Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 12 dicembre 2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. 6820/2021 RG avente ad
OGGETTO: impugnazione disconoscimento rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l' Controparte_1
vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Casazza
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità del provvedimento
CP_ dell' del 17.07.2020 con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente alle
dal 01.09.2016 al 30.06.2017 con qualifica di collaboratore scolastico. A sostegno del ricorso ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto amministrativo, nonché l'esistenza, nel caso in esame, di tutti gli indici della subordinazione, chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di
CP_ lavoro subordinato. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato presso L'Istituto Scolastico Enrico De CO di CP_1
per il periodo dal 01.09.2016 al 30.06.2017 con mansioni di collaboratore scolastico,
[...]
osservando un orario di lavoro part time e ricevendo la retribuzione risultante dai prospetti paga agli atti, nonché di avere sempre utilizzato strutture e mezzi messi a disposizione del datore di lavoro.
Al riguardo, l'Istituto ha dedotto che a seguito di controlli automatizzati operati dalla UO “Verifica amministrativa” della Filiale di Nola si riscontrava la presenza di anomalie nella trasmissione CP_2
dei flussi contributivi ( ; che, invero, gli ispettori procedevano ad una analisi dei dati CP_3 trasmessi dall'azienda relativamente all'assunzione/cessazione dei lavoratori nel periodo di tempo oggetto di segnalazione riscontrando l'anomalia segnalata ovvero un rilevante numero di comunicazioni di assunzione dei lavoratori (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici in primis) effettuate a distanza di molto tempo, tra cui anche il ricorrente , in alcuni casi anche superiore all'anno, rispetto all'inizio dell'attività lavorativa denunciata nei medesimi flussi telematici
( ); che, inoltre, gli ispettori esperivano ulteriori e approfonditi accertamenti telematici anche Pt_2
sui flussi NS (contenenti i dati retributivi e contributivi dei singoli lavoratori) rilevando la discordanza degli stessi con le comunicazioni di assunzione relative prevalentemente ai Pt_2
lavoratori inquadrati con la qualifica di assistente amministrativo e/o collaboratore scolastico;
che,
Per con lo scopo di verificare, pertanto, l'effettiva operatività dell'Istituto scolastico paritario De
CO”, venivano effettuati distinti sopralluoghi e accessi ispettivi, in occasione dei quali si procedeva all'osservazione dei luoghi di esercizio dell'attività didattica dichiarata dall'azienda e ad intervistare il personale ivi presente e a richiedere la documentazione utile ad operare il riscontro della segnalazione degli Uffici della Filiale e delle anomalie rilevate;
che successivamente, veniva acquisita in formato elettronico la documentazione richiesta dagli ispettori;
che, dal conseguente esame della complessiva documentazione aziendale acquisita agli atti (contratti di lavoro, libro unico del lavoro/buste paga), essendo emersi ulteriori motivi di approfondimento, venivano chiamati altri supposti dipendenti per essere sentiti.
Dall'esame delle dichiarazioni spontaneamente rese e dal raffronto tra le stesse e le comunicazioni telematiche di assunzione/cessazione ( ), emergeva che i rapporti di lavoro denunciati Pt_2 dall'Istituto scolastico paritario “E. De CO”, non apparivano, in alcuni casi, connotati da quegli elementi, c.d. sintomatici, che caratterizzano un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
La mancanza di direzione e predeterminazione di eventuali orari di lavoro e/o di sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro nel caso di inosservanza degli stessi, l'evidente autonomia organizzativa del personale assunto nel tempo dall'azienda in parola, la significativa distanza tra la sede di lavoro e il luogo di residenza del “presunto” lavoratore (in alcuni casi superiore ai 600 km), la contemporaneità di prestazioni lavorative per più datori di lavoro in sedi e luoghi molti distanti tra loro, erano tutti elementi, di fatto, riscontrati, in maniera incontrovertibile, nel corso dell'accertamento e che dimostravano l'evidente fittizietà dei rapporti di lavoro così instaurati.
In particolare, l'Istituto osservava come tutti i soggetti invitati a rendere dichiarazioni spontanee
(acquisite agli atti del fascicolo ispettivo) e intervenuti presso gli uffici di Nola, si erano, infatti, CP_2
limitati, nel migliore dei casi, ad affermare di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto partitario in parola per un certo numero di giornate, per un dato numero di ore di lavoro e per una certa retribuzione mensile senza però fornire in modo chiaro e inequivocabile elementi di riscontro circa l'esatta identificazione dei colleghi di lavoro (nome, cognome, qualifica etc.), il numero delle classi, il numero degli alunni, le attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto, la contemporaneità delle attività lavorative svolte, le distanze percorse tra la propria residenza e la sede di lavoro, le modalità della ricerca e dell'ottenimento dell'impiego etc.
Dall'esame delle dichiarazioni rese e dal raffronto delle stesse con i flussi IL (comunicazione obbligatorie di assunzione/cessazione), i flussi NS (posizione contributiva del singolo dipendente) e i contratti di lavoro stipulati, acquisiti nel corso dell'accertamento, appariva evidente, secondo l'Istituto, la creazione ad arte di documentazione (contratti di lavoro, unilav, libro unico, buste paga etc.) finalizzata esclusivamente alla costituzione di fittizi rapporti di lavoro diretti, nella fattispecie, a consentire ai beneficiari di acquisire un valido titolo (punteggio) per l'inserimento nelle graduatorie del personale della Scuola (prevalentemente degli assistenti amministrativi - A.T.A. – e dei collaboratori scolastici).
Inoltre, sempre dall'esame della copiosa documentazione prodotta e dall'interrogazione dei flussi
NS era emerso, ulteriormente, secondo l'Istituto, l'utilizzo “improprio”della procedura di regolarizzazione dei flussi retributivi e contributivi riferiti a periodi già denunciati che aveva consentito al datore di lavoro in parola di implementare, in carenza dei legittimi presupposti previsti in queste ipotesi, le posizioni assicurative e contributive dei lavoratori denunciati nonché
l'inserimento di nuovi nominativi, addirittura alcuni privi di qualsiasi comunicazione al centro per l'impiego riferibile all'Istituto paritario in parola, pur in presenza di un blocco preventivo e motivato del flusso contributivo principale dovuto appunto all'accertamento amministrativo e ispettivo in corso, quest'ultimo determinato proprio dalle anomalie rilevate dagli Uffici amministrativi della
Direzione della Filiale metropolitana di Nola. CP_2
Nel verbale ispettivo sono, dunque, analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi contabili e documentali, per cui il documento assume un rilevante grado di attendibilità.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte,
:“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro Parte_3
fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N° 15073\2008).
Ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, la parte ricorrente (pur non direttamente coinvolta nelle indagini) avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei vari periodi indicati in ricorso, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
In particolare, deve evidenziarsi che il ricorrente, sentito dagli ispettori in data 11 giugno 2019, dichiarava di avere lavorato presso l'Istituto De CO in qualità di collaboratore scolastico dal primo settembre 2016 al 31 agosto 2017 con orario di lavoro part time di sei ore settimanali articolato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nella giornata del lunedì. Dichiarava poi di ricordare, quali colleghi di lavoro, la propria moglie e . Dichiarava di non ricordare, Persona_2 Controparte_4
invece, e . Orbene, costituisce indubbiamente circostanza rilevante, al CP_5 CP_6
CP_ fine di corroborare la ricostruzione dell' che il ricorrente abbia dichiarato di non ricordare il collega , nonostante quest'ultimo abbia dichiarato, a sua volta, agli ispettori di avere CP_5
lavorato nello stesso periodo e negli stessi orari e nella stessa giornata ( lunedì) asseritamente osservati dal ricorrente.
Inoltre, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice deve considerarsi inammissibile per la genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere;
nei capitoli di prova, infatti, non vengono indicati nè orari di lavoro ,né i giorni della settimana effettivamente lavorati.
Pertanto, la prova testimoniale così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è inammissibile. Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratti di lavoro e prospetti paga) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
Da ciò deriva il rigetto della domanda.
La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Nola il 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini