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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
1
RG 5932 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente. Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. – Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5932 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI NARDO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI NARDO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 05/04/2024 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 22/12/2016 (atto n. 129, P. II, S. A, sez. AR, anno 2016), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1 2
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata l'udienza cartolare del 29/05/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 369/2024 pubblicata in data 20/09/2024, veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (12/09/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti Parte_1
e a NAPOLI il 22/12/2016 (atto n. 129,
[...] CP_1
P. II, S. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
2 3
di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11 luglio 2025
Giudice estensore Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
RG 5932 /2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente. Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. – Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5932 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI NARDO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI NARDO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 05/04/2024 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 22/12/2016 (atto n. 129, P. II, S. A, sez. AR, anno 2016), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
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Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata l'udienza cartolare del 29/05/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 369/2024 pubblicata in data 20/09/2024, veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente, (12/09/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti Parte_1
e a NAPOLI il 22/12/2016 (atto n. 129,
[...] CP_1
P. II, S. A, sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
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di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11 luglio 2025
Giudice estensore Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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