Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4174/2021 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte 1
dal" avv. Enrico Francesca, dom. to come in atti;
-appellante-
E
Controparte_1 , in persona del Sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Violano, dom.to come in atti;
-appellato-
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Pt 1 proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Avellino, n. 1412/2021 depositata in data 01.09.2021, con la quale veniva rigettato il ricorso avente ad oggetto l'annullamento del verbale n. V/14962U/2020, emesso dalla polizia municipale del Comune di CP 1 per la violazione dell'art. 149 co. 8 del D. lgs. 285/1992 commessa in data 30.09.2020.
Controparte_1 con condanna della regolare e corretta funzionalità dell'autovelox da parte del al risarcimento dei danni ex art 96, comma 3, cpc, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il in persona del Sindaco e legale rappresentante, che chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda d'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato.
Com'è noto la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". I giudici di legittimità hanno sostenuto che la mancanza di dette verifiche è idonea a pregiudicarne l'affidabilità, a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l'affidabilità, con potenziale compromissione anche della "fede pubblica che ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 21327 del 2022).
La Suprema Corte ha statuito che sulla Pubblica Amministrazione incombe l'onere di fornire la prova della fondatezza e della legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, dovendo la stessa dimostrare non solo la taratura degli apparecchi, ma anche l'omologazione e corretta funzionalità.
La violazione al codice della strada contestata in questa sede risulta accertata con un'apparecchiatura
Autovelox 106 n. di serie 951406 CPU 951409, come indicato nel verbale di violazione al codice della strada in atti. La Pubblica Amministrazione convenuta ha depositato in atti il certificato della
SODI scientifica che attesta la conformità dell'autovelox 106 n. di serie 951406 CPU 951409,
rilasciata in data 18.03.2020, il certificato di taratura rilasciato da Accredia, ente accreditato come richiesto dalla legge, le cui misurazioni sono state effettuate in data 10.03.2020, nonché, per quel che maggiormente interessa in quanto oggetto di specifica contestazione in questa sede, il verbale di verifica della corretta funzionalità dello strumento, datato 25.05.2020.
Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione ha ampiamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo prova dell'omologazione dell'apparecchiatura, della taratura e della corretta funzionalità dello stesso, verifica, peraltro, effettuata in data 25.05.2020, a pochi mesi dalla data di rilevazione dell'infrazione (30.09.2020). Ancora, per completezza, si osserva che da tutta la documentazione allegata dal Comune di CP 1 risulta che i certificati di omologazione, taratura e corretta funzionalità del dispositivo di rilevazione della velocità sono stati rilasciati solo pochi mesi prima della commissione dell'infrazione al codice della strada, per cui se ne esclude l'inaffidabilità.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, l'appello va rigettato.
Alla luce della soccombenza del solo appellante non va scrutinata la domanda ex art. 96 c.p.c. che ha quale indefettibile presupposto la soccombenza della parte nei cui confronti è proposta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n. 1412/2021 del Giudice di Pace di
Avellino, depositata in data 01.09.2021;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in € 700,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino