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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 120/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 120/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 713/2022 pubblicata il 23/11/2022 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 973/20 R.G., avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc.)
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO, indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI BRINO CARLO e dell'avv. PICCIANO NICOLA, elettivamente domiciliata in VIALE ELENA N.11 86100 CAMPOBASSO presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/5/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1) In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2) Rigettare tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché generiche e sfornite di prova;
3) Dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 cod. civ., o, in subordine, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., di tutte le rimesse, che decorre dalla singola appostazione;
4) Con condanna alla ripetizione delle spese di lite di parte avversa versate nonché di CTU.
Pag. 1 a 7 5) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”.
L'appellata non ha depositato note.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 7/7/20, la ditta , Controparte_1 premettendo di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario “aperto con prima annotazione il 25/09/1997” ed estinto in data 09/03/2016 e conto anticipi con la filiale di Campobasso della ex , poi ed oggi Controparte_2 Parte_1 Parte_1
, per intervenuta incorporazione, agiva in giudizio nei confronti della banca per far dichiarare
[...] la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, la nullità della applicata prassi di capitalizzazione di interessi a debito, dell'applicazione di interessi ultralegali ed usurari e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non dovute, nonché per spese di chiusura periodica del conto e per erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni di valuta, con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 254.649,36 o quella diversa ritenuta congrua all'esito di una c.t.u., oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Esponeva:
-che sin dall'apertura del conto, la concedeva alla società deducente Controparte_2 l'apertura di credito sotto forma di fido promiscuo, anticipo fatture e scoperto di conto corrente per importi superiori a complessivi € 103.291,00;
-di non mai ricevuto copia del contratto e di aver richiesto con pec del 17/11/2018 copia contratti originari dei conti correnti in oggetto;
- dichiarava “di non aver sottoscritto alcun contratto e, comunque, di non averne mai ricevuto copia dall'Istituto bancario dalla medesima controfirmato”;
- la banca non aveva ottemperato all'obbligo del deposito della documentazione richiesta;
- il contratto era nullo per difetto di forma scritta;
depositava:
-pec di avvenuta consegna del 17/11/2018 contenente costituzione in mora e richiesta di documentazione;
-copia estratti conto con riassunti scalare e riepilogo competenze del C/c 112000889 dal 1997 sino al 2016 oltre che copia degli estratti conto anticipi dal 2002 al 2006 e dal 2010 al 2016 con rielaborazione dei detti rapporti.
Con comparsa di costituzione del 20.10.2020 si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dell'attrice per tutte le operazioni compiute anteriormente al 7.7.2010, l'inammissibilità della domanda per il mancato deposito dei contratti e degli estratti conto integrali del rapporto, la regolare pattuizione dello jus variandi stante l'onere probatorio di parte attrice di produrre il contratto, non avendo la stessa formalmente disconosciuto di aver mai sottoscritto il contratto;
deduceva l'obbligo della banca di conservare la documentazione sino al limite dei dieci anni precedenti;
nel merito, deduceva la legittimità della capitalizzazione trimestrale per essersi adeguata alla delibera CICR 9.2.2000, la validità della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto, per essere stata regolarmente pattuita per iscritto e determinata in base a precisi criteri di calcolo e l'infondatezza dell'asserita usurarietà dei tassi;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione delle rimesse anteriori al termine di cinque anni o di dieci anni;
produceva gli estratti conto dal 2008 al 2013, nonché Estratto Gazzetta Ufficiale adeguamento Banca Carime Delibera CICR 9.2.2000.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 713/2022 pubblicata il 23/11/2022:
-dichiarava la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e degli interessi ultralegali;
Pag. 2 a 7 -dichiarava che alla data del 9.3.2016 il conto corrente presentava un saldo a credito per il correntista pari ad euro 185.720,17 in luogo di quello risultante dagli estratti conto della Pt_1
-condannava la banca al pagamento della predetta somma in favore del correntista oltre interessi legali a decorrere dal 14.11.2018 al saldo;
-condannava la banca al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il tribunale rilevava che non risultavano prodotti i contratti istitutivi del rapporto in esame;
l'onere probatorio della pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente non poteva che ricadere sulla banca convenuta, in considerazione del fatto che parte attrice aveva dimostrato di aver comunque richiesto la relativa documentazione ex art. 119 Tub e, più in generale, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., prima dell'instaurazione del giudizio;
le clausole contrattuali contestate dovevano essere dichiarate nulle, in assenza della prova della loro specifica pattuizione, oltre che in assenza degli ulteriori requisiti di forma e specifica approvazione per iscritto e di determinatezza;
il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. sulla Persona_1 base della documentazione prodotta, era riuscito a ricostruire movimento per movimento, computando le operazioni contabilizzate sui conti correnti;
la prescrizione, eccepita tempestivamente dalla banca convenuta, doveva ritenersi regolata nei termini indicati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 24418 del 2.12.2010); il termine di prescrizione era di natura decennale e decorreva, in corso di rapporto, soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista avesse effettuato versamenti di natura solutoria, ipotesi esclusa nella fattispecie stante la sussistenza di affidamento, con conseguente presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse;
doveva essere dichiarata la nullità e/o inesistenza delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto delle commissioni disponibilità fondi;
il saldo del conto corrente, depurato della capitalizzazione e delle commissioni, doveva essere rideterminato al netto di tali voci e con applicazione del tasso debitore al tasso legale, nella somma accertata dal CTU pari a € 185.720,77, a credito del correntista.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 27/3/23 e iscritta a ruolo il 01/04/2023, chiedendo che fossero rigettate tutte le domande proposte da parte attrice e che fosse dichiarata la prescrizione delle rimesse solutorie.
La si costituiva, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità, CP_1 l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto che fosse rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e rigetto delle avverse richieste istruttorie;
in via subordinata, chiedeva accogliere la domanda subordinata proposta da parte attrice in primo grado come precisata nella memoria 183, comma 6 n. 1 cpc e riproposte nella memoria 281 sexies cpc.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata nell'atto di citazione dalla parte appellante, nonché la richiesta di rinnovo dele CTU formulata dalla stessa appellante, con ordinanza del 29/5/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione ex art. 352 cpc.
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste,
Pag. 3 a 7 sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. I motivi di appello proposti in citazione sono i seguenti:
1) FATTO NEGATIVO MAI AFFERMATO, ED ERRATA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA in tema di produzione dei contratti istitutivi;
2) SULL'ASSENZA DI COMPIUTA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO;
estratti conto depositati in modo incompleto, anche nelle singole pagine;
3) ERRATO RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE in relazione alle rimesse ultradecennali;
insussistenza del fido di fatto;
mancato accertamento del limite dell'affidamento di fatto.
4. Con il primo motivo di appello, la banca contesta l'errata attribuzione dell'onere probatorio di produzione dei contratti istitutivi in capo all'istituto bancario;
la banca contesta che l'attore non ha mai affermato l'inesistenza dei contratti o la mancanza di firma sugli stessi;
il cliente aveva fatto richiesta alla banca di consegna dei contratti istitutivi, fatto che contrastava con la dedotta inesistenza dei contratti;
l'attore aveva ripetutamente fatto riferimento ai contratti istitutivo “qualora sottoscritti”.
Il motivo è infondato.
Nella citazione di primo grado l'attrice ha richiesto espressamente l'accertamento della nullità dei contratti istitutivi per difetto della forma scritta.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. n. 6480/2021); la Cassazione con pronuncia n. 29912/25 ha statuito che qualora la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.
Per il solo fatto che l'attore abbia richiesto la consegna dei documenti istitutivi o per il fatto che abbia formulato domande, nel caso che fosse stata accertata la sottoscrizione dei contratti, non può ritenersi pienamente comprovato il fatto che l'attore abbia implicitamente riconosciuto la stipulazione del contratto in forma scritta (fatto che implicherebbe l'attribuzione dell'onere probatorio allo stesso), tenuto conto proprio dell'espressa proposizione da parte dell'attore della domanda di nullità dei contratti per difetto di forma scritta.
