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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6836/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22848804 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec in data 8.10.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 22848804, notificato in data 2/10/2024, con il quale Area Riscossione, per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, gli richiedeva il pagamento del contributo consortile anno 2023. Premetteva il ricorrente che quello impugnato era il primo atto ricevuto. Ne deduceva, quindi, l'illegittimità per la mancata notifica degli atti presupposti;
per per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio e quindi la mancanza dei presupposti impositivi;
per difetto di motivazione;
l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della
Regione Calabria 23.07.2003, n. 11. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa da attribuire a procuratore antistatario.
Si costituiva AREA srl deducendo che il Consorzio mandante le aveva comunicato di essere creditore nei confronti dell'opponente per cui aveva provveduto a costituire in mora la controparte tramite l'atto denominato richiesta formale di pagamento e poi notificando l'avviso oggi impugnato. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle questioni merito, mentre ribadiva che rientrando i beni nel perimetro di contribuenza, tanto era sufficiente a legittimare l'obbligo contributivo. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese da attribuire al procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rilevato che quello oggi impugnato deve ritenersi il primo atto del procedimento di accertamento-riscossione ai fini della valutazione di tempestività delle questioni di merito sollevate con il ricorso che occupa la Corte.
Invero Area srl., investita della richiesta di recupero del contributo da parte del Consorzio mandante, comunicava al contribuente la richiesta di pagamento per l'annualità contributiva controversa con la richiesta formale di pagamento n. 19810314, che, sebbene debba ritenersi atto non idoneo, in assenza di un precedente avviso che accerti il dovuto sotto il profilo sostanziale, a cristallizzarne tanto l'an che il quantum, deve comunque considerarsi atto del procedimento autonomamente impugnabile quando il ricorrente assuma essere stato il primo atto e non risulti il contrario. Non ha, invece, trovato riscontro la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel ricorso, che avrebbe preceduto la notifica di quello oggi impugnato,
e che sono stati notificati unitamente a quelli oggi impugnati.
Ne consegue che ad oggi è, quindi, possibile proporre per la prima volta questioni che attengono sia all'an che al quantum del tributo, che poi sono le questioni fatte valere con il ricorso in esame.
Ciò posto, l'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal R.D. 13 febbraio
1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. da 857 a 865 del Codice Civile: con le norme in esame il legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio in cui insistono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati da un punto di vista idrogeologico e forestale, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
I predetti consorzi si caratterizzano per essere soggetti autonomi rispetto ai loro partecipanti e, a seconda che esista o meno un piano generale di bonifica, possono distinguersi in Consorzi di bonifica in senso proprio
(aventi la natura di persone giuridiche pubbliche) ovvero Consorzi di miglioramento fondiario (aventi la natura di persone giuridiche private, salvo che siano riconducibili ad un interesse nazionale per la vastità del territorio o per l'importanza delle loro funzioni).
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, pertanto, le finalità dei Consorzi di bonifica sono: la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città; l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
la vigilanza sul territorio;
la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
In riferimento alla loro disciplina, occorre fare riferimento alla definizione di piano di bonifica, piano di classifica, piano di riparto e contributo di bonifica.
Il Piano di Bonifica è l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio;
il Piano di Classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi;
il Piano di Riparto delle spese consortili determina la ripartizione dei contributi a carico della proprietà interessata per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica ed è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi;
il Contributo di Bonifica è quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza.
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione
e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Il contributo rappresenta il corrispettivo del servizio di bonifica e deve essere pagato dal proprietario dell'immobile in misura proporzionale ai benefici tratti dal servizio stesso (in termini di aumento del valore del bene).
L'obbligo contributivo presuppone dunque:
a) la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, cioè nell'area territoriale in cui il consorzio di bonifica svolge la propria attività;
b) la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile. A tal fine rileva il perimetro di contribuenza, cioè la porzione di comprensorio che gode di un beneficio derivante dall'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche. In mancanza di perimetrazione, il consorzio che pretende il pagamento del tributo deve provare i benefici effettivamente ottenuti dal proprietario del bene interessato dalle opere di bonifica.
Come, in più occasioni, affermato in Giurisprudenza, «l'acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l'entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (r.d. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso che il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo”
(Cass. Sez. Un. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene” (Cass. n. 8770 del 2009; Sez. 6-5, ordinanza, n. 8554 del 2011; Sez. 6-3, ordinanza, n. 15607 del 2011).
In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. r.d. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59), ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica» Cass. n. 27469/16.
Nella Regione Calabria le Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale e l'ordinamento dei
Consorzi di Bonifica sono dettate dalla l.r. 11 del 2003, oggi sostituita dalla legge 39 del 2023 non applicabile al caso concreto, atteso che l'avviso di pagamento è stato predisposto sulla base della vecchia legge essendo la nuova entrata in vigore dall'11.8.2023. Legge che dopo l'intervento della Corte Costituzionale, è stata modificata nel 2017.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 lett.
a), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”, con sentenza n 188/2018 lo dichiarava incostituzionale “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".
La Corte prendeva le mosse della qualificazione giuridica del contributo annoverandolo tra le prestazioni di natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e definendolo un contributo di scopo.
Precisava la Corte delle leggi che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. - che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica
(per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, "l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge") la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del R.D. n. 215 del 1933 - secondo cui la ripartizione della "quota di spesa" tra i proprietari è fatta "in ragione dei benefici conseguiti" per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi-, sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati "i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi".
Quindi, per i contributi consortili, quali "quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica" a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.
Venendo ora alla legge regionale ratione temporis vigente, l'art. 17 prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i "benefici diretti, indiretti e potenziali", derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile, anche dopo l'intervento della Corte, è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
La medesima L.R. Calabria n. 11 del 2003 disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23, che, dopo la censura della Corte e l'intervento correttivo apportato nel 2017, stabilisce che:
1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto e specifico, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile commisurato al beneficio ricevuto, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
Occorre, quindi, un beneficio diretto e specifico consistente nella conservazione ed incremento di valore dell'immobile, ed in quella misura va parametrato il contributo.
E così, in Giurisprudenza - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, , (…) - si è affermato il principio che: i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra-agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore», che se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal
Consorzio. (cfr. anche Cass. Sez. Trib. 30 giugno 2020, n. 13109).
Nel caso di specie, gli atti impugnati riguardano il tributo di bonifica per l'annualità 2023, identificato con i codici 1H78 (beneficio di bonifica generale e idraulico), calcolati come da piano di classifica approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 198 del 04/05/2017.
Da un lato, nel richiamato piano o in altri atti notificati al contribuente, non vi è alcuna specificazione dell'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche al fine di mettere lo stesso nelle condizioni di verificare sia l'effettività del beneficio richiamato genericamente nell'avviso, sia l'esatta determinazione della quota che deve intendersi come concreto aumento di valore dell'immobile.
Per cui, non risultando sufficientemente motivato il concreto beneficio, almeno per l'anno in questione, di cui avrebbero goduto gli immobili di proprietà del ricorrente, e non avendo il Consorzio, che in questo caso specifico ne aveva l'onere non essendo più sufficiente la semplice collocazione dei terreni nel perimetro di contribuenza, dimostrato il contrario, l'avviso deve dichiararsi illegittimo già per difetto di motivazione su di un punto essenziale della richiesta tributaria con conseguente violazione del diritto di difesa dell'intimato, essendo decisiva ai fini del quantum della stessa.
Le spese vanno poste esclusivamente a carico del Consorzio mentre vanno compensate nei confronti della società di riscossione non avendo questa alcuna responsabilità quanto ai motivi di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
b) condanna il consorzio coinvenuto al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in 330,00, di cui € 30 a titolo di rimborso spese vive, oltre accesori di legge ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) compensa interamente le spese di lite tra tra il ricorrente ed Area srl.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6836/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22848804 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente anche istanza di reclamo-mediazione notificato a mezzo pec in data 8.10.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 22848804, notificato in data 2/10/2024, con il quale Area Riscossione, per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, gli richiedeva il pagamento del contributo consortile anno 2023. Premetteva il ricorrente che quello impugnato era il primo atto ricevuto. Ne deduceva, quindi, l'illegittimità per la mancata notifica degli atti presupposti;
per per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio e quindi la mancanza dei presupposti impositivi;
per difetto di motivazione;
l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della
Regione Calabria 23.07.2003, n. 11. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa da attribuire a procuratore antistatario.
Si costituiva AREA srl deducendo che il Consorzio mandante le aveva comunicato di essere creditore nei confronti dell'opponente per cui aveva provveduto a costituire in mora la controparte tramite l'atto denominato richiesta formale di pagamento e poi notificando l'avviso oggi impugnato. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle questioni merito, mentre ribadiva che rientrando i beni nel perimetro di contribuenza, tanto era sufficiente a legittimare l'obbligo contributivo. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese da attribuire al procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rilevato che quello oggi impugnato deve ritenersi il primo atto del procedimento di accertamento-riscossione ai fini della valutazione di tempestività delle questioni di merito sollevate con il ricorso che occupa la Corte.
Invero Area srl., investita della richiesta di recupero del contributo da parte del Consorzio mandante, comunicava al contribuente la richiesta di pagamento per l'annualità contributiva controversa con la richiesta formale di pagamento n. 19810314, che, sebbene debba ritenersi atto non idoneo, in assenza di un precedente avviso che accerti il dovuto sotto il profilo sostanziale, a cristallizzarne tanto l'an che il quantum, deve comunque considerarsi atto del procedimento autonomamente impugnabile quando il ricorrente assuma essere stato il primo atto e non risulti il contrario. Non ha, invece, trovato riscontro la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel ricorso, che avrebbe preceduto la notifica di quello oggi impugnato,
e che sono stati notificati unitamente a quelli oggi impugnati.
Ne consegue che ad oggi è, quindi, possibile proporre per la prima volta questioni che attengono sia all'an che al quantum del tributo, che poi sono le questioni fatte valere con il ricorso in esame.
Ciò posto, l'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è disciplinata dal R.D. 13 febbraio
1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato.
Al predetto Regio Decreto si rifanno gli artt. da 857 a 865 del Codice Civile: con le norme in esame il legislatore stabilisce che possono essere dichiarati soggetti a bonifica, per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali, i terreni che si trovano in un comprensorio in cui insistono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati da un punto di vista idrogeologico e forestale, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
A tal fine è prevista la creazione di Consorzi tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
I predetti consorzi si caratterizzano per essere soggetti autonomi rispetto ai loro partecipanti e, a seconda che esista o meno un piano generale di bonifica, possono distinguersi in Consorzi di bonifica in senso proprio
(aventi la natura di persone giuridiche pubbliche) ovvero Consorzi di miglioramento fondiario (aventi la natura di persone giuridiche private, salvo che siano riconducibili ad un interesse nazionale per la vastità del territorio o per l'importanza delle loro funzioni).
L'art. 860 c.c. dispone che, i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In sintesi, pertanto, le finalità dei Consorzi di bonifica sono: la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città; l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
la vigilanza sul territorio;
la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
In riferimento alla loro disciplina, occorre fare riferimento alla definizione di piano di bonifica, piano di classifica, piano di riparto e contributo di bonifica.
Il Piano di Bonifica è l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio;
il Piano di Classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi;
il Piano di Riparto delle spese consortili determina la ripartizione dei contributi a carico della proprietà interessata per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica ed è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi;
il Contributo di Bonifica è quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza.
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione
e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Il contributo rappresenta il corrispettivo del servizio di bonifica e deve essere pagato dal proprietario dell'immobile in misura proporzionale ai benefici tratti dal servizio stesso (in termini di aumento del valore del bene).
L'obbligo contributivo presuppone dunque:
a) la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, cioè nell'area territoriale in cui il consorzio di bonifica svolge la propria attività;
b) la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile. A tal fine rileva il perimetro di contribuenza, cioè la porzione di comprensorio che gode di un beneficio derivante dall'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche. In mancanza di perimetrazione, il consorzio che pretende il pagamento del tributo deve provare i benefici effettivamente ottenuti dal proprietario del bene interessato dalle opere di bonifica.
Come, in più occasioni, affermato in Giurisprudenza, «l'acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l'entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (r.d. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso che il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo”
(Cass. Sez. Un. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene” (Cass. n. 8770 del 2009; Sez. 6-5, ordinanza, n. 8554 del 2011; Sez. 6-3, ordinanza, n. 15607 del 2011).
In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. r.d. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59), ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica» Cass. n. 27469/16.
Nella Regione Calabria le Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale e l'ordinamento dei
Consorzi di Bonifica sono dettate dalla l.r. 11 del 2003, oggi sostituita dalla legge 39 del 2023 non applicabile al caso concreto, atteso che l'avviso di pagamento è stato predisposto sulla base della vecchia legge essendo la nuova entrata in vigore dall'11.8.2023. Legge che dopo l'intervento della Corte Costituzionale, è stata modificata nel 2017.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 lett.
a), «nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”, con sentenza n 188/2018 lo dichiarava incostituzionale “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".
La Corte prendeva le mosse della qualificazione giuridica del contributo annoverandolo tra le prestazioni di natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e definendolo un contributo di scopo.
Precisava la Corte delle leggi che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. - che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica
(per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, "l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge") la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica.
Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del R.D. n. 215 del 1933 - secondo cui la ripartizione della "quota di spesa" tra i proprietari è fatta "in ragione dei benefici conseguiti" per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi-, sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati "i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi".
Quindi, per i contributi consortili, quali "quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica" a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.
Venendo ora alla legge regionale ratione temporis vigente, l'art. 17 prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati- contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i "benefici diretti, indiretti e potenziali", derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile, anche dopo l'intervento della Corte, è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
La medesima L.R. Calabria n. 11 del 2003 disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23, che, dopo la censura della Corte e l'intervento correttivo apportato nel 2017, stabilisce che:
1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto e specifico, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile commisurato al beneficio ricevuto, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
Occorre, quindi, un beneficio diretto e specifico consistente nella conservazione ed incremento di valore dell'immobile, ed in quella misura va parametrato il contributo.
E così, in Giurisprudenza - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, , (…) - si è affermato il principio che: i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra-agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore», che se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal
Consorzio. (cfr. anche Cass. Sez. Trib. 30 giugno 2020, n. 13109).
Nel caso di specie, gli atti impugnati riguardano il tributo di bonifica per l'annualità 2023, identificato con i codici 1H78 (beneficio di bonifica generale e idraulico), calcolati come da piano di classifica approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 198 del 04/05/2017.
Da un lato, nel richiamato piano o in altri atti notificati al contribuente, non vi è alcuna specificazione dell'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche al fine di mettere lo stesso nelle condizioni di verificare sia l'effettività del beneficio richiamato genericamente nell'avviso, sia l'esatta determinazione della quota che deve intendersi come concreto aumento di valore dell'immobile.
Per cui, non risultando sufficientemente motivato il concreto beneficio, almeno per l'anno in questione, di cui avrebbero goduto gli immobili di proprietà del ricorrente, e non avendo il Consorzio, che in questo caso specifico ne aveva l'onere non essendo più sufficiente la semplice collocazione dei terreni nel perimetro di contribuenza, dimostrato il contrario, l'avviso deve dichiararsi illegittimo già per difetto di motivazione su di un punto essenziale della richiesta tributaria con conseguente violazione del diritto di difesa dell'intimato, essendo decisiva ai fini del quantum della stessa.
Le spese vanno poste esclusivamente a carico del Consorzio mentre vanno compensate nei confronti della società di riscossione non avendo questa alcuna responsabilità quanto ai motivi di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato;
b) condanna il consorzio coinvenuto al pagamento delle spese in favore del ricorrente che liquida in 330,00, di cui € 30 a titolo di rimborso spese vive, oltre accesori di legge ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) compensa interamente le spese di lite tra tra il ricorrente ed Area srl.