Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1616 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.4.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ANDREA BONI ed elettivamente domiciliato in STRADA Parte_1
PETRARCA, 8 - PARMA
-Appellante-
CONTRO
con l'Avv. ANDREA GIRARDI ed elettivamente AR domiciliato in VIA BRENNERO, 139 - TRENTO
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Parma n. 285/2022, depositata il 02/03/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
eccepiva, inoltre, la sussistenza del caso fortuito consistente nel ritenuto fatto colposo del in ragione, tra Pt_1
l'altro, della sua posizione scorretta sulla carreggiata al momento del fatto e della visibilità e, quindi, della evitabilità dell'insidia. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva anche espletata CTU medico legale sulla persona del il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendo che il non Pt_1 Pt_1 si trovasse sulla via comunale come un utente qualsiasi della strada, bensì per aver preso parte ad una manifestazione ciclistica per amatori, circostanza che, se da un canto non risultava decisiva per assegnare al partecipante il danno, per aver deciso di assumere consapevolmente un rischio, era tuttavia decisiva per individuare il soggetto che era responsabile della verifica delle condizioni di idoneità e fruibilità del percorso tracciato per la manifestazione sportiva. La comunicazione all'ente preposto (la Provincia) della manifestazione, sposta su chi la organizza l'obbligo (onere) di 'custodia' delle strade prescelte per tracciare il percorso, facendo di questo soggetto il preposto alla verifica delle condizioni di agibilità della pubblica via.
Se, quindi, è vero che, in occasione di manifestazioni non agonistiche, i partecipanti non sono esentati dall'obbligo di rispettare le regole del Codice della Strada, è altrettanto vero che l'interposizione di un soggetto terzo che presiede all'organizzazione dell'evento scardina la logica normalmente sottesa al contatto sociale che si innesca nel momento in cui l'utente della strada si immette nella circolazione stradale. In particolare, l'ente proprietario della strada interviene non come soggetto co-interessato alla realizzazione dell'evento, ma come semplice 'concedente' la pubblica via su cui i partecipanti si disimpegnano. Se così è, la responsabilità dell'ente non è più soggetta alle regole che tratteggiano una responsabilità (di tipo) contrattuale: l'ente proprietario – che conceda ad altri l'uso di un'area per lo svolgimento di una manifestazione - va esente dei rischi connessi all'uso della strada, in quanto è onere dell'organizzazione verificare se le condizioni del manto stradale sono (o meno) incongrue rispetto all'utilizzo prefissato. Di conseguenza, conclude il primo Giudice, il che mette a disposizione una strada CP_1 per una manifestazione ciclistica è, nei confronti dei partecipanti, nella stessa posizione del concedente per i danni ai terzi nel comodato. Diversamente opinando, si avrebbe l'incongrua conseguenza di attribuire all'ente proprietario (disinteressato) una responsabilità più gravosa (per colpa, ex art. 2043 c.c., o per colpa presunta od oggettiva ex art. 2051 c.c. a seconda della ricostruzione prescelta) di quella che si imputa a chi organizza l'evento – ossia l'unico soggetto che potrebbe facilmente accendere un'adeguata protezione assicurativa. Da qui il rigetto della domanda, cui seguiva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, alla luce degli orientamenti oscillanti e controversi in materia.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1 l'accoglimento della propria domanda risarcitoria. Si costituiva il concludendo per il rigetto del AR gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta l'impugnata Sentenza deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'autorizzazione all'utilizzo della strada che il convenuto CP_1 avrebbe concesso all'organizzatore della manifestazione ciclistica La Lentissima sarebbe valsa a traslare su quest'ultimo l'obbligo di custodia.
In realtà non vi fu alcuna autorizzazione, come ammesso dallo stesso il quale CP_1 costituendosi in giudizio, eccepiva l'esatto contrario di quanto rilevato dal Tribunale, ovvero di non avere in alcun modo concesso l'utilizzo della propria strada all'organizzatore della manifestazione La Lentissima, scrivendo espressamente: “la manifestazione è stata organizzata senza chiedere al
il nulla osta o un parere in ordine all'evento e senza nemmeno informarlo né AR della manifestazione stessa né dei suoi contenuti”. Ciò implicherebbe, altresì, il vizio di ultrapetizione della Sentenza, avendo il Tribunale statuito nell'assenza di specifica eccezione di parte circa una presunta concessione in uso della strada a chicchessia.
Lo stesso produceva in atti il riscontro reso dalla Provincia di Parma AR all'organizzatore della manifestazione La Lentissima, valevole a chiarire l'errore in cui era incorso il Tribunale circa la natura dell'evento ciclistico in commento, non necessitante di alcuna autorizzazione da parte di qualsivoglia Ente, in quanto mera “escursione” cicloturistica e non già
“competizione” (pur amatoriale). Infatti, l'art. 9, comma VI, del Codice della Strada prevede solo con riguardo alle manifestazioni “competitive” l'obbligo per gli organizzatori di stipulare una polizza assicurativa, adempimento al quale è subordinata la concessione della necessaria autorizzazione amministrativa. Ciò posto l'appellante ribadisce la sussistente responsabilità del convenuto, CP_1 richiamando la Giurisprudenza di Legittimità, secondo cui la presenza di una strada fortemente sconnessa e piena finanche di evidenti buche e avvallamenti non potrebbe costituire, di per sé, esimente per invocare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Ente custode, poiché l'eventuale disattenzione dell'utente della strada non varrebbe certo a rappresentare un evento imprevedibile nel senso richiesto dall'art. 2051 c.c. per integrare la fattispecie del caso fortuito, potendo, al limite, incidere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella gradazione del quantum risarcitorio. Di alcun rilievo, poi, sarebbe la comunicazione inviata dalla Provincia all'organizzazione, sia per la sua assoluta genericità (in quanto si parla di buche che “potrebbero essere presenti” in non meglio precisati punti di un percorso di decine di chilometri), sia perché la stessa era circoscritta alle “strade provinciali interessate”, mentre il sinistro ebbe a verificarsi sulla “strada comunale Bazzano – Cedogno”, sulla quale non v'era alcun segnale verticale di pericolo atto ad allertare gli utenti in ordine alle condizioni dissestate della strada in quel dato punto, segnale poi fatto apporre dal in un secondo momento, prima del sopralluogo della Polizia Municipale. AR
Viceversa, nessun rimprovero può essere mosso al non avendo questi tenuto una Pt_1 condotta “abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”, risultando provato che lo stesso, al momento del sinistro, aveva correttamente impegnato il centro della carreggiata (per altro strettissima – come documentano le fotografie allegate – e sprovvista di linea di mezzeria) per effettuare sorpasso di altro ciclista che lo precedeva. E', quindi, difficile rinvenire profili di possibile concorso di colpa a carico di un ciclista che si sia trovato ad improvvisamente incappare in profonda e strettissima fessurazione dell'asfalto, mentre, lanciato in discesa ad almeno 30/35 km/h, era impegnato (anche visivamente) in manovra di sorpasso (durante la quale era giocoforza costretto ad ulteriormente allargarsi a sinistra in ragione dell'oscillazione laterale del veicolo che lo precedeva). Riguardo al quantum risarcitorio, l'appellante si riporta alla CTU espletata in primo grado, mentre, quanto al danno patrimoniale alla bicicletta da corsa ed al corredo (vestiti, casco e scarpe), si rimette all'apprezzamento equitativo della Corte. L'appello è solo parzialmente fondato. In realtà il sinistro oggetto di causa è stato prodotto dalla concorrente e paritaria responsabilità di tutti i protagonisti della vicenda in esame.
a) Il è certamente responsabile per aver omesso la AR manutenzione della strada che, al momento de sinistro, come comprovato dalle fotografie in atti e dalle deposizioni dei testi che hanno assistito all'incidente, e come ammesso dallo stesso CP_1 era in pessimo stato di manutenzione, piena di fessurazioni e dissesti vari e, quindi, oggettivamente pericolosa per gli utenti della strada.
In ogni caso, essendo stato positivamente accertato il nesso di causa fra cosa e danno, dovendosi ritenere provato che il cadde rovinosamente a terra perché la ruota della sua Pt_1 bicicletta si infilò in una delle fessure presenti sul manto stradale, così bloccandosi all'istante e proiettando il ciclista sull'asfalto, non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno, atteso che la non pericolosità d'una cosa inerte può escludere il nesso di causa ma non la colpa del custode: sicché se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante (Cass. Civ., n. 17625/2016).
Provato tale nesso, spettava dunque al dimostrare la propria assenza di colpa, cosa CP_1 che non è avvenuta, non giovando, in tal senso, la mancata richiesta di autorizzazione da parte dell'organizzazione, sia perchè, come scritto anche dalla Provincia di Parma “Per quanto riguarda le manifestazioni non competitive il Codice Della Strada non prevede il rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte degli Enti proprietari delle strade (art. 9 del D.lgs 285/1992)”, sia perché era onere del quale proprietario della strada, curarne la manutenzione in modo che le CP_1 condizioni della stessa non costituissero pericolo per gli utenti, considerato che in qualunque momento poteva ivi transitare un ciclista, da solo o nel corso di una manifestazione non agonistica che, come visto, non richiedeva alcuna preventiva autorizzazione.
Né può giovare, ai fini della predetta esclusione di responsabilità, la condotta disattenta del ciclista, considerato che, come scrive il nella propria comparsa di costituzione “gli CP_1 avvallamenti e le fessurazioni risultavano diffuse su tutto il territorio del comune di CP_1 e dunque anche sull'intero percorso su cui si è svolta la manifestazione ciclistica: essi,
[...] quindi, erano facilmente prevedibili da tutti gli utenti della strada che si trovano a transitare in quei luoghi”, atteso che è ormai Giurispudenza consolidata in tema di danno derivante da caduta per la presenza di una sconnessione del fondo stradale, che “il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res” (Cass. 39965/2021), considerato anche che “la presenza di una strada fortemente sconnessa e piena di avvallamenti non rappresenta di per sé una esimente per l'ente pubblico, atteso che un comportamento disattento dell'utente, non rappresenta una condotta imprevedibile. D'altra parte, portando alle estreme conseguenze il ragionamento opposto, si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull'utilizzatore della strada le conseguenze della mancanza di manutenzione” (Cass. 17947/2021). Va, quindi, affermata la responsabilità del custode per l'omessa manutenzione della strada. b) L'organizzazione della manifestazione: accertato che la strada su cui si è svolta l'escursione cicloturistica amatoriale “La Lentissima” era pericolosa per la presenza di fessurazioni, dissesti ed avvallamenti non consoni ad una manifestazione ciclistica, non può non riconoscersi la responsabilità dell'ente organizzatore, la che, in maniera del tutto Controparte_2 negligente ed imprudente, non ha provveduto al sopralluogo del percorso su cui doveva svolgersi la manifestazione stessa, ovvero, pur avendovi provveduto non ha rilevato l'evidente pericolo per i ciclisti partecipanti.
L'amatorialità o la non competitività dell'escursione ciclistica non potevano far venire meno i più basilari ed elementari oneri a carico di chi organizza un evento, come può essere quello relativo alla verifica del percorso, onde accertarne l'agibilità, la non pericolosità e l'adeguatezza al tipo di manifestazione organizzata.
L'appellante rimprovera al convenuto l'omessa chiamata in causa CP_1 dell'organizzazione, dimenticando, però, che, prima ancora, è egli stesso che ne ha omesso la citazione diretta in giudizio, cosa di cui può dolersi solo con sé stesso.
c) : come ricavabile dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, (All. 5 Parte_1 fascicolo l'incidente si verificava verso le ore 10:00 in condizioni di perfetta visibilità ed CP_1 in un tratto di strada rettilineo caratterizzato da avvallamenti e fessurazioni che iniziavano circa 700 metri prima del luogo del riferito sinistro e che interessavano la corsia opposta a quella di marcia dell'attore/appellante, dove la sede stradale era più inclinata verso i campi.
Tali circostanze venivano confermate dal teste il quale, riguardo al luogo Testimone_1 del sinistro, ha dichiarato che “l'asfalto era rovinato già nel tratto precedente” e che “la fessura era più o meno al centro della strada noi eravamo sulla destra, che cercava di evitare il Pt_1 ciclista che lo precedeva si è spostato”, nonchè dallo stesso il quale, in sede di Pt_1 interrogatorio formale, ha ammesso che la strada era rovinata e che “le fessurazioni erano tra il centro della corsia e la parte sinistra”, confermando le fotografie prodotte da parte convenuta.
La perfetta visibilità, la presenza di fessurazioni da diverse centinaia di metri prima del luogo della caduta, lo spostamento del ciclista verso la corsia di sinistra, dove erano maggiormente presenti le anomalie dell'asfalto, costituisce chiaramente in colpa l'appellante, il quale ha agito con imprudenza e negligenza, così violando il principio di autoresponsabilità il quale impone a tutti i consociati un dovere di solidarietà sociale che si estrinseca attraverso l'aspettativa di un comportamento attento, vigile ed auto responsabile da parte di ciascuno ed esige una certa attenzione nello svolgimento di determinate attività, come la partecipazione ad una manifestazione ciclistica amatoriale, di per sé non totalmente scevra di pericoli ed insidie, non foss'altro perché si svolge su una strada pubblica.
La paritaria e concorrente responsabilità da parte dei tre protagonisti della vicenda consente, qundi, di liquidare i danni riportati dall'appellante solamente nella misura di 1/3. Sulla scorta dell'espletata CTU medico legale - che ha riconosciuto al una Pt_1
Invalidità Permanente del 9%, con 2 gg. di invalidità temporanea totale, 25 gg. di invalidità temporanea parziale al 75%; 20 gg. di invalidità temporanea parziale al 50% ed ulteriori 20 gg. di invalidità temporanea parziale al 25%, riconoscendo congrue le spese mediche sostenute, per € 1.349,80 - e tenuto conto che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 Cod.
Ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. Civ., n. 32373/2023), con conseguente applicazione delle cc.dd. Tabelle di
Milano, il complessivo danno non patrimoniale può essere quantificato in € 20.679,25 (di cui €
16.568,00 per I.P ed € 4.111,25 per invalidità temporanea). In mancanza della relativa prova, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, peraltro mai richiesto e neppure allegato dall'appellante.
Considerato che
all'appellante spetta solamente 1/3 della predetta somma, a causa dei già analizzati concorsi di colpa, l'importo effettivamente liquidabile sarà pari ad € 6.893,10. Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra liquidata, devalutata alla data del sinistro, sono dovuti la rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del fatto a quello della pubblicazione della presente sentenza e gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 1712/1995. Riguardo al danno patrimoniale, va certamente riconosciuta e liquidata la somma di €
1.349,80 a titolo di spese mediche, mentre relativamente al danneggiamento della bicicletta da corsa ed al corredo (vestiti, casco e scarpe), non si ritiene che sia stato provato il relativo danno, se non altro perché non è dato sapere quali fossero le condizioni della bicicletta prima del sinistro, tenuto conto che la stessa aveva già tre anni di vita. Tuttavia, la prova del costo di acquisto della bicicletta (€ 5.244,00) e gli ulteriori elementi rinvenibili nella perizia di parte prodotta dall'appellante in primo grado consentono di procedere alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale, che viene, prudenzialmente, stimato in € 3.000.
Di conseguenza, il danno patrimoniale complessivamente calcolato, ammonta ad € 4.349,80 che, ridotto dei 2/3, per i già analizzati concorsi di colpa, conduce ad un importo, arrotondato, pari ad € 1.450, somma a cui andranno aggiunte la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale dal sinistro al saldo.
Sulle somme così calcolate sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione sino al saldo, in forza del principio secondo il quale i debiti di valore, quando sono accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta. Le spese di CTU sono poste solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, mentre le spese di entrambe i gradi del giudizio, considerato l'esito dello stesso, sono compensati al 70% fra le parti e posti, per il residuo 30%, a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Sentenza del Tribunale di AR
Parma n. 285/2022, così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiara che il sinistro oggetto di causa è attribuibile al paritario concorso di colpa dell'appellante, del convenuto e dell'organizzazione della manifestazione e, di conseguenza, condanna il al pagamento, in favore di AR
, delle seguenti somme: € 6.893,10 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quello della pubblicazione della presente
Sentenza, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, a cui si sommano gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 1712/1995; nonché € 1.450, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal sinistro al saldo. Sulle somme così calcolate sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione sino al saldo effettivo.
B) Condanna il al pagamento, in favore di AR
, di 1/3 delle spese di entrambe i gradi del giudizio, che si liquidano, Parte_1 già effettuata la compensazione, quanto al primo grado in € 1.500 e, quanto al presente grado, in € 1.000, in aggiunta ad 1/3 delle spese per contributi unificati e marche iscrizione, il tutto oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) Pone, definitivamente, le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%. Così deciso in Bologna il 7.2.2025
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi