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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2428/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2428/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 [...]
C.F._2 tivamente domiciliati in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Abruzzi n.2, presso lo studio dell'avv. Maria Gualdiero che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 27 ottobre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglim i avere contratto matrimonio civile nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) in data 14 febbraio 2015 e che, dalla loro unione, era nato un figlio, Per_1
(24.08.2015). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 632/2020 del 24.01.2020, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-L'immobile sito in Salerno alla Via Giulio Pastore n. 12 rimane assegnato alla sig.ra che continuerà ad abitarlo unitamente al figlio;
Parte_2 Per_1
corrisponderà alla Sig.ra porto di € Parte_3 Parte_2
200,00=a titolo di mantenimento del figlio (somma sottoposta a Per_1 rivalutazione Istat come per legge);
-Il Sig. si impegna a contribuire, nella misura del 50% alle spese Parte_1 di car per il figlio , in particolare: - spese mediche (da Per_1 documentare) che non richiedono il vo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
J) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-Resta confermata la statuizione in ordine all'affidamento condiviso del figlio
, secondo le modalità di cui alla separazione consensuale ovvero: i coniugi Per_1 nno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, anche per quanto riguarda l'educazione e istruzione dello stesso;
con facoltà del padre di vederlo senza restrizione alcuna;
e salvo diverso accordo e compatibilmente con i turni di servizio dei genitori, trascorrerà le festività con ciascun genitore in Per_1 modo alternato;
a titolo di es sterà con il padre il 24 dicembre ed il 1 gennaio e con la madre il giorno di Natale e il 31 dicembre;
mentre l'anno successivo trascorrerà con la madre il 24 dicembre e il 1 gennaio e con il padre il giorno di Natale e il 31 dicembre e così via;
il padre avrà diritto e la facoltà di trascorrere con
7 (sette) giorni d'estate in maniera continuativa, previa comunicazione dei Per_1 lavoro e delle esigenze degli stessi;
-I coniugi dichiarano di essere autonomi e indipendenti economicamente per se stessi rinunciando così a qualsiasi forma di contribuzione. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in 14 febbraio 2015 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra nato a [...] il Parte_1
14.09.1972, C. F.: e ata a GI AL CodiceFiscale_1 Parte_2
Piana (SA) il 21.0 tto nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Po (Anno 2015, Atto n. 2, parte II, Serie C, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2428/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
DI
nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 [...]
C.F._2 tivamente domiciliati in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Abruzzi n.2, presso lo studio dell'avv. Maria Gualdiero che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 27 ottobre 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglim i avere contratto matrimonio civile nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) in data 14 febbraio 2015 e che, dalla loro unione, era nato un figlio, Per_1
(24.08.2015). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 632/2020 del 24.01.2020, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-L'immobile sito in Salerno alla Via Giulio Pastore n. 12 rimane assegnato alla sig.ra che continuerà ad abitarlo unitamente al figlio;
Parte_2 Per_1
corrisponderà alla Sig.ra porto di € Parte_3 Parte_2
200,00=a titolo di mantenimento del figlio (somma sottoposta a Per_1 rivalutazione Istat come per legge);
-Il Sig. si impegna a contribuire, nella misura del 50% alle spese Parte_1 di car per il figlio , in particolare: - spese mediche (da Per_1 documentare) che non richiedono il vo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
J) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-Resta confermata la statuizione in ordine all'affidamento condiviso del figlio
, secondo le modalità di cui alla separazione consensuale ovvero: i coniugi Per_1 nno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, anche per quanto riguarda l'educazione e istruzione dello stesso;
con facoltà del padre di vederlo senza restrizione alcuna;
e salvo diverso accordo e compatibilmente con i turni di servizio dei genitori, trascorrerà le festività con ciascun genitore in Per_1 modo alternato;
a titolo di es sterà con il padre il 24 dicembre ed il 1 gennaio e con la madre il giorno di Natale e il 31 dicembre;
mentre l'anno successivo trascorrerà con la madre il 24 dicembre e il 1 gennaio e con il padre il giorno di Natale e il 31 dicembre e così via;
il padre avrà diritto e la facoltà di trascorrere con
7 (sette) giorni d'estate in maniera continuativa, previa comunicazione dei Per_1 lavoro e delle esigenze degli stessi;
-I coniugi dichiarano di essere autonomi e indipendenti economicamente per se stessi rinunciando così a qualsiasi forma di contribuzione. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in 14 febbraio 2015 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra nato a [...] il Parte_1
14.09.1972, C. F.: e ata a GI AL CodiceFiscale_1 Parte_2
Piana (SA) il 21.0 tto nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Po (Anno 2015, Atto n. 2, parte II, Serie C, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi