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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 18/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 767/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Verbale d'udienza
All'udienza del 18.6.2025 avanti al G.I. dott. Claudio Michelucci compaiono:
l'avv. D'AMICO per la parte ricorrente la dott.ssa TANGORRA per delega del dott. per Per_1 Parte_1
L'avv. D'AMICO si riporta alle note depositate ed evidenzia che non vi è prova – prova a carico Con dell' - che il lavoratore trovato all'interno del cantiere stesse operando come lavoratore subordinato della al contrario lo stesso risulta socio e amministratore delle Parte_2 CP_2
e risulta dalle buste paga pagato per l'intero mese di febbraio dalla stessa indizi perché la CP_2 presenza nel cantiere non si ricollegasse ad un rapporto di dipendenza con la ricorrente. Anche nelle Cont sue dichiarazioni il a presente di avere fatto una visita in precedenza come socio della Tes_1
a riprova che agisse per tale impresa: non è provato pertanto che si versi nell'ipotesi di lavoro sommerso. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
La dott.ssa TANGORRA si riporta alla comparsa e alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il G.I. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il G.I.
dott. Claudio Michelucci
N. 767/2024 (+ 775/2024) R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 6 IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Dott. Claudio Michelucci ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 767/2024 e 775/2024 promosse da:
(C.F. ), corrente in Biella, via Galimberti 17, in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e in proprio (C.F. Parte_3
) residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Giuseppe D'amico ed elettivamente domiciliati in Biella, alla Via Palazzo di Giustizia 4, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
OPPONENTI
contro
, (c.f. Controparte_3
) in persona del capo pro tempore, Dott. , che lo rappresenta e difende in P.IVA_2 Controparte_4 giudizio, elettivamente domiciliato in Omegna Via IV Novembre 37,
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusione delle parti
Parte opponente:
“IN VIA PRINCIPALE Annullare l'ordinanza impugnata e il presupposto atto di accertamento per i motivi esposti. Spese rifuse. IN VIA SUBORDINATA Ridurre al minimo la sanzione irrogata e, tenuto conto dell'avvenuto versamento di Eur 500,00, determini la sanzione residua in Euro 1.300,00. Spese compensate. IN ULTERIORE SUBORDINE Riformare l'ordinanza impugnata riducendone l'importo di Euro 500,00. Spese compensate”
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Sig. Giudice adito, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta dal ricorrente, perché tutte infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti, e confermare l'ordinanza ingiunzione n. 31/OI/2024 e n. 31bis/OI/2024 del 18.06.2024, dell'importo complessivo di Euro 3.633,94. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs.149/2015.”
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso originariamente iscritto nel ruolo lavoro, e la Parte_3 [...]
(quale obbligata in solido) proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_2 ingiunzione nn. 31/OI/2024 e 31bis/OI/2024, con le quali l' Parte_4
intimava il pagamento della sanzione di € 3.633,94, per la violazione
[...] dell'art. 3 comma 3 del d.l. 12/2002 (disposizioni in materia di lavoro irregolare) in quanto in data,
27.02.2023, durante un accesso nel cantiere di Stresa, via Umberto I n. 53, era stato trovato intento al lavoro con gli altri dipendenti della non Controparte_5 Persona_2 regolarmente assunto.
Parte opponente osservava che era socio di altra società, la con contratto di Testimone_2 CP_2
Co.Co.Co., regolarmente pagato e con posizione contributiva regolare, per cui non poteva essere considerato lavoratore “in nero” della Riteneva irrilevante che il giorno stesso, la Parte_2 avesse assunto il signor e pagato il 20% della sanzione come consentito Controparte_5 Tes_1 dall'art. 14 comma 11 d.lgs. 81/2008, avendovi provveduto solo per ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'attività. In ogni caso, citando giurisprudenza, osservava che la norma la cui violazione veniva contestata poteva trovare applicazione solo nel caso di lavoratori assolutamente sconosciuti all'amministrazione, mentre alcuna sanzione potrebbe essere comminata per questioni relative alla natura del rapporto di lavoro e alla qualificazione del lavoratore, ancorché gli organi ispettivi ritengano sussistere un rapporto di lavoro subordinato invece di altre tipologie di lavoro (es: collaboratore coordinato continuativo a progetto): nella specie non era dubbio che Persona_2 avesse già un rapporto di lavoro con altro soggetto e che fossero regolarmente versati i suoi contributi Cont dalla diversa società .
Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta ovvero di ridurre l'importo sanzionato ai minimi edittali tenendo conto altresì della somma già versata ai sensi dell'art. 14 comma 11 d.lgs. 81/2008.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Al presente veniva riunito altro fascicolo (n. 775/2024) iscritto direttamente nel ruolo contenzioso sulla base di ricorso identico a quello originariamente iscritto al ruolo lavoro e trasmigrato nel ruolo contenzioso.
La causa istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata discussa e decisa mediante la pronuncia pagina 3 di 6 della presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione proposta è infondata quanto alla richiesta di annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte mentre può trovare accoglimento con riferimento alla domanda subordinata di rideterminazione della sanzione.
In sede di accesso ispettivo in data 27.2.2023 presso il cantiere di Stresa della , Parte_2 gli ispettori del lavoro rinvenivano , intento nella posa della pavimentazione Persona_3 esterna insieme ad altri due lavoratori della (vd. verbale di primo accesso n. 20- Controparte_5
27/Inail del 27.02.2023 - doc. 4 parte resistente).
Venivano acquisite le dichiarazioni del predetto lavoratore e di socio della Società Testimone_3
”. Parte_2
Si legge nella dichiarazione resa da “oggi è il primo giorno che sono venuto per il Persona_2 cantiere a Stresa, a lavorare per conto dell' impresa di Roasio (VC). Mancava una Parte_2 persona nel cantiere per fare la pavimentazione dell'albergo La Palma. Sono venuto con il furgone con
e gli altri dipendenti. Non ho stabilito compiutamente la paga in quanto è un lavoro di Pt_2 emergenza e mi hanno chiamato in emergenza non essendoci un altro loro dipendente. Sono altresì socio della SDC srls di Brusnengo (BI), con la quale faccio pavimentazione di pietra. Oggi qui in cantiere ho utilizzato l'attrezzatura secchiello, mazza di gomma ecc. di proprietà dell'impresa
. Io non ho in questo cantiere attrezzatura minuta. Come socio dell'impresa ho fatto una visita Pt_2 medica tempo fa (non ricordo quando)”.
Il contenuto della dichiarazione è perfettamente sovrapponibile a quelle di rese Testimone_3 egualmente nell'immediatezza: “sono socio della In questo cantiere stiamo svolgendo Parte_2 posa di pavimentazione esterna all'Hotel La Palma a seguito di subappalto con la Società Bellani srl.
Nel cantiere, oltre me oggi sono presenti altri 3 operai, Relativamente al sig. Persona_3
preciso che da oggi è venuto a lavorare in qualità di operaio in cantiere in quanto mi
[...] mancava un operaio. Non è ancora in regola ma provvederò immediatamente a regolarizzarlo”.
Perfettamente compatibile con il quadro descritto dalle dichiarazioni assunte è la condotta successiva della società che ha provveduto alla immediata regolarizzazione di mentre la Persona_2 ricostruzione offerta in sede di ricorso, ovverosia che tale regolarizzazione sia avvenuta al solo scopo di evitare la sospensione dell'attività sconta evidentemente il sospetto di essere una ricostruzione a posteriori di un comportamento cui altrimenti non può che attribuirsi esplicito significato confessorio;
non sono stati portati, però, elementi per smentire l'inserimento dell'interessato per il giorno di controllo nell'attività della società . Pt_2
pagina 4 di 6 In particolare, le dichiarazioni assunte sono chiare sul fatto che tesse lavorando alla posa Tes_1 della pavimentazione esterna, specifico oggetto dell'appalto alla e in Parte_2 sostituzione di un operaio della stessa che era assente: sulla base delle predette dichiarazioni, pertanto,
l'opera prestata dal non può che ricondursi ad una prestazione eseguita direttamente a Tes_1 favore della ricorrente e resa in termini analoghi a quella del lavoratore dipendente sostituito.
Non si ritiene di condividere neppure il diverso argomento in diritto sostenuto da parte ricorrente laddove esclude che possa trovare applicazione il regime sanzionatorio dell'art. 3 comma 3 del d.l.
12/2002 quando il lavoratore non sia sconosciuto all'Amministrazione avendo un diverso rapporto di lavoro regolare, in quanto non rileva la posizione nei confronti di un diverso soggetto datore di lavoro bensì l'omessa comunicazione preventiva da parte del soggetto che si avvale delle prestazioni oggetto di controllo. In altri termini per escludersi l'applicabilità della sanzione deve trattarsi di una diversa qualificazione giuridica al rapporto posto in essere già denunciato e non, come nella specie, di un rapporto di lavoro rimasto sconosciuto alla Pubblica Amministrazione.
In definitiva, la sussistenza del fatto deve ritenersi provata sulla base di quanto rilevato dagli ispettori e dalle dichiarazioni dell'interessato: la presenza del lavoratore all'interno del cantiere intento al lavoro deve ritenersi espressione dell'impiego del lavoratore come dipendente per il fatto stesso che lo stesso sostituisse altro operaio assente.
Può invece trovare accoglimento la domanda di riduzione della sanzione, proposta in via di subordine,
e ciò in considerazione, da un lato, della genericità delle motivazioni contenute nell'atto impugnato, ove non vi è alcuna indicazione dei motivi posti a base della determinazione dell'ammontare della sanzione e per cui si è applicata una sanzione superiore al minimo;
dall'altro, alla luce delle circostanze concrete del fatto (attività prestata da un solo lavoratore per un solo giorno con immediata regolarizzazione).
Alla luce di tali circostanze appare congrua la determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore nel minimo di legge, pari ad euro 1.800,00.
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di tenere conto ai fini della determinazione della sanzione amministrativa dell'avvenuto versamento di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 14 comma 11 d.lgs.
81/2008, in quanto la sospensione dell'attività del cantiere attiene più generalmente al riscontrato pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la somma pagata parzialmente ai fini della revoca del provvedimento di sospensione non riveste la natura di sanzione amministrativa, trattandosi di una mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell'attività sospesa, specificando, altresì, il comma 12 della stessa norma che “È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti”. pagina 5 di 6 In punto spese, deve osservarsi che la riduzione della sanzione applicata non è sufficiente a determinare in capo all' la soccombenza: “Quando con ordinanza - ingiunzione sia stata irrogata CP_6 una sanzione amministrativa, e tale sanzione sia stata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazione non può ritenersi soccombente, così come non è configurabile soccombenza, neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale” (Cass. civ. sez. lav., 21/04/2004, n.7638).
Le spese di lite tenuto conto dell'esito della lite possono essere compensate pertanto nella misura del
50%, ponendo la residua frazione a carico delle parti ricorrenti, con liquidazione come da dispositivo effettuata già tenuto conto della riduzione di cui all'art. 9 legge 149/15
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 767/2024 e 775/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_3 [...] ridetermina l'importo della sanzione amministrativa dovuta in relazione alla Parte_2 violazione contestata con le ordinanze-ingiunzione opposte nel minor importo di € 1.800;
- rigetta nel resto i ricorsi proposti.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all' Controparte_7 le spese di lite per la residua frazione, che liquida, già tenuto conto della riduzione di cui
[...] all'art. 9 legge 149/15, in € 680,04 per competenze, oltre accessori di legge.
Verbania, 18.6.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI VERBANIA
Verbale d'udienza
All'udienza del 18.6.2025 avanti al G.I. dott. Claudio Michelucci compaiono:
l'avv. D'AMICO per la parte ricorrente la dott.ssa TANGORRA per delega del dott. per Per_1 Parte_1
L'avv. D'AMICO si riporta alle note depositate ed evidenzia che non vi è prova – prova a carico Con dell' - che il lavoratore trovato all'interno del cantiere stesse operando come lavoratore subordinato della al contrario lo stesso risulta socio e amministratore delle Parte_2 CP_2
e risulta dalle buste paga pagato per l'intero mese di febbraio dalla stessa indizi perché la CP_2 presenza nel cantiere non si ricollegasse ad un rapporto di dipendenza con la ricorrente. Anche nelle Cont sue dichiarazioni il a presente di avere fatto una visita in precedenza come socio della Tes_1
a riprova che agisse per tale impresa: non è provato pertanto che si versi nell'ipotesi di lavoro sommerso. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
La dott.ssa TANGORRA si riporta alla comparsa e alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il G.I. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il G.I.
dott. Claudio Michelucci
N. 767/2024 (+ 775/2024) R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 6 IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Dott. Claudio Michelucci ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 767/2024 e 775/2024 promosse da:
(C.F. ), corrente in Biella, via Galimberti 17, in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e in proprio (C.F. Parte_3
) residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Giuseppe D'amico ed elettivamente domiciliati in Biella, alla Via Palazzo di Giustizia 4, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
OPPONENTI
contro
, (c.f. Controparte_3
) in persona del capo pro tempore, Dott. , che lo rappresenta e difende in P.IVA_2 Controparte_4 giudizio, elettivamente domiciliato in Omegna Via IV Novembre 37,
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusione delle parti
Parte opponente:
“IN VIA PRINCIPALE Annullare l'ordinanza impugnata e il presupposto atto di accertamento per i motivi esposti. Spese rifuse. IN VIA SUBORDINATA Ridurre al minimo la sanzione irrogata e, tenuto conto dell'avvenuto versamento di Eur 500,00, determini la sanzione residua in Euro 1.300,00. Spese compensate. IN ULTERIORE SUBORDINE Riformare l'ordinanza impugnata riducendone l'importo di Euro 500,00. Spese compensate”
Parte convenuta opposta:
“Voglia il Sig. Giudice adito, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta dal ricorrente, perché tutte infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti, e confermare l'ordinanza ingiunzione n. 31/OI/2024 e n. 31bis/OI/2024 del 18.06.2024, dell'importo complessivo di Euro 3.633,94. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art. 9 comma 2 D. Lgs.149/2015.”
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso originariamente iscritto nel ruolo lavoro, e la Parte_3 [...]
(quale obbligata in solido) proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_2 ingiunzione nn. 31/OI/2024 e 31bis/OI/2024, con le quali l' Parte_4
intimava il pagamento della sanzione di € 3.633,94, per la violazione
[...] dell'art. 3 comma 3 del d.l. 12/2002 (disposizioni in materia di lavoro irregolare) in quanto in data,
27.02.2023, durante un accesso nel cantiere di Stresa, via Umberto I n. 53, era stato trovato intento al lavoro con gli altri dipendenti della non Controparte_5 Persona_2 regolarmente assunto.
Parte opponente osservava che era socio di altra società, la con contratto di Testimone_2 CP_2
Co.Co.Co., regolarmente pagato e con posizione contributiva regolare, per cui non poteva essere considerato lavoratore “in nero” della Riteneva irrilevante che il giorno stesso, la Parte_2 avesse assunto il signor e pagato il 20% della sanzione come consentito Controparte_5 Tes_1 dall'art. 14 comma 11 d.lgs. 81/2008, avendovi provveduto solo per ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'attività. In ogni caso, citando giurisprudenza, osservava che la norma la cui violazione veniva contestata poteva trovare applicazione solo nel caso di lavoratori assolutamente sconosciuti all'amministrazione, mentre alcuna sanzione potrebbe essere comminata per questioni relative alla natura del rapporto di lavoro e alla qualificazione del lavoratore, ancorché gli organi ispettivi ritengano sussistere un rapporto di lavoro subordinato invece di altre tipologie di lavoro (es: collaboratore coordinato continuativo a progetto): nella specie non era dubbio che Persona_2 avesse già un rapporto di lavoro con altro soggetto e che fossero regolarmente versati i suoi contributi Cont dalla diversa società .
Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta ovvero di ridurre l'importo sanzionato ai minimi edittali tenendo conto altresì della somma già versata ai sensi dell'art. 14 comma 11 d.lgs. 81/2008.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Al presente veniva riunito altro fascicolo (n. 775/2024) iscritto direttamente nel ruolo contenzioso sulla base di ricorso identico a quello originariamente iscritto al ruolo lavoro e trasmigrato nel ruolo contenzioso.
La causa istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata discussa e decisa mediante la pronuncia pagina 3 di 6 della presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione proposta è infondata quanto alla richiesta di annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte mentre può trovare accoglimento con riferimento alla domanda subordinata di rideterminazione della sanzione.
In sede di accesso ispettivo in data 27.2.2023 presso il cantiere di Stresa della , Parte_2 gli ispettori del lavoro rinvenivano , intento nella posa della pavimentazione Persona_3 esterna insieme ad altri due lavoratori della (vd. verbale di primo accesso n. 20- Controparte_5
27/Inail del 27.02.2023 - doc. 4 parte resistente).
Venivano acquisite le dichiarazioni del predetto lavoratore e di socio della Società Testimone_3
”. Parte_2
Si legge nella dichiarazione resa da “oggi è il primo giorno che sono venuto per il Persona_2 cantiere a Stresa, a lavorare per conto dell' impresa di Roasio (VC). Mancava una Parte_2 persona nel cantiere per fare la pavimentazione dell'albergo La Palma. Sono venuto con il furgone con
e gli altri dipendenti. Non ho stabilito compiutamente la paga in quanto è un lavoro di Pt_2 emergenza e mi hanno chiamato in emergenza non essendoci un altro loro dipendente. Sono altresì socio della SDC srls di Brusnengo (BI), con la quale faccio pavimentazione di pietra. Oggi qui in cantiere ho utilizzato l'attrezzatura secchiello, mazza di gomma ecc. di proprietà dell'impresa
. Io non ho in questo cantiere attrezzatura minuta. Come socio dell'impresa ho fatto una visita Pt_2 medica tempo fa (non ricordo quando)”.
Il contenuto della dichiarazione è perfettamente sovrapponibile a quelle di rese Testimone_3 egualmente nell'immediatezza: “sono socio della In questo cantiere stiamo svolgendo Parte_2 posa di pavimentazione esterna all'Hotel La Palma a seguito di subappalto con la Società Bellani srl.
Nel cantiere, oltre me oggi sono presenti altri 3 operai, Relativamente al sig. Persona_3
preciso che da oggi è venuto a lavorare in qualità di operaio in cantiere in quanto mi
[...] mancava un operaio. Non è ancora in regola ma provvederò immediatamente a regolarizzarlo”.
Perfettamente compatibile con il quadro descritto dalle dichiarazioni assunte è la condotta successiva della società che ha provveduto alla immediata regolarizzazione di mentre la Persona_2 ricostruzione offerta in sede di ricorso, ovverosia che tale regolarizzazione sia avvenuta al solo scopo di evitare la sospensione dell'attività sconta evidentemente il sospetto di essere una ricostruzione a posteriori di un comportamento cui altrimenti non può che attribuirsi esplicito significato confessorio;
non sono stati portati, però, elementi per smentire l'inserimento dell'interessato per il giorno di controllo nell'attività della società . Pt_2
pagina 4 di 6 In particolare, le dichiarazioni assunte sono chiare sul fatto che tesse lavorando alla posa Tes_1 della pavimentazione esterna, specifico oggetto dell'appalto alla e in Parte_2 sostituzione di un operaio della stessa che era assente: sulla base delle predette dichiarazioni, pertanto,
l'opera prestata dal non può che ricondursi ad una prestazione eseguita direttamente a Tes_1 favore della ricorrente e resa in termini analoghi a quella del lavoratore dipendente sostituito.
Non si ritiene di condividere neppure il diverso argomento in diritto sostenuto da parte ricorrente laddove esclude che possa trovare applicazione il regime sanzionatorio dell'art. 3 comma 3 del d.l.
12/2002 quando il lavoratore non sia sconosciuto all'Amministrazione avendo un diverso rapporto di lavoro regolare, in quanto non rileva la posizione nei confronti di un diverso soggetto datore di lavoro bensì l'omessa comunicazione preventiva da parte del soggetto che si avvale delle prestazioni oggetto di controllo. In altri termini per escludersi l'applicabilità della sanzione deve trattarsi di una diversa qualificazione giuridica al rapporto posto in essere già denunciato e non, come nella specie, di un rapporto di lavoro rimasto sconosciuto alla Pubblica Amministrazione.
In definitiva, la sussistenza del fatto deve ritenersi provata sulla base di quanto rilevato dagli ispettori e dalle dichiarazioni dell'interessato: la presenza del lavoratore all'interno del cantiere intento al lavoro deve ritenersi espressione dell'impiego del lavoratore come dipendente per il fatto stesso che lo stesso sostituisse altro operaio assente.
Può invece trovare accoglimento la domanda di riduzione della sanzione, proposta in via di subordine,
e ciò in considerazione, da un lato, della genericità delle motivazioni contenute nell'atto impugnato, ove non vi è alcuna indicazione dei motivi posti a base della determinazione dell'ammontare della sanzione e per cui si è applicata una sanzione superiore al minimo;
dall'altro, alla luce delle circostanze concrete del fatto (attività prestata da un solo lavoratore per un solo giorno con immediata regolarizzazione).
Alla luce di tali circostanze appare congrua la determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore nel minimo di legge, pari ad euro 1.800,00.
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di tenere conto ai fini della determinazione della sanzione amministrativa dell'avvenuto versamento di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 14 comma 11 d.lgs.
81/2008, in quanto la sospensione dell'attività del cantiere attiene più generalmente al riscontrato pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la somma pagata parzialmente ai fini della revoca del provvedimento di sospensione non riveste la natura di sanzione amministrativa, trattandosi di una mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell'attività sospesa, specificando, altresì, il comma 12 della stessa norma che “È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti”. pagina 5 di 6 In punto spese, deve osservarsi che la riduzione della sanzione applicata non è sufficiente a determinare in capo all' la soccombenza: “Quando con ordinanza - ingiunzione sia stata irrogata CP_6 una sanzione amministrativa, e tale sanzione sia stata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazione non può ritenersi soccombente, così come non è configurabile soccombenza, neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale” (Cass. civ. sez. lav., 21/04/2004, n.7638).
Le spese di lite tenuto conto dell'esito della lite possono essere compensate pertanto nella misura del
50%, ponendo la residua frazione a carico delle parti ricorrenti, con liquidazione come da dispositivo effettuata già tenuto conto della riduzione di cui all'art. 9 legge 149/15
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 767/2024 e 775/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_3 [...] ridetermina l'importo della sanzione amministrativa dovuta in relazione alla Parte_2 violazione contestata con le ordinanze-ingiunzione opposte nel minor importo di € 1.800;
- rigetta nel resto i ricorsi proposti.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all' Controparte_7 le spese di lite per la residua frazione, che liquida, già tenuto conto della riduzione di cui
[...] all'art. 9 legge 149/15, in € 680,04 per competenze, oltre accessori di legge.
Verbania, 18.6.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
pagina 6 di 6