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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/10/2024, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di SI, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3863/2022 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Roberta De Castro;
ATTORI
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Diego Libraro;
Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
; CP_12
CONVENUTI CONTUMACI All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dagli attori, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 2.12.2022, ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , comproprietari, unitamente
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_1
ai medesimi, ciascuno per una quota indivisa, del terreno con annesso fabbricato sito in agro di
SI alla contrada S. Elia, identificato al catasto terreni di detto Comune al foglio 74 p.lla 506 sub
1 e sub 2, derivante dall'originaria p.lla 158 foglio 74 del catasto Fabbricati del medesimo Comune,
chiedendo che fosse loro riconosciuta la proprietà esclusiva del suddetto immobile a titolo di usucapione, per averlo posseduto uti domini, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda attorea, chiedendone Controparte_1
l'accoglimento.
I restanti convenuti, ritualmente citati, sono, invece, rimasti contumaci.
La domanda attorea merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II , 30/04/2021 , n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Nel caso di specie, la prova del possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni della particella di terreno ubicata in agro di SI (sopra meglio specificata) da parte degli attori, può
desumersi chiaramente dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 9.4.2024.
Il teste ha, in particolare, dichiarato che “da oltre vent'anni i mei suoceri Testimone_1
vivono in SI alla via delle Ricamatrici n. 8 dove hanno realizzato un immobile che costituisce
la loro abitazione principale dopo aver recintato il terreno con un muro alto circa due metri che è
accessibile solo dal cancello, io ho sempre pensato che fossero i proprietari;
confermo che i miei
suoceri hanno pulito il terreno, provveduto alla disinfestazione ed a pavimentare una parte del
giardino”.
Anche il teste ha sostenuto che “i signori – da oltre vent'anni Tes_2 Parte_1 Pt_2
hanno il possesso dell'immobile sito in SI alla via delle Ricamatrici n. 8 che costituisce la loro
abitazione principale, e ciò posso dire perché io da trent'anni abito nella casa posta sempre sulla
stessa via;
confermo che i sig.ri hanno provveduto a recintare il terreno con un Persona_1
cancello che è accessibile attraverso un cancello, hanno provveduto alla pulizia e disinfestazione
dello stesso”.
Orbene, la circostanza secondo cui gli attori abbiano provveduto a circoscrivere il fondo in questione mediante apposita recinzione lungo tutto il perimetro dello stesso, consente di ritenere provato non solo il requisito del corpus e, quindi, il rapporto materiale esistente con la res, ma anche quello dell'animus, corrispondente alla volontà di possedere la cosa come propria e di escludere gli altri comproprietari dal godimento dell'immobile.
Occorre, invero, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione
“il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la
quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di
esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
uti condominus , senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano
dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari,
dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris
, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e
dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in
essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile , sez. II , 28/07/2023 , n. 23042).
Il quadro istruttorio finora vagliato, unitamente alle circostanze dell'adesione alla domanda giudiziale da parte della convenuta costituita, , nonché della mancata costituzione in Controparte_1
giudizio degli altri convenuti (sintomatica di una sostanziale acquiescenza rispetto alle pretese attoree), consentono di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione della p.lla n. 506 sub 1) e 2), foglio 74 di cui al Catasto Fabbricati del
Comune di SI, derivante dall'originaria particella n. 158, foglio 74.
Detta porzione di terreno, invero, secondo le allegazioni degli attori, ha origine dal frazionamento e dalle successive variazioni catastali apportate all'originaria particella n. 158.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, le stesse, attesa la natura e l'esito del giudizio,
devono interamente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3863/2022 R.G., così provvede:
- dichiara che e hanno acquistato per usucapione la proprietà Parte_1 Parte_2
esclusiva degli immobili siti in agro di SI alla contrada “S. Elia”, alla Via delle
Ricamatrici n. 20, identificati al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 74 p.lla 506 sub
1 e sub 2.
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio.
- dichiara compensate le spese di lite.
