Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 353/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 353/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.4.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in ME al Largo Gian Battista Guarini n. 4, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSY LUCIA NICOLE ACETO (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in Roma via della Giuliana n. 73 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FILOMENA GUARINI (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliato in ME alla via Venezia n. 45 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 27.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in ME (PZ) il 9.12.2006, deducendo che dall'unione coniugale erano nati due figli, (ME, 25.4.2007) e (ME, Persona_1 Persona_2
21.4.2011); e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le convenute condizioni di separazione personale con decreto n. 2897 del
24.2.2021.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 9.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritte manifestando la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni divorzili riportate nel ricorso introduttivo, nonché dichiarazione congiunta di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritta, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra loro in ME (PZ) il 9.12.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 64, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 353/2025 V.G.
«1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Dott.ssa e il Dott. in ME il 9.12.2006 (registrato presso il Parte_1 Controparte_1
Comune di ME, anno 2006, Atto n. 64 P.II SA), come da certificato allegato;
2. disporre l'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dello stato civile competente;
3. modificare ed omologare gli accordi tra le parti come rappresentato nel corso del ricorso.
Punto 3. I minori, fino al raggiungimento della maggiore età, staranno con i genitori secondo il seguente progetto di condivisione di vita di seguito esplicitato:
3.a) tutte le settimane:
I figli staranno con il padre dal lunedì al venerdì con rientro presso l'abitazione della madre alle ore 15.00. previo accordo raggiunto di volta in volta;
A fine settimana alternati, i figli staranno con il padre dal venerdì alle ore 13.00 alla domenica alle ore 19.00 e pernotteranno presso il padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Qualora i genitori, per motivi di natura personale o lavorativa, dovessero essere impossibilitati a mantenere i figli, durante il fine settimana di loro competenza o durante la settimana, questi pernotteranno e saranno tenuti dall'altro genitore.
In tal caso, e nell'ottica di collaborazione reciproca, il genitore impossibilitato - con un preavviso di almeno dieci giorni - richiederà la disponibilità all'altro, che potrà negarla, in ipotesi di comprovata indisponibilità.
3.b) durante le festività natalizie: ad anni alterni:
- anni pari
I figli stanno con la madre dalla mattina del 23 dicembre al 30 dicembre (ore 19.00 salvo diverso orario da concordare), con il padre dalla mattina del 31 dicembre al 5 gennaio (ore 19.00 salvo diverso orario da concordare);
- anni dispari
I figli stanno con il padre dalla mattina del 23 dicembre al 30 dicembre (ore 19.00 salvo diverso orario da concordare), con la madre dalla mattina del 31 dicembre al 5 gennaio (ore 19.00 salvo diverso orario da concordare);
3 R.G. N. 353/2025 V.G.
Il 6 gennaio (giorno dell'Epifania) i figli staranno col madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari.
3.c) durante le festività pasquali: ad anni alterni: anni pari:
-dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il padre;
- dal lunedì in Albis al mercoledì con la madre;
anni dispari:
-dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con la madre;
-dal lunedì in Albis al mercoledì con il padre;
3.d) nel periodo estivo (da intendersi dal 15.6. al 15.9.);
Durante tale periodo, l'organizzazione quotidiana sarà regolamentata come al punto sub 3.a)
Durante il congedo ordinario per ferie, ciascun genitore terrà con sé i minori, anche con pernottamento, per un periodo minimo di 15 gg. Consecutivi.
I periodi di congedo dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31.5. di ogni anno, sì da evitare la loro sovrapposizione temporale. Per 3e) Attesa l'età adolescenziale di e , e salvo diversi impegni dei minori Per_2
concordati con i genitori, i medesimi staranno con i genitori nelle seguenti festività:
Per
-ad anni alterni, il giorno del compleanno di e . Per_2
-25 aprile: i figli staranno con la madre gli anni dispari e con il padre gli anni pari
-1 maggio: i figli staranno con la madre gli anni pari e con il padre gli anni dispari.
-2 giugno: i figli staranno con la madre gli anni dispari e con il padre gli anni pari
-1 novembre i figli staranno con la madre gli anni pari e con il padre gli anni dispari.
-8 dicembre: i figli staranno con la madre gli anni dispari e con il padre gli anni pari
Per 3f) Al raggiungimento, ormai prossimo, della maggiore età del figlio , i rapporti e le visite sono lasciati liberi da vincoli e prescrizioni in quanto gestibili secondo maturità.
3bis Il cane di famiglia starà con il Sig. negli stessi tempi e modalità previsti CP_1 per la permanenza dei figli presso il padre di cui all'art.
3. Le spese veterinarie del cane sono interamente a carico della Dott.ssa Parte_1
4 R.G. N. 353/2025 V.G.
Punto 7. Il sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra qual CP_1 Parte_1
Per contributo al mantenimento dei figli e , l'assegno mensile complessivo di Per_2
euro 400 (quattrocentoeuro/00). Detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato alla sig.ra entro il giorno 10 di Parte_1
ciascun mese.
L'assegno sarà dovuto fino a quando i figli saranno autosufficienti economicamente.
Punto 8. Sono a carico della Dott.ssa le spese straordinarie mediche e di Parte_1
istruzione, le cui relative detrazioni fiscali saranno a beneficio della Dott.ssa
Parte_1
Gli assegni familiari INPS continueranno ad essere percepiti dal Sig. , CP_1
mentre la Dott.ssa usufruirà interamente delle detrazioni fiscali previste per Parte_1
legge.
Ferme le altre condizioni di separazione raggiunte nell'allegato ACCORDO DI
SEPARAZIONE (punti 1,2,4,5,6,9,10,11,12).
4. con ogni ulteriore provvedimento necessario e/o di legge».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei
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casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 27.2.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse, anche
Per_ in considerazione dell'età di entrambi i figli (prossimo al compimento dei 18 anni)
e , corrispondano all'interesse dei detti figli e che non presentino profili di Per_2
contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, ragion per cui ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 353 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 R.G. N. 353/2025 V.G.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ME (PZ) il
9.12.2006 da (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.5.1976, e (C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.4.1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ME (PZ) al
N. 64, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ME (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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