Decreto cautelare 22 giugno 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/02/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08954/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8954 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e Difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, reso noto in data 11 maggio 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it , per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “ non idoneità ”, attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 11.05.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; 2) del decreto di esclusione del 16.05.2023 del Dipartimento dei Vigili del fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-; 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 7) del verbale n. 26 dell'11 maggio 2023 della commissione di esame per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa; 8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa dell'11.05.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 9) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche ed integrazioni; 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “ C Prove Motorie ”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018; 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il Regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco ”; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche; 16) del Bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018; 17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019; 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei Vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “ Prova di capacità operativa ” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 21) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 22) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Orazio Ciliberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione del 07.07.2023 n. -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato ammesso alla “ ripetizione della prova non superata e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, anche ai fini dell’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione ”;
Considerato che la P.A, con nota depositata in data 28.7.2023, ha precisato che il ricorrente, riconvocato in data 21.07.2023, non ha superato la prova;
Considerato che il ricorrente non ha mai dichiarato espressamente se permane ancora interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure a riscontro della “ comunicazione di cortesia ” inviata dalla Segreteria in data 05.11.2023;
Ritenuto che il connesso ricorso n.r.g. 12110 del 2023, con il quale il ricorrente ha avversato l’esito della suddetta prova reiterata, sia suscettibile di autonoma decisione;
Ritenuto che, pertanto, allo stato, il ricorso sia divenuto improcedibile, come peraltro eccepito dall’Amministrazione resistente, con atto depositato il 28.07.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per il sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.