SI, 1° ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di SI, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3863/2022 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Roberta De Castro;
ATTORI
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Diego Libraro;
Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
; CP_12
CONVENUTI CONTUMACI All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dagli attori, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 2.12.2022, ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , comproprietari, unitamente
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_1
ai medesimi, ciascuno per una quota indivisa, del terreno con annesso fabbricato sito in agro di
SI alla contrada S. Elia, identificato al catasto terreni di detto Comune al foglio 74 p.lla 506 sub
1 e sub 2, derivante dall'originaria p.lla 158 foglio 74 del catasto Fabbricati del medesimo Comune,
chiedendo che fosse loro riconosciuta la proprietà esclusiva del suddetto immobile a titolo di usucapione, per averlo posseduto uti domini, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda attorea, chiedendone Controparte_1
l'accoglimento.
I restanti convenuti, ritualmente citati, sono, invece, rimasti contumaci.
La domanda attorea merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II , 30/04/2021 , n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Nel caso di specie, la prova del possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni della particella di terreno ubicata in agro di SI (sopra meglio specificata) da parte degli attori, può
desumersi chiaramente dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 9.4.2024.
Il teste ha, in particolare, dichiarato che “da oltre vent'anni i mei suoceri Testimone_1
vivono in SI alla via delle Ricamatrici n. 8 dove hanno realizzato un immobile che costituisce
la loro abitazione principale dopo aver recintato il terreno con un muro alto circa due metri che è
accessibile solo dal cancello, io ho sempre pensato che fossero i proprietari;
confermo che i miei
suoceri hanno pulito il terreno, provveduto alla disinfestazione ed a pavimentare una parte del
giardino”.
Anche il teste ha sostenuto che “i signori – da oltre vent'anni Tes_2 Parte_1 Pt_2
hanno il possesso dell'immobile sito in SI alla via delle Ricamatrici n. 8 che costituisce la loro
abitazione principale, e ciò posso dire perché io da trent'anni abito nella casa posta sempre sulla
stessa via;
confermo che i sig.ri hanno provveduto a recintare il terreno con un Persona_1
cancello che è accessibile attraverso un cancello, hanno provveduto alla pulizia e disinfestazione
dello stesso”.
Orbene, la circostanza secondo cui gli attori abbiano provveduto a circoscrivere il fondo in questione mediante apposita recinzione lungo tutto il perimetro dello stesso, consente di ritenere provato non solo il requisito del corpus e, quindi, il rapporto materiale esistente con la res, ma anche quello dell'animus, corrispondente alla volontà di possedere la cosa come propria e di escludere gli altri comproprietari dal godimento dell'immobile.
Occorre, invero, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione
“il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la
quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di
esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
uti condominus , senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano
dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari,
dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris
, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e
dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in
essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile , sez. II , 28/07/2023 , n. 23042).
Il quadro istruttorio finora vagliato, unitamente alle circostanze dell'adesione alla domanda giudiziale da parte della convenuta costituita, , nonché della mancata costituzione in Controparte_1
giudizio degli altri convenuti (sintomatica di una sostanziale acquiescenza rispetto alle pretese attoree), consentono di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione della p.lla n. 506 sub 1) e 2), foglio 74 di cui al Catasto Fabbricati del
Comune di SI, derivante dall'originaria particella n. 158, foglio 74.
Detta porzione di terreno, invero, secondo le allegazioni degli attori, ha origine dal frazionamento e dalle successive variazioni catastali apportate all'originaria particella n. 158.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, le stesse, attesa la natura e l'esito del giudizio,
devono interamente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3863/2022 R.G., così provvede:
- dichiara che e hanno acquistato per usucapione la proprietà Parte_1 Parte_2
esclusiva degli immobili siti in agro di SI alla contrada “S. Elia”, alla Via delle
Ricamatrici n. 20, identificati al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 74 p.lla 506 sub
1 e sub 2.
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio.
- dichiara compensate le spese di lite.
SI, 1° ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.