Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 18.2.2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1273/2023
TRA
- c.f. e p. iva - in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e per esso il Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Antonello Riccio – c.f. - ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta C.F._1 elettronica certificata: Email_1
- Attrice /Opposta -
E
– c.f. – rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Controparte_1 C.F._2
Penoni - c.f. - ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_3 certificata: Email_2
- Convenuto/Opponente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha proposto opposizione, intrapresa dall' ai sensi dell'art. 521 Controparte_1 Parte_1 bis c.p.c., con verbale di pignoramento di veicoli reg. cron. 80, deducendo: a) l'impignorabilità dell'autovettura ( TG Controparte_2 CodiceFiscale_4
GE538YG, telaio n. VF1RJB00666907954, immatricolata il 11.06.2021, trattandosi di bene indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa;
b) l'illegittimità del pignoramento ai sensi dell'art. 515 c.p.c. per difetto del requisito della sussidiarietà.
2. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 29.9.2023 ha ritenuto la sussistenza di “elementi presuntivi da cui ricavare la natura di bene indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa dell'opponente, ed in particolare, che : a) questi risulta iscritto alla Camera di Commercio quale piccolo pagina 1 di 7
c) è ragionevole ritenere che l'autovettura sia necessaria per il trasporto di piccoli colli ma, soprattutto, per raggiungere le sedi cittadine della clientela e organizzare l'attività burocratica (quale la sottoscrizione di contratti) e il controllo della regolarità della merce, ciò che diventerebbe oggettivamente infattibile con il solo autocarro della lunghezza di 12 metri.
Ha, altresì, evidenziato come l'indisponibilità del veicolo (l'autovettura AU CA), unico di piccole dimensioni in possesso del debitore, fosse idonea a determinare un grave danno all'andamento degli affari dell'impresa (di piccole dimensioni) e, conseguentemente, a mettere in pericolo le esigenze lavorative alla cui tutela la norma è preposta e che, pertanto, il veicolo, in relazione alle predette esigenze e sulla base di una valutazione sommaria, risulta indispensabile, non apparendo né sovrabbondante, né meramente e solamente connotato da un requisito di utilità.
Infine, ha evidenziato come il creditore opposto, per stessa sua ammissione, non aveva provveduto alla ricerca di ulteriori beni utili al soddisfacimento delle proprie ragioni, né l'esistenza di un bene icto oculi impignorabile, quale l'autocarro dell'impresa, dal valore certamente e di gran lunga superiore a quello del bene pignorato, è idonea ad assicurare il rispetto del limite di pignorabilità nella misura di un quinto, in quanto è onere del creditore dimostrare la preventiva escussione di (tutto) il patrimonio del debitore e l'insufficienza del medesimo a soddisfare le proprie ragioni, quale condizione di corretta instaurazione del procedimento esecutivo.
Ha, conclusivamente, sospeso l'esecuzione forzata con riferimento al bene pignorato costituito dal veicolo
MA AU CA ( TG GE538YG, telaio n. Controparte_2 CodiceFiscale_4
VF1RJB00666907954, e fissato termine sino al 31.10.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2023 l ha introdotto il giudizio Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione, evidenziando come:
- gli elementi offerti in sede sommaria non sono idonei ad integrare la prova della natura indispensabile del bene pignorato all'esercizio dell'attività di impresa;
- lo stesso opponente ha a disposizione l'autocarro AU Trucks targato FL975XR per lo svolgimento della propria attività;
- la necessità di utilizzare il veicolo AU CA per raggiungere la sede di lavoro, evidenzia la mera utilità e non la necessarietà del veicolo per lo svolgimento dell'attività; sul punto, ha aggiunto che il ricorrente potrebbe raggiungere da casa la sede della ditta con piccolo autocarro PIAGGIO
S85LPR TRME di cui pure ha la disponibilità.
Ha, altresì, evidenziato come non sussiste l'obbligo di procedere prima all'esecuzione su beni non strumentali, perché il pignoramento ex art. 521-bis c.p.c. per definizione non prevede l'intervento pagina 2 di 7 dell'ufficiale giudiziario, né il debitore ha indicato alcun bene su cui il pignoramento (fisico) avrebbe dovuto o dovrebbe cadere e che, pertanto, in assenza di altri beni, il pignoramento è valido ed efficace in quanto il valore dell'autovettura sembra rappresentare una quota inferiore a 1/5 dei beni relativamente impignorabili.
4. Si è costituito l'opponente, il quale ha esposto: Controparte_1
- di essere titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, corrente in Vignone (VB), via Motte, 12, P.Iva , CF e di svolgere attività di autotrasporti P.IVA_2 C.F._2
c/ terzi con automezzi di massa fino a 6.000 kg e superiore a 6000 kg.;
- di svolgere la propria attività con prevalenza del proprio lavoro, assumendo la qualifica di piccolo imprenditore, tipica di coloro che, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, ´esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- che l'autovettura MA AU CA E-Tech IN HY (RJBHH2MM4UA08A5010) TG
GE538YG, telaio n. VF1RJB00666907954, immatricolata il 11.06.2021, acquistata ed intestata dalla ditta individuale di cui il sig. è titolare e inserita tra i beni strumentali dell'azienda come CP_1 provato dal registro dei beni ammortizzabili;
- che il bene strumentale oggetto del presente giudizio è stato acquistato dall'impresa perché necessario allo svolgimento dell'attività nell'arco di più esercizi, in sostituzione della precedente autovettura ormai vetusta e non più recuperabile;
- che l'ulteriore unico altro mezzo strumentale a disposizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa è costituito da un autocarro per trasporto di cose, MA AU Trucks Prem 6x2
450.26/75 di elevate dimensioni (lunghezza 12 metri – larghezza 2,550 metri), non adatto per il trasporto di limitate quantità di merci e per le attività ulteriori e indispensabili di raggiungimento della clientela al fine dell'organizzazione dell'attività di impresa;
- che l'autovettura AU CAe, non è solo indispensabile per il raggiungimento della sede lavorativa (circa 20 km da Casale Corte Cerro a Vignone), da dove partono le spedizioni e ove è ricoverato l'autocarro utile al trasporto delle stesse, ma soprattutto per il trasporto di merci di piccolo taglio e dimensione, e per lo svolgimento delle attività di organizzazione dell'attività lavorativa, di contatto con la clientela al fine di poter raggiungere la sede delle ditte per la stipulazione dei contratti e la relativa regolamentazione e controllo preventivo delle merci;
- che la propria impresa opera su tutto il territorio nazionale e utilizza per il trasporto merci, i base alla quantità dei colli e al peso nonché al luogo di destinazione, alternativamente l'autocarro e l'autovettura, inoltre per le attività burocratiche e organizzative, che esulano dal trasporto di merce, ha la necessità di poter usufruire di un mezzo idoneo per spostarsi da un luogo ad un altro che gli permetta di avere accesso alle sedi della clientela anche in città, cosa che non potrebbe fare con un mezzo di 12 metri;
pagina 3 di 7 - che il veicolo pignorato non solo è strumentale all'attività, ma anche indispensabile, non essendo presente altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche, nè avendo nemmeno possibilità di provvedere ad un nuovo acquisto, avendo in essere il finanziamento richiesto per l'acquisto del veicolo pignorato e che perdita di tale bene comporterebbe un evidente pregiudizio alla capacità di produzione del reddito dell'impresa.
5. Confermata l'udienza fissata in citazione, le parti hanno depositato memorie integrative.
All'udienza del 12.1.2024 sono state ammesse le prove orali articolate dalla parte opponente ai capitoli 9-5-
26 e la causa è stata rinviata al 19.3.2024 per l'escussione dei testi.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al
18.2.2025 e, all'esito della discussione, riservata in decisione.
6. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili.
Il terzo comma di tale previsione prevede: “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito”.
Dalla norma si desume che i mezzi di lavoro, ossia le automobili e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriali o alla professione, possono essere pignorabili solo fino a massimo un quinto e sempre a condizione che il creditore non abbia trovato altri beni utili per il pignoramento.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta dall'opponente e dall'istruttoria orale svolta risulta che:
- l'opponente è titolare di impresa individuale, corrente in Vignone (VB), via Motte, 12, P.Iva
, CF e che svolge attività di autotrasporti c/ terzi con P.IVA_2 C.F._2 automezzi di massa fino a 6.000 kg e superiore a 6000 kg. (doc. b - 2);
- la vettura AU CA E-Tech Plug-in HY TG GE538YG è inserita nei beni ammortizzabili
(doc. b - 5);
- per lo svolgimento della propria attività, l'opponente utilizza anche l'autocarro MA AU
Trucks Prem 6x2 450.26/75 (doc. b7).
Non risulta specificamente contestato che il primo ha una portata di circa 125/150 quintali (12.500 kg), mentre la seconda ha una portata di circa 4,2 quintali (421 kg).
Tanto premesso, l' ha introdotto il giudizio di merito, ritenendo non integrata la Parte_1 prova che il veicolo AU CA costituisca un mezzo indispensabile all'opponente per l'esercizio dell'attività di impresa.
pagina 4 di 7 Le contestazioni dell' risultano superate all'esito dell'istruttoria svolta, dovendosi Parte_1 integralmente confermare, anche alla luce delle testimonianze assunte e dell'ulteriore documentazione prodotta dall'opponente, le motivazioni già espresse dal Giudice dell'esecuzione.
L'argomento in forza del quale l'opponente potrebbe utilizzare l'autocarro AU Trucks per lo svolgimento della propria attività, e che il veicolo AU CA non è, invece, essenziale, è infondato.
I testi escussi hanno confermato che il primo mezzo viene impiegato dall'opponente per il trasporto di elevate quantità di merce, mentre il secondo è impiegato per il trasporto di quantità più ridotte, nonché per lo svolgimento di tutte le attività ulteriori, quali il raggiungimento delle sedi cittadine della clientela,
l'organizzazione burocratica dell'attività e il preventivo controllo della regolarità della merce.
Il teste , che si occupa della contabilità dell'azienda del sig. ha dichiarato: “per lo Testimone_1 CP_1 svolgimento della sua attività, utilizza principalmente il camion;
ha anche un automezzo della AU, confermo che è il modello CA, non ricordo la targa”. Ha altresì confermato che il veicolo viene utilizzato “quando deve andare da qualche cliente per contrattare il prezzo, quando deve ritirare piccoli beni;
per organizzazione della logistica, va a prendere i pacchi con la macchina, li porta al deposito dove ha il camion e, una volta accumulati più pacchi, parte il camion. Se non riesce
a fare il cumulo allora esegue il trasporto con la macchina. Lo so perché me lo dice e anche perché l'ho visto. L'automezzo ha la scheda carburante, che serve per fare la benzina. La scheda carburante emette una fattura”.
Il teste ha dichiarato: “Lo vedo quando lavora, so che ha un camion di dodici metri e ha una Testimone_2 macchina AU CA. La utilizza per le ordinazioni, perché a volte si tratta di cose di peso limitato, soprattutto quando ritira i pacchi per la sbs ogni settimana, trattandosi di materiali di telefonia. Tante volte in estate va in macchina. La macchina la utilizza anche quando va alla ditta Piazza di Gravellona per la consegna delle pellicole che servono per le cassette di plastica prodotte dalla ditta;
oppure quando deve andare a Nord Ossola, per i contratti o per la consegna dei ferri;
va su prende i ferri e li carica con altre cose. Aggiungo che il Sig. abita a Casale Corte Cerro e il camion ce l'ha a CP_1
Verbania, per cui la AU la utilizza anche per venire a Verbania”. Alla domanda dell'Avv. Riccio ha risposto:
“lo vedo sempre con la AU, sono sicura che non ha altre macchine”.
Dai DDT depositati da parte opponente (doc. e) si evince che l'opponente trasporta anche merci con peso limitato ed è del tutto inverosimile, come già osservato dal Giudice della fase sommaria, che l'autocarro
Trucks, in ragioni delle relative dimensioni, possa essere utilizzato dall'opponente per tali quantitativi.
Dall'elenco spedizioni (doc. e, foto 55-03-2) e dal numero di DDT prodotti, si evince che l'utilizzo dell'auto per l'attività di autotrasporti, non è sporadico, ma frequente. CP_2
Discende, alla luce di quanto sopra, che tale mezzo in relazione alle predette esigenze, risulta indispensabile, non apparendo, né sovrabbondante, né connotato da un requisito di mera utilità.
L'ulteriore argomento dell' in forza del quale l'opponente potrebbe utilizzare gli altri Parte_1 beni a sé intestati non è fondato.
pagina 5 di 7 Invero, gli ulteriori beni mobili indicati dall' risultano intestati al sig. ma non sono in Pt_1 CP_1 dotazione all'impresa.
Peraltro, i motocicli non possono assolvere ad una funzione di trasporto, mentre l'ulteriore veicolo Piaggio, per quanto riferito dalla parte opponente è inidoneo a qualsiasi utilizzo e, in ogni caso, non è utilizzato per l'esercizio dell'attività di impresa, come riferito concordemente dai testi, che hanno confermato che l'opponente utilizza solo i due veicoli AU sopra citati.
Alla luce di quanto sopra, risulta confermata la valutazione operata in sede sommaria dal Giudice dell'esecuzione, in quanto l'indisponibilità del veicolo (l'autovettura AU CA), unico di piccole dimensioni in possesso della ditta, è idonea a determinare un grave danno all'andamento degli affari dell'impresa dell'opponente e, conseguentemente, a mettere in pericolo le esigenze lavorative alla cui tutela la norma è preposta.
Accertato che si tratta di bene indispensabile all'esercizio dell'attività aziendale, l non ha Pt_1 dimostrato la sussistenza del presupposto per il pignoramento del veicolo, ossia la insufficienza degli altri beni dell'opponente alla soddisfazione del credito, come previsto dall'art. 515 comma 3 c.p.c.
Invero, come già rilevato dal Giudice dell'esecuzione, manca del tutto la prova dell'assenza di altri beni e crediti, nel patrimonio dell'opponente, che consentano di ottenere la soddisfazione del credito.
Alcunché ha allegato l' in relazione ai crediti verso terzi, alle disponibilità presenti sui conti correnti Pt_1 personali e/o aziendali, né in merito al presumibile valore di realizzo degli ulteriori veicoli dell'opponente, indicati nell'atto di citazione.
L'opposizione deve essere pertanto accolta, stante l'impignorabilità del veicolo MA AU CA E-
Tech IN HY (RJBHH2MM4UA08A5010) TG GE538YG, telaio n. VF1RJB00666907954 ai sensi dell'art. 515 comma 3 c.p.c. e l'assenza di prova che il presumibile valore di realizzo degli altri beni non sia sufficiente alla soddisfazione del credito.
7. Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto:
1. del difetto di coordinamento normativo tra la previsione di cui all'art. 515 comma 3 c.p.c. – che fa riferimento al pignoramento eseguito nelle forme dell'arto 518 c.p.c. – e la previsione dell'art. 521 bis c.p.c. - che prevede una forma di pignoramento in cui non è previsto l'intervento dell'ufficiale giudiziario, né l'interpello del debitore;
2. della circostanza che la indispensabilità del veicolo all'esercizio dell'attività di impresa ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria;
3. del rilievo per cui il credito azionato dall' è risalente e Parte_1 incontestato e non risultano iniziative del debitore volte alla soddisfazione del predetto credito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 6 di 7 a. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'impignorabilità del veicolo MA AU
(RJBHH2MM4UA08A5010) TG GE538YG, telaio n. Controparte_2
VF1RJB00666907954.
b. Compensa integralmente le spese di lite.
Verbania, 18.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Vittoria Mingione
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