Art. 62.
L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5 miliardi che si inscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 e' ripartito in ragione di lire 19 miliardi 200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.
L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5 miliardi che si inscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 e' ripartito in ragione di lire 19 miliardi 200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.