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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2024 promossa da:
), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3 tutti con il patrocinio dell'avv. SANVITALE SIMONA e dell'avv. ZARRELLI
[...] ANNAMARIA;
elettivamente domiciliati in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 ROMA presso il difensore avv. SANVITALE SIMONA
ATTORE/I contro
, Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.01.2024, i ricorrenti, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...]ì) il 20.09.1904 da genitori italiani e successivamente Parte_4 emigrato in Argentina, dove ha ottenuto la naturalizzazione solo dopo la nascita del figlio Persona_1
il quale risulta peraltro essere cittadino italiano.
[...]
Con decreto del 06.02.2025 veniva fissata udienza di trattazione, tramite il deposito di note scritte, per il giorno 22.04.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 21.02.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata del , del quale deve essere dichiarata la contumacia non Controparte_1 essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della pagina 1 di 3 Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Dalla documentazione prodotta in atti, tradotta e munita di c.d. “apostille”, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue.
nato in [...] il [...], contraeva matrimonio in Argentina il Parte_4 25.12.1930 con Dalla loro unione nasceva il 26.02.1935, al Persona_2 Persona_1 quale veniva trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis. contraeva Persona_1 matrimonio in Argentina il 13.04.1962 con . Dalla loro unione nasceva Persona_3 [...] il 05.10.1965. L'odierna ricorrente contraeva, quindi, matrimonio in Argentina il Parte_3 21.09.1996 con , dalla loro unione nascevano (24.11.1999) e Persona_4 Parte_1
(18.03.2004), anch'essi odierni ricorrenti. Parte_2
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto permanente, imprescrittibile e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità di presentare domanda presso il a Cordoba: in Parte_5 particolare attraverso il sistema “Prenot@mi” permane l'assoluta incognita circa i tempi di lavorazione del procedimento e di protocollazione dell'istanza.
La dedotta paralisi degli Uffici Consolari e l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa nei tempi previsti dalla legge giustificano l'interesse dei ricorrenti ad adire l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento del proprio status civitatis.
Entrando nel merito della domanda, si ritiene che i ricorrenti abbiano pieno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Parte_4 quale ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Quest'ultimo Persona_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa Parte_3 ai figli e . Pt_1 Parte_1 Parte_2
Nel caso specifico la naturalizzazione dell'avo avvenuta nel 1948, Parte_4 successivamente la nascita del figlio avvenuta nel 1935, non può dirsi Persona_1 interruttiva della linea di trasmissione della cittadinanza ai discendenti.
In tal senso si rinvengono alcune sentenze di merito che confermano l'assunto (Tribunale di Torino n. 704/2025, Tribunale di Palermo n. 2023/2024). Per la verità la Cassazione con Ordinanza n. 454/2024, solleva dubbi sull'automatismo della perdita della cittadinanza per i figli minori in caso di naturalizzazione volontaria del genitore, evidenziando la necessità di una valutazione caso per caso. Coerenti risultano, pertanto, le Ordinanze interlocutorie n. 20122 e n. 20129 del 18.07.2025 che su vicende analoghe disponevano la trasmissione degli atti per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
E tuttavia ad avviso dello scrivente nello specifico la dedotta postuma naturalizzazione dell'avo non si può ritenere interruttiva, in primo luogo perché l'onere di provare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza spetta a chi eccepisce tale fatto: il , stante la contumacia, nulla ha dedotto in CP_1 merito. Ma in via principale perché il figlio, risulta essere cittadino italiano, ben Persona_1 potendo da tale circostanza inferirsi elemento presuntivo, fondato sulle allegazioni dei ricorrenti, che pagina 2 di 3 depone a favore della perdurante trasmissione dello ius sanguinis ai discendenti, nonostante la naturalizzazione dell'avo primario.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura controversa della questione, la cui risoluzione prevede l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , nato il [...] in [...], Parte_1 Cordoba, Argentina;
, nato il [...] a [...], Cordoba, Argentina, Parte_2 [...] nata il [...] a [...], Cordoba, Argentina, sono cittadini italiani Parte_3 iure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate per le ragioni di cui in parte motiva.
Bologna, 23 dicembre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2024 promossa da:
), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 Parte_3 tutti con il patrocinio dell'avv. SANVITALE SIMONA e dell'avv. ZARRELLI
[...] ANNAMARIA;
elettivamente domiciliati in VIA CRESCENZO DEL MONTE 31 ROMA presso il difensore avv. SANVITALE SIMONA
ATTORE/I contro
, Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1 Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.01.2024, i ricorrenti, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...]ì) il 20.09.1904 da genitori italiani e successivamente Parte_4 emigrato in Argentina, dove ha ottenuto la naturalizzazione solo dopo la nascita del figlio Persona_1
il quale risulta peraltro essere cittadino italiano.
[...]
Con decreto del 06.02.2025 veniva fissata udienza di trattazione, tramite il deposito di note scritte, per il giorno 22.04.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 21.02.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata del , del quale deve essere dichiarata la contumacia non Controparte_1 essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della pagina 1 di 3 Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Dalla documentazione prodotta in atti, tradotta e munita di c.d. “apostille”, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue.
nato in [...] il [...], contraeva matrimonio in Argentina il Parte_4 25.12.1930 con Dalla loro unione nasceva il 26.02.1935, al Persona_2 Persona_1 quale veniva trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis. contraeva Persona_1 matrimonio in Argentina il 13.04.1962 con . Dalla loro unione nasceva Persona_3 [...] il 05.10.1965. L'odierna ricorrente contraeva, quindi, matrimonio in Argentina il Parte_3 21.09.1996 con , dalla loro unione nascevano (24.11.1999) e Persona_4 Parte_1
(18.03.2004), anch'essi odierni ricorrenti. Parte_2
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto permanente, imprescrittibile e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità di presentare domanda presso il a Cordoba: in Parte_5 particolare attraverso il sistema “Prenot@mi” permane l'assoluta incognita circa i tempi di lavorazione del procedimento e di protocollazione dell'istanza.
La dedotta paralisi degli Uffici Consolari e l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa nei tempi previsti dalla legge giustificano l'interesse dei ricorrenti ad adire l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento del proprio status civitatis.
Entrando nel merito della domanda, si ritiene che i ricorrenti abbiano pieno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Parte_4 quale ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Quest'ultimo Persona_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa Parte_3 ai figli e . Pt_1 Parte_1 Parte_2
Nel caso specifico la naturalizzazione dell'avo avvenuta nel 1948, Parte_4 successivamente la nascita del figlio avvenuta nel 1935, non può dirsi Persona_1 interruttiva della linea di trasmissione della cittadinanza ai discendenti.
In tal senso si rinvengono alcune sentenze di merito che confermano l'assunto (Tribunale di Torino n. 704/2025, Tribunale di Palermo n. 2023/2024). Per la verità la Cassazione con Ordinanza n. 454/2024, solleva dubbi sull'automatismo della perdita della cittadinanza per i figli minori in caso di naturalizzazione volontaria del genitore, evidenziando la necessità di una valutazione caso per caso. Coerenti risultano, pertanto, le Ordinanze interlocutorie n. 20122 e n. 20129 del 18.07.2025 che su vicende analoghe disponevano la trasmissione degli atti per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
E tuttavia ad avviso dello scrivente nello specifico la dedotta postuma naturalizzazione dell'avo non si può ritenere interruttiva, in primo luogo perché l'onere di provare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza spetta a chi eccepisce tale fatto: il , stante la contumacia, nulla ha dedotto in CP_1 merito. Ma in via principale perché il figlio, risulta essere cittadino italiano, ben Persona_1 potendo da tale circostanza inferirsi elemento presuntivo, fondato sulle allegazioni dei ricorrenti, che pagina 2 di 3 depone a favore della perdurante trasmissione dello ius sanguinis ai discendenti, nonostante la naturalizzazione dell'avo primario.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura controversa della questione, la cui risoluzione prevede l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , nato il [...] in [...], Parte_1 Cordoba, Argentina;
, nato il [...] a [...], Cordoba, Argentina, Parte_2 [...] nata il [...] a [...], Cordoba, Argentina, sono cittadini italiani Parte_3 iure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate per le ragioni di cui in parte motiva.
Bologna, 23 dicembre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3