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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11681 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54607/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 54607/2018, promossa da:
in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nardocci
Parte attrice
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Parte convenuta
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare: a) la tempestività, ammissibilità e fondatezza delle riserve iscritte dalla nella contabilità dell'appalto per cui è causa;
b) Parte_2
l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della attrice, di integrale, corretta e tempestiva contabilizzazione del corrispettivo
d'appalto, di attivazione della procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve, di cooperazione, correttezza e buona fede;
c) il conseguente diritto della Parte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 378.126,69 per maggiori oneri e
[...]
Pag. 1 di 15 danni da andamento anomalo del cantiere e della produzione, secondo i singoli titoli ed importi analiticamente indicati nella riserva n. 2, ovvero di quella somma, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria; d) l'errata e parziale computazione degli interessi da ritardato pagamento del corrispettivo d'appalto, con conseguente diritto della a Parte_1
percepire la differenza pari ad euro 19.223,28 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla Società le somme di cui ai precedenti punti c) e d) ovvero quelle diverse – minori o maggiori – che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, maggiorate degli interessi ex d.lgs. n. 231/02 e s.m.i., dal dì del dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Salvo ogni altro diritto e/o facoltà”.
Per parte convenuta: “si chiede il rigetto della domanda con il favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(in seguito anche ) conveniva in giudizio il
[...] Parte_1 [...]
(in seguito anche ), al fine di vedere riconosciuta la Controparte_1 CP_1
fondatezza delle domande formulate nelle riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto stipulato tra le parti per la ristrutturazione del primo piano dell'VIII sezione della Casa Circondariale di Lucca con recupero di 35 posti detentivi, nonché per ottenere il ricalcolo degli interessi moratori per il ritardato versamento del corrispettivo dovuto.
1.2.Più specificamente, l'attrice esponeva di aver iscritto sul Registro di contabilità due riserve, entrambe poi richiamate e confermate in sede di sottoscrizione dello Stato finale, e in particolare:
a) la riserva n. 1, iscritta in data 21 aprile 2016 in occasione della firma verbale di consegna dei lavori in variante (poi esplicata mediante trascrizione sul registro di contabilità in occasione del SAL n. 3 del 13.5.2016), con la quale aveva rivelato come fosse improprio imputare a corrispettivo dei nuovi lavori previsti in variante le somme che ancora residuavano a saldo dell'appalto originario, non
Pag. 2 di 15 essendo a quella data intervenuta alcuna modifica definitiva dell'originario quadro economico del progetto (doc. 6 dell'allegato all'atto di citazione);
b) la riserva n. 2, iscritta in data 9 agosto 2016 in occasione della firma del S.A.L.
n. 4 (poi esplicata ritualmente in data 24 agosto 2016), con la quale aveva contestato l'andamento anomalo del contratto cagionato dall'impossibilità di organizzare e gestire le lavorazioni in modo efficiente nelle more della definizione ed approvazione della variante, con conseguenti maggiori oneri e danni per complessivi euro 378.126,69 (doc. 8 dell'allegato all'atto di citazione).
1.3. chiedeva, quindi, che venissero accertate la tempestività e la CP_3
fondatezza delle suddette riserve, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento dei maggiori oneri e danni subiti, lamentando, inoltre, il computo degli interessi, che, secondo la prospettazione dell'attrice, era stato erroneamente circoscritto dal al computo ai soli SAL nn. 2, 3 e 4, CP_1
senza tener conto che il ritardo si era manifestato anche nei pagamenti dei SAL successivi e nel saldo finale. Lamentava, inoltre, l'attrice che il non CP_1
avesse applicato il tasso di interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche agli appalti di lavori in virtù del d.lgs. 192/2012, ma il minore tasso risultante dalla previgente ed abrogata disciplina contenuta all'art. 144 d.p.r. n. 207/2010.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_1
parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, in particolare sottolineando che entrambe le riserve erano state giustamente respinte perché infondate e che l'attrice già ad ottobre 2015 aveva eseguito i lavori di consolidamento previsti in variante, senza sollevare alcuna perplessità o riserva in merito alla realizzazione di opere non previste in progetto. Contestava, inoltre, dal giornale dei lavori e dal registro delle presenze veniva verificata l'effettiva presenza in cantiere del personale che risulta nulla o ridotta anche in periodi in cui le lavorazioni potevano proseguire, a prescindere dalla predisposizione della perizia di variante, risultando un fermo dal 05/02/2015 al 07/07/2015.
Pag. 3 di 15 2.1.Rilevava, inoltre, che era errato il calcolo dei giorni di tempo di esecuzione
(630) calcolati al IV SAL, che venivano calcolati dalla data di consegna parziale
(17/11/2014) e non dalla consegna definitiva avvenuta il 01/07/2015 (art. 154 co. 6 del DPR 207/2010).
3.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
4.Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
4.1.Deve preliminarmente osservarsi che l'eccezione di decadenza determinata dalla tardiva iscrizione della riserva è un'eccezione in senso stretto (inter alia,
Cass. sez. I, n. 281/2017), conseguenza ne è che deve essere tempestivamente sollevata dalla Stazione appaltante, non potendo essere oggetto di un rilievo officioso. Non solo, trattandosi di eccezione in senso stretto, non è sufficiente una generica contestazione, dovendo risolversi in una contestazione specifica, i cui elementi costitutivi devono anzi essere oggetto di specifica prova.
4.2.Ne deriva che la generica affermazione secondo cui “L'impresa quindi già ad ottobre 2015 eseguiva i lavori di consolidamento previsti in variante (come da foto scattate durante i sopralluoghi 05/10/2015 e 28/10/2015), senza sollevare alcuna perplessità o riserva in merito alla realizzazione di opere non previste in progetto” non è sufficiente ad integrare la necessaria specificità della contestazione, atteso peraltro che tale deduzione non consente di comprendere se il abbia inteso contestare CP_1
la tempestività delle riserve o limitarsi a contestare che l'impresa attrice non abbia formulato immediatamente riserve relative alla consegna parziale dei lavori e al diverso contenuto degli stessi.
4.3.D'altra parte, pur rilevandosi che parte attrice chiede, nelle conclusioni rassegnate, che venga accertata tra l'altro la tempestività delle riserve, tale formulazione deve ritenersi pleonastica ed inidonea ad invertire l'onere della prova rispetto all'intervenuta decadenza che incombe pur sempre ex art. 2697
c.c. sulla Stazione appaltante.
Pag. 4 di 15 4.4.Ciò premesso con la riserva n. 1 iscritta in calce al verbale di consegna dei lavori di variante, ha contestato l'imputazione a corrispettivo dei nuovi Parte_1
lavori previsti in variante di somme che ancora residuavano a saldo del corrispettivo dell'originario contratto. Con la riserva n. 1, quindi, l'impresa in sostanza ha contestato la mancata individuazione delle opere e lavorazioni previste nel progetto originario che dovevano intendersi sostituite da quelle previste in variante.
4.5.1.Secondo la prospettazione di , tali circostanze avrebbero Parte_1
ingenerato l'anomalo andamento dei lavori e la perdita di produttività oggetto della successiva riserva n. 2, iscritta in occasione della sottoscrizione della contabilità del SAL n. 3, con la quale l'attrice ha richiesto il pagamento dei conseguenti maggiori oneri (maggiori spese generali per € 26.240,29; ritardata formazione dell'utile per € 2.330,20; maggior costo polizza per € 2.320,71; maggior costo personale impiegato per € 320.536,19; maggior costo attrezzature per € 26.699,30) nella misura pari a € 378.126,69.
4.5.2.Sul punto ritiene questo Giudice utile evidenziare che, come sottolineato anche nella relazione peritale depositata dal c.t.u. nominato, i lavori svolti dalla società attrice dalla consegna parziale in data 17.11.2014 erano limitati “alle operazioni preliminari di bonifica e sanificazione dei locali”, non inserendosi a rigore nella fattispecie contemplata dall'art. 154 del Codice degli Appalti Pubblici, che, ai commi 6 e 7, contempla il diverso caso in cui all'Appaltatore vengono affidate solo alcune delle aree su cui si eseguiranno i lavori in appalto, e l'esecutore comincia appunto i lavori per le sole parti già consegnate. Nel caso di specie, invece, la Stazione appaltante si è avvalsa dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto di ristrutturazione per eseguire la bonifica e sanificazione dei locali,
e non già per dare corso – seppure in parte - alle lavorazioni in contratto in attesa della consegna definitiva, tanto che il termine di esecuzione dei lavori veniva interamente differito di 365 dalla successiva consegna definitiva dei
Pag. 5 di 15 lavori che sarebbe poi avvenuta in data 1.07.2015 con conseguente slittamento del termine al 29.06.2016.
4.5.3.Durante le operazioni di bonifica e sanificazione dei locali, emergevano però numerose problematiche strutturali dell'edificio (doc. 4 di parte convenuta), non previste in sede di progetto, che inducevano il Direttore dei lavori, in data 18.09.2015 ad emettere l'Ordine di Servizio n. 1 con il quale disponeva “l'esecuzione delle opere di consolidamento strutturale mediante inserimento di catene metalliche all'imposta delle volte a botte del corridoio, al calpestio del piano primo e del piano secondo, e mediante realizzazione di una soletta in c.a. estradossale alle volte, così come indicato nell'elaborato esecutivo”, rimandando ad una successiva elaborazione degli atti amministrativi e contabili conseguenti alle variazioni apportate.
4.5.4.Va osservato che, nonostante l'introduzione di interventi strutturali non previsti in progetto e dunque di una rilevante modifica quanto meno quantitativa dei lavori in appalto, parte attrice non sollevava eccezioni né iscriveva riserve.
4.5.5.Emesso il 1° S.A.L. in data 28.10.2015, in data 30.11.2025 veniva emesso il relativo certificato di acconto per un importo pari a € 72.000,34 (intorno al
10% dell'importo contrattuale), ed era trascorso 1/3 del tempo contrattuale (4 mesi su 12). Con l'Atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante in data
18.12.15 (denominato “Schema di Atto di sottomissione”), l'Impresa assumeva
“l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante all'appalto per i lavori di
"Ristrutturazione e di adeguamento al D.P.R. 230/2000 del primo piano dell'VIII Sezione presso la Casa Circondariale di Lucca", consistente principalmente nella bonifica e sanificazione degli ambienti del primo e del secondo piano, nella realizzazione di una nuova scala interna di collegamento tra i piani, nella realizzazione delle opere edili, impiantistiche e di consolidamento sia al primo che al secondo piano dell'edificio, e delle opere di sicurezza necessarie a eseguire i lavori e per dare l'opera finita e immediatamente fruibile dalla
Direzione, in tempi brevi e con elevate caratteristiche di funzionalità e di gestione, con un miglioramento delle condizioni generali dell'Istituto penitenziario” (Art.1). Pertanto, gli
Pag. 6 di 15 interventi venivano estesi anche al secondo piano, oltreché al primo come inizialmente previsto in contratto. L'importo complessivo dei lavori, per effetto delle variazioni ed integrazioni, si elevava a € 930.349,82 al netto del ribasso del
37,231%, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentati a € 36.494,84, della manodopera e del personale, con un maggiore importo rispetto al contratto di
€ 153.543,92 (pari a quasi il 20% dell'importo contrattuale). Venivano altresì concordati n.108 nuovi prezzi, ed il tempo contrattuale veniva aumentato di
170 giorni naturali e consecutivi (Art.4).
4.5.6.Anche in occasione dell'emissione del 2° S.A.L, in data 29.02.2016 con relativo certificato di acconto in data 14.03.2016 per un importo pari a €
148.783,23, la società attrice sottoscriveva il Registro di Contabilità.
4.5.7.In data 3.03.2016 veniva verificato e validato il progetto di variante e in data 21.04.2015, previa autorizzazione del R.U.P., di cui alla nota n. 3110 del
21.04.2016, “in attesa dell'approvazione della variante e del perfezionamento dell'iter amministrativo riguardante l'atto aggiuntivo”, la Direzione dei lavori procedeva alla consegna dei lavori di variante “entro i limiti finanziati dell'importo contrattuale originario”, dando atto che, in considerazione della previsione con la perizia di variante di ulteriori 170 giorni naturali e consecutivi l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 15/12/2016.
4.6.La prima riserva di veniva apposta in tale circostanza e riguarda Parte_1
precisamente il fatto che, mentre la perizia era ancora in attesa di approvazione, le somme residue dell'originari contratto, fossero destinate a corrispettivo dei nuovi lavori di variante.
4.6.1.Il momento dell'iscrizione unitamente al suo contenuto inducono pertanto a ritenere che oggetto della riserva fosse la contestazione circa la mancata individuazione delle lavorazioni del progetto originario che venivano sostituite da quelle in variante o alternativamente la loro considerazione come lavorazioni del tutto aggiuntive.
Pag. 7 di 15 4.6.2.Il 13.05.2016, in occasione della sottoscrizione della contabilità relativa al
S.A.L. seguente (il 3°), per l'importo complessivo di € 575.337,98, parte attrice riportava sul Registro di Contabilità la riserva apposta in calce al verbale di consegna dei lavori di perizia.
4.7.In data 09.06.2016, il e l'Impresa stipulavano un Atto aggiuntivo CP_1
al contratto, denominato “Atto di Sottomissione”, registrato al Rep. n.5620, con il quale lo stesso affidava all'Impresa, che accettava “senza alcuna eccezione CP_1
e/o riserva”, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante per un importo complessivo pari a € 928.048,59, al netto del ribasso d'asta del
37,231%, con una maggiore spesa rispetto all'importo del progetto pari a €
151.242,69.
4.8.Con decreto n.0287451 del 1.09.2016, a circa tre mesi e mezzo alla scadenza dell'appalto come prorogata con la stessa perizia (in data 15.12.2016), l'
[...]
approvava il ridetto Atto, così ponendo fine al Controparte_4
procedimento per la perizia di variante, durato complessivamente 22 mesi a partire dall'autorizzazione del RUP a redigerla (del 17.11.2014).
4.9.In occasione del quarto S.A.L., in data 9.08.2016, veniva sottoposto alla firma dell'Impresa il Registro di Contabilità, per l'importo di complessivi €
767.290,25 e parte attrice lo sottoscriveva “… con riserva … richiamando e confermando le riserve già scritte, riservandosi l'aggiornamento e la eventuale esplicitazione di ulteriori riserve”.
4.10.In data 24.08.2016, parte attrice iscriveva la seconda riserva, rigettata sia dal Direttore dei lavori che dal con la quale contestava l'anomalo CP_5
andamento dell'appalto e chiedeva il risarcimento dei maggiori oneri e danni per complessivi € 378.126,69, oltre rivalutazione monetarie e interessi.
4.11.In occasione dei successivi S.A.L. l'appaltatrice richiamava e confermava le riserve iscritte.
4.12.Successivamente, veniva redatta un'altra perizia, di assestamento senza aumento di spesa, con la quale veniva ridefinito l'importo complessivo
Pag. 8 di 15 dell'appalto, nella misura pari a netti € 927.802,15, con una minor spesa pari a
€ 246,44, e veniva aumentato il tempo di esecuzione di 60 giorni, portando il termine di ultimazione al 13.02.2017.
4.13.Infine, con pec del 10.02.2017, comunicava alla Committente di Parte_1
aver ultimato i lavori, circostanza attestata dal Direttore dei lavori con certificato di ultimazione del 13.02.2017.
4.14.Il 9.05.2017 veniva emesso lo stato finale, che confermava l'importo dei lavori eseguiti nella misura indicata nella perizia di assestamento, ed il conseguente credito dell'Impresa, al netto degli acconti corrisposti pari a €
128.709,71, ma non dell'anticipazione. Nello stato finale, l'Impresa riportava entrambe le riserve precedentemente formulate.
4.15.I lavori venivano positivamente collaudati con certificato emesso in data
6.07.2017 con il quale veniva riconosciuto il credito dell'Impresa nella misura pari a € 51.029,12, confermando quanto riportato nello stato finale, detratta però anche l'anticipazione corrisposta pari a € 77.680,59.
4.16.Come è emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che, in quanto coerente e logicamente argomentata, questo Giudice intende recepire, “a fronte di un importo lavori di contratto pari a € 776.805,90, da realizzarsi in 365 giorni, l'Impresa ha impiegato ben 820 giorni (contati a partire dalla consegna parziale del 17/11/2014) per conseguire una produzione complessiva pari a € 927.802,15. Al cospetto di una maggiorazione dell'importo delle opere di circa il 19,4%, i tempi si sono incrementati del
125% (quindi più che raddoppiati)”. Inoltre, l'intervento, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali è stato del tutto diverso, circostanza che deve essere imputata alla Stazione appaltante, la quale, prima della stipula del contratto, non aveva conseguito un'adeguata conoscenza dei luoghi oggetto di intervento, i quali non solo necessitavano di opere di bonifica e sanificazione, ma presentavano dissesti strutturali che potevano essere riscontrati già in sede di redazione del progetto. Anzi, come osservato dal c.t.u. “in base a quanto prescritto al capitolo 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni allora in vigore (D.M. 14/01/2008),
Pag. 9 di 15 costituiva obbligo il conseguimento di un idoneo Livello di Conoscenza (LC) delle strutture dell'edificio, allo scopo di programmare con la dovuta consapevolezza importanti interventi di ristrutturazione di un edificio esistente”.
5.La domanda di parte attrice relativa alle contestazioni svolte nelle riserve iscritte deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
5.1.Come emerge anche dall'elaborato peritale del c.t.u. nominato, dopo la consegna definitiva, la perdurante incertezza sui lavori di eseguire incise negativamente sull'andamento dell'appalto, dapprima perché fino all'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 non vennero definiti gli interventi strutturali propedeutici alla ristrutturazione, e successivamente perché la Perizia di
Variante venne definita solo con l'Atto di sottomissione del 18.12.2015.
5.2.Tali circostanze secondo quanto appurato dal c.t.u. (pag. 41 dell'elaborato) hanno determinato un ritardo iniziale valutabile nell'ordine di tre mesi, provocando poi con un andamento leggermente più lento di quanto avrebbe potuto essere.
5.3.Ritiene questo Tribunale che il danno risarcibile però non possa essere riconosciuto che dall'iscrizione della prima riserva, atteso che, per quanto emerso in corso di causa, l'iniziale “parziale” differimento nella consegna dei lavori, da un lato non prevedeva effettivamente che parte attrice procedesse alle lavorazioni effettivamente previste in contratto, ma ad altre, dall'altro l'impresa non aveva sollevato tempestivamente eccezioni.
5.3.1. Sotto altro profilo, la circostanza che l'impresa sia stata coinvolta nei sopralluoghi e nell'elaborazione delle soluzioni progettuali non esclude che l'anomalo andamento dei lavori sia imputabile alla Stazione appaltante cui spettava verificare i luoghi nonché individuare il preciso oggetto del contratto prima della sua stipula.
5.4.Invero, la riserva, la cui iscrizione è tempestiva, riguardava, come si è precisato sopra, l'incertezza che si era andata a manifestare rispetto alla precisa
Pag. 10 di 15 individuazione delle lavorazioni che l'impresa avrebbe dovuto realizzare (e ai correlativi corrispettivi).
5.5.Conseguenza ne è che dei calcoli effettuati dal c.t.u. questo Giudice ritiene di dover valorizzare quelli indicati in quel che è stato denominato dal c.t.u.
“scenario b)” relativo al riconoscimento dei danni all'odierna attrice dalla sola data dell'1.07.2015 di consegna definitiva dei lavori, con esclusione del periodo antecedente (dalla consegna parziale a quella definitiva) durante il quale i lavori non erano di fatto iniziati, avendo svolto l'Impresa i soli lavori di sanificazione e di bonifica.
5.5.1. Sul punto non ritiene, infatti, questo Tribunale che possa essere condivisa la posizione espressa nel terzo scenario, sviluppato dal c.t.u. a seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice con decorrenza dalla prima consegna parziale non essendo stato oggetto di riserva.
5.6.Correttamente, infatti, il c.t.u. sull'assunto che “La disciplina dei risarcimenti ad un Appaltatore per anomalo andamento dei lavori è riconosciuta in giurisprudenza per essere mutuata dall'analoga disciplina per i casi di sospensione illegittima, regolamentati all'art. 25
c.2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, nonché all'art. 160 del D.P.R. 207/2010 in cui, ai commi 2 e 3”, applicando quanto disposto dall'art. 1382 c.c. e ha così provveduto alla determinazione dell'importo complessivo per andamento anomalo dei lavori di € 27.967,47 (di cui € 15.990,66 per maggiori spese generali,
€ 1.861,19 per ritardata percezione, € 10.115,62 per il sottoutilizzo di mezzi ed attrezzature e nulla per maggiori oneri di manodopera, cfr. pag. 50 e ss. della relazione del c.t.u.).
5.7. Su tale importo, trattandosi di credito risarcitorio dovranno essere riconosciuti rivalutazione secondo l'indice ISTAT e interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma c.p.c. sulle somme via via rivalutate, a partire dalla effettiva data di fine dei lavori come sopra individuata.
6.Quanto alla seconda riserva si osserva quanto segue.
Pag. 11 di 15 6.1.Deve preliminarmente osservarsi che l'onere probatorio incombente su parte attrice, nonostante la mancanza di completa documentazione rilevata anche dal c.t.u., è stato assolto, atteso che per il presunto creditore è sufficiente allegare il titolo ed il ritardo o l'inadempimento, mentre è onere del debitore dimostrare che il pagamento è intervenuto tempestivamente.
6.2.Nel caso di specie, pertanto, difettando prova del tempestivo pagamento, gli interessi moratori possono essere riconosciuti.
6.3.Deve innanzitutto sul punto osservarsi che l'art. 26 del contratto di appalto
(doc. 1 di parte attrice), rubricato “Pagamenti dell'anticipo e delle rate di acconto”, stabiliva, tra l'altro, che “Il termine per disporre da parte dell'Amministrazione l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, qualora in possesso di tutti i documenti contabili necessari al pagamento del S.A.L., compresi quelli la cui emissione è a cura dell'Appaltatore (fattura, documenti previdenziali ecc.)” e ancora “L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con
l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Trova applicazione, in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo la normativa recata dal Regolamento generale. Le parti, come sopra costituite, concordano, di comune accordo che il saggio degli interessi moratori, determinato secondo quanto previsto dall'art. 144, comma 4 del Regolamento generale, è comprensivo anche del maggior danno previsto dall'art. 1224, comma 2 del codice civile”.
6.3.1.Per “Regolamento Generale” deve intendersi, secondo quanto esplicitamente precisato dall'art. 8 del contratto, il Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.
6.4.Orbene, al fine di comprendere se possano essere applicati, come richiesto da parte attrice, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, che l'art. 3 del d.lgs. n. 192/2012 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, occorre innanzitutto comprendere se le parti abbiano intesto stabilire contrattualmente interessi moratori diversi e se
Pag. 12 di 15 la disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali sia derogabile o meno.
6.5.Se il rinvio operato contrattualmente deve intendersi come “fisso” (o recettizio) dovrà applicarsi il calcolo degli interessi moratori secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata benché abrogata cui le parti hanno fatto espresso rinvio, mentre se il rinvio deve intendersi come “mobile” (o non recettizio) sarà applicabile la sola disciplina sopravvenuta.
6.6.Invero, la circostanza che, alla data di stipula del contratto (28.05.2014), il d.lgs. 231/2002 fosse già applicabile, induce a ritenere che le parti abbiano inteso operare un rinvio fisso, conoscendo (o, trattandosi di legge, dovendo conoscere) che la disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 era ormai applicabile anche ai contratti con la Pubblica Amministrazione.
6.7.Si tratta ora di verificare se la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali dettata con il d.lgs. 231/2002 possa essere derogata dalle parti o debba essere applicata anche a fronte di diversa pattuizione contrattuale.
6.8.Invero, la giurisprudenza di legittimità sul punto è giunta alla conclusione che la richiamata disciplina è derogabile dalle parti con la precisazione che ove il tasso moratorio stabilito convenzionalmente determini una grave iniquità, alla luce della ratio della normativa volta a costituire un efficace deterrente al ritardo nei pagamenti da parte del contraente forte-debitore, potrà esserne rilevata la nullità con sostituzione della clausola nulla con quella legale (Cass. sez. II, n.
16273/2022).
6.9.Orbene, nel caso di specie, essendo stato il tasso moratorio stabilito con riferimento alla normativa applicabile in precedenza, non sembra ragionevolmente potersene predicare la nullità eventualmente mediante rilievo incidentale officioso.
6.10.Pertanto, il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato tenuto conto del testo dell'art. 144 D.P.R. 207/2010 laddove stabiliva che: “Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per
Pag. 13 di 15 causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori” e dell'art. 143 D.P.R. 207/2010 laddove stabiliva che: “Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso”.
6.11.Gli interessi moratori devono essere quindi calcolati secondo quanto contrattualmente convenuto (corresponsione degli interessi corrispettivi oltre
30 giorni, applicazione degli interessi al tasso legale per i primi 60 giorni, decorsi i quali maturano interessi al tasso moratorio) nella misura stabilita dal c.t.u. (in questa ipotesi, si rinvia per i calcoli dettagliati all'elaborato peritale, effettuati in considerazione di ciascuna scadenza e corresponsione, ed in particolare a pag.
61 e ss. della c.t.u.) ovvero in € 16.365,02, che, dedotto l'importo già corrisposto pari a € 6,629,95, comporta un residuo pari a € 9.735,07.
7.Le spese di lite, ivi incluse quelle per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza. Parte convenuta dovrà dunque rifondere a parte attrice i compensi da liquidarsi, oltre accessori, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati, tenuto conto dell'attività e della qualità dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande di parte attrice e, per l'effetto: condanna il alla corresponsione a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno in favore di parte attrice dell'importo di € 27.967,47, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
Pag. 14 di 15 condanna il al pagamento di € 9.735,07 a titolo di Controparte_1
interessi moratori per ritardato pagamento in favore di Parte_1
oltre interessi dal giorno della domanda;
[...]
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 22.457, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, esborsi, Iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento
Così deciso in data 2.07.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 54607/2018, promossa da:
in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Nardocci
Parte attrice
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Parte convenuta
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare: a) la tempestività, ammissibilità e fondatezza delle riserve iscritte dalla nella contabilità dell'appalto per cui è causa;
b) Parte_2
l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della attrice, di integrale, corretta e tempestiva contabilizzazione del corrispettivo
d'appalto, di attivazione della procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve, di cooperazione, correttezza e buona fede;
c) il conseguente diritto della Parte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 378.126,69 per maggiori oneri e
[...]
Pag. 1 di 15 danni da andamento anomalo del cantiere e della produzione, secondo i singoli titoli ed importi analiticamente indicati nella riserva n. 2, ovvero di quella somma, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria; d) l'errata e parziale computazione degli interessi da ritardato pagamento del corrispettivo d'appalto, con conseguente diritto della a Parte_1
percepire la differenza pari ad euro 19.223,28 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla Società le somme di cui ai precedenti punti c) e d) ovvero quelle diverse – minori o maggiori – che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria, maggiorate degli interessi ex d.lgs. n. 231/02 e s.m.i., dal dì del dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Salvo ogni altro diritto e/o facoltà”.
Per parte convenuta: “si chiede il rigetto della domanda con il favore delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(in seguito anche ) conveniva in giudizio il
[...] Parte_1 [...]
(in seguito anche ), al fine di vedere riconosciuta la Controparte_1 CP_1
fondatezza delle domande formulate nelle riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto stipulato tra le parti per la ristrutturazione del primo piano dell'VIII sezione della Casa Circondariale di Lucca con recupero di 35 posti detentivi, nonché per ottenere il ricalcolo degli interessi moratori per il ritardato versamento del corrispettivo dovuto.
1.2.Più specificamente, l'attrice esponeva di aver iscritto sul Registro di contabilità due riserve, entrambe poi richiamate e confermate in sede di sottoscrizione dello Stato finale, e in particolare:
a) la riserva n. 1, iscritta in data 21 aprile 2016 in occasione della firma verbale di consegna dei lavori in variante (poi esplicata mediante trascrizione sul registro di contabilità in occasione del SAL n. 3 del 13.5.2016), con la quale aveva rivelato come fosse improprio imputare a corrispettivo dei nuovi lavori previsti in variante le somme che ancora residuavano a saldo dell'appalto originario, non
Pag. 2 di 15 essendo a quella data intervenuta alcuna modifica definitiva dell'originario quadro economico del progetto (doc. 6 dell'allegato all'atto di citazione);
b) la riserva n. 2, iscritta in data 9 agosto 2016 in occasione della firma del S.A.L.
n. 4 (poi esplicata ritualmente in data 24 agosto 2016), con la quale aveva contestato l'andamento anomalo del contratto cagionato dall'impossibilità di organizzare e gestire le lavorazioni in modo efficiente nelle more della definizione ed approvazione della variante, con conseguenti maggiori oneri e danni per complessivi euro 378.126,69 (doc. 8 dell'allegato all'atto di citazione).
1.3. chiedeva, quindi, che venissero accertate la tempestività e la CP_3
fondatezza delle suddette riserve, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento dei maggiori oneri e danni subiti, lamentando, inoltre, il computo degli interessi, che, secondo la prospettazione dell'attrice, era stato erroneamente circoscritto dal al computo ai soli SAL nn. 2, 3 e 4, CP_1
senza tener conto che il ritardo si era manifestato anche nei pagamenti dei SAL successivi e nel saldo finale. Lamentava, inoltre, l'attrice che il non CP_1
avesse applicato il tasso di interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile anche agli appalti di lavori in virtù del d.lgs. 192/2012, ma il minore tasso risultante dalla previgente ed abrogata disciplina contenuta all'art. 144 d.p.r. n. 207/2010.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_1
parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, in particolare sottolineando che entrambe le riserve erano state giustamente respinte perché infondate e che l'attrice già ad ottobre 2015 aveva eseguito i lavori di consolidamento previsti in variante, senza sollevare alcuna perplessità o riserva in merito alla realizzazione di opere non previste in progetto. Contestava, inoltre, dal giornale dei lavori e dal registro delle presenze veniva verificata l'effettiva presenza in cantiere del personale che risulta nulla o ridotta anche in periodi in cui le lavorazioni potevano proseguire, a prescindere dalla predisposizione della perizia di variante, risultando un fermo dal 05/02/2015 al 07/07/2015.
Pag. 3 di 15 2.1.Rilevava, inoltre, che era errato il calcolo dei giorni di tempo di esecuzione
(630) calcolati al IV SAL, che venivano calcolati dalla data di consegna parziale
(17/11/2014) e non dalla consegna definitiva avvenuta il 01/07/2015 (art. 154 co. 6 del DPR 207/2010).
3.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
4.Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
4.1.Deve preliminarmente osservarsi che l'eccezione di decadenza determinata dalla tardiva iscrizione della riserva è un'eccezione in senso stretto (inter alia,
Cass. sez. I, n. 281/2017), conseguenza ne è che deve essere tempestivamente sollevata dalla Stazione appaltante, non potendo essere oggetto di un rilievo officioso. Non solo, trattandosi di eccezione in senso stretto, non è sufficiente una generica contestazione, dovendo risolversi in una contestazione specifica, i cui elementi costitutivi devono anzi essere oggetto di specifica prova.
4.2.Ne deriva che la generica affermazione secondo cui “L'impresa quindi già ad ottobre 2015 eseguiva i lavori di consolidamento previsti in variante (come da foto scattate durante i sopralluoghi 05/10/2015 e 28/10/2015), senza sollevare alcuna perplessità o riserva in merito alla realizzazione di opere non previste in progetto” non è sufficiente ad integrare la necessaria specificità della contestazione, atteso peraltro che tale deduzione non consente di comprendere se il abbia inteso contestare CP_1
la tempestività delle riserve o limitarsi a contestare che l'impresa attrice non abbia formulato immediatamente riserve relative alla consegna parziale dei lavori e al diverso contenuto degli stessi.
4.3.D'altra parte, pur rilevandosi che parte attrice chiede, nelle conclusioni rassegnate, che venga accertata tra l'altro la tempestività delle riserve, tale formulazione deve ritenersi pleonastica ed inidonea ad invertire l'onere della prova rispetto all'intervenuta decadenza che incombe pur sempre ex art. 2697
c.c. sulla Stazione appaltante.
Pag. 4 di 15 4.4.Ciò premesso con la riserva n. 1 iscritta in calce al verbale di consegna dei lavori di variante, ha contestato l'imputazione a corrispettivo dei nuovi Parte_1
lavori previsti in variante di somme che ancora residuavano a saldo del corrispettivo dell'originario contratto. Con la riserva n. 1, quindi, l'impresa in sostanza ha contestato la mancata individuazione delle opere e lavorazioni previste nel progetto originario che dovevano intendersi sostituite da quelle previste in variante.
4.5.1.Secondo la prospettazione di , tali circostanze avrebbero Parte_1
ingenerato l'anomalo andamento dei lavori e la perdita di produttività oggetto della successiva riserva n. 2, iscritta in occasione della sottoscrizione della contabilità del SAL n. 3, con la quale l'attrice ha richiesto il pagamento dei conseguenti maggiori oneri (maggiori spese generali per € 26.240,29; ritardata formazione dell'utile per € 2.330,20; maggior costo polizza per € 2.320,71; maggior costo personale impiegato per € 320.536,19; maggior costo attrezzature per € 26.699,30) nella misura pari a € 378.126,69.
4.5.2.Sul punto ritiene questo Giudice utile evidenziare che, come sottolineato anche nella relazione peritale depositata dal c.t.u. nominato, i lavori svolti dalla società attrice dalla consegna parziale in data 17.11.2014 erano limitati “alle operazioni preliminari di bonifica e sanificazione dei locali”, non inserendosi a rigore nella fattispecie contemplata dall'art. 154 del Codice degli Appalti Pubblici, che, ai commi 6 e 7, contempla il diverso caso in cui all'Appaltatore vengono affidate solo alcune delle aree su cui si eseguiranno i lavori in appalto, e l'esecutore comincia appunto i lavori per le sole parti già consegnate. Nel caso di specie, invece, la Stazione appaltante si è avvalsa dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto di ristrutturazione per eseguire la bonifica e sanificazione dei locali,
e non già per dare corso – seppure in parte - alle lavorazioni in contratto in attesa della consegna definitiva, tanto che il termine di esecuzione dei lavori veniva interamente differito di 365 dalla successiva consegna definitiva dei
Pag. 5 di 15 lavori che sarebbe poi avvenuta in data 1.07.2015 con conseguente slittamento del termine al 29.06.2016.
4.5.3.Durante le operazioni di bonifica e sanificazione dei locali, emergevano però numerose problematiche strutturali dell'edificio (doc. 4 di parte convenuta), non previste in sede di progetto, che inducevano il Direttore dei lavori, in data 18.09.2015 ad emettere l'Ordine di Servizio n. 1 con il quale disponeva “l'esecuzione delle opere di consolidamento strutturale mediante inserimento di catene metalliche all'imposta delle volte a botte del corridoio, al calpestio del piano primo e del piano secondo, e mediante realizzazione di una soletta in c.a. estradossale alle volte, così come indicato nell'elaborato esecutivo”, rimandando ad una successiva elaborazione degli atti amministrativi e contabili conseguenti alle variazioni apportate.
4.5.4.Va osservato che, nonostante l'introduzione di interventi strutturali non previsti in progetto e dunque di una rilevante modifica quanto meno quantitativa dei lavori in appalto, parte attrice non sollevava eccezioni né iscriveva riserve.
4.5.5.Emesso il 1° S.A.L. in data 28.10.2015, in data 30.11.2025 veniva emesso il relativo certificato di acconto per un importo pari a € 72.000,34 (intorno al
10% dell'importo contrattuale), ed era trascorso 1/3 del tempo contrattuale (4 mesi su 12). Con l'Atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante in data
18.12.15 (denominato “Schema di Atto di sottomissione”), l'Impresa assumeva
“l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante all'appalto per i lavori di
"Ristrutturazione e di adeguamento al D.P.R. 230/2000 del primo piano dell'VIII Sezione presso la Casa Circondariale di Lucca", consistente principalmente nella bonifica e sanificazione degli ambienti del primo e del secondo piano, nella realizzazione di una nuova scala interna di collegamento tra i piani, nella realizzazione delle opere edili, impiantistiche e di consolidamento sia al primo che al secondo piano dell'edificio, e delle opere di sicurezza necessarie a eseguire i lavori e per dare l'opera finita e immediatamente fruibile dalla
Direzione, in tempi brevi e con elevate caratteristiche di funzionalità e di gestione, con un miglioramento delle condizioni generali dell'Istituto penitenziario” (Art.1). Pertanto, gli
Pag. 6 di 15 interventi venivano estesi anche al secondo piano, oltreché al primo come inizialmente previsto in contratto. L'importo complessivo dei lavori, per effetto delle variazioni ed integrazioni, si elevava a € 930.349,82 al netto del ribasso del
37,231%, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentati a € 36.494,84, della manodopera e del personale, con un maggiore importo rispetto al contratto di
€ 153.543,92 (pari a quasi il 20% dell'importo contrattuale). Venivano altresì concordati n.108 nuovi prezzi, ed il tempo contrattuale veniva aumentato di
170 giorni naturali e consecutivi (Art.4).
4.5.6.Anche in occasione dell'emissione del 2° S.A.L, in data 29.02.2016 con relativo certificato di acconto in data 14.03.2016 per un importo pari a €
148.783,23, la società attrice sottoscriveva il Registro di Contabilità.
4.5.7.In data 3.03.2016 veniva verificato e validato il progetto di variante e in data 21.04.2015, previa autorizzazione del R.U.P., di cui alla nota n. 3110 del
21.04.2016, “in attesa dell'approvazione della variante e del perfezionamento dell'iter amministrativo riguardante l'atto aggiuntivo”, la Direzione dei lavori procedeva alla consegna dei lavori di variante “entro i limiti finanziati dell'importo contrattuale originario”, dando atto che, in considerazione della previsione con la perizia di variante di ulteriori 170 giorni naturali e consecutivi l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il 15/12/2016.
4.6.La prima riserva di veniva apposta in tale circostanza e riguarda Parte_1
precisamente il fatto che, mentre la perizia era ancora in attesa di approvazione, le somme residue dell'originari contratto, fossero destinate a corrispettivo dei nuovi lavori di variante.
4.6.1.Il momento dell'iscrizione unitamente al suo contenuto inducono pertanto a ritenere che oggetto della riserva fosse la contestazione circa la mancata individuazione delle lavorazioni del progetto originario che venivano sostituite da quelle in variante o alternativamente la loro considerazione come lavorazioni del tutto aggiuntive.
Pag. 7 di 15 4.6.2.Il 13.05.2016, in occasione della sottoscrizione della contabilità relativa al
S.A.L. seguente (il 3°), per l'importo complessivo di € 575.337,98, parte attrice riportava sul Registro di Contabilità la riserva apposta in calce al verbale di consegna dei lavori di perizia.
4.7.In data 09.06.2016, il e l'Impresa stipulavano un Atto aggiuntivo CP_1
al contratto, denominato “Atto di Sottomissione”, registrato al Rep. n.5620, con il quale lo stesso affidava all'Impresa, che accettava “senza alcuna eccezione CP_1
e/o riserva”, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante per un importo complessivo pari a € 928.048,59, al netto del ribasso d'asta del
37,231%, con una maggiore spesa rispetto all'importo del progetto pari a €
151.242,69.
4.8.Con decreto n.0287451 del 1.09.2016, a circa tre mesi e mezzo alla scadenza dell'appalto come prorogata con la stessa perizia (in data 15.12.2016), l'
[...]
approvava il ridetto Atto, così ponendo fine al Controparte_4
procedimento per la perizia di variante, durato complessivamente 22 mesi a partire dall'autorizzazione del RUP a redigerla (del 17.11.2014).
4.9.In occasione del quarto S.A.L., in data 9.08.2016, veniva sottoposto alla firma dell'Impresa il Registro di Contabilità, per l'importo di complessivi €
767.290,25 e parte attrice lo sottoscriveva “… con riserva … richiamando e confermando le riserve già scritte, riservandosi l'aggiornamento e la eventuale esplicitazione di ulteriori riserve”.
4.10.In data 24.08.2016, parte attrice iscriveva la seconda riserva, rigettata sia dal Direttore dei lavori che dal con la quale contestava l'anomalo CP_5
andamento dell'appalto e chiedeva il risarcimento dei maggiori oneri e danni per complessivi € 378.126,69, oltre rivalutazione monetarie e interessi.
4.11.In occasione dei successivi S.A.L. l'appaltatrice richiamava e confermava le riserve iscritte.
4.12.Successivamente, veniva redatta un'altra perizia, di assestamento senza aumento di spesa, con la quale veniva ridefinito l'importo complessivo
Pag. 8 di 15 dell'appalto, nella misura pari a netti € 927.802,15, con una minor spesa pari a
€ 246,44, e veniva aumentato il tempo di esecuzione di 60 giorni, portando il termine di ultimazione al 13.02.2017.
4.13.Infine, con pec del 10.02.2017, comunicava alla Committente di Parte_1
aver ultimato i lavori, circostanza attestata dal Direttore dei lavori con certificato di ultimazione del 13.02.2017.
4.14.Il 9.05.2017 veniva emesso lo stato finale, che confermava l'importo dei lavori eseguiti nella misura indicata nella perizia di assestamento, ed il conseguente credito dell'Impresa, al netto degli acconti corrisposti pari a €
128.709,71, ma non dell'anticipazione. Nello stato finale, l'Impresa riportava entrambe le riserve precedentemente formulate.
4.15.I lavori venivano positivamente collaudati con certificato emesso in data
6.07.2017 con il quale veniva riconosciuto il credito dell'Impresa nella misura pari a € 51.029,12, confermando quanto riportato nello stato finale, detratta però anche l'anticipazione corrisposta pari a € 77.680,59.
4.16.Come è emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, che, in quanto coerente e logicamente argomentata, questo Giudice intende recepire, “a fronte di un importo lavori di contratto pari a € 776.805,90, da realizzarsi in 365 giorni, l'Impresa ha impiegato ben 820 giorni (contati a partire dalla consegna parziale del 17/11/2014) per conseguire una produzione complessiva pari a € 927.802,15. Al cospetto di una maggiorazione dell'importo delle opere di circa il 19,4%, i tempi si sono incrementati del
125% (quindi più che raddoppiati)”. Inoltre, l'intervento, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali è stato del tutto diverso, circostanza che deve essere imputata alla Stazione appaltante, la quale, prima della stipula del contratto, non aveva conseguito un'adeguata conoscenza dei luoghi oggetto di intervento, i quali non solo necessitavano di opere di bonifica e sanificazione, ma presentavano dissesti strutturali che potevano essere riscontrati già in sede di redazione del progetto. Anzi, come osservato dal c.t.u. “in base a quanto prescritto al capitolo 8 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni allora in vigore (D.M. 14/01/2008),
Pag. 9 di 15 costituiva obbligo il conseguimento di un idoneo Livello di Conoscenza (LC) delle strutture dell'edificio, allo scopo di programmare con la dovuta consapevolezza importanti interventi di ristrutturazione di un edificio esistente”.
5.La domanda di parte attrice relativa alle contestazioni svolte nelle riserve iscritte deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
5.1.Come emerge anche dall'elaborato peritale del c.t.u. nominato, dopo la consegna definitiva, la perdurante incertezza sui lavori di eseguire incise negativamente sull'andamento dell'appalto, dapprima perché fino all'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 non vennero definiti gli interventi strutturali propedeutici alla ristrutturazione, e successivamente perché la Perizia di
Variante venne definita solo con l'Atto di sottomissione del 18.12.2015.
5.2.Tali circostanze secondo quanto appurato dal c.t.u. (pag. 41 dell'elaborato) hanno determinato un ritardo iniziale valutabile nell'ordine di tre mesi, provocando poi con un andamento leggermente più lento di quanto avrebbe potuto essere.
5.3.Ritiene questo Tribunale che il danno risarcibile però non possa essere riconosciuto che dall'iscrizione della prima riserva, atteso che, per quanto emerso in corso di causa, l'iniziale “parziale” differimento nella consegna dei lavori, da un lato non prevedeva effettivamente che parte attrice procedesse alle lavorazioni effettivamente previste in contratto, ma ad altre, dall'altro l'impresa non aveva sollevato tempestivamente eccezioni.
5.3.1. Sotto altro profilo, la circostanza che l'impresa sia stata coinvolta nei sopralluoghi e nell'elaborazione delle soluzioni progettuali non esclude che l'anomalo andamento dei lavori sia imputabile alla Stazione appaltante cui spettava verificare i luoghi nonché individuare il preciso oggetto del contratto prima della sua stipula.
5.4.Invero, la riserva, la cui iscrizione è tempestiva, riguardava, come si è precisato sopra, l'incertezza che si era andata a manifestare rispetto alla precisa
Pag. 10 di 15 individuazione delle lavorazioni che l'impresa avrebbe dovuto realizzare (e ai correlativi corrispettivi).
5.5.Conseguenza ne è che dei calcoli effettuati dal c.t.u. questo Giudice ritiene di dover valorizzare quelli indicati in quel che è stato denominato dal c.t.u.
“scenario b)” relativo al riconoscimento dei danni all'odierna attrice dalla sola data dell'1.07.2015 di consegna definitiva dei lavori, con esclusione del periodo antecedente (dalla consegna parziale a quella definitiva) durante il quale i lavori non erano di fatto iniziati, avendo svolto l'Impresa i soli lavori di sanificazione e di bonifica.
5.5.1. Sul punto non ritiene, infatti, questo Tribunale che possa essere condivisa la posizione espressa nel terzo scenario, sviluppato dal c.t.u. a seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice con decorrenza dalla prima consegna parziale non essendo stato oggetto di riserva.
5.6.Correttamente, infatti, il c.t.u. sull'assunto che “La disciplina dei risarcimenti ad un Appaltatore per anomalo andamento dei lavori è riconosciuta in giurisprudenza per essere mutuata dall'analoga disciplina per i casi di sospensione illegittima, regolamentati all'art. 25
c.2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, nonché all'art. 160 del D.P.R. 207/2010 in cui, ai commi 2 e 3”, applicando quanto disposto dall'art. 1382 c.c. e ha così provveduto alla determinazione dell'importo complessivo per andamento anomalo dei lavori di € 27.967,47 (di cui € 15.990,66 per maggiori spese generali,
€ 1.861,19 per ritardata percezione, € 10.115,62 per il sottoutilizzo di mezzi ed attrezzature e nulla per maggiori oneri di manodopera, cfr. pag. 50 e ss. della relazione del c.t.u.).
5.7. Su tale importo, trattandosi di credito risarcitorio dovranno essere riconosciuti rivalutazione secondo l'indice ISTAT e interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma c.p.c. sulle somme via via rivalutate, a partire dalla effettiva data di fine dei lavori come sopra individuata.
6.Quanto alla seconda riserva si osserva quanto segue.
Pag. 11 di 15 6.1.Deve preliminarmente osservarsi che l'onere probatorio incombente su parte attrice, nonostante la mancanza di completa documentazione rilevata anche dal c.t.u., è stato assolto, atteso che per il presunto creditore è sufficiente allegare il titolo ed il ritardo o l'inadempimento, mentre è onere del debitore dimostrare che il pagamento è intervenuto tempestivamente.
6.2.Nel caso di specie, pertanto, difettando prova del tempestivo pagamento, gli interessi moratori possono essere riconosciuti.
6.3.Deve innanzitutto sul punto osservarsi che l'art. 26 del contratto di appalto
(doc. 1 di parte attrice), rubricato “Pagamenti dell'anticipo e delle rate di acconto”, stabiliva, tra l'altro, che “Il termine per disporre da parte dell'Amministrazione l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico) per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, qualora in possesso di tutti i documenti contabili necessari al pagamento del S.A.L., compresi quelli la cui emissione è a cura dell'Appaltatore (fattura, documenti previdenziali ecc.)” e ancora “L'Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con
l'emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Trova applicazione, in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo la normativa recata dal Regolamento generale. Le parti, come sopra costituite, concordano, di comune accordo che il saggio degli interessi moratori, determinato secondo quanto previsto dall'art. 144, comma 4 del Regolamento generale, è comprensivo anche del maggior danno previsto dall'art. 1224, comma 2 del codice civile”.
6.3.1.Per “Regolamento Generale” deve intendersi, secondo quanto esplicitamente precisato dall'art. 8 del contratto, il Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.
6.4.Orbene, al fine di comprendere se possano essere applicati, come richiesto da parte attrice, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, che l'art. 3 del d.lgs. n. 192/2012 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, occorre innanzitutto comprendere se le parti abbiano intesto stabilire contrattualmente interessi moratori diversi e se
Pag. 12 di 15 la disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali sia derogabile o meno.
6.5.Se il rinvio operato contrattualmente deve intendersi come “fisso” (o recettizio) dovrà applicarsi il calcolo degli interessi moratori secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata benché abrogata cui le parti hanno fatto espresso rinvio, mentre se il rinvio deve intendersi come “mobile” (o non recettizio) sarà applicabile la sola disciplina sopravvenuta.
6.6.Invero, la circostanza che, alla data di stipula del contratto (28.05.2014), il d.lgs. 231/2002 fosse già applicabile, induce a ritenere che le parti abbiano inteso operare un rinvio fisso, conoscendo (o, trattandosi di legge, dovendo conoscere) che la disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 era ormai applicabile anche ai contratti con la Pubblica Amministrazione.
6.7.Si tratta ora di verificare se la disciplina dei ritardi nelle transazioni commerciali dettata con il d.lgs. 231/2002 possa essere derogata dalle parti o debba essere applicata anche a fronte di diversa pattuizione contrattuale.
6.8.Invero, la giurisprudenza di legittimità sul punto è giunta alla conclusione che la richiamata disciplina è derogabile dalle parti con la precisazione che ove il tasso moratorio stabilito convenzionalmente determini una grave iniquità, alla luce della ratio della normativa volta a costituire un efficace deterrente al ritardo nei pagamenti da parte del contraente forte-debitore, potrà esserne rilevata la nullità con sostituzione della clausola nulla con quella legale (Cass. sez. II, n.
16273/2022).
6.9.Orbene, nel caso di specie, essendo stato il tasso moratorio stabilito con riferimento alla normativa applicabile in precedenza, non sembra ragionevolmente potersene predicare la nullità eventualmente mediante rilievo incidentale officioso.
6.10.Pertanto, il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato tenuto conto del testo dell'art. 144 D.P.R. 207/2010 laddove stabiliva che: “Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per
Pag. 13 di 15 causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori” e dell'art. 143 D.P.R. 207/2010 laddove stabiliva che: “Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso”.
6.11.Gli interessi moratori devono essere quindi calcolati secondo quanto contrattualmente convenuto (corresponsione degli interessi corrispettivi oltre
30 giorni, applicazione degli interessi al tasso legale per i primi 60 giorni, decorsi i quali maturano interessi al tasso moratorio) nella misura stabilita dal c.t.u. (in questa ipotesi, si rinvia per i calcoli dettagliati all'elaborato peritale, effettuati in considerazione di ciascuna scadenza e corresponsione, ed in particolare a pag.
61 e ss. della c.t.u.) ovvero in € 16.365,02, che, dedotto l'importo già corrisposto pari a € 6,629,95, comporta un residuo pari a € 9.735,07.
7.Le spese di lite, ivi incluse quelle per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza. Parte convenuta dovrà dunque rifondere a parte attrice i compensi da liquidarsi, oltre accessori, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati, tenuto conto dell'attività e della qualità dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande di parte attrice e, per l'effetto: condanna il alla corresponsione a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno in favore di parte attrice dell'importo di € 27.967,47, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
Pag. 14 di 15 condanna il al pagamento di € 9.735,07 a titolo di Controparte_1
interessi moratori per ritardato pagamento in favore di Parte_1
oltre interessi dal giorno della domanda;
[...]
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 22.457, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, esborsi, Iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento
Così deciso in data 2.07.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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