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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2683/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 12:45 innanzi al dott. Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. FRAU ALESSANDRO;
Parte_1
nessuno per . Controparte_1
L'avv. Frau dà atto di aver depositato telematicamente nota spese, non ancora visibile nel fascicolo telematico, che dimette in copia.
Il Giudice invita la parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Frau precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione e chiede la liquidazione delle spese di lite come da nota dimessa.
Inoltre, discute oralmente la causa riportandosi a tutte le argomentazioni e ai documenti dimessi.
L'avv. Frau chiede al Giudice di essere esonerato dall'attesa della lettura del dispositivo.
Il Giudice, previa autorizzazione al difensore dell'attore come richiesta, si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 13:20.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2683/2024 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Frau giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), Corte delle
Rose n. 50;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
p.i. P.IVA_1
- convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
pagina 2 di 8 Nel merito:
- accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 15300196316 (ora 765272409) ” sottoscritta tra il Parte_2
signor ed (ora in relazione all'evento occorso in data 24.7.2023 e descritto Parte_1 CP_2 Controparte_1
nell'atto di citazione, ed accertare che il credito spettante al signor a titolo di indennizzo assicurativo ammonta ad Parte_1
€ 29.450,00 (già al netto della franchigia) o la diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
- conseguentemente condannarsi (CF.: e P. Iva: – Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
indirizzo pec: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Email_1
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, a pagare al signor la somma di € 29.450,00 (già al netto della Parte_1
franchigia), o quella diversa anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali anche con riferimento al procedimento di mediazione, oltre ad accessori come per legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 29.450,00, oltre
[...]
interessi, in virtù della polizza assicurativa n. 15300196316 (oggi n. 765272409), Parte_2
sottoscritta dal ricorrente con l'allora in data 8.4.2011. CP_3
Il signor deduceva infatti che, in data 24.7.2023, si verificava un fenomeno meteorologico di Pt_1
grandine che causava ingenti danni alla facciata, alla grondaia e alle fioriere della propria abitazione, sita in
San Pietro di Feletto, via Albino Luciani n. 27.
pagina 3 di 8 L'odierno attore provvedeva dunque, nel rispetto dei termini di legge, a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa, in ragione del fatto che la polizza assicurativa da lui sottoscritta prevedeva la copertura anche per i danni atmosferici.
Pur a fronte dell'apertura del sinistro e dell'intervento del tecnico incaricato dalla compagnia assicuratrice, quest'ultima non forniva alcuna informazione circa le modalità e il quantum dell'indennizzo.
Di talché, in data 16.8.2023, al fine di evitare l'aggravio dei danni, l'attore comunicava via mail il preventivo di spesa per i lavori di ripristino.
A fronte del continuo mancato riscontro di il signor procedeva, nel mese di settembre, ad CP_1 Pt_1
affidare l'incarico di ristrutturazione alla ditta di Vittorio Veneto che, una volta terminati i lavori, Parte_3
emetteva fattura per complessivi € 25.850,00.
L'attore, dopo un'ulteriore richiesta a in data 26.10.2024, si determinava a saldare la fattura per CP_1
poi richiederne l'indennizzo in aggiunta all'importo di € 600,00 per le fioriere e di € 3.000,00 – quantificati in via equitativa – per le grondaie (per un totale di € 29.450,00).
Solo in data 15.11.2023 la compagnia assicuratrice, dopo ripetuti solleciti, offriva mediante atto di liquidazione amichevole una somma complessiva pari a € 11.880,00 (innalzata poi ad € 15.000,00) che l'attore, considerandola non satisfattiva, non accettava.
A fronte dell'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, il signor agiva in giudizio nei Pt_1
confronti di che, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e pertanto ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione il Giudice accoglieva le istanze istruttorie dell'attore e rinviava il procedimento alla successiva udienza del 4.3.2025 per l'escussione dei testi, all'esito della quale la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 9.4.2025 il procuratore dell'attore precisava le proprie conclusioni, discuteva oralmente la pagina 4 di 8 causa ed il Giudice pronunciava il presente provvedimento ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'operatività della polizza
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'attore ha documentato l'esistenza della polizza assicurativa
[...]
” n. 15300196316 (oggi n. 765272409) stipulata con (già ) per Parte_2 Controparte_1 CP_3
l'assicurazione della propria abitazione sita in San Pietro di Feletto (TV), via Albino Luciani n. 27, (doc. 2).
Detta polizza era attiva alla data del sinistro (avvenuto in data 24.7.2023) ed era stata stipulata a copertura dei danni all'abitazione anche da eventi atmosferici (cfr. doc. 2, clausola speciale 1501).
Il signor ha altresì fornito la prova di aver immediatamente effettuato la denuncia del sinistro Pt_1
mediante apposito modulo comunicato via mail a in data 25.7.2023 (doc. 5). CP_1
Tali circostanze, che attestano l'operatività della polizza con riferimento al sinistro per cui è causa, devono considerarsi debitamente documentate e, a quanto consta, nemmeno mai contestate stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice, contumace nel presente giudizio.
2) Sulla prova del sinistro e sui danni indennizzabili
Attraverso la documentazione prodotta e l'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento, è stato possibile appurare le circostanze dedotte ed allegate dall'attore nel proprio atto introduttivo, così confermando la dinamica del sinistro e i conseguenti danni ivi descritti.
È infatti provato che, in data 23.7.2023, la zona del Trevigiano sia stata interessata da un violento fenomeno atmosferico di grandine che ha colpito l'abitazione del signor in San Pietro di Feletto Pt_1
(TV), causando ingenti danni.
Non è controversa nemmeno la natura dei danni cagionati dalla grandine, come emerso in sede di istruttoria orale e dimostrato dalle riproduzioni video e fotografiche prodotte dall'attore: grave danneggiamento della facciata ovest dell'immobile, ammaccamento delle grondaie e deterioramento di tre pagina 5 di 8 fioriere.
Per tali motivi, a fronte del mancato riscontro della compagnia assicuratrice alla denuncia di sinistro e alle successive e-mail, in particolare a quella del 16.8.2023, avente ad oggetto il preventivo di € 22.500,00 per i lavori di ripristino della facciata (doc. 7), il signor procedeva all'incarico dei lavori per i quali, in data Pt_1
29.9.2023, veniva emessa fattura dalla ditta De MA MA per complessivi € 25.850,00 (doc. 8).
Il signor , dopo aver nuovamente sollecitato la compagnia di assicurazioni, in data 26.10.2024, Pt_1
provvedeva mediante bonifico bancario al saldo della fattura (doc. 12).
Dalle mail della compagnia assicuratrice in atti si evince che la stessa, mediante l'intervento del proprio tecnico, abbia rilevato la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, ridimensionandone tuttavia la quantificazione.
Infatti, con atto di liquidazione amichevole, parte convenuta ha riconosciuto un importo indennizzabile pari a € 11.880,00 (doc. 13) poi aumentato, in sede di mediazione, a € 15.000,00 (doc. 19).
L'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento ha permesso di ritenere raggiunta la prova del quantum dei danni cagionati dall'evento atmosferico alla facciata dell'abitazione.
All'udienza del 4.3.2025 il teste MA de MA, titolare dell'omonima ditta che ha effettuato i lavori di ripristino, ha dichiarato che i danni alla facciata, da ricondursi alla grandine, dovevano considerarsi irreparabili (“anche in fase preventiva, per verificare se ci fossero stati danni ingenti, ho fatto una campionatura e si vedeva chiaramente che il danno era irreparabile, se non intervenendo totalmente sulla struttura”) e ha altresì confermato che tutte le voci di spesa elencate nella fattura avessero ad oggetto il ripristino della facciata.
La portata dei danni da grandine è stata descritta anche dal teste , il quale ha precisato di Testimone_1
averli visti personalmente (“ci eravamo visti fatalità qualche mese prima e la casa era a posto, poi ho visto l'immobile qualche giorno dopo la grandinata e confermo che la foto rappresenta lo stato dei luoghi dopo l'evento atmosferico”).
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda pagina 6 di 8 attorea di indennizzo della somma corrisposta all'impresa edile per i lavori di ripristino della Parte_3
facciata della propria abitazione, pari a complessivi € 25.850,00.
Lo stesso non può dirsi invece per le ulteriori poste di danno riguardanti le fioriere e le grondaie di cui parte attrice ha richiesto per le prime un indennizzo di € 600,00 euro (pari al prezzo di listino di € 200,00 a fioriera) e per le seconde di € 3.000,00, da liquidarsi in via equitativa, senza tuttavia provvedere al relativo onere probatorio.
Il signor si è infatti limitato a depositare le sole fotografie dei danni asseriti senza alcuna Pt_1
contestualizzazione né prova circa l'ammontare effettivo del danno patrimoniale patito (esborso per l'acquisto di nuove fioriere e grondaie o per un'eventuale riparazione) e, per tale motivo, la propria pretesa sul punto non può trovare accoglimento.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e valori minimi per la fase decisionale, per l'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'evento atmosferico del 24.7.2023, l'importo di
[...]
€ 25.850,00 oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 750,22 per anticipazioni, € 4.668,00 per compensi (comprensivi anche della fase di pagina 7 di 8 mediazione), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 9 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
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