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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Paolo Dau Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore
Geom. Emilio Zola Esperto
Geom. Daniele Casaleggio Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1185 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Sabina CONTU (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliate a Cagliari, via San Benedetto n. 4, presso lo studio del difensore;
ricorrenti
contro
(C.F. ), residente a [...], località Chiroleo;
CP_1 C.F._4
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti (rassegnate nel ricorso e confermate nell'udienza odierna del
20.5.2025):
1 “a) Accertare e dichiarare la cessazione del rapporto di affitto agrario per scadenza del termine contrattuale, avente titolo nel contratto registrato all'Agenzia delle Entrate il 30 luglio 2015, intercorso tra le parti, e e in qualità di concedenti, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di affittuario. CP_1
b) Per l'effetto, ordinare al resistente l'immediato rilascio del fondo sito in località CP_1
Badu Orane nell'agro di Nuoro, distinto in catasto al F. 50, mapp. 28 - 30 - 737 - 732 - 733, nonché dei due fabbricati censiti al Foglio 50 mappali 735 - 738, libero da persone, animali e cose;
c) Condannare il resistente al pagamento di un'indennità di occupazione dalla data di scadenza del contratto 31.12.2016, fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi con separato giudizio, nonché il ristoro della tassazione dovuta, per l'indennità di occupazione senza titolo, ai fini dell'imposta di registro nella misura del 2%, ai sensi della risoluzione 22 del 1 marzo 2004, Agenzia Entrate;
d) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 11 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 14.11.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, e ha esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2
a. in virtù del contratto stipulato l'11.11.2014 e registrato il 30.7.2015:
i. essi ricorrenti avevano concesso in affitto a il fondo agricolo CP_1
sito a Nuoro, località Badu Orane, censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio
50, mappali 28,30, 737, 732 e 733, nonché i due fabbricati censiti nel N.C.E.U.
al foglio 50, mappali 735 e 738;
ii. la scadenza del contratto era stata fissata al 31.12.2016, data in cui l'affittuario si era impegnato a rilasciare il fondo libero da persone, animali e cose, senza necessità di disdetta, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 4 della Legge
n. 203/1982;
iii. il canone annuo d'affitto era stato stabilito in 6.600,00 euro;
b. nonostante fosse ampiamente spirato il termine di scadenza, il convenuto non aveva rilasciato il fondo;
2 c. il 16.7.2024 essi ricorrenti avevano presentato la domanda di conciliazione dinanzi all' , tentativo non andato a buon fine (documenti 2-3 ricorso); CP_2
d. l'occupazione sine titulo del fondo aveva privato essi ricorrenti della disponibilità di quest'ultimo e, quindi, della possibilità di affittarlo, percependone i relativi canoni.
I ricorrenti hanno quindi concluso domandando l'accertamento dell'avvenuta scadenza del contratto d'affitto stipulato con , la condanna del convenuto al rilascio del CP_1
fondo oggetto di causa, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione (dal 31.12.2016
fino al rilascio), da quantificarsi in separato giudizio, oltre al ristoro della tassazione del 2%
dovuta ai fini dell'imposta di registro sulla predetta indennità.
2. Nell'udienza odierna del 21.5.2025, la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, previa declaratoria di contumacia del convenuto, il Collegio si è
quindi ritirato in camera di consiglio, con successiva lettura del solo dispositivo.
***
3. La domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuta scadenza del contratto oggetto di causa è fondata, sui seguenti rilievi:
a. in virtù dell'art. 4 della Legge n. 203/1982, “In mancanza di disdetta di una delle parti, il
contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente,
di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di
seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del
contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, mentre nel successivo art. 58, comma 1, si legge che “Tutte le norme previste nella presente legge
sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro
nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51”, art. 45,
comma 1, ai sensi del quale “Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati
tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive
3 organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice
competente”;
b. nel paragrafo 2 del contratto d'affitto agrario stipulato tra le parti il 30.11.2015 (doc. 1
ricorso) si legge che “Il contratto decorre dal 11 novembre 2014 con scadenza al 31
dicembre 2016; a tale data l'affittuario renderà la disponibilità del fondo libero da
persone, animali e cose. senza necessità di disdetta alcuna, per quanto indicato in
premesse e in deroga all'art. 4 L. 203/82”, termine di scadenza evidentemente spirato;
c. tale deroga al suddetto art. 4 della Legge n. 203/1982 è valida, laddove dalla prima pagina della pattuizione si apprende che quest'ultima è stata stipulata “presso la sede della
”, nonché come i concedenti fossero assistiti “dalla Controparte_3
Sezione Piccoli e Medi Proprietari della nella persona Controparte_3
della dott.ssa ”, mentre l'affittuario era assistito “dal Sindacato Persona_1
Provinciale Affittuari Conduttori In Economia della Controparte_3
nella persona della dott.ssa ”; Persona_2
d. pur non trascurandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di
contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, che perché si abbia
assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi
in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo
scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge
affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi,
purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine,
probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti
sindacali, del documento negoziale (Cass. n. 199067/2018; Cass. n.14759/2008)” (Cass.
n. 17195/2023), è sufficiente osservare come la previsione del rilascio del fondo al
4 momento della scadenza pattuita e senza necessità di disdetta da parte dei concedenti costituisse clausola avente contenuto agevolmente comprensibile, non necessitando l'affittuario di particolari delucidazioni da parte dei rappresentanti sindacali dai quali era assistito.
4. La domanda di rilascio formulata dai ricorrenti deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
4.1 Nell'art. 2697 c.c. si legge che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
4.2 Con specifico riferimento ai rapporti regolati dalla Legge n. 203/1982, nonostante il termine rilascio ivi impiegato, la pretesa de qua deve essere invero sussunta nell'alveo dell'azine restitutoria, avendo i ricorrenti agito non già in virtù della titolarità del diritto dominicale, bensì
quali concedenti nell'ambito di un rapporto d'affitto, essendo quindi la domanda diretta “ad
ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente
trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il
comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di
proprietario (Cass., Sez. 3, 23/6/2023, n. 18050; Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052)” (tra le tante,
Cass. n. 24736/2024, n. 795/2020, SS.UU. n. 7305/2014).
4.3 Ciò chiarito, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, “chiunque abbia la
disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può
validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio (Cass.,
ord., n. 21853 del 9/10/2020; Cass., ord., n. 30550 del 20/12/2017)” (Cass. n. 6635/2023) e
“quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover
dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il
rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso
titolo per il suo godimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327 – 01)” (tra le tante, Cass. n. 35614/2023, n. 20371/2013, n. 8840/2007, aventi ad oggetto rapporti di comodato,
5 ma espressive di una regola pacificamente applicabile anche ai rapporti d'affitto e di locazione).
4.4 Nel caso in esame i ricorrenti hanno assolto al proprio onere ex art. 2697 c.c., avendo prodotto il contratto d'affitto, contenente la già menzionata previsione della scadenza alla data del
31.12.2016, senza necessità di alcuna disdetta (paragrafo 2), allegando contestualmente il mancato rilascio del fondo da parte dell'affittuario.
4.5 Non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto all'onere di dimostrare che CP_1
la sua detenzione del fondo e dei fabbricati oggetto di causa sia cessata alla scadenza del contratto
(o in un momento successivo).
4.6 Il convenuto deve quindi essere condannato al rilascio del fondo entro il termine della corrente annata agraria, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 150/2011.
5. Dal mancato rilascio del fondo oggetto di causa deriva il diritto di ed Parte_2
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione Parte_1
perpetrata da – avendo i ricorrenti assolto all'onere della prova relativo a tale CP_1
pretesa, allegando specificamente la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento indiretto del fondo, precedentemente concesso in affitto proprio al convenuto, il quale,
non costituendosi in giudizio, non ha peraltro formulato alcuna specifica contestazione in proposito (sul punto Cass. n. 12789/2025, SS.UU. n. 33645/2022) – con decorrenza dalla scadenza del contratto (31.12.2016) e fino al rilascio, ristoro da liquidarsi in separato giudizio, come chiesto dalla parte ricorrente.
Non compete ai ricorrenti, invece, il “ristoro della tassazione dovuta, per l'indennità di
occupazione senza titolo, ai fini dell'imposta di registro nella misura del 2%, ai sensi della
risoluzione 22 del 1 marzo 2004, Agenzia Entrate”, trattandosi di posta (peraltro, ordinariamente gravante su locatore/concedente e conduttore/affittuario in pari misura) in seguito al cui pagamento integrale (o, comunque, superiore alla quota di metà dell'importo dovuto) i medesimi potranno agire in regresso nei confronti del convenuto.
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli
6 artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni CP_1
che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, atteso che tutte le domande formulate dai ricorrenti sono fondate, fatta eccezione per la voce risarcitoria relativa all'imposta di registro sull'indennità di occupazione, la cui incidenza nell'economia complessiva del giudizio si appalesa invero del tutto trascurabile.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n.
11684/2023), con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva (atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto), nonché per quelli della fase decisionale (la causa è stata decisa all'esito della prima udienza senza l'assegnazione di termine per note conclusive, neppure chiesto dalla parte ricorrente), mentre non competono compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività ricompresa nell'elenco contenuto nell'art. 4, comma 5, lett. c del D.M. 55/2014 (pur trattandosi di enumerazione meramente esemplificativa), né ulteriori attività afferenti alla trattazione della causa.
Non compete a ed l'aumento contemplato dall'art. 4, Parte_2 Parte_1
comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
aumento controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la totale sovrapponibilità delle difese articolate nell'interesse dei due ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta che il contratto d'affitto agrario stipulato tra , Parte_2 Parte_1
(concedenti) e (affittuario), registrato il 30.7.2015 ed
[...] CP_1
avente decorrenza dall'11.11.2014, è scaduto il 31.12.2016;
7 b. condanna al rilascio del fondo sito a Nuoro, località Badu Orane, CP_1
censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 50, mappali 28, 30, 737, 732 e 733, nonché
dei due fabbricati censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 50, mappali
735 e 738, entro il termine del 10.11.2025;
c. accerta che e hanno diritto nei confronti di Parte_2 Parte_1
al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di scadenza del CP_1
contratto d'affitto e fino al rilascio, da quantificarsi in separato giudizio;
d. condanna a rimborsare a e ad CP_1 Parte_2 Parte_1
le spese processuali, così liquidate:
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 19,06 per spese di notifica;
€ 3.188,06 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Paolo Dau Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore
Geom. Emilio Zola Esperto
Geom. Daniele Casaleggio Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1185 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Sabina CONTU (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliate a Cagliari, via San Benedetto n. 4, presso lo studio del difensore;
ricorrenti
contro
(C.F. ), residente a [...], località Chiroleo;
CP_1 C.F._4
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti (rassegnate nel ricorso e confermate nell'udienza odierna del
20.5.2025):
1 “a) Accertare e dichiarare la cessazione del rapporto di affitto agrario per scadenza del termine contrattuale, avente titolo nel contratto registrato all'Agenzia delle Entrate il 30 luglio 2015, intercorso tra le parti, e e in qualità di concedenti, e Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di affittuario. CP_1
b) Per l'effetto, ordinare al resistente l'immediato rilascio del fondo sito in località CP_1
Badu Orane nell'agro di Nuoro, distinto in catasto al F. 50, mapp. 28 - 30 - 737 - 732 - 733, nonché dei due fabbricati censiti al Foglio 50 mappali 735 - 738, libero da persone, animali e cose;
c) Condannare il resistente al pagamento di un'indennità di occupazione dalla data di scadenza del contratto 31.12.2016, fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi con separato giudizio, nonché il ristoro della tassazione dovuta, per l'indennità di occupazione senza titolo, ai fini dell'imposta di registro nella misura del 2%, ai sensi della risoluzione 22 del 1 marzo 2004, Agenzia Entrate;
d) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 11 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 14.11.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, e ha esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2
a. in virtù del contratto stipulato l'11.11.2014 e registrato il 30.7.2015:
i. essi ricorrenti avevano concesso in affitto a il fondo agricolo CP_1
sito a Nuoro, località Badu Orane, censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio
50, mappali 28,30, 737, 732 e 733, nonché i due fabbricati censiti nel N.C.E.U.
al foglio 50, mappali 735 e 738;
ii. la scadenza del contratto era stata fissata al 31.12.2016, data in cui l'affittuario si era impegnato a rilasciare il fondo libero da persone, animali e cose, senza necessità di disdetta, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 4 della Legge
n. 203/1982;
iii. il canone annuo d'affitto era stato stabilito in 6.600,00 euro;
b. nonostante fosse ampiamente spirato il termine di scadenza, il convenuto non aveva rilasciato il fondo;
2 c. il 16.7.2024 essi ricorrenti avevano presentato la domanda di conciliazione dinanzi all' , tentativo non andato a buon fine (documenti 2-3 ricorso); CP_2
d. l'occupazione sine titulo del fondo aveva privato essi ricorrenti della disponibilità di quest'ultimo e, quindi, della possibilità di affittarlo, percependone i relativi canoni.
I ricorrenti hanno quindi concluso domandando l'accertamento dell'avvenuta scadenza del contratto d'affitto stipulato con , la condanna del convenuto al rilascio del CP_1
fondo oggetto di causa, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione (dal 31.12.2016
fino al rilascio), da quantificarsi in separato giudizio, oltre al ristoro della tassazione del 2%
dovuta ai fini dell'imposta di registro sulla predetta indennità.
2. Nell'udienza odierna del 21.5.2025, la parte ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, previa declaratoria di contumacia del convenuto, il Collegio si è
quindi ritirato in camera di consiglio, con successiva lettura del solo dispositivo.
***
3. La domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuta scadenza del contratto oggetto di causa è fondata, sui seguenti rilievi:
a. in virtù dell'art. 4 della Legge n. 203/1982, “In mancanza di disdetta di una delle parti, il
contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente,
di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di
seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del
contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, mentre nel successivo art. 58, comma 1, si legge che “Tutte le norme previste nella presente legge
sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro
nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51”, art. 45,
comma 1, ai sensi del quale “Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti
in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati
tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive
3 organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice
competente”;
b. nel paragrafo 2 del contratto d'affitto agrario stipulato tra le parti il 30.11.2015 (doc. 1
ricorso) si legge che “Il contratto decorre dal 11 novembre 2014 con scadenza al 31
dicembre 2016; a tale data l'affittuario renderà la disponibilità del fondo libero da
persone, animali e cose. senza necessità di disdetta alcuna, per quanto indicato in
premesse e in deroga all'art. 4 L. 203/82”, termine di scadenza evidentemente spirato;
c. tale deroga al suddetto art. 4 della Legge n. 203/1982 è valida, laddove dalla prima pagina della pattuizione si apprende che quest'ultima è stata stipulata “presso la sede della
”, nonché come i concedenti fossero assistiti “dalla Controparte_3
Sezione Piccoli e Medi Proprietari della nella persona Controparte_3
della dott.ssa ”, mentre l'affittuario era assistito “dal Sindacato Persona_1
Provinciale Affittuari Conduttori In Economia della Controparte_3
nella persona della dott.ssa ”; Persona_2
d. pur non trascurandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di
contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, che perché si abbia
assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi
in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo
scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge
affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi,
purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine,
probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti
sindacali, del documento negoziale (Cass. n. 199067/2018; Cass. n.14759/2008)” (Cass.
n. 17195/2023), è sufficiente osservare come la previsione del rilascio del fondo al
4 momento della scadenza pattuita e senza necessità di disdetta da parte dei concedenti costituisse clausola avente contenuto agevolmente comprensibile, non necessitando l'affittuario di particolari delucidazioni da parte dei rappresentanti sindacali dai quali era assistito.
4. La domanda di rilascio formulata dai ricorrenti deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
4.1 Nell'art. 2697 c.c. si legge che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
4.2 Con specifico riferimento ai rapporti regolati dalla Legge n. 203/1982, nonostante il termine rilascio ivi impiegato, la pretesa de qua deve essere invero sussunta nell'alveo dell'azine restitutoria, avendo i ricorrenti agito non già in virtù della titolarità del diritto dominicale, bensì
quali concedenti nell'ambito di un rapporto d'affitto, essendo quindi la domanda diretta “ad
ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente
trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il
comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di
proprietario (Cass., Sez. 3, 23/6/2023, n. 18050; Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052)” (tra le tante,
Cass. n. 24736/2024, n. 795/2020, SS.UU. n. 7305/2014).
4.3 Ciò chiarito, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, “chiunque abbia la
disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può
validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio (Cass.,
ord., n. 21853 del 9/10/2020; Cass., ord., n. 30550 del 20/12/2017)” (Cass. n. 6635/2023) e
“quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover
dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il
rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso
titolo per il suo godimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327 – 01)” (tra le tante, Cass. n. 35614/2023, n. 20371/2013, n. 8840/2007, aventi ad oggetto rapporti di comodato,
5 ma espressive di una regola pacificamente applicabile anche ai rapporti d'affitto e di locazione).
4.4 Nel caso in esame i ricorrenti hanno assolto al proprio onere ex art. 2697 c.c., avendo prodotto il contratto d'affitto, contenente la già menzionata previsione della scadenza alla data del
31.12.2016, senza necessità di alcuna disdetta (paragrafo 2), allegando contestualmente il mancato rilascio del fondo da parte dell'affittuario.
4.5 Non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto all'onere di dimostrare che CP_1
la sua detenzione del fondo e dei fabbricati oggetto di causa sia cessata alla scadenza del contratto
(o in un momento successivo).
4.6 Il convenuto deve quindi essere condannato al rilascio del fondo entro il termine della corrente annata agraria, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 150/2011.
5. Dal mancato rilascio del fondo oggetto di causa deriva il diritto di ed Parte_2
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima occupazione Parte_1
perpetrata da – avendo i ricorrenti assolto all'onere della prova relativo a tale CP_1
pretesa, allegando specificamente la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento indiretto del fondo, precedentemente concesso in affitto proprio al convenuto, il quale,
non costituendosi in giudizio, non ha peraltro formulato alcuna specifica contestazione in proposito (sul punto Cass. n. 12789/2025, SS.UU. n. 33645/2022) – con decorrenza dalla scadenza del contratto (31.12.2016) e fino al rilascio, ristoro da liquidarsi in separato giudizio, come chiesto dalla parte ricorrente.
Non compete ai ricorrenti, invece, il “ristoro della tassazione dovuta, per l'indennità di
occupazione senza titolo, ai fini dell'imposta di registro nella misura del 2%, ai sensi della
risoluzione 22 del 1 marzo 2004, Agenzia Entrate”, trattandosi di posta (peraltro, ordinariamente gravante su locatore/concedente e conduttore/affittuario in pari misura) in seguito al cui pagamento integrale (o, comunque, superiore alla quota di metà dell'importo dovuto) i medesimi potranno agire in regresso nei confronti del convenuto.
6. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli
6 artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni CP_1
che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, atteso che tutte le domande formulate dai ricorrenti sono fondate, fatta eccezione per la voce risarcitoria relativa all'imposta di registro sull'indennità di occupazione, la cui incidenza nell'economia complessiva del giudizio si appalesa invero del tutto trascurabile.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia il minimo ordinariamente applicabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M., sul punto, tra le tante, Cass. n.
11684/2023), con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva (atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto), nonché per quelli della fase decisionale (la causa è stata decisa all'esito della prima udienza senza l'assegnazione di termine per note conclusive, neppure chiesto dalla parte ricorrente), mentre non competono compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività ricompresa nell'elenco contenuto nell'art. 4, comma 5, lett. c del D.M. 55/2014 (pur trattandosi di enumerazione meramente esemplificativa), né ulteriori attività afferenti alla trattazione della causa.
Non compete a ed l'aumento contemplato dall'art. 4, Parte_2 Parte_1
comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
aumento controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la totale sovrapponibilità delle difese articolate nell'interesse dei due ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta che il contratto d'affitto agrario stipulato tra , Parte_2 Parte_1
(concedenti) e (affittuario), registrato il 30.7.2015 ed
[...] CP_1
avente decorrenza dall'11.11.2014, è scaduto il 31.12.2016;
7 b. condanna al rilascio del fondo sito a Nuoro, località Badu Orane, CP_1
censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 50, mappali 28, 30, 737, 732 e 733, nonché
dei due fabbricati censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 50, mappali
735 e 738, entro il termine del 10.11.2025;
c. accerta che e hanno diritto nei confronti di Parte_2 Parte_1
al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di scadenza del CP_1
contratto d'affitto e fino al rilascio, da quantificarsi in separato giudizio;
d. condanna a rimborsare a e ad CP_1 Parte_2 Parte_1
le spese processuali, così liquidate:
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 19,06 per spese di notifica;
€ 3.188,06 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
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