei confronti di , e quali eredi di Pt_3 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
ed ; CP_6 Controparte_7
6.- Le parti appellate citate in riassunzione, e Controparte_5 Controparte_3 [...]
, si sono ritualmente costituite in giudizio riportandosi agli atti delle danti causa, CP_4 rilevando l'intervenuto difetto di legittimazione attiva degli appellanti non più proprietari del bene immobile a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comunale n. 17 del
26.11.2018 di cui al verbale del 9.05.2023 e della acquisizione del fabbricato al patrimonio del
Comune di Palombara Sabina, ai sensi dell'art 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, fatto confermato dagli appellanti nel giudizio definito dal T.A.R. Lazio con la sentenza n.
19968/2024.
3 7.-All'udienza del 27 novembre 2024 il procuratore delle parti appellanti ha depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con allegata documentazione (verbale del 9.5.2023), dichiarando quanto segue: “Questa difesa non può astenersi dal denunciare il fatto che, a seguito della accertata inottemperanza all'ordinanza comunale di demolizione del fabbricato di proprietà degli appellanti , come da verbale del 9.5.2023 del Comune di Palombara Sabina, di cui si allega copia, il fabbricato stesso è stato acquisito al patrimonio del CP_8
Palombara Sabina ai sensi dell'art. 31 comma 4 D.P.R. n. 380/2001. Pertanto, i signori
[...] AR
, e , miei assistiti, non essendo più proprietari ARte_1 ARte_2 ARte_3 del manufatto e quindi non più legittimati e interessati a coltivare il presente giudizio, si rimettono a codesta Ecc.ma Corte di Appello per i provvedimenti consequenziali. Spese compensate”. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse e repliche.
8.- L'appello è inammissibile.
Come dichiarato dalle parti, la proprietà del fabbricato degli odierni appellanti è stata acquisita al patrimonio del Comune di Palombara Sabina ai sensi dell'art. 31 comma 4 D.P.R. n.
380/2001.
La pacifica sopravvenienza, nel corso del giudizio, del fatto nuovo costituito dalla perdita della titolarità del diritto di proprietà degli appellanti del bene immobile oggetto di causa, in ragione del provvedimento acquisitivo della P.A. (comune di Palombara Sabina), ha fatto venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
9.- La valutazione dei fatti sopravvenuti e dei documenti prodotti dalle parti consente di limitare la decisione alle spese del presente giudizio che vengono liquidate tenendo complessivamente conto sia della questione originaria della ammissibilità dell'appello che del comportamento processuale delle parti, e ciò anche in considerazione della riassunzione del giudizio da parte degli appellanti il quale era dichiarato interrotto con Decreto del 21.06.2024 a seguito della dichiarazione da parte del procuratore del decesso delle appellate costituite ed CP_6 [...]
CP_7
Gli attori in riassunzione hanno consapevolmente proseguito nel giudizio in appello pur essendo del tutto consapevoli di non aver più la legittimazione ad agire (v. le conclusioni rassegnate nelle Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.11.2024; il verbale di mancata ottemperanza del 9.5.2023 prodotto in allegato).
La sentenza del T.A.R. n.19968/2024 prodotta dalle parti appellate conferma che gli appellanti erano consapevoli di non essere proprietari a seguito del verbale di mancata ottemperanza del
9.5.2023 (documento, peraltro, già prodotto dalla difesa degli appellati in allegato alle Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 19.6.2024).
A ciò aggiungasi la fondatezza dell'eccezione di giudicato per avere la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3726 del 2008, confermata dalla Suprema Corte, avente ad oggetto, tra l'altro, la domanda di riduzione in pristino per violazione della disciplina sulle distanze proposta dal dante causa degli attori e alla sua morte riassunta nei confronti Persona_1 degli appellanti contro gli odierni convenuti sentenza che, in virtù degli artt. 2909 cod. civ.e
111 c.p.c. fa stato nei confronti degli odierni appellanti.
Gli appellanti devono dunque essere condannati al pagamento delle spese di lite, con esclusione della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ. per assenza di presupposti.
P.Q.M.
4 la Corte di appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n.560/2019 resa in data 5.3.2019 dal Tribunale Ordinario di Tivoli:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna , , in solido tra loro, al ARte_1 ARte_2 ARte_3 pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore di , Controparte_2 CP_1
, , , che si liquidano in euro 3.500,00
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 per compensi oltre iva e cassa come per legge e rimborso delle spese forfettarie del 15% ex
D.M. 55/2014 e ss. mm.; 3) dichiara gli appellanti , , tenuti, in solido ARte_1 ARte_2 ARte_3 tra loro, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Così deciso in Roma il giorno 28.2.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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