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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3896 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 504/2019 dell'11 luglio 2019, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Napolitano - -, C.F._1
APPELLANTE
E
- – Controparte_1 C.F._2
e - -, CP_2 C.F._3
in proprio e nella qualità di legali rappresentanti quali genitori del minore - -, Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Muto - -, C.F._5 APPELLATI nonché
Controparte_3
- -, in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
APPELLATO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 16 2 2017, e in proprio e nella Controparte_1 CP_2
qualità di genitori del minore , agivano in giudizio dinanzi al Persona_1
Giudice di Pace di Lauro per la declaratoria di responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2048 c.c. o, comunque, ex Controparte_4 artt. 1218 c.c., 2051 c.c. e 2043 c.c. nella causazione dell'evento occorso in data 4 2
2014, allorquando il detto minore, mentre si trovava a scuola, rovinava al suolo procurandosi lesioni personali.
Chiedevano la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_3
figlio.
Riferivano che : Persona_1
- all'epoca dei fatti frequentava l'Istituto Comprensivo Statale “B. Croce” in Lauro, alla via Lancellotti, n. 1;
- il giorno del sinistro, nel corso delle lezioni e precisamente durante il cambio dei docenti, alle ore 11:30 circa, nel ritornare in classe dopo aver svolto l'ora di educazione fisica, cadeva al suolo e riportava lesioni personali;
- nell'immediatezza dell'occorso, non accusava particolari conseguenze e che solo al rientro a casa lamentava forti dolori alla mano sinistra.
Precisavano che il minore, a seguito dell'infortunio, veniva trasportato presso il nosocomio di Nola ove gli veniva diagnosticata la “frattura di una o più falangi mano sx” e accertata la sussistenza di “postumi di frattura della falange basale del I, II e IV dito mano sx”.
2 Sostenevano, quindi, la responsabilità dell'istituto scolastico e del ai sensi CP_3 dell'art. 2048 c.c., in quanto tenuti all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'alunno durante lo svolgimento dell'attività scolastica, per non avere adoperato le necessarie cautele.
Rilevavano di aver inoltrato formale richiesta di risarcimento all'istituto scolastico e alla , quale compagnia assicurativa, per la responsabilità civile a Controparte_5
seguito di infortuni di alunni e operatori, del medesimo, senza però alcun riscontro.
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto della domanda. CP_3
Preliminarmente, deduceva che il giorno del presunto accadimento, durante le lezioni, nessun alunno aveva lamentato infortuni. Negava, quindi, il verificarsi dell'evento dannoso. In particolare, rilevava che al termine della Persona_1
lezione di educazione fisica era ritornato in aula insieme ai compagni di classe senza lamentare alcun problema, così come attestato anche dalla relazione dei docenti, che provvedeva a produrre.
Sosteneva quindi che nessuna responsabilità era ad esso ascrivibile. Ad ogni modo, contestava comunque la ricostruzione del fatto prospettata dagli attori rilevando che, anche ad ammetterlo, l'asserito evento lesivo si era verificato in maniera improvvisa, repentina ed inevitabile e che, quindi, era da ricondurre ad una chiara ipotesi di caso fortuito.
Chiedeva in ogni caso di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni al fine di essere manlevato nel caso di una pronuncia di responsabilità a suo carico.
Il giudice di primo grado autorizzava la chiamata in causa della CP_5
.
[...]
La compagnia si costituiva e instava per il rigetto della domanda.
Disconosceva il fatto storico così come prospettato da controparte e rilevava che nella relazione sottoscritta dai docenti della scuola era affermato che nel giorno del presunto evento nessun alunno era rimasto coinvolto in sinistri. Rilevava anche che la docente di italiano aveva riferito che nelle ore successive all'asserito infortunio il minore era stato regolarmente impegnato in classe nella redazione di un elaborato scritto, senza difficoltà alcuna. In ogni caso, deduceva che l'asserito occorso era da considerare improvviso, repentino ed inevitabile e che, dunque, ricorreva il caso fortuito
3 con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'istituto scolastico e del
, sia ai sensi dell'art. 2048 c.c., non essendo l'evento lesivo riconducibile CP_3 all'operato degli insegnanti, che ai sensi dell'art. 1218 c.c., non ravvisandosi nella fattispecie alcuna inadempienza in ordine all'esercizio dell'attività di istruzione e di sorveglianza.
Nel corso del giudizio, venivano escussi i testi ed espletata consulenza medico legale.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace, osservava che “Il fatto così come prospettato dagli attori, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e dalle testimonianze raccolte…” e provvedeva come segue: “1) dichiara la responsabilità del personale dell'Istituto Comprensivo B. Croce e quindi del Controparte_3
; 2) condanna il al
[...] Controparte_3
pagamento in favore di e , in proprio ed in qualità di Controparte_1 CP_2 genitori del minore della somma di euro 4.442,25 all'attualità, Persona_1 interessi legali dalla sentenza al soddisfo, oltre ad € 400,00 per spese di CTU;
3) condanna il al pagamento delle spese di Controparte_3 giudizio… ; 4) dichiara il diritto del , in Controparte_3
virtù della polizza stipulata, ad essere manlevato e garantito dalla s.p.a. CP_6
”.
[...]
Con atto di appello notificato l'11 9 2019, la compagnia Controparte_7 chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dagli attori e la conseguente riforma della sentenza appellata.
Si costituivano e in proprio e nella qualità di Controparte_1 CP_2
genitori del minore , i quali chiedevano il rigetto del gravame, con la Persona_1
conseguente conferma della sentenza di prime cure.
Il , pur regolarmente convenuto, restava contumace. CP_3
Con l'unico motivo di appello, la compagnia di assicurazioni sostiene l'ingiustizia della decisione di primo grado per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e degli atti di causa. Nello specifico, deduce che le dichiarazioni rese in primo grado dai testi di parte attrice e non possono fornire un valido assetto Parte_2 Parte_3
probatorio alle pretese attoree poiché gli stessi, non avendo assistito al sinistro, hanno riferito su circostanze che non hanno vissuto in prima persona. Sostiene pure che la
4 testimonianza resa dalla deve ritenersi inammissibile, non essendo stata la Pt_3
stessa indicata quale teste in sede di richiesta dei mezzi istruttori ma solo successivamente in sostituzione di altra persona. Rileva inoltre che i propri testi, tutti docenti dell'istituto scolastico presenti nel plesso il giorno dell'asserito evento, hanno dichiarato che nessun incidente si era verificato durante l'orario scolastico.
Le doglianze sono fondate.
Preliminarmente, c'è da dire che, in tema di responsabilità scolastica le fonti normative di riferimento sono da rinvenire nell'art. 1218 c.c., per i danni riportati dall'alunno a scuola, e nell'art. 2048 c.c. per i danni cagionati dagli alunni a soggetti terzi.
In effetti, l'iscrizione a scuola dell'allievo determina l'insorgenza di un vincolo negoziale che comporta l'obbligo, da parte della scuola, di vigilare sulla sua incolumità per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Per la risarcibilità, occorre dimostrare che il danno è stato riportato dall'alunno mentre era a scuola e che era in corso il rapporto contrattuale tra istituto scolastico e studente;
nel contempo la controparte dovrà dimostrare che l'evento dannoso non può essere attribuito all'insegnante o alla scuola (in tal senso Cassazione n. 36723/2021).
Alla responsabilità contrattuale scolastica si affianca, poi, quella di natura extracontrattuale dell'amministrazione scolastica a causa dei fatti imputabili ai dipendenti, che, da un lato, attiene all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c., e dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi di organizzazione, di controllo e custodia ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Occorre poi rilevare che la giurisprudenza, in tema di risarcimento danni per le lesioni riportate da un minore all'interno di un istituto scolastico durante lo svolgimento di attività didattica, come nel caso di specie, quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifica nel ritenere che il danneggiato deve dimostrare il fatto storico, ovvero l'evento di danno e come si è verificato. Ciò non si esaurisce nel provare la lesione (accertata con la consulenza) e nella verifica medico-legale condotta alla stregua dei criteri di compatibilità del fenomeno rilevato con il fattore causale prospettato, ma si estende anche alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato (in tal senso Cassazione n. 7410/2021).
5 Del resto, un inadempimento dell'istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni che gli vengono affidati è ravvisabile solo nel caso in cui l'alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione. Spetta, invece, all'istituto scolastico di fornire la prova liberatoria, ovvero di dimostrare di aver vigilato e predisposto le misure organizzative necessarie a scongiurare pericoli e danni.
Nel caso di specie, c'è da rilevare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
I coniugi non hanno provato il fatto storico. Per_1
Gli atti di causa non comprovano la prospettazione dei coniugi – Per_1 CP_2
ossia che il giorno 4 2 2014 il minore sia rimasto coinvolto in un incidente Per_1
nella scuola dallo stesso frequentata;
e il giudice di primo grado male ha fatto a ritenere il contrario.
Nel corso dell'istruttoria, i testi di parte attrice hanno reso dichiarazioni indirette su circostanze che non hanno vissuto ma che hanno soltanto appreso da altri. La teste
, che abita nello stesso stabile del minore, ha affermato che il giorno del Parte_2 presunto evento lo ha visto rientrare a casa, dopo la scuola, e che, nell'occasione, lo stesso aveva lamentato dolori alla mano sinistra. Ha rilevato che il minore, in sua presenza, aveva riferito alla madre che si era fatto male a scuola perché un bambino lo aveva spinto. La ha poi riferito di essere stata successivamente contattata Parte_2
telefonicamente dalla madre del minore la quale le aveva comunicato che lo stesso lamentava forti dolori e che lo avrebbe accompagnato al pronto soccorso. La teste anch'essa abitante nello stesso stabile del minore, sullo stesso Parte_3
pianerottolo, ha dichiarato che il giorno del presunto evento aveva visto il minore rientrare a casa dopo la scuola e che, nell'occasione, lo stesso aveva lamentato dolori al braccio e al polso sinistro. Ha inoltre affermato che la madre del ragazzo, nella circostanza, le aveva riferito che lo stesso si era fatto male a scuola.
Entrambi i testi escussi, dunque, non si trovavano sui luoghi di causa al momento della presunta caduta ed hanno reso dichiarazioni indirette su circostanze che hanno appreso da altri. Le loro deposizioni non hanno scarsa rilevanza probatoria. Tra l'altro,
c'è da dire che è pure fondata l'eccezione sollevata dalla compagnia di incapacità a testimoniare della poiché la stessa non era stata tempestivamente indicata Pt_3
6 nelle richieste istruttorie attoree ma soltanto successivamente e tardivamente per sostituire un altro teste. Pertanto, la sua dichiarazione, peraltro inconferente, andava stralciata.
Quanto ai testi escussi nell'interesse della compagnia di assicurazioni occorre rilevare quanto segue.
Trattasi di docenti dell'istituto scolastico che erano sui luoghi di causa il giorno in cui si sarebbe verificato il sinistro e che, nel confermare le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e riportate nella relazione inviata alla dirigente scolastica e versata in atti, hanno affermato che il giorno 4 2 2014 nessun incidente si era verificato durante l'orario scolastico.
In particolare, la teste ha dichiarato: “… la classe non viene mai Testimone_1 lasciata sola e, al limite, viene sorvegliata da un collaboratore scolastico… il giorno
04/2/14 ho svolto la lezione… dalle ore 10:30 alle ore 11:30 presso la palestra dell'istituto… prima della fine della lezione ho accompagnato i ragazzi in aula senza alcun lamento circa possibili infortuni”.
La teste ha riferito che il giorno 4/2/2014 nessun incidente si era Tes_2
verificato e che, nelle ore successive, il minore era stato impegnato a redigere una prova di italiano.
La teste ha affermato: “… ero una insegnante di Testimone_3 sostegno di un alunno facente parte della Classe… preciso che, insieme al bambino disabile, sono rimasta con la classe… a partecipare alla lezione… preciso che con il ragazzo disabile ho cambiato postazione all'interno dell'aula avendo sempre la panoramica dell'intera classe e vedendo tutto… preciso che il giorno dopo in classe alcuni alunni riferirono che si era fatto male all'esterno della Persona_1 scuola”.
Nessun teste escusso ha riferito di aver assistito all'accaduto. Dall'istruttoria non è emerso che il minore fosse rovinato al suolo durante l'orario di lezione. Dunque, il fatto storico non è stato provato e le lesioni, seppur patite dal minore, non sono riconducibili all'evento prospettato dai coniugi e e, quindi, non sono risarcibili. Del Per_1 CP_2
resto, dalla consulenza medico legale espletata in primo grado sono emersi soltanto elementi utili ad accertare la compatibilità delle lesioni patite dal minore con la
7 dinamica dell'asserito evento e non certo il suo essersi verificato all'interno della scuola.
In conclusione, quanto prospettato dagli attori non ha trovato riscontro nelle risultanze processuali.
Tirando le fila, la domanda proposta in primo grado dai coniugi CP_1
e nell'interesse del minore deve essere
[...] CP_2 Persona_1 rigettata, non potendosi ascrivere alcuna responsabilità a carico dell'istituto scolastico e del nella causazione di fatti di causa, per i motivi sopra esposti, e la sentenza CP_3
di primo grado deve essere totalmente riformata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado va posta a carico di e in proprio e nella qualità. Controparte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda;
2) condanna e in proprio e quali genitori del Controparte_1 CP_2
minore , a pagare alla Persona_1 Controparte_8
le spese del doppio grado del giudizio che si liquidano, quelle di primo
[...]
grado, in euro 500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quelle del presente grado, in euro 174,00 per esborsi e in euro 700,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e in proprio e Controparte_1 CP_2
quali genitori del minore , le spese della consulenza tecnica di Persona_1
ufficio di primo grado.
Così deciso, in Avellino il 14 3 2025
Il giudice
Raffaele Califano
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