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'onere probatorio della produzione del contratto scritto fosse gravante sulla banca convenuta.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando che le domande erano state proposte ed accolte sulla base di estratti conto in forma parziale, sia sul piano temporale, che in relazione alle singole pagine;
per il conto 99002 mancano gli estratti conto dall'anno 2006 all'anno 2010; molti degli estratti conto versati dagli attori erano costituiti dal deposito solo delle prime pagine degli estratti stessi ed erano mancanti di un rilevante numero di pagine.
Premesso che, in materia di contestazione dei saldi di conto corrente bancario e ripetizione dell'indebito, è onere del correntista dimostrare la fondatezza dei fatti costitutivi della domanda mediante la produzione degli estratti conto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova può essere ricavata anche da estratti scalari o altre documentazioni, purché idonee a fornire indicazioni certe e complete ( Cass. n. 12466/2025); va peraltro rilevato che nella fattispecie risulta che la stessa banca ha provveduto a depositare gli estratti conto dal 2008 al 2013; deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, a fronte della produzione non integrale
Pag. 4 a 7 degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. Sez. 1, 29.2.2024 Ord. n. 5369; 2 maggio 2019, n. 11543; Cass 4 aprile 2019, n.9526), in particolare potendo il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, come nella fattispecie in esame, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016,n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio2020, 9140).
Inoltre, va rilevato che la mancanza di parte degli estratti conto ha riguardato esclusivamente il conto anticipi (le cui competenze vengono periodicamente addebitate sul conto principale).
Va condivisa la motivazione del tribunale nella parte in cui ha rilevato che la ricostruzione dell'andamento dei conti correnti, come eseguita dal CTU, ha consentito di ritenere raggiunto un risultato dotato di oggettiva attendibilità; va inoltre rilevato che la non ha dedotto né Pt_1 comprovato che dalla mancanza parziale degli estratti conto sia derivato un saldo finale più favorevole al correntista;
non sono stati forniti elementi che permettano di affermare che in quell'arco di tempo siano state effettuati movimenti favorevoli alla banca (è precipuo interesse del correntista dare prova dell'avvenuto pagamento di somme non dovute); restano, naturalmente, a carico dell'attore le conseguenze negative della eventuale produzione non integrale degli estratti, ma solo nel senso che, per il periodo non coperto dalla produzione, mancherà la prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare non potrà dunque essere dedotto dal dovuto;
non potrà invece farsi scaturire da tale mancata produzione l'integrale rigetto della domanda, come invece preteso dal motivo.
6. Con il terzo motivo si contesta l'accertamento effettuato in relazione al “fido di fatto” e alla sussistenza di una apertura di credito;
il ctu aveva accertato che non era possibile quantificare l'importo di affidamento;
conseguentemente il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che gravasse sulla banca l'onere probatorio di individuare le rimesse solutorie;
non essendo stato accertato l'importo di fido, tutte le rimesse dovevano ritenersi solutorie.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che “l'ambito di applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'onere della banca di allegare quali siano le rimesse di natura solutoria, tali da poter essere qualificate pagamenti ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, riguarda i soli casi in cui al rapporto di conto corrente non acceda un'apertura di credito;
viene così confermato l'orientamento, già espresso prima della pronuncia delle Sezioni Unite del 2019 (v. Cass., n. 20933/2017; Cass., n. 27704/2018), secondo cui in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito opera la presunzione della natura ripristinatoria della rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”; dalla CTU, era emerso che il conto corrente godeva di affidamento, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del rapporto e dell'esistenza di linee di credito concesse dalla banca;
nel rapporto oggetto di esame vi era stata applicazione della commissione di massimo scoperto, che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli stessi istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro in relazione ad un affidamento;
dalla rilevata presenza degli estratti conto di importi imputati a interessi debitori differenziati, entro fido ed extra fido;
inoltre vi era assenza di richieste scritte della banca al cliente finalizzate alla contestazione dello scoperto, alla revoca dell'affidamento, ed al recesso dal contratto di conto corrente, il che induceva a dubitare dell'esistenza di pregressi sconfinamenti dall'affidamento concesso;
dalle risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia; ritenuta comprovata l'esistenza di un'apertura di credito, operava la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse (Cass., sent. 20933 del 2017) in assenza di prova dei limiti dell'affidamento e del suo superamento;
costituiva dunque onere dell'appellante (Banca) dimostrare la fondatezza dei suoi rilievi e, quindi, l'esecuzione di versamenti in presenza di uno scoperto superiore all'ammontare del fido concesso;
in mancanza di alcuna prova circa i limiti dello "scoperto" consentito al correntista, al quale infatti nessuna richiesta di rientro era stata rivolta in corso di rapporto, non era stata data la prova della natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista;
ne conseguiva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca doveva essere rigettata.
Pag. 5 a 7 Ritiene la Corte che la motivazione sopra riportata, come effettuata dal Tribunale, debba essere pienamente condivisa.
L'esistenza di un affidamento di fatto è configurabile e può essere provata anche senza una specifica prova scritta, ma tramite indici sintomatici gravi, precisi e concordanti (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996). Tanto è desumibile dagli estratti conto dai quali risulti l'applicazione di tassi differenziati, dalla previsione della commissione di massimo scoperto, dalla mancanza di richieste di rientri da parte della banca e dalle risultanze della Centrale rischi.
Va confermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione solutoria dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati (Cass. Sez. U. n. 24418 del 02/12/2010; Cass. n. 6857 del 24/03/2014); ciò in quanto il pagamento dell'indebito, oggetto della pretesa restitutoria, è costituito da ciascuna rimessa del correntista - evidentemente non periodica - e non dall'addebito degli interessi illegittimamente computati.
Deve essere evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è escluso l'onere della banca di allegare quali siano le rimesse di natura solutoria, tali da poter essere qualificate pagamenti ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, riguarda i soli casi in cui al rapporto di conto corrente non acceda un'apertura di credito;
la pronuncia della Suprema Corte n. 20933/2017 ha ritenuto che, in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito, opera la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'
“onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”.
Tale linea interpretativa è stata ribadita anche nelle pronunce più recenti: per Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018 “l'azione di ripetizione dell'indebito … è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria”.
La Cassazione con la pronuncia a Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895 ha da ultimo delimitato il contenuto dell'onere di allegazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, ribadendo l'onere della prova da parte della banca che siano state effettuate rimesse di natura solutoria: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”…. “l'onere di allegazione è concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo. Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere”.
Nel caso di specie, deve ritenersi pienamente comprovata l'esistenza di un'apertura di credito accessoria ai rapporti di conto corrente oggetto di causa, avuto riguardo al fatto che la stessa banca ha esposto in primo grado generiche deduzioni in proposito, richiamando unicamente l'applicazione della prescrizione, senza alcuna ulteriore precisazione riguardo le rimesse, solutorie o ripristinatorie, e senza alcuna deduzione in ordine all'applicazione di CMS e interessi passivi extra fido;
va pure ribadito che, in considerazione dell'affidamento dei conti, risulta operante la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto (Cass. n. 20933/2017), salva la prova dell'avvenuto superamento del fido accordato, prova che, come sopra argomentato, non è stata offerta dalla banca;
la banca doveva dare la prova sia del limite, che del superamento del detto limite, operato con la rimessa solutoria.
7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22,
Pag. 6 a 7 in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra importi minimi e medi (l'appellata ha depositato solo memoria di replica conclusionale e non ha presentato note di udienza).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. Parte_1 713/2022 pubblicata il 23/11/2022 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna QUALE INCORPORANTE UBI BANCA S.P.A. al Parte_1 pagamento, in favore della , delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 6/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 120/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 713/2022 pubblicata il 23/11/2022 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 973/20 R.G., avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc.)
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO, indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DI BRINO CARLO e dell'avv. PICCIANO NICOLA, elettivamente domiciliata in VIALE ELENA N.11 86100 CAMPOBASSO presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/5/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1) In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2) Rigettare tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché generiche e sfornite di prova;
3) Dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 cod. civ., o, in subordine, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., di tutte le rimesse, che decorre dalla singola appostazione;
4) Con condanna alla ripetizione delle spese di lite di parte avversa versate nonché di CTU.
Pag. 1 a 7 5) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”.
L'appellata non ha depositato note.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 7/7/20, la ditta , Controparte_1 premettendo di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario “aperto con prima annotazione il 25/09/1997” ed estinto in data 09/03/2016 e conto anticipi con la filiale di Campobasso della ex , poi ed oggi Controparte_2 Parte_1 Parte_1
, per intervenuta incorporazione, agiva in giudizio nei confronti della banca per far dichiarare
[...] la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, la nullità della applicata prassi di capitalizzazione di interessi a debito, dell'applicazione di interessi ultralegali ed usurari e dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, in quanto non dovute, nonché per spese di chiusura periodica del conto e per erroneità dei calcoli relativi alla indicazione dei giorni di valuta, con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 254.649,36 o quella diversa ritenuta congrua all'esito di una c.t.u., oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Esponeva:
-che sin dall'apertura del conto, la concedeva alla società deducente Controparte_2 l'apertura di credito sotto forma di fido promiscuo, anticipo fatture e scoperto di conto corrente per importi superiori a complessivi € 103.291,00;
-di non mai ricevuto copia del contratto e di aver richiesto con pec del 17/11/2018 copia contratti originari dei conti correnti in oggetto;
- dichiarava “di non aver sottoscritto alcun contratto e, comunque, di non averne mai ricevuto copia dall'Istituto bancario dalla medesima controfirmato”;
- la banca non aveva ottemperato all'obbligo del deposito della documentazione richiesta;
- il contratto era nullo per difetto di forma scritta;
depositava:
-pec di avvenuta consegna del 17/11/2018 contenente costituzione in mora e richiesta di documentazione;
-copia estratti conto con riassunti scalare e riepilogo competenze del C/c 112000889 dal 1997 sino al 2016 oltre che copia degli estratti conto anticipi dal 2002 al 2006 e dal 2010 al 2016 con rielaborazione dei detti rapporti.
Con comparsa di costituzione del 20.10.2020 si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dell'attrice per tutte le operazioni compiute anteriormente al 7.7.2010, l'inammissibilità della domanda per il mancato deposito dei contratti e degli estratti conto integrali del rapporto, la regolare pattuizione dello jus variandi stante l'onere probatorio di parte attrice di produrre il contratto, non avendo la stessa formalmente disconosciuto di aver mai sottoscritto il contratto;
deduceva l'obbligo della banca di conservare la documentazione sino al limite dei dieci anni precedenti;
nel merito, deduceva la legittimità della capitalizzazione trimestrale per essersi adeguata alla delibera CICR 9.2.2000, la validità della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto, per essere stata regolarmente pattuita per iscritto e determinata in base a precisi criteri di calcolo e l'infondatezza dell'asserita usurarietà dei tassi;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione delle rimesse anteriori al termine di cinque anni o di dieci anni;
produceva gli estratti conto dal 2008 al 2013, nonché Estratto Gazzetta Ufficiale adeguamento Banca Carime Delibera CICR 9.2.2000.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 713/2022 pubblicata il 23/11/2022:
-dichiarava la nullità e/o invalidità e/o inesistenza delle clausole con cui è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e degli interessi ultralegali;
Pag. 2 a 7 -dichiarava che alla data del 9.3.2016 il conto corrente presentava un saldo a credito per il correntista pari ad euro 185.720,17 in luogo di quello risultante dagli estratti conto della Pt_1
-condannava la banca al pagamento della predetta somma in favore del correntista oltre interessi legali a decorrere dal 14.11.2018 al saldo;
-condannava la banca al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il tribunale rilevava che non risultavano prodotti i contratti istitutivi del rapporto in esame;
l'onere probatorio della pattuizione scritta delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente non poteva che ricadere sulla banca convenuta, in considerazione del fatto che parte attrice aveva dimostrato di aver comunque richiesto la relativa documentazione ex art. 119 Tub e, più in generale, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., prima dell'instaurazione del giudizio;
le clausole contrattuali contestate dovevano essere dichiarate nulle, in assenza della prova della loro specifica pattuizione, oltre che in assenza degli ulteriori requisiti di forma e specifica approvazione per iscritto e di determinatezza;
il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. sulla Persona_1 base della documentazione prodotta, era riuscito a ricostruire movimento per movimento, computando le operazioni contabilizzate sui conti correnti;
la prescrizione, eccepita tempestivamente dalla banca convenuta, doveva ritenersi regolata nei termini indicati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 24418 del 2.12.2010); il termine di prescrizione era di natura decennale e decorreva, in corso di rapporto, soltanto nel caso di veri e propri pagamenti, ossia soltanto nel caso in cui il correntista avesse effettuato versamenti di natura solutoria, ipotesi esclusa nella fattispecie stante la sussistenza di affidamento, con conseguente presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse;
doveva essere dichiarata la nullità e/o inesistenza delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto delle commissioni disponibilità fondi;
il saldo del conto corrente, depurato della capitalizzazione e delle commissioni, doveva essere rideterminato al netto di tali voci e con applicazione del tasso debitore al tasso legale, nella somma accertata dal CTU pari a € 185.720,77, a credito del correntista.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 27/3/23 e iscritta a ruolo il 01/04/2023, chiedendo che fossero rigettate tutte le domande proposte da parte attrice e che fosse dichiarata la prescrizione delle rimesse solutorie.
La si costituiva, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità, CP_1 l'improponibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto che fosse rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado e rigetto delle avverse richieste istruttorie;
in via subordinata, chiedeva accogliere la domanda subordinata proposta da parte attrice in primo grado come precisata nella memoria 183, comma 6 n. 1 cpc e riproposte nella memoria 281 sexies cpc.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata nell'atto di citazione dalla parte appellante, nonché la richiesta di rinnovo dele CTU formulata dalla stessa appellante, con ordinanza del 29/5/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione ex art. 352 cpc.
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste,
Pag. 3 a 7 sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. I motivi di appello proposti in citazione sono i seguenti:
1) FATTO NEGATIVO MAI AFFERMATO, ED ERRATA INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA in tema di produzione dei contratti istitutivi;
2) SULL'ASSENZA DI COMPIUTA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO;
estratti conto depositati in modo incompleto, anche nelle singole pagine;
3) ERRATO RIGETTO DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE in relazione alle rimesse ultradecennali;
insussistenza del fido di fatto;
mancato accertamento del limite dell'affidamento di fatto.
4. Con il primo motivo di appello, la banca contesta l'errata attribuzione dell'onere probatorio di produzione dei contratti istitutivi in capo all'istituto bancario;
la banca contesta che l'attore non ha mai affermato l'inesistenza dei contratti o la mancanza di firma sugli stessi;
il cliente aveva fatto richiesta alla banca di consegna dei contratti istitutivi, fatto che contrastava con la dedotta inesistenza dei contratti;
l'attore aveva ripetutamente fatto riferimento ai contratti istitutivo “qualora sottoscritti”.
Il motivo è infondato.
Nella citazione di primo grado l'attrice ha richiesto espressamente l'accertamento della nullità dei contratti istitutivi per difetto della forma scritta.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. n. 6480/2021); la Cassazione con pronuncia n. 29912/25 ha statuito che qualora la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.
Per il solo fatto che l'attore abbia richiesto la consegna dei documenti istitutivi o per il fatto che abbia formulato domande, nel caso che fosse stata accertata la sottoscrizione dei contratti, non può ritenersi pienamente comprovato il fatto che l'attore abbia implicitamente riconosciuto la stipulazione del contratto in forma scritta (fatto che implicherebbe l'attribuzione dell'onere probatorio allo stesso), tenuto conto proprio dell'espressa proposizione da parte dell'attore della domanda di nullità dei contratti per difetto di forma scritta.
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'onere probatorio della produzione del contratto scritto fosse gravante sulla banca convenuta.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando che le domande erano state proposte ed accolte sulla base di estratti conto in forma parziale, sia sul piano temporale, che in relazione alle singole pagine;
per il conto 99002 mancano gli estratti conto dall'anno 2006 all'anno 2010; molti degli estratti conto versati dagli attori erano costituiti dal deposito solo delle prime pagine degli estratti stessi ed erano mancanti di un rilevante numero di pagine.
Premesso che, in materia di contestazione dei saldi di conto corrente bancario e ripetizione dell'indebito, è onere del correntista dimostrare la fondatezza dei fatti costitutivi della domanda mediante la produzione degli estratti conto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova può essere ricavata anche da estratti scalari o altre documentazioni, purché idonee a fornire indicazioni certe e complete ( Cass. n. 12466/2025); va peraltro rilevato che nella fattispecie risulta che la stessa banca ha provveduto a depositare gli estratti conto dal 2008 al 2013; deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, a fronte della produzione non integrale
Pag. 4 a 7 degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. Sez. 1, 29.2.2024 Ord. n. 5369; 2 maggio 2019, n. 11543; Cass 4 aprile 2019, n.9526), in particolare potendo il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, come nella fattispecie in esame, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016,n. 5091; nel medesimo senso anche, fra le molte, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio2020, 9140).
Inoltre, va rilevato che la mancanza di parte degli estratti conto ha riguardato esclusivamente il conto anticipi (le cui competenze vengono periodicamente addebitate sul conto principale).
Va condivisa la motivazione del tribunale nella parte in cui ha rilevato che la ricostruzione dell'andamento dei conti correnti, come eseguita dal CTU, ha consentito di ritenere raggiunto un risultato dotato di oggettiva attendibilità; va inoltre rilevato che la non ha dedotto né Pt_1 comprovato che dalla mancanza parziale degli estratti conto sia derivato un saldo finale più favorevole al correntista;
non sono stati forniti elementi che permettano di affermare che in quell'arco di tempo siano state effettuati movimenti favorevoli alla banca (è precipuo interesse del correntista dare prova dell'avvenuto pagamento di somme non dovute); restano, naturalmente, a carico dell'attore le conseguenze negative della eventuale produzione non integrale degli estratti, ma solo nel senso che, per il periodo non coperto dalla produzione, mancherà la prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare non potrà dunque essere dedotto dal dovuto;
non potrà invece farsi scaturire da tale mancata produzione l'integrale rigetto della domanda, come invece preteso dal motivo.
6. Con il terzo motivo si contesta l'accertamento effettuato in relazione al “fido di fatto” e alla sussistenza di una apertura di credito;
il ctu aveva accertato che non era possibile quantificare l'importo di affidamento;
conseguentemente il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che gravasse sulla banca l'onere probatorio di individuare le rimesse solutorie;
non essendo stato accertato l'importo di fido, tutte le rimesse dovevano ritenersi solutorie.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che “l'ambito di applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'onere della banca di allegare quali siano le rimesse di natura solutoria, tali da poter essere qualificate pagamenti ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, riguarda i soli casi in cui al rapporto di conto corrente non acceda un'apertura di credito;
viene così confermato l'orientamento, già espresso prima della pronuncia delle Sezioni Unite del 2019 (v. Cass., n. 20933/2017; Cass., n. 27704/2018), secondo cui in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito opera la presunzione della natura ripristinatoria della rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”; dalla CTU, era emerso che il conto corrente godeva di affidamento, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del rapporto e dell'esistenza di linee di credito concesse dalla banca;
nel rapporto oggetto di esame vi era stata applicazione della commissione di massimo scoperto, che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli stessi istituti di credito, la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro in relazione ad un affidamento;
dalla rilevata presenza degli estratti conto di importi imputati a interessi debitori differenziati, entro fido ed extra fido;
inoltre vi era assenza di richieste scritte della banca al cliente finalizzate alla contestazione dello scoperto, alla revoca dell'affidamento, ed al recesso dal contratto di conto corrente, il che induceva a dubitare dell'esistenza di pregressi sconfinamenti dall'affidamento concesso;
dalle risultanze della Centrale rischi della Banca d'Italia; ritenuta comprovata l'esistenza di un'apertura di credito, operava la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse (Cass., sent. 20933 del 2017) in assenza di prova dei limiti dell'affidamento e del suo superamento;
costituiva dunque onere dell'appellante (Banca) dimostrare la fondatezza dei suoi rilievi e, quindi, l'esecuzione di versamenti in presenza di uno scoperto superiore all'ammontare del fido concesso;
in mancanza di alcuna prova circa i limiti dello "scoperto" consentito al correntista, al quale infatti nessuna richiesta di rientro era stata rivolta in corso di rapporto, non era stata data la prova della natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista;
ne conseguiva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca doveva essere rigettata.
Pag. 5 a 7 Ritiene la Corte che la motivazione sopra riportata, come effettuata dal Tribunale, debba essere pienamente condivisa.
L'esistenza di un affidamento di fatto è configurabile e può essere provata anche senza una specifica prova scritta, ma tramite indici sintomatici gravi, precisi e concordanti (v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996). Tanto è desumibile dagli estratti conto dai quali risulti l'applicazione di tassi differenziati, dalla previsione della commissione di massimo scoperto, dalla mancanza di richieste di rientri da parte della banca e dalle risultanze della Centrale rischi.
Va confermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto funzione solutoria dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati (Cass. Sez. U. n. 24418 del 02/12/2010; Cass. n. 6857 del 24/03/2014); ciò in quanto il pagamento dell'indebito, oggetto della pretesa restitutoria, è costituito da ciascuna rimessa del correntista - evidentemente non periodica - e non dall'addebito degli interessi illegittimamente computati.
Deve essere evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è escluso l'onere della banca di allegare quali siano le rimesse di natura solutoria, tali da poter essere qualificate pagamenti ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione, riguarda i soli casi in cui al rapporto di conto corrente non acceda un'apertura di credito;
la pronuncia della Suprema Corte n. 20933/2017 ha ritenuto che, in caso di non contestazione dell'esistenza dell'apertura di credito, opera la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, con l'ulteriore conseguenza dell'
“onere della banca di allegare e provare quali siano le rimesse che abbiano avuto natura solutoria”.
Tale linea interpretativa è stata ribadita anche nelle pronunce più recenti: per Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018 “l'azione di ripetizione dell'indebito … è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria”.
La Cassazione con la pronuncia a Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895 ha da ultimo delimitato il contenuto dell'onere di allegazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, ribadendo l'onere della prova da parte della banca che siano state effettuate rimesse di natura solutoria: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”…. “l'onere di allegazione è concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo. Non è ozioso, infatti, rilevare che l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere”.
Nel caso di specie, deve ritenersi pienamente comprovata l'esistenza di un'apertura di credito accessoria ai rapporti di conto corrente oggetto di causa, avuto riguardo al fatto che la stessa banca ha esposto in primo grado generiche deduzioni in proposito, richiamando unicamente l'applicazione della prescrizione, senza alcuna ulteriore precisazione riguardo le rimesse, solutorie o ripristinatorie, e senza alcuna deduzione in ordine all'applicazione di CMS e interessi passivi extra fido;
va pure ribadito che, in considerazione dell'affidamento dei conti, risulta operante la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto (Cass. n. 20933/2017), salva la prova dell'avvenuto superamento del fido accordato, prova che, come sopra argomentato, non è stata offerta dalla banca;
la banca doveva dare la prova sia del limite, che del superamento del detto limite, operato con la rimessa solutoria.
7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22,
Pag. 6 a 7 in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra importi minimi e medi (l'appellata ha depositato solo memoria di replica conclusionale e non ha presentato note di udienza).
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. Parte_1 713/2022 pubblicata il 23/11/2022 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna QUALE INCORPORANTE UBI BANCA S.P.A. al Parte_1 pagamento, in favore della , delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 6/